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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15150 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Giudice dott. Wanda SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 4827/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (ultimo comma) c.p.c. all'esito dell'udienza del 1° luglio 2025, vertente tra
come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Lorenzo Morsillo;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Valerio Controparte_1
Raimondo;
RESISTENTE
E CONTRO
; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 D.Lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1° luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011, depositato in data 9 gennaio/31 gennaio 2024 il dott. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto di liquidazione del compenso, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 13 novembre 2023, comunicato in data 13 dicembre 2023, con cui veniva liquidato al ctu il complessivo importo di euro 17.728,56 (compreso l'acconto già liquidato) per onorari e di euro 213,43 per spese documentate, oltre accessori di legge, a carico provvisorio di entrambe le parti in solido.
Il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione allegando la illegittimita' del
“criterio unitario” ex art. 3 d.m. 30.5.2002 adottato dal Tribunale, poiché per le perizie di analisi ricostruttiva contabile è prevista la liquidazione di un compenso maggiore -(il doppio)- rispetto a quelle di mera stima del patrimonio, proprio alla luce della loro maggiore complessità, ed avendo avuto la perizia ad oggetto sia la stima dei redditi effettivi comprensiva di ricostruzione contabile di cui all'art. 2 d.m. 30.5.2022, sia di stima del patrimonio di ogni singolo coniuge anno per anno (2016-2021), da liquidarsi in via autonoma e per ogni stima annuale del patrimonio.
Lamentava inoltre la omessa liquidazione della attività inerente al tentativo di conciliazione sia della attività di stima degli utili societari non distribuiti, entrambe da liquidarsi autonomamente.
Chiedeva pertanto la revoca del provvedimento e la liquidazione dei compensi come di seguito indicato:
A) per l'attività di stima dei redditi effettivi di ogni singolo coniuge, l'importo complessivo di € 35.332,26, quantificato ai sensi dell'art. 2 D.M. 30.5.2002;
B) per l'attività inerente al tentativo di conciliazione, l'importo complessivo di € 234,73, quantificato ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30.5.2002;
C) per l'attività di stima degli utili societari non distribuiti, l'importo complessivo di €
8.252,28, quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.5.2002;
D) per l'attività di stima del patrimonio di ogni singolo coniuge anno per anno, l'importo complessivo di € 50.950,67, quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.5.2002
Si costituiva il solo che eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso;
nel CP_1 merito ne deduceva l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto.
Rimaneva contumace . Controparte_2
Deve preliminarmente darsi atto che il ricorrente provvedeva a depositare il ricorso in data
9 gennaio 2024 (cfr. doc. allegati alla nota di deposito in data 9 febbraio 2024), sebbene in diverso registro (volontaria giurisdizione); ricevuta la pec di rifiuto dell'atto in data 30 gennaio 2024, provvedeva a nuovo deposito del ricorso in data 31 gennaio 2024.
Poiché il tempestivo deposito dell'atto, sebbene erroneamente effettuato in un registro diverso da quello contenzioso, è idoneo a ritenere rispettato il termine di decadenza, (cfr.
Cass. n. 6743/2021) il ricorso deve ritenersi tempestivo. Nel merito.
Le doglianze del ricorrente sono parzialmente fondate ed il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito indicati
L'incarico peritale veniva conferito nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi Parte_2
L'incarico conferito dal Tribunale al proprio Ausiliario aveva ad oggetto l'effettiva capacità reddituale-patrimoniale-finanziaria delle parti;
il Giudice a quo, in particolare, sottoponeva all'odierno ricorrente il seguente quesito:
“Dica il C.T.U., letti gli atti di causa, esaminata la documentazione in atti nonché
l'eventuale ulteriore documentazione che riterrà utile e/o necessario acquisire e di cui si autorizza l'acquisizione dalle parti e/o da soggetti pubblici e/o privati, quale sia l'effettiva capacità reddituale-patrimoniale-finanziaria delle parti, al di là di quanto risulti dalle dichiarazioni dei redditi, accertando in particolare i redditi effettivi, l'effettiva consistenza del patrimonio mobiliare (con specifico riguardo ai conti correnti bancari e postali, depositi titoli, gestioni patrimoniali, polizze vita, partecipazioni societarie e tutto quanto risulterà dalla parte posseduto anche attraverso terzi fiduciari, congiuntamente o disgiuntamente), nonché la redditività e consistenza del patrimonio immobiliare;
accerti, all'esito, il CTU il reddito disponibile netto complessivamente fruito dalle parti per ciascun anno, comprendendovi sia i flussi finanziari effettivi, sia il valore delle utilità derivanti dai beni patrimoniali nella disponibilità della parte (redditi figurativi); formuli, all'esito, proposte conciliative ai fini di una definizione concordata della controversia”;
Con successivo provvedimento in data 12 ottobre 2022 il Giudice precisava ed integrava il quesito come segue:
“dispone che il CTU: provveda al deposito della documentazione utilizzata per
l'espletamento dell'incarico; chiarisca se siano rimaste inevase dalle parti richieste di documenti alle stesse effettuate, utili all'espletamento dell'incarico; quantifichi, per ciascuno degli anni oggetto di accertamento (2016-2021), il patrimonio delle parti, stimando per ciascun anno le singole voci da cui è composto;
indichi, per ciascun anno, oltre alle entrate anche le uscite di ciascun conto corrente personale delle parti e societario, evidenziando la sussistenza o meno sui conti societari di uscite non riconducibili alla società intestataria ed eventualmente riconducibili al CP_1 quantifichi, per ciascun anno di indagine, anche gli utili non distribuiti dalla società di cui il è socio unico ed amministratore;
CP_1 riformuli le conclusioni in merito ai quesiti peritali, alla luce della disposta integrazione, redigendo per il un duplice prospetto, comprensivo e non comprensivo della voce CP_1 relativa ai suddetti utili non distribuiti”.
Il CTU provvedeva al deposito dell'elaborato peritale, prodotto in atti nel presente giudizio.
Tanto premesso in punto di fatto, si rammenta che la disposizione di cui all'art. 29 D.M. 30 maggio 2002, secondo cui «tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti» introduce il principio generale di unicità dell'incarico conferito al CTU, ossia di onnicomprensività del compenso allo stesso spettante per l'attività espletata, anche in presenza di una pluralità di quesiti peritali: in presenza di un unico incarico peritale, non è possibile cumulare più compensi riferibili a prestazioni diverse qualora gli onorari siano diretti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all'espressione del giudizio tecnico, dovendosi tener conto, nella sua globalità, del conseguente accertamento finale
Tuttavia, quando gli accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implichino attività diverse tra loro, occorre procedere a conteggi separati del compenso, cumulandoli poi tra loro: in tal senso si è espressa la Suprema Corte, che ha chiarito che «in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dall'unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dall'unicità del risultato perseguito e dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota l'unitarietà dell'incarico e dell'onorario» (cfr. Cass. civ., 20 agosto 2019 n. 21487; cfr. anche Cass. civ., 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. civ., 4 giugno 2018, n. 14292; Cass. civ., 27 ottobre 2014, n. 22779); ancora, chiarisce la Corte che “l'unicità dell'incarico non è esclusa dalla pluralità degli accertamenti domandati dal giudice, i quali impongono tuttavia una diversificazione ai fini della liquidazione del compenso”, da ciò derivando che
“allorchè il consulente sia chiamato a operare una molteplicità di accertamenti tra loro autonomi e indipendenti, egli avrà diritto a una remunerazione che, sebbene unica, deve tener conto del valore dei singoli accertamenti realizzati” (cfr., da ultimo, Cass. Ord. 18-
06-2019, n. 16321). Inoltre, l'art. 52, co. I, del D.P.R. 115/2002 prevede, come noto, la possibilità di raddoppiare i compensi “per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà”.
Nel caso in questione deve considerarsi la sicura unicità dell'incarico: si è trattato di un unico accertamento, avente ad oggetto la complessiva capacità reddituale, patrimoniale e finanziaria di ciascuno dei due coniugi;
deve pertanto ritenersi corretta l'applicazione dell'art. 3 d.m. 30.5.2002, riferibile alle ipotesi di valutazione dei patrimoni quali complessi unitari di beni: in particolare, con riferimento alla determinazione del criterio di liquidazione applicabile, si concorda con quanto esaurientemente evidenziato nel provvedimento impugnato e, segnatamente, con la pronuncia della Corte di Cassazione ivi citata, che qui si riporta per necessaria completezza espositiva: “la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio al quale sia stato conferito, nell'àmbito di un giudizio di separazione personale, l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla scorta dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria deve essere operata non già in base all'art. 2 delle tabelle allegate al D.M.
30 maggio 2002, relativo alla perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì in applicazione del successivo art. 3, concernente la perizia o consulenza tecnica per la valutazione di patrimoni”, precisando “che all'ausiliario va attribuito un compenso unitario, e non uno distinto per ogni indagine compiuta, in quanto, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico ma può assumere rilevanza esclusivamente nella determinazione della misura dell'onorario, fissato per il singolo scaglione tra una percentuale minima e una massima, oltre a costituire elemento valorizzabile ai fini dell'eventuale esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di aumentare l'onorario ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.P.R. n. 115 del
2002”, evidenziandosi altresì che, altrimenti, “il disposto dell'art. 3 innanzi citato non troverebbe alcuna pratica applicazione, giacchè il compenso del consulente dovrebbe essere sempre e comunque costituito dalla somma di tante liquidazioni quante sono le singole attività da lui svolte. Il conseguente esito di parcellizzazione delle indagini e del relativo compenso sarebbe, però, del tutto contrario alla ratio del sistema di liquidazione, che mira a includere sotto il medesimo criterio, piuttosto che ad escluderle, tutte le attività che siano di regola preordinate all'espletamento dell'incarico, il quale risiede nel tipo di accertamento disposto dal giudice e non nelle attività che il c.t.u., secondo il proprio apprezzamento, abbia ritenuto necessarie allo scopo…” (vedi da ultimo Cass. civ.
18135/23). La complessità del quesito e degli accertamenti in concreto svolti in corso di perizia, peraltro, rileva di certo sia per l'applicazione del valore massimo liquidabile, sia sotto il diverso profilo della applicabilità dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, criteri pure applicati dal giudice a quo che ha condivisibilmente provveduto in tal senso.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il decreto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del , Controparte_1 liquidate in euro 1.700,00 per compensi, nonchè spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Valerio Raimondo dichiaratosi antistatario;
- nulla per le spese tra il ricorrente e la resistente contumace.
Così deciso in Roma, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE
W. SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Giudice dott. Wanda SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 4827/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (ultimo comma) c.p.c. all'esito dell'udienza del 1° luglio 2025, vertente tra
come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Lorenzo Morsillo;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Valerio Controparte_1
Raimondo;
RESISTENTE
E CONTRO
; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 D.Lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1° luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011, depositato in data 9 gennaio/31 gennaio 2024 il dott. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto di liquidazione del compenso, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 13 novembre 2023, comunicato in data 13 dicembre 2023, con cui veniva liquidato al ctu il complessivo importo di euro 17.728,56 (compreso l'acconto già liquidato) per onorari e di euro 213,43 per spese documentate, oltre accessori di legge, a carico provvisorio di entrambe le parti in solido.
Il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione allegando la illegittimita' del
“criterio unitario” ex art. 3 d.m. 30.5.2002 adottato dal Tribunale, poiché per le perizie di analisi ricostruttiva contabile è prevista la liquidazione di un compenso maggiore -(il doppio)- rispetto a quelle di mera stima del patrimonio, proprio alla luce della loro maggiore complessità, ed avendo avuto la perizia ad oggetto sia la stima dei redditi effettivi comprensiva di ricostruzione contabile di cui all'art. 2 d.m. 30.5.2022, sia di stima del patrimonio di ogni singolo coniuge anno per anno (2016-2021), da liquidarsi in via autonoma e per ogni stima annuale del patrimonio.
Lamentava inoltre la omessa liquidazione della attività inerente al tentativo di conciliazione sia della attività di stima degli utili societari non distribuiti, entrambe da liquidarsi autonomamente.
Chiedeva pertanto la revoca del provvedimento e la liquidazione dei compensi come di seguito indicato:
A) per l'attività di stima dei redditi effettivi di ogni singolo coniuge, l'importo complessivo di € 35.332,26, quantificato ai sensi dell'art. 2 D.M. 30.5.2002;
B) per l'attività inerente al tentativo di conciliazione, l'importo complessivo di € 234,73, quantificato ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30.5.2002;
C) per l'attività di stima degli utili societari non distribuiti, l'importo complessivo di €
8.252,28, quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.5.2002;
D) per l'attività di stima del patrimonio di ogni singolo coniuge anno per anno, l'importo complessivo di € 50.950,67, quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.5.2002
Si costituiva il solo che eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso;
nel CP_1 merito ne deduceva l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto.
Rimaneva contumace . Controparte_2
Deve preliminarmente darsi atto che il ricorrente provvedeva a depositare il ricorso in data
9 gennaio 2024 (cfr. doc. allegati alla nota di deposito in data 9 febbraio 2024), sebbene in diverso registro (volontaria giurisdizione); ricevuta la pec di rifiuto dell'atto in data 30 gennaio 2024, provvedeva a nuovo deposito del ricorso in data 31 gennaio 2024.
Poiché il tempestivo deposito dell'atto, sebbene erroneamente effettuato in un registro diverso da quello contenzioso, è idoneo a ritenere rispettato il termine di decadenza, (cfr.
Cass. n. 6743/2021) il ricorso deve ritenersi tempestivo. Nel merito.
Le doglianze del ricorrente sono parzialmente fondate ed il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito indicati
L'incarico peritale veniva conferito nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi Parte_2
L'incarico conferito dal Tribunale al proprio Ausiliario aveva ad oggetto l'effettiva capacità reddituale-patrimoniale-finanziaria delle parti;
il Giudice a quo, in particolare, sottoponeva all'odierno ricorrente il seguente quesito:
“Dica il C.T.U., letti gli atti di causa, esaminata la documentazione in atti nonché
l'eventuale ulteriore documentazione che riterrà utile e/o necessario acquisire e di cui si autorizza l'acquisizione dalle parti e/o da soggetti pubblici e/o privati, quale sia l'effettiva capacità reddituale-patrimoniale-finanziaria delle parti, al di là di quanto risulti dalle dichiarazioni dei redditi, accertando in particolare i redditi effettivi, l'effettiva consistenza del patrimonio mobiliare (con specifico riguardo ai conti correnti bancari e postali, depositi titoli, gestioni patrimoniali, polizze vita, partecipazioni societarie e tutto quanto risulterà dalla parte posseduto anche attraverso terzi fiduciari, congiuntamente o disgiuntamente), nonché la redditività e consistenza del patrimonio immobiliare;
accerti, all'esito, il CTU il reddito disponibile netto complessivamente fruito dalle parti per ciascun anno, comprendendovi sia i flussi finanziari effettivi, sia il valore delle utilità derivanti dai beni patrimoniali nella disponibilità della parte (redditi figurativi); formuli, all'esito, proposte conciliative ai fini di una definizione concordata della controversia”;
Con successivo provvedimento in data 12 ottobre 2022 il Giudice precisava ed integrava il quesito come segue:
“dispone che il CTU: provveda al deposito della documentazione utilizzata per
l'espletamento dell'incarico; chiarisca se siano rimaste inevase dalle parti richieste di documenti alle stesse effettuate, utili all'espletamento dell'incarico; quantifichi, per ciascuno degli anni oggetto di accertamento (2016-2021), il patrimonio delle parti, stimando per ciascun anno le singole voci da cui è composto;
indichi, per ciascun anno, oltre alle entrate anche le uscite di ciascun conto corrente personale delle parti e societario, evidenziando la sussistenza o meno sui conti societari di uscite non riconducibili alla società intestataria ed eventualmente riconducibili al CP_1 quantifichi, per ciascun anno di indagine, anche gli utili non distribuiti dalla società di cui il è socio unico ed amministratore;
CP_1 riformuli le conclusioni in merito ai quesiti peritali, alla luce della disposta integrazione, redigendo per il un duplice prospetto, comprensivo e non comprensivo della voce CP_1 relativa ai suddetti utili non distribuiti”.
Il CTU provvedeva al deposito dell'elaborato peritale, prodotto in atti nel presente giudizio.
Tanto premesso in punto di fatto, si rammenta che la disposizione di cui all'art. 29 D.M. 30 maggio 2002, secondo cui «tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti» introduce il principio generale di unicità dell'incarico conferito al CTU, ossia di onnicomprensività del compenso allo stesso spettante per l'attività espletata, anche in presenza di una pluralità di quesiti peritali: in presenza di un unico incarico peritale, non è possibile cumulare più compensi riferibili a prestazioni diverse qualora gli onorari siano diretti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all'espressione del giudizio tecnico, dovendosi tener conto, nella sua globalità, del conseguente accertamento finale
Tuttavia, quando gli accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implichino attività diverse tra loro, occorre procedere a conteggi separati del compenso, cumulandoli poi tra loro: in tal senso si è espressa la Suprema Corte, che ha chiarito che «in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dall'unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dall'unicità del risultato perseguito e dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota l'unitarietà dell'incarico e dell'onorario» (cfr. Cass. civ., 20 agosto 2019 n. 21487; cfr. anche Cass. civ., 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. civ., 4 giugno 2018, n. 14292; Cass. civ., 27 ottobre 2014, n. 22779); ancora, chiarisce la Corte che “l'unicità dell'incarico non è esclusa dalla pluralità degli accertamenti domandati dal giudice, i quali impongono tuttavia una diversificazione ai fini della liquidazione del compenso”, da ciò derivando che
“allorchè il consulente sia chiamato a operare una molteplicità di accertamenti tra loro autonomi e indipendenti, egli avrà diritto a una remunerazione che, sebbene unica, deve tener conto del valore dei singoli accertamenti realizzati” (cfr., da ultimo, Cass. Ord. 18-
06-2019, n. 16321). Inoltre, l'art. 52, co. I, del D.P.R. 115/2002 prevede, come noto, la possibilità di raddoppiare i compensi “per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà”.
Nel caso in questione deve considerarsi la sicura unicità dell'incarico: si è trattato di un unico accertamento, avente ad oggetto la complessiva capacità reddituale, patrimoniale e finanziaria di ciascuno dei due coniugi;
deve pertanto ritenersi corretta l'applicazione dell'art. 3 d.m. 30.5.2002, riferibile alle ipotesi di valutazione dei patrimoni quali complessi unitari di beni: in particolare, con riferimento alla determinazione del criterio di liquidazione applicabile, si concorda con quanto esaurientemente evidenziato nel provvedimento impugnato e, segnatamente, con la pronuncia della Corte di Cassazione ivi citata, che qui si riporta per necessaria completezza espositiva: “la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio al quale sia stato conferito, nell'àmbito di un giudizio di separazione personale, l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla scorta dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria deve essere operata non già in base all'art. 2 delle tabelle allegate al D.M.
30 maggio 2002, relativo alla perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì in applicazione del successivo art. 3, concernente la perizia o consulenza tecnica per la valutazione di patrimoni”, precisando “che all'ausiliario va attribuito un compenso unitario, e non uno distinto per ogni indagine compiuta, in quanto, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico ma può assumere rilevanza esclusivamente nella determinazione della misura dell'onorario, fissato per il singolo scaglione tra una percentuale minima e una massima, oltre a costituire elemento valorizzabile ai fini dell'eventuale esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di aumentare l'onorario ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.P.R. n. 115 del
2002”, evidenziandosi altresì che, altrimenti, “il disposto dell'art. 3 innanzi citato non troverebbe alcuna pratica applicazione, giacchè il compenso del consulente dovrebbe essere sempre e comunque costituito dalla somma di tante liquidazioni quante sono le singole attività da lui svolte. Il conseguente esito di parcellizzazione delle indagini e del relativo compenso sarebbe, però, del tutto contrario alla ratio del sistema di liquidazione, che mira a includere sotto il medesimo criterio, piuttosto che ad escluderle, tutte le attività che siano di regola preordinate all'espletamento dell'incarico, il quale risiede nel tipo di accertamento disposto dal giudice e non nelle attività che il c.t.u., secondo il proprio apprezzamento, abbia ritenuto necessarie allo scopo…” (vedi da ultimo Cass. civ.
18135/23). La complessità del quesito e degli accertamenti in concreto svolti in corso di perizia, peraltro, rileva di certo sia per l'applicazione del valore massimo liquidabile, sia sotto il diverso profilo della applicabilità dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, criteri pure applicati dal giudice a quo che ha condivisibilmente provveduto in tal senso.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il decreto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del , Controparte_1 liquidate in euro 1.700,00 per compensi, nonchè spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Valerio Raimondo dichiaratosi antistatario;
- nulla per le spese tra il ricorrente e la resistente contumace.
Così deciso in Roma, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE
W. SI