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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12124 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 8792/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica D'Auria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8792/2025 RG avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Romilda Parte_1 C.F._1
Giuffrè;
OPPONENTE
CONTRO cf. e p.iva ); Controparte_1 P.IVA_1
cf. e p.iva ) Parte_2 P.IVA_2
OPPOSTI CONTUMACI
NONCHE'
, (cf. ) CP_2 C.F._2
CONTUMACE Parte_3
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti
All'udienza del 13.11.2025, parte opponente concludeva come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente a seguito di Parte_1
pignoramento di crediti ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 20240002159240119001575, ha inteso introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 cpc in relazione all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 cpc da lei stessa proposta ed iscritta al ruolo con n. 12887/2024 RGE, deducendo che la procedura esecutiva intrapresa da e da era illegittima: Parte_2 CP_1
1) per difetto di legittimazione di Parte_2
2) per mancata notifica dell'ingiunzione sottesa al pignoramento e di tutti gli atti presupposti ivi incluso il verbale di contravvenzione, dall'opponente, invero, mai ricevuti;
3) per essere l'amministrazione decaduta dal potere di contestazione dell'infrazione, essendo decorsi più di 90 da giorni da quando essa sarebbe stata commessa;
4) perché era infondata, a monte, la pretesa creditoria riferibile ad un'infrazione di fatto non commessa.
Con ordinanza del 31.01.2025, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio sull'opposizione esecutiva, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ritenendo sussistenti gravi motivi ed assegnato i termini per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Nel presente giudizio di merito l'opponente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di opposizione sopra indicati e concluso nei seguenti termini:
“1) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dell'atto di pignoramento n.
20240002159240119001575 notificato (solo) al terzo in data 21.11.2024 nonché
l'infondatezza del diritto dei creditori di procedere all'esecuzione forzata per essere del tutto inesistente il presunto credito;
pagina 2 di 4 2) condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze di lite da distrarre al sottoscritto difensore che si dichiara distrattario.”
Non si sono costituite le società opposte e , né Parte_2 CP_1
il terzo pignorato nella procedura esecutiva . CP_2
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Parte_2 CP_1
– quali soggetti concessionari delle attività di riscossione coattiva di tutte le entrate
[...]
tributarie ed extra-tributarie del - nonché di terzo Controparte_3 CP_2
pignorato nella procedura esecutiva, a cui l'atto introduttivo del giudizio di merito è stato regolarmente notificato e non hanno inteso costituirsi.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'opponente si duole della mancata notifica della totalità degli atti presupposti sottesi all'intrapresa esecuzione esattoriale, vale a dire l'ingiunzione di pagamento menzionata nell'atto di pignoramento, nonché, ancora prima, il titolo esecutivo, del pari menzionato nell'atto di pignoramento preso terzi, rappresentato da un verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada, che si assume accertata il 22 gennaio 2021, di cui l'opponente non avrebbe mai ricevuto notifica, ciò ancorchè nell'atto di pignoramento sia riferita notifica in data 22 novembre 2021, comunque ben oltre il termine di decadenza di 90 giorni previsto dalla legge.
Non essendosi costituito il concessionario della riscossione che ha intrapreso la procedura esecutiva ex art. 72 bis DPR 602/73, né nella fase cautelare dinanzi al giudice dell'esecuzione, né nella presente fase di merito, non è stata offerta la prova, ricadente a carico del creditore, dell'esistenza in radice del titolo esecutivo e della regolare notifica degli atti presupposti, a partire dunque dalla notifica del verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada, costituente titolo esecutivo dell'avviata esecuzione forzata, fino all'ingiunzione di pagamento specificamente sottesa al pignoramento.
Per tali ragioni, mancando in radice la prova di un valido ed efficace titolo esecutivo, idoneo a sostenere l'esecuzione forzata, assorbita ogni altra doglianza ed eccezione il cui pagina 3 di 4 esame risulta superfluo alla luce del tenore della presente decisione, l'esecuzione intrapresa in confronto di va dichiarata illegittima, con conseguente Parte_1
invalidità del pignoramento di crediti ex art. 72 bis DPR 602/73 n.
20240002159240119001575.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico delle società opposte e come da dispositivo, tenuto conto della Parte_2 CP_1
semplicità dell'affare trattato e della definizione dello stesso in unica udienza.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e di Parte_2 CP_1 CP_2
;
[...]
2) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 20240002159240119001575 intrapreso da;
Controparte_4
3) condanna le opposte e al rimborso delle Parte_2 CP_1
spese di lite in favore dell'opponente , che liquida in € 98,00 per Parte_1
spese vive ed € 850,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 22.12.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica D'Auria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8792/2025 RG avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Romilda Parte_1 C.F._1
Giuffrè;
OPPONENTE
CONTRO cf. e p.iva ); Controparte_1 P.IVA_1
cf. e p.iva ) Parte_2 P.IVA_2
OPPOSTI CONTUMACI
NONCHE'
, (cf. ) CP_2 C.F._2
CONTUMACE Parte_3
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti
All'udienza del 13.11.2025, parte opponente concludeva come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente a seguito di Parte_1
pignoramento di crediti ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 20240002159240119001575, ha inteso introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 cpc in relazione all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 cpc da lei stessa proposta ed iscritta al ruolo con n. 12887/2024 RGE, deducendo che la procedura esecutiva intrapresa da e da era illegittima: Parte_2 CP_1
1) per difetto di legittimazione di Parte_2
2) per mancata notifica dell'ingiunzione sottesa al pignoramento e di tutti gli atti presupposti ivi incluso il verbale di contravvenzione, dall'opponente, invero, mai ricevuti;
3) per essere l'amministrazione decaduta dal potere di contestazione dell'infrazione, essendo decorsi più di 90 da giorni da quando essa sarebbe stata commessa;
4) perché era infondata, a monte, la pretesa creditoria riferibile ad un'infrazione di fatto non commessa.
Con ordinanza del 31.01.2025, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio sull'opposizione esecutiva, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ritenendo sussistenti gravi motivi ed assegnato i termini per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Nel presente giudizio di merito l'opponente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di opposizione sopra indicati e concluso nei seguenti termini:
“1) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dell'atto di pignoramento n.
20240002159240119001575 notificato (solo) al terzo in data 21.11.2024 nonché
l'infondatezza del diritto dei creditori di procedere all'esecuzione forzata per essere del tutto inesistente il presunto credito;
pagina 2 di 4 2) condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze di lite da distrarre al sottoscritto difensore che si dichiara distrattario.”
Non si sono costituite le società opposte e , né Parte_2 CP_1
il terzo pignorato nella procedura esecutiva . CP_2
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Parte_2 CP_1
– quali soggetti concessionari delle attività di riscossione coattiva di tutte le entrate
[...]
tributarie ed extra-tributarie del - nonché di terzo Controparte_3 CP_2
pignorato nella procedura esecutiva, a cui l'atto introduttivo del giudizio di merito è stato regolarmente notificato e non hanno inteso costituirsi.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'opponente si duole della mancata notifica della totalità degli atti presupposti sottesi all'intrapresa esecuzione esattoriale, vale a dire l'ingiunzione di pagamento menzionata nell'atto di pignoramento, nonché, ancora prima, il titolo esecutivo, del pari menzionato nell'atto di pignoramento preso terzi, rappresentato da un verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada, che si assume accertata il 22 gennaio 2021, di cui l'opponente non avrebbe mai ricevuto notifica, ciò ancorchè nell'atto di pignoramento sia riferita notifica in data 22 novembre 2021, comunque ben oltre il termine di decadenza di 90 giorni previsto dalla legge.
Non essendosi costituito il concessionario della riscossione che ha intrapreso la procedura esecutiva ex art. 72 bis DPR 602/73, né nella fase cautelare dinanzi al giudice dell'esecuzione, né nella presente fase di merito, non è stata offerta la prova, ricadente a carico del creditore, dell'esistenza in radice del titolo esecutivo e della regolare notifica degli atti presupposti, a partire dunque dalla notifica del verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada, costituente titolo esecutivo dell'avviata esecuzione forzata, fino all'ingiunzione di pagamento specificamente sottesa al pignoramento.
Per tali ragioni, mancando in radice la prova di un valido ed efficace titolo esecutivo, idoneo a sostenere l'esecuzione forzata, assorbita ogni altra doglianza ed eccezione il cui pagina 3 di 4 esame risulta superfluo alla luce del tenore della presente decisione, l'esecuzione intrapresa in confronto di va dichiarata illegittima, con conseguente Parte_1
invalidità del pignoramento di crediti ex art. 72 bis DPR 602/73 n.
20240002159240119001575.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico delle società opposte e come da dispositivo, tenuto conto della Parte_2 CP_1
semplicità dell'affare trattato e della definizione dello stesso in unica udienza.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e di Parte_2 CP_1 CP_2
;
[...]
2) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 20240002159240119001575 intrapreso da;
Controparte_4
3) condanna le opposte e al rimborso delle Parte_2 CP_1
spese di lite in favore dell'opponente , che liquida in € 98,00 per Parte_1
spese vive ed € 850,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 22.12.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
pagina 4 di 4