Ordinanza cautelare 21 giugno 2024
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/04/2025, n. 7842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7842 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07842/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06048/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6048 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Consuelo Squillaci e Riccardo Balboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Carabinieri-Comando Interregionale Podgora, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
1) del provvedimento del Comando Interregionale Carabinieri “Pogdora” – SM Ufficio Personale del 3 maggio 2024;
2) del provvedimento del Comando Legione Carabinieri Lazio – SM – Ufficio Personale del 22.03.2024;
3) del provvedimento ML (Direttiva Difesa) della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri-Velletri sezione Sanità-Infermeria Presidiaria del 4.12.2023 (conosciuto il giorno 9 aprile 2024 in seguito accesso agli atti).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Interregionale Podgora e del Comando Legione Carabinieri Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22.5.2024 e depositato il giorno 1.6.2024, il ricorrente in epigrafe, già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento notificatogli il 3 maggio 2024, con il quale il Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora” – SM Ufficio Personale ha determinato “la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo nella categoria della riserva dell’App.to -OMISSIS- a decorrere dal 24 dicembre 2023 per non aver riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa di due anni fruibile nel quinquennio ai sensi degli artt. 884,905 e 929 del DLG n. 66/20120”.
Espone, in particolare, il ricorrente che in data 16.12.2023 ha ricevuto la nota prot. n. -OMISSIS- del 15.12.2023 con la quale il Comando Legione Carabinieri Lazio – SM Ufficio Personale gli ha comunicato l’“avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente a seguito del superamento del limite massimo di aspettativa per motivi sanitari”.
Nella nota stessa viene rappresentato che “….in considerazione che il nominato in oggetto ha maturato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio (731 gg.) il 04.12.2023 con il provvedimento medico-legale dell’ Inf. Pres. di Velletri, col quale l'App. Sc. Q.S. -OMISSIS-stato giudicato "TEMPORANEAMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO, in attesa di visita collegiale richiesta alla CMO", con decorrenza dal 04.12.2023, si dispone, con effetto immediato, la dispensa dal servizio del militare a decorrere dal 05.12.2023 (data superamento periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile - anni due nel quinquennio), ai sensi dell'art. 929, comma 1, lettera b del decreto legislativo 15 marzo 2010, n, 66.”
La stessa nota anticipava che il formale decreto dirigenziale di cessazione dal servizio permanente con contestuale collocamento in congedo nella categoria della riserva sarebbe stata emanata dal Comando Interregionale di Roma una volta acquisita l'intera documentazione necessaria alla definizione della posizione di stato del militare.
Di fatto, dal 5.12.2023 il ricorrente non ha più prestato servizio effettivo.
Nei giorni del 28 e 29 febbraio 2024 è stato sottoposto a vista medica collegiale presso la CMO Carabinieri di Roma, la quale si è conclusa con la redazione del verbale Modello BL/S n. -OMISSIS- del 29.2.2024 (notificato il 14.3.2024) dal quale risulta che la Commissione, dando seguito della richiesta della Compagnia Carabinieri Castel Gandolfo datata 5.12.2023, ha eseguito accertamenti sanitari sull’idoneità dell’interessato, formulando conclusivamente il seguente giudizio: “SI idoneo nella categoria di appartenenza (Riserva) a decorrere dal 29.2.2024” (doc. 6 ric.).
In data 23.3.2024 al ricorrente veniva notificata la nota prot. n. -OMISSIS- del 22.3.2024 con la quale il Comando Legione Carabinieri Lazio – SM – Ufficio Personale ha evidenziato che “l’interessato alla data del 23.12.2023 ha fruito nel presente quinquennio in esame di complessivi giorni 694 giorni di aspettativa” ed ha disposto che lo stesso “ai sensi degli artt. 884 e 905 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è collocato in aspettativa per infermità che risulta non dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 37 (di cui gg. 15 dal 4.4.2023 al 18.4.2023; gg. 2 dal 24.7.2023 al 25.7.2023; gg. 20 dal 4.12.2023 al 23.12.2023)”.
Quindi in data 3 maggio 2024 il Comandante del Comando Interregionale Podgora ha determinato la cessazione del militare dal servizio permanente con collocamento dello stesso in congedo nella “categoria della riserva” a decorrere dal 24 dicembre 2023, “per non avere riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa di due anni fruibile nel quinquennio ai sensi degli artt. 884, 905 e 929 del d.lgs. n. 66 / 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare)”.
Il provvedimento è impugnato dal ricorrente, unitamente agli altri atti in epigrafe specificati, per i seguenti motivi:
I) Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento e per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza ed illogicità manifesta per errato computo del periodo di congedo fruito con conseguente travisamento dei presupposti per il successivo avvio del procedimento.
Le censure del ricorrente investono qui il provvedimento prot.-OMISSIS-(Modello GL) del 4.12.2023 con cui la Infermeria Presidiaria di Velletri ed il Comando Stazione Carabinieri di Castelgandolfo richiedevano alla CMO la visita medica collegiale affermando che alla data del precedente 7 settembre 2023 il ricorrente aveva maturato 730 giorni di aspettativa per motivi sanitari. Tale dato costituisce un macroscopico errore poiché dalla documentazione successivamente prodotta dal Comando si rileva una indicazione del tutto diversa e nettamente posticipata del momento di effettivo superamento del periodo di aspettativa fruibile per motivi sanitari.
II) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sul congedo per superamento del biennio di aspettativa per motivi sanitari.
Sulla base di un ulteriore errore di calcolo contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento del 15 dicembre 2023 (vedi sopra), dove si indica nel 4 dicembre 2023 la data di maturazione del biennio massimo di aspettativa fruibile, circostanza poi smentita dalla stessa Amministrazione. A causa di tale errore il ricorrente sarebbe stato “costretto a fruire di un periodo di infermità forzata, poiché la visita alla CMO interveniva tardivamente ed alla successiva data del 23 dicembre 2023, il -OMISSIS-superava effettivamente il periodo di aspettativa per motivi sanitari”.
Il ricorrente sarebbe stato dunque penalizzato dal pesante ritardo in cui è stato sottoposto a visita presso la C.M.O. ben oltre i trenta giorni di cui all’art. 198 c.o.m. e quando aveva ormai maturato il periodo di massimo comporto.
III) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi che regolano le disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari.
Parte ricorrente insiste, con il presente motivo, nel dolersi della ritardata sottoposizione alla visita di idoneità presso la CMO competente, con grave ritardo rispetto all’obbligo di tempestività evincibile, tra le altre norme, dall’art. 905 c.o.m.
Ad avviso del ricorrente la normativa di riferimento, nonostante non preveda un termine perentorio per l’espletamento dell’accertamento sanitario, postula però la necessaria contestualità di esso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa; anche perché il superamento di tale periodo, nel caso di conferma del giudizio di inidoneità, precluderebbe all’istante la possibilità di transitare, a domanda, nelle aree del personale civile se idoneo a tali mansioni.
IV) Illogicità e contraddittorietà nell’iter motivazionale dell’impugnato provvedimento.
Si contesta qui il conteggio operato che ha condotto alla quantificazione di gg. 731 di aspettativa, conteggiando nel periodo anche i giorni dal 4 al 23 dicembre 2023 dei quali il militare ha fruito in carenza del provvedimento da parte della CMO.
Si sono costituiti in resistenza il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, depositando documentazione relativa alla vicenda di causa.
Il Collegio, con ordinanza del 21.6.2024 n. -OMISSIS-ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente “ai soli fini del riesame, che l’Amministrazione intimata dovrà eseguire mediante deposito di un apposito conteggio che, tenuto conto dei rilievi del ricorrente, renda espliciti i vari periodi di aspettativa fruiti (dalla data di inizio alla data finale di ciascuno), con indicazione del decreto alla base di ciascun periodo, del tempo di attesa decorso per il ricorrente in vista della visita finale presso la C.M.O. e di come tale periodo è stato conteggiato.”.
Con nota/relazione prot. n. -OMISSIS-del 19.09.2024 il Comando Legione Carabinieri Lazio ha riscontrato quanto disposto dall’ordinanza predetta senza adozione di un nuovo provvedimento formale ma fornendo dettagliata informativa e giustificazione sulle modalità di calcolo dei consistenti periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente nel corso degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (v. memoria e documenti versati in atti il 23.9.2024).
Parte ricorrente ha replicato con memoria versata in atti il 10.1.2025.
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2025, discussa la causa dai difensori di entrambe le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel gravame il ricorrente lamenta, in sostanza, di avere dovuto fruire di un periodo di infermità forzata poiché la visita alla CMO interveniva tardivamente e, alla successiva data del 23 dicembre 2023, il graduato superava effettivamente il periodo di aspettativa per motivi sanitari.
Lo stesso ricorrente contesta, più in generale, le modalità di calcolo che avrebbero condotto ad un risultato inesatto e penalizzante, atteso che, con provvedimento del 22 marzo 2024, il Comando affermava che alla data del 23 dicembre 2023 il militare aveva raggiunto un numero di 694 giorni complessivi di aspettativa (e non quindi di 731), il che significa che, a tale data, non era stato ancora superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
I motivi di gravame, poiché strettamente interrelati, possono ricevere unitaria trattazione.
Il Collegio deve premettere la piena persistenza dell’interesse a ricorrere in capo al ricorrente in quanto, nonostante il “remand” disposto in sede cautelare, l’Arma dei Carabinieri, con la relazione e la documentazione prodotte il 23.9.2024, non ha adottato in realtà un nuovo provvedimento, capace di superare e sostituirsi alla precedente determinazione, ma si è limitata a fornire al Collegio dei chiarimenti sulle modalità di calcolo del periodo di aspettativa massimo (due anni) fruito dal ricorrente nel corso di un quinquennio.
Deve pertanto esaminarsi il ricorso nel merito.
Al riguardo giova di seguito riportare le principali norme del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) che disciplinano la materia dell’aspettativa per ragioni di salute.
Ai sensi dell’articolo 912 cod. ord. mil., come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. gg), del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, “I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa”.
Ai sensi dell’art. 884, commi 1 e 2, “1. L’aspettativa è la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice.
2. L’aspettativa può conseguire a:
a) omissis …; b) infermità temporanee;…omissis…”.
L’art. 905, nei primi cinque commi, prevede invece quanto segue:
“1. L’aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d’autorità.
2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
3. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
4. Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’articolo 912.
5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’articolo 929.”.
Ai sensi del successivo art. 929 c.o.m. “1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis).”.
Deve ritenersi che l’Amministrazione resistente abbia correttamente applicato le norme suddette mentre l’erronea indicazione della data di compimento del massimo periodo di aspettativa negli atti sopra richiamati (in un caso indicati nel settembre del 2023 e in un altro nel 4 dicembre 2023), è circostanza che, seppur rilevata dal Collegio, non appare decisiva in quanto trattasi di errori materiali e agevolmente riconoscibili, riguardanti atti a carattere preparatorio, errori che non si sono poi riprodotti nel provvedimento finale che ha disposto il collocamento del ricorrente in aspettativa e si sono rivelati, per quanto di seguito esposto, anche irrilevanti ai fini dell’accertamento della persistente non idoneità al servizio da parte della competente C.M.O. (v. Verbale Modello BL/S n. -OMISSIS- del 29.2.2024 della C.M.O. di Roma).
Come descritto nella relazione esplicativa del Comando Carabinieri Lazio in data 23.9.2024, nel quinquennio il militare è stato collocato in aspettativa per infermità per 731 giorni computabili, secondo il seguente riepilogo:
- gg. 673 dal 24.11.2019 al 26.09.2021 (con dispositivo nr.-OMISSIS-, datato 29 ottobre 2021, dell'Ufficio Personale del Comando Interregionale);
- gg. 21, di cui gg. 1 il 06.12.2022 e gg. 20 dal 13.12.2022 al 01.01.2023 (con dispositivo nr.-OMISSIS-, datato 3 aprile 2023, dello stesso Ufficio Personale);
- gg. 37, di cui gg.15 dal 04.04.2023 al 18.04.2023, gg. 2 dal 24.07.2023 al 25.07.2023 e gg. 20 dal 04.12.2023 al 23.12.2023 (con dispositivo nr.-OMISSIS-, datato 22 marzo 2024, dello stesso Ufficio Personale).
Tutti i periodi di aspettativa, pertanto, sono stati come tali qualificati e concessi sulla base dei provvedimenti formali sopra menzionati adottati dal competente Comando Legione Carabinieri e intervenuti (come inevitabile) ex post rispetto alla fruizione dei rispettivi periodi di infermità temporanea.
In particolare il più recente dei provvedimenti predetti è stato adottato dal Comando Carabinieri “Lazio” in data 22.3.2024 con prot. n. -OMISSIS- del 22.3.2024 e risulta avere correttamente calcolato i giorni di aspettativa in quanto, nel riportare la cifra di 694, si riferisce in realtà (e diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente) ai giorni già fruiti e coperti da un formale provvedimento di aspettativa (si tratta cioè del primo periodo di gg. 673 più il secondo di ulteriori gg. 21 come sopra specificati).
Ad essi si è aggiunto l’ultimo periodo, considerato dal provvedimento in parola, cha ha riconosciuto gg. 37 così ripartiti: gg.15 dal 04.04.2023 al 18.04.2023, gg. 2 dal 24.07.2023 al 25.07.2023 e gg. 20 dal 04.12.2023 al 23.12.2023.
Quindi l’attenta lettura del provvedimento relativo all’ultimo periodo rende chiaro che i giorni complessivi ivi menzionati (694 + 37) sono stati conteggiati (correttamente) fino alla data finale del 23.12.2023 (vale a dire fino alla scadenza ultima per la maturazione del biennio massimo di cui all’art. 912 c.o.m.).
Per quanto attiene, poi, alla posizione amministrativa del ricorrente nell'arco temporale concernente l'iter avviato per la verifica dell'idoneità al servizio, intercorso tra il 4 dicembre 2023 (data di accompagnamento a visita presso la Sezione Sanità — Infermeria Presidiaria del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri) ed il 28 febbraio 2024 (data antecedente a quella del verbale con cui la C.M.O. CC di Roma ha dichiarato il graduato "idoneo nella categoria di appartenenza", ossia in "congedo nella riserva"), detto graduato, sottoposto a visita medica, con il verbale modello ML, in data 4 dicembre 2023, della suddetta Infermeria Presidiaria (All. 4), è stato riconosciuto "temporaneamente non idoneo al servizio, in attesa di visita collegiale richiesta alla C.M.O.", per infermità che "sulla base degli atti disponibili, risulta non dipendente da causa di servizio".
Da quanto allegato dall’Arma nella propria relazione, i criteri per il conteggio sono dettati dalla circolare nr.M_D/GMIL2/VDGM/II/SSS/ 2014/0010977, in data 17 gennaio 2014, del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, recante "Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari" (All. 6) e, in dettaglio, dal relativo paragrafo 4.a e 4.b, secondo cui i periodi durante i quali un militare permane a disposizione della C.M.O., per malattia "non dipendente da causa di servizio", sono computati nelle assenze che determinano il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
Quindi la C.M.O., con il verbale modello BL/S nr.-OMISSIS- del 29 febbraio 2024, ha anch’essa confermato l’effettivo superamento da parte del graduato del periodo massimo di comporto (sforamento realizzatosi il 24 dicembre 2023, stante l'operatività della temporanea inidoneità al servizio attestata nel citato modello ML, datato 4 dicembre 2023). La Commissione stessa ha anche acquisito, per la patologia diagnosticata, l'esito della visita psichiatrica effettuata dall'interessato il 28 febbraio 2024 e, quindi, ha espresso il giudizio di "SI IDONEO nella categoria di appartenenza (riserva)", a decorrere dal 29 febbraio 2024. Ciò in linea con la citata circolare ministeriale del 17 gennaio 2014 che, al paragrafo 9, prevede per la C.M.O. che "Nel caso, ..., di emissione di giudizio di temporanea non idoneità, che comporti il superamento del limite massimo di aspettativa, deve essere espresso il giudizio di idoneità alla categoria della riserva ...", in attesa della formalizzazione del provvedimento definitivo di congedo, di competenza dell'Amministrazione.
Con tale precisazione l’idoneità alla “categoria della riserva” nulla ha a che fare con l’idoneità al servizio incondizionato.
Conseguentemente, appare legittimo il provvedimento del Comando Interregionale Carabinieri "Podgora" - SM - Ufficio Personale, del 10 aprile 2024, notificato all'interessato il 3 maggio 2024 (atto impugnato) che ha disposto la cessazione dal servizio permanente del graduato e lo ha collocato in congedo, a decorrere dal 24 dicembre 2023, per non aver riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa di due anni fruibile nel quinquennio di cui all’art. 912 c.o.m.
Al riguardo, deve osservarsi che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale anche di recente ribadito dal Consiglio di Stato, che il Collegio ritiene di condividere e fare proprio, “(...) il provvedimento di cessazione dal servizio del militare, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute, ha natura vincolata, con effetti che si producono in modo automatico al compimento del periodo massimo di aspettativa, sicché l’amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute dell’interessato, poiché questa costituisce diversa ed autonoma causa di congedo (Cons. Stato Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1143; id. Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6030; id. Sez. IV, 18 gennaio 2011, n. 354)” (Cons. Stato, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4109).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’Amministrazione non era quindi tenuta a sottoporre il dipendente a una specifica visita medica al fine di accertarne la permanente inidoneità al servizio militare, ma doveva collocarlo in congedo a seguito del solo superamento del periodo massimo di aspettativa di cui all’articolo 912 cod. ord. mil, determinato dalla somma dei periodi di aspettativa per infermità fruiti nel quinquennio (vedi TAR Lazio, I-bis, 23/05/2024, n. 10400).
D’altro canto, il verbale della Commissione medica ospedaliera del 29 febbraio 2024 è intervenuto quando già era stato superato il periodo di comporto (anche rispetto alla data “reale” del 24 dicembre 2023) e non ha affatto accertato l’idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato.
La Commissione ha, infatti, sostanzialmente confermato il quadro diagnostico, già riscontrato nelle precedenti visite dalle quali erano scaturiti i precedenti periodi di infermità temporanea e corrispondente aspettativa, e formulato un nuovo giudizio di sostanziale NON idoneità limitandosi a rilevare l’idoneità dell’interessato relativamente alla categoria di appartenenza, ossia la riserva, nella quale il militare era già stato collocato. In altri termini, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione nelle proprie difese, la Commissione medica ospedaliera, intervenendo quando il rapporto di impiego era già cessato, ha soltanto implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, che avrebbe comportato il collocamento del ricorrente in congedo assoluto, invece che nella riserva (v. articolo 929, comma 1, cod. ord. mil., sopra richiamato).
Si rileva infine che questa Sezione ha recentemente affermato, in fattispecie analoga alla presente, che “contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, tuttavia, il periodo durante il quale il militare, già giudicato temporaneamente inidoneo al servizio militare, è stato a disposizione della Commissione deve essere considerato parimenti come periodo di aspettativa per infermità.” ( TAR Lazio, I-bis, 23/05/2024, n. 10400) potendosi semmai pervenire a diversa conclusione nella sola ipotesi (non verificatasi nella specie) in cui la C.M.O. verifichi, dopo il decorso del termine massimo di comporto, l’idoneità dell’interessato, valutazione che può determinare una soluzione di continuità nella condizione di idoneo rispetto al periodo anteriore in cui egli è rimasto in attesa della visita.
Ma, si ripete, anche con l’ultimo giudizio della C.M.O. è stata esclusa l’idoneità del graduato.
Conclusivamente, stante la correttezza del conteggio dei giorni concessi per aspettativa ed il superamento (nel provvedimento di cessazione dal servizio e nello stesso provvedimento di riconoscimento del più recente periodo di aspettativ) della erronea indicazione della data del 4.12.2023 quale data di maturazione del biennio massimo fruibile ex art. 912 c.o.m., il Collegio ritiene che il ricorso sia da respingere.
La natura della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.