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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1878 del Ruolo Generale dell'anno 2023.
T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Lorenzon con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave (VE), Via Cesare Battisti n. 10.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lisa Fabris e Attilio Schiabel, con domicilio eletto presso lo studio in Ceggia (VE), V.lo Taglietto n. 45.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 1539 del Tribunale di
Venezia pubblicata il 13/9/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio in data 15/1/2025.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
Nel merito: previo accertamento dell'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 1429/2020 e, per l'effetto, revocare lo stesso perchè infondato in fatto e in diritto, con conseguente declaratoria che nulla è dovuto dai sigg.ri e Pt_1 Parte_2
In ogni caso: con vittoria delle spese lite di entrambi i gradi di giudizio;
RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE:
Si chiede, ex art. 93 c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che il sottoscritto procuratore dichiara di aver anticipato.
Per la parte appellata
NEL MERITO: Respingersi l'appello così come proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della gravata pronuncia. Con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Apparendo la causa documentalmente istruita, solo per scrupolo di difesa, avendo parte appellante fatto altrettanto, si richiamano le istanze istruttorie e le eccezioni-opposizioni formulate in primo grado nella prima e nella seconda memoria ex art. 183 VI comma
Cpc.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di
Venezia, e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2 CP_1
chiedendo che venisse dichiarato nullo e revocato il decreto ingiuntivo n.
[...]
1429/20, emesso dallo stesso Tribunale per il pagamento di € 5.178,92, oltre spese e accessori, per spese relative a lavori di straordinaria manutenzione.
1.1. Sostenevano gli opponenti:
- di essere comproprietari di un appartamento nello stabile condominiale in San Donà di
Piave (VE), Via Calnova n. 105, e che con la deliberazione dell'assemblea dei condomini del 31/10/2019, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, erano stati approvati lavori di manutenzione straordinaria di ripulitura e dipintura delle facciate dell'edificio, affidati alla ditta C.J.D. “Centro Jesolano Dipinture” s.r.l. per l'importo di
€ 26.325,00;
- la predetta delibera era stata sostituita con altra del 4/5/2020, in seguito alla rinuncia da parte della predetta ditta C.J.D., con la quale l'assemblea aveva affidato i lavori alla ditta Biban s.r.l. con spese voluttuarie, eccessive e inadeguate per la facciata condominiale in violazione dell'art. 1121 c.c..
Chiedevano pertanto gli opponenti che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la nullità del decreto ingiuntivo.
2. Si costituiva il resistendo alla domanda ed esponendo: CP_1
- con le deliberazioni del 9/10/2019 e del 31/10/2019 tutti i condomini avevano approvato i lavori sulla facciata condominiale, il capitolato delle opere e la costituzione di un fondo spese;
- il credito del Condominio risultava dall'approvazione unanime delle spese e della ripartizione.
3. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1429/2020;
- condanna gli opponenti a rimborsare le spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in complessivi € 2.552,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa.
4. Rilevava il Tribunale:
- la deliberazione del 31.10.2019 con la quale il condominio aveva approvato gli interventi di manutenzione straordinaria ed affidato l'appalto alla ditta C.J.D. s.r.l., non era stata sostituita dalla successiva delibera del 4/5/2020, ma integrata con affidamento pag. 2/6 dei lavori alla ditta Biban s.r.l. a causa della rinuncia della ditta precedentemente affidataria;
- il aggiungeva il primo giudice, non aveva affidato un appalto diverso da CP_1 quello già deliberato ed approvato “sia nella determinazione delle opere da eseguire che dei costi con la delibera del 31.10.2019, alla quale peraltro viene ivi fatto espresso richiamo” nell'ordine del giorno dell'ultima delibera;
- ne conseguiva, affermava il giudice di prime cure che: “il titolo afferente al credito vantato dal nei confronti degli odierni opponenti sia la delibera del CP_1
31.10.2019” con la quale è stata approvata la spesa e la sua ripartizione tra i condomini.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Si costituiva il chiedendone il rigetto come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta.
Precisate le conclusioni, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. Con il primo motivo di appello si chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto concesso sulla scorta delle delibere condominiali del 9/10/2019 e del 31/10/2019 divenute nulle ed inefficaci, in seguito alla successiva delibera del 4/5/2020 che ne avrebbe modificato una parte essenziale costituita dalla nomina di una diversa impresa esecutrice. Aggiunge l'appellante, a conferma del carattere meramente voluttuario delle spese, che l'edificio condominiale non necessitava dei lavori di ridipintura, i quali erano stati approvati “esclusivamente per ragioni di mera opportunità di pochi interessati”.
Con il secondo motivo si chiede una diversa regolamentazione delle spese di lite di primo grado considerando quando dedotto, che avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese di lite.
* * *
7. Il primo motivo di appello è infondato.
Innanzitutto, appare utile ricordare che:
- l'art. 1120 cod. civ., nel consentire all'assemblea condominiale, sia pure con una particolare maggioranza, di disporre innovazioni, non postula affatto che queste rivestano carattere di assoluta necessità, ma richiede soltanto che esse siano dirette "al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni", salvo a vietare espressamente, nel secondo comma, quelle che possono recare pregiudizio alla statica o al decoro architettonico del fabbricato o che rendano talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di uno solo dei condomini. Pertanto, al di fuori di tale divieto, ogni innovazione utile deve ritenersi permessa anche se non strettamente necessaria, col solo limite, posto dal successivo art. 1121, del suo carattere voluttuario o della particolare gravosità della spesa in rapporto alle condizioni e all'importanza dell'edificio (cfr. Cass. 5028/1996);
- in materia di condominio negli edifici, le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell'art. 1121 c.c., di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano opere o impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioè sono prive di utilità, ovvero pag. 3/6 risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio. L'onere della prova di tali estremi grava sul condomino interessato, vertendosi in tema di deroga alla disciplina generale della ripartizione delle spese condominiali (cfr. Cass. 2408/81).
7.1. Pregiudizio non ritualmente allegato né provato dall'appellante, tanto meno in relazione alla asserita inutilità dei lavori. Inoltre, nella specie è incontrovertibile che:
- oggetto degli interventi è “la manutenzione delle facciate del fabbricato” e dunque il miglioramento della cosa comune, lasciandone immutate la consistenza e la destinazione;
- la condomina non ha manifestato il suo dissenso nel corso dell'assemblea che Pt_1 ha valutato e deliberato sui lavori (delibera, peraltro, non impugnata);
- il relativo capitolato risulta, infatti, espressamente approvato dall'assemblea dei condomini del 9/10/2019 e dalla stessa condomina ora appellante (v. doc. 1 Pt_1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo). Circostanze che escludono la voluttuarietà delle opere e la violazione dell'art. 1121 c.c..
8. Anche la censura fondata sull'erroneo rigetto dell'inefficacia delle precedenti deliberazioni, poste a sostegno dell'ingiunzione, e che sarebbero state sostituite da successiva delibera dopo la rinuncia della impresa inizialmente individuata per l'esecuzione dei lavori di incarico ad altra impresa, è infondata.
8.1. Premesso che l'approvazione dei lavori con relative spese, da parte dell'assemblea dei condomini, è pacifica:
- in difetto di circostanziati elementi pregiudizievoli, come nella specie, non è consentito un controllo sul merito della scelta operata dall'assemblea in quanto esula dai limiti consentiti al sindacato giudiziale ex art. 1137 c.c.;
- in ogni caso, le censure inerenti la vantaggiosità o meno della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose, alle opere e ai servizi comuni, peraltro non oggetto di espressa impugnazione nei termini ex art. 1137 c.c., non possono essere esaminate in questa sede.
8.2. Ciò posto, si osserva ulteriormente:
- sono “meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2";
- inoltre, “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare, posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta pag. 4/6 nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione” (cfr. Cass. S.U. 9839/2021);
- in particolare, per quanto riguarda l'interesse ad agire, che deve permanere in tutti i gradi del giudizio, esso non viene meno con l'adozione di successive delibere che, riguardanti lo stesso oggetto, si limitino a disciplinarne le modalità di esecuzione (cfr.
Cass. 6817/1988).
8.3. Nella fattispecie:
- i lavori straordinari riguardanti la facciata condominiale risultano approvati da tutti i condomini, compreso l'appellante, con la deliberazione del 9/10/2019 per un costo stimato di € 22/23.000,00 oltre Iva;
- con la delibera del 31/10/2019 tutti i condomini, compreso l'appellante, hanno ratificato il capitolato delle opere, incaricato per l'esecuzione la ditta C.J.D. “Centro Jesolano Dipinture” s.r.l. e costituito un fondo spese;
- con la stessa delibera del 31/10/2019 sono state approvate le spese ordinarie, le spese straordinarie per i lavori e la ripartizione (prospetto “Spese generali di condominio” con evidenziate spese per manutenzioni straordinarie per € 24.210,00 oltre oneri accessori e connessi per un totale complessivo pari a € 26.325,00);
- con la successiva delibera del 4/5/2020 è stata incaricata la ditta Biban s.r.l. quale impresa esecutrice a causa della rinuncia della ditta precedentemente affidataria, ad un prezzo “persino inferiore a quello della ditta prima affidataria”, come evidenziato dal primo giudice (v. pag. 6 della sentenza), e dunque quest'ultima deliberazione deve ritenersi, ai fini dell'odierno giudizio, meramente integrativa delle precedenti deliberazioni sopra riportate.
8.4. In conclusione, con l'approvazione della spesa, l'assemblea dei condomini ne ha riconosciuto la necessità e l'obbligazione di contribuzione e, pertanto, la delibera del
31/10/2019 ha assunto valenza costitutiva dell'obbligo gravante sull'appellante di contribuire e legittimamente è stata posta a sostegno del decreto ingiuntivo opposto.
9. Anche l'ultimo motivo sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondato. E' incontrovertibile la soccombenza dell'opponente ora appellante e pertanto non sussiste alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
10. L'appello proposto da e , va respinto con Parte_1 Parte_2 condanna alle spese di lite che vengono liquidate in favore della parte appellata come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 1.923,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore in favore del;
Controparte_1
pag. 5/6 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Cosi deliberato in data 19/12/2024
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1878 del Ruolo Generale dell'anno 2023.
T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Lorenzon con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave (VE), Via Cesare Battisti n. 10.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lisa Fabris e Attilio Schiabel, con domicilio eletto presso lo studio in Ceggia (VE), V.lo Taglietto n. 45.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 1539 del Tribunale di
Venezia pubblicata il 13/9/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio in data 15/1/2025.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
Nel merito: previo accertamento dell'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 1429/2020 e, per l'effetto, revocare lo stesso perchè infondato in fatto e in diritto, con conseguente declaratoria che nulla è dovuto dai sigg.ri e Pt_1 Parte_2
In ogni caso: con vittoria delle spese lite di entrambi i gradi di giudizio;
RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE:
Si chiede, ex art. 93 c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che il sottoscritto procuratore dichiara di aver anticipato.
Per la parte appellata
NEL MERITO: Respingersi l'appello così come proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della gravata pronuncia. Con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Apparendo la causa documentalmente istruita, solo per scrupolo di difesa, avendo parte appellante fatto altrettanto, si richiamano le istanze istruttorie e le eccezioni-opposizioni formulate in primo grado nella prima e nella seconda memoria ex art. 183 VI comma
Cpc.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di
Venezia, e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2 CP_1
chiedendo che venisse dichiarato nullo e revocato il decreto ingiuntivo n.
[...]
1429/20, emesso dallo stesso Tribunale per il pagamento di € 5.178,92, oltre spese e accessori, per spese relative a lavori di straordinaria manutenzione.
1.1. Sostenevano gli opponenti:
- di essere comproprietari di un appartamento nello stabile condominiale in San Donà di
Piave (VE), Via Calnova n. 105, e che con la deliberazione dell'assemblea dei condomini del 31/10/2019, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, erano stati approvati lavori di manutenzione straordinaria di ripulitura e dipintura delle facciate dell'edificio, affidati alla ditta C.J.D. “Centro Jesolano Dipinture” s.r.l. per l'importo di
€ 26.325,00;
- la predetta delibera era stata sostituita con altra del 4/5/2020, in seguito alla rinuncia da parte della predetta ditta C.J.D., con la quale l'assemblea aveva affidato i lavori alla ditta Biban s.r.l. con spese voluttuarie, eccessive e inadeguate per la facciata condominiale in violazione dell'art. 1121 c.c..
Chiedevano pertanto gli opponenti che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la nullità del decreto ingiuntivo.
2. Si costituiva il resistendo alla domanda ed esponendo: CP_1
- con le deliberazioni del 9/10/2019 e del 31/10/2019 tutti i condomini avevano approvato i lavori sulla facciata condominiale, il capitolato delle opere e la costituzione di un fondo spese;
- il credito del Condominio risultava dall'approvazione unanime delle spese e della ripartizione.
3. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1429/2020;
- condanna gli opponenti a rimborsare le spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in complessivi € 2.552,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa.
4. Rilevava il Tribunale:
- la deliberazione del 31.10.2019 con la quale il condominio aveva approvato gli interventi di manutenzione straordinaria ed affidato l'appalto alla ditta C.J.D. s.r.l., non era stata sostituita dalla successiva delibera del 4/5/2020, ma integrata con affidamento pag. 2/6 dei lavori alla ditta Biban s.r.l. a causa della rinuncia della ditta precedentemente affidataria;
- il aggiungeva il primo giudice, non aveva affidato un appalto diverso da CP_1 quello già deliberato ed approvato “sia nella determinazione delle opere da eseguire che dei costi con la delibera del 31.10.2019, alla quale peraltro viene ivi fatto espresso richiamo” nell'ordine del giorno dell'ultima delibera;
- ne conseguiva, affermava il giudice di prime cure che: “il titolo afferente al credito vantato dal nei confronti degli odierni opponenti sia la delibera del CP_1
31.10.2019” con la quale è stata approvata la spesa e la sua ripartizione tra i condomini.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Si costituiva il chiedendone il rigetto come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta.
Precisate le conclusioni, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. Con il primo motivo di appello si chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto concesso sulla scorta delle delibere condominiali del 9/10/2019 e del 31/10/2019 divenute nulle ed inefficaci, in seguito alla successiva delibera del 4/5/2020 che ne avrebbe modificato una parte essenziale costituita dalla nomina di una diversa impresa esecutrice. Aggiunge l'appellante, a conferma del carattere meramente voluttuario delle spese, che l'edificio condominiale non necessitava dei lavori di ridipintura, i quali erano stati approvati “esclusivamente per ragioni di mera opportunità di pochi interessati”.
Con il secondo motivo si chiede una diversa regolamentazione delle spese di lite di primo grado considerando quando dedotto, che avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese di lite.
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7. Il primo motivo di appello è infondato.
Innanzitutto, appare utile ricordare che:
- l'art. 1120 cod. civ., nel consentire all'assemblea condominiale, sia pure con una particolare maggioranza, di disporre innovazioni, non postula affatto che queste rivestano carattere di assoluta necessità, ma richiede soltanto che esse siano dirette "al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni", salvo a vietare espressamente, nel secondo comma, quelle che possono recare pregiudizio alla statica o al decoro architettonico del fabbricato o che rendano talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di uno solo dei condomini. Pertanto, al di fuori di tale divieto, ogni innovazione utile deve ritenersi permessa anche se non strettamente necessaria, col solo limite, posto dal successivo art. 1121, del suo carattere voluttuario o della particolare gravosità della spesa in rapporto alle condizioni e all'importanza dell'edificio (cfr. Cass. 5028/1996);
- in materia di condominio negli edifici, le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell'art. 1121 c.c., di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano opere o impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioè sono prive di utilità, ovvero pag. 3/6 risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio. L'onere della prova di tali estremi grava sul condomino interessato, vertendosi in tema di deroga alla disciplina generale della ripartizione delle spese condominiali (cfr. Cass. 2408/81).
7.1. Pregiudizio non ritualmente allegato né provato dall'appellante, tanto meno in relazione alla asserita inutilità dei lavori. Inoltre, nella specie è incontrovertibile che:
- oggetto degli interventi è “la manutenzione delle facciate del fabbricato” e dunque il miglioramento della cosa comune, lasciandone immutate la consistenza e la destinazione;
- la condomina non ha manifestato il suo dissenso nel corso dell'assemblea che Pt_1 ha valutato e deliberato sui lavori (delibera, peraltro, non impugnata);
- il relativo capitolato risulta, infatti, espressamente approvato dall'assemblea dei condomini del 9/10/2019 e dalla stessa condomina ora appellante (v. doc. 1 Pt_1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo). Circostanze che escludono la voluttuarietà delle opere e la violazione dell'art. 1121 c.c..
8. Anche la censura fondata sull'erroneo rigetto dell'inefficacia delle precedenti deliberazioni, poste a sostegno dell'ingiunzione, e che sarebbero state sostituite da successiva delibera dopo la rinuncia della impresa inizialmente individuata per l'esecuzione dei lavori di incarico ad altra impresa, è infondata.
8.1. Premesso che l'approvazione dei lavori con relative spese, da parte dell'assemblea dei condomini, è pacifica:
- in difetto di circostanziati elementi pregiudizievoli, come nella specie, non è consentito un controllo sul merito della scelta operata dall'assemblea in quanto esula dai limiti consentiti al sindacato giudiziale ex art. 1137 c.c.;
- in ogni caso, le censure inerenti la vantaggiosità o meno della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose, alle opere e ai servizi comuni, peraltro non oggetto di espressa impugnazione nei termini ex art. 1137 c.c., non possono essere esaminate in questa sede.
8.2. Ciò posto, si osserva ulteriormente:
- sono “meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2";
- inoltre, “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare, posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta pag. 4/6 nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione” (cfr. Cass. S.U. 9839/2021);
- in particolare, per quanto riguarda l'interesse ad agire, che deve permanere in tutti i gradi del giudizio, esso non viene meno con l'adozione di successive delibere che, riguardanti lo stesso oggetto, si limitino a disciplinarne le modalità di esecuzione (cfr.
Cass. 6817/1988).
8.3. Nella fattispecie:
- i lavori straordinari riguardanti la facciata condominiale risultano approvati da tutti i condomini, compreso l'appellante, con la deliberazione del 9/10/2019 per un costo stimato di € 22/23.000,00 oltre Iva;
- con la delibera del 31/10/2019 tutti i condomini, compreso l'appellante, hanno ratificato il capitolato delle opere, incaricato per l'esecuzione la ditta C.J.D. “Centro Jesolano Dipinture” s.r.l. e costituito un fondo spese;
- con la stessa delibera del 31/10/2019 sono state approvate le spese ordinarie, le spese straordinarie per i lavori e la ripartizione (prospetto “Spese generali di condominio” con evidenziate spese per manutenzioni straordinarie per € 24.210,00 oltre oneri accessori e connessi per un totale complessivo pari a € 26.325,00);
- con la successiva delibera del 4/5/2020 è stata incaricata la ditta Biban s.r.l. quale impresa esecutrice a causa della rinuncia della ditta precedentemente affidataria, ad un prezzo “persino inferiore a quello della ditta prima affidataria”, come evidenziato dal primo giudice (v. pag. 6 della sentenza), e dunque quest'ultima deliberazione deve ritenersi, ai fini dell'odierno giudizio, meramente integrativa delle precedenti deliberazioni sopra riportate.
8.4. In conclusione, con l'approvazione della spesa, l'assemblea dei condomini ne ha riconosciuto la necessità e l'obbligazione di contribuzione e, pertanto, la delibera del
31/10/2019 ha assunto valenza costitutiva dell'obbligo gravante sull'appellante di contribuire e legittimamente è stata posta a sostegno del decreto ingiuntivo opposto.
9. Anche l'ultimo motivo sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondato. E' incontrovertibile la soccombenza dell'opponente ora appellante e pertanto non sussiste alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
10. L'appello proposto da e , va respinto con Parte_1 Parte_2 condanna alle spese di lite che vengono liquidate in favore della parte appellata come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 1.923,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore in favore del;
Controparte_1
pag. 5/6 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Cosi deliberato in data 19/12/2024
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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