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22 maggio 2021
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25 luglio 2021
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Art. 15.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40
(2) ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 , ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023". -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 , come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40
(2) ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 , ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023". -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 , come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 5
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- messa in sicurezza pista da sci·
- art. 253 c.p.c.·
- specificità dei capitoli di prova·
- art. 132 c.p.c.·
- principio della ragione più liquida·
- chiusura al pubblico pista da sci·
- responsabilità aquiliana·
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- prova testimoniale·
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