Versione
29 maggio 1993
29 maggio 1993
Art. 2. 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, sara' disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonche' la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresi' disciplinate le modalita' di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'Albo.
4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sara' rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonche' la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresi' disciplinate le modalita' di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'Albo.
4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sara' rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2015, n. 14670Provvedimento: […] n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2951 e 1678 cod. civ., degli artt. 1 e 2 della legge n. 162 del 1993 e dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1992, sotto il profilo "dell'erronea qualificazione della fattispecie", nonché dedotto vizio di motivazione, […] anziché il termine quinquennale, introdotto, per i servizi di trasporto soggetti al c.d. sistema a forcella, dall'art. 2 della legge 162 del 1993. […] n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2951 cod. civ. e degli artt. 1 e 2 : della legge n. 162 del 1993 e dell'art. 2 del d. […] Ulteriore conferma in tal senso discenderebbe dal disposto del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 162 del 1993, […]Leggi di più...
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