TRIB
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/10/2024, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità ex art 127 c.p.c ter ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 3382/2022,
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv.to Ubaldo Del Mastro presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso in virtù di procura generale CP_1 alle liti dall'Avv. Silvio Garofalo
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2022, il ricorrente impugnava l'avviso di addebito n.3122022
0001289341000 di euro 2.553,05 notificato a mezzo pec il 27.09.2022 per contributi dovuti con modello DM10- lavoratori dipendenti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza di discussione, tenuta con modalità di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza.
1 Il ricorso è ammissibile ma infondato.
Il ricorso è ammissibile in quanto tempestivo, difatti l'opposizione ai sensi dell'art. 24 comma 5 D.
Lgs n.46/1999 deve proporsi nei 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, nel caso de quo la notifica è avvenuta 27.09.2022 ed il ricorso è stato depositato in data 7.11.2022.
Nel merito parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa del pagamento dei contributi previdenziali dipendenti per il periodo Novembre 2020 per avvenuta cessazione dell'attività
d'impresa. In vero, l'art. 25 del decreto legislativo n. 46/1999 stabilisce: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
Il caso in esame rientra nella previsione di cui alla lettera b) della norma in questione, il contributo di cui si controverte (il cd “ticket licenziamento”) non si ricollega puramente e semplicemente a un dato oggettivamente rilevabile quale può essere l'interruzione del rapporto lavorativo, ma richiede una verifica in ordine sia alla effettiva debenza sia alla quantificazione del contributo.
In particolare la richiesta di pagamento è originata dal licenziamento da parte della ricorrente della dipendente licenziata in data 31.10.2020, come documentalmente comprovato Parte_2 dall'allegata comunicazione di cessazione (modello UNILAV). Pertanto, a nulla rileva quanto eccepito da controparte in merito alla cessazione dell'attività, dal momento che è proprio l'avvenuto licenziamento della dipendente appena menzionata a far sorgere l'obbligo - espressamente stabilito dalla legge (cfr. art. 2, comma 31, L. 92/2012) - di corrispondere all' la somma ingiunta a mezzo CP_1
CP_ dell'avviso di addebito opposto. L ha dovuto verificare plurimi fattori, quali la causale dell'interruzione, la spettanza teorica al lavoratore del diritto all'indennità l'anzianità Org_1 aziendale, la valutazione circa l'insussistenza delle cause esonerative dell'obbligo previste dall'art. 2, commi 33 e 34, della L. 92/2012, nel testo introdotto dalla l. 228/2012.
Ne consegue che nessuna decadenza è maturata.
Va in ogni caso sottolineato che, con l'ordinanza n. 12281/20 del 23.6.2020, la Corte di cassazione ha ribadito il principio, costantemente espresso, secondo cui “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell , valendo gli stessi principi che Parte_3 governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (nello stesso senso la precedente Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020: “L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di
2 una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.”).
Si rileva che il comma 31 dell'art. 2 della l. 92/2012, nel testo introdotto dalla l. 228/2012, prevede che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal
1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30; il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore (comma 32).
I commi successivi prevedono poi alcune ipotesi di esclusione dell'obbligo, ma tali ipotesi hanno carattere derogatorio rispetto alla regola generale e non possono, pertanto, trovare applicazione analogica. Nel caso in esame, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di esclusione dell'obbligo, parte ricorrente è tenuta al versamento del contributo collegati al licenziamento della dipendente
[...]
, la cui quantificazione non è stata oggetto di una specifica contestazione. Pt_2
Le spese del giudizio stante i mutamenti giurisprudenziali in materia devono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1)Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Avellino, lì Il Giudice del Lavoro
Monica d'Agostino
3