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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/11/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1658/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1658/2023 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIEMME Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO ( ) VIA ARIENTI 37 40124 BOLOGNA e dell'abogado C.F._2 MILITERNO ANASTASIA ( , elettivamente domiciliato in VIA ARIENTI 37 C.F._3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ARIEMME
APPELLANTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la ordinanza definitiva emessa dal Tribunale di Bologna in data
25.09.2023 nel proc. n. R.G. 8627/2019;
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 1.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. , nato in [...] l'[...], ha Parte_1 chiesto l'annullamento del provvedimento del Questore di Bologna, emesso in data 29.10.2018 e notificatogli in data 8.4.2019, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. d), TUI, richiesto in qualità di padre della minore figlia cittadina italiana nata in [...] il [...], dal rapporto sentimentale con la compagna pure Persona_1 cittadina italiana , con le quali convive. Parte_2
La motivazione del provvedimento del Questore si fonda sulla mancata convivenza del ricorrente con la figlia e sulla pericolosità sociale dell'istante, alla luce dei numerosi precedenti penali a suo carico.
Il ricorrente nell'atto introduttivo ha evidenziato una non corretta valutazione della sussistenza della condizione ostativa della pericolosità sociale da parte del Questore;
inoltre, ha evidenziato il proprio diritto all'unità familiare, affermando la sua convivenza con la figlia minore e la madre di lei.
Instaurato il contraddittorio, l'amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
2.- Con ordinanza emessa in data 25.09.2023, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso, ritenendo di dover condividere la valutazione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica gravante sul ricorrente, come configurata nel provvedimento impugnato. Ha dunque valutato come insussistenti, all'attualità, ragioni di tutela della vita familiare del medesimo tali da superare detta valutazione di pericolosità sociale, da ritenersi imprescindibile anche in sede di concessione del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs 286/98.
3.- Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato detta ordinanza, Parte_1 insistendo per l'annullamento del decreto di diniego al rilascio del permesso di soggiorno pronunciato dal Questore di Bologna il 29/10/2018 e, per tale effetto, perché venga disposto il rilascio alla parte appellante del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Con l'unico motivo di gravame, egli ha contestato la “Violazione ed erronea applicazione degli art. 19 comma 2 lett. c), 28, 30 e 31 d. lgs. 286/1998 in relazione agli artt. 4, comma 3, 13 e 31, comma 3 d.
pagina 2 di 6 lgs. 286/1998 – illegittimità del giudizio di pericolosità sociale formulato dall'Autorità di Pubblica sicurezza”, avendo il Tribunale omesso di effettuare il necessario bilanciamento tra la tutela della minore, privata in tal modo dell'assistenza paterna nella fase delicatissima dell'infanzia, e l'attuale pericolosità del padre, essendosi il giudizio basato esclusivamente sulle trascorse vicende penali e non dal comportamento successivo alle sentenze di condanna.
4.- Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
5.- All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
6.- L'appello è fondato.
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in virtù della convivenza con la figlia minore, nata il [...], cittadina italiana. Persona_1
Nel provvedimento impugnato l'Amministrazione ha dato atto, da un lato, che in data 12.5.2017 è stata proposta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. d) del TUI e, dall'altro, che manca la convivenza con la figlia cittadina italiana, facendo dunque esplicito riferimento all'art. 19 comma 2 lett. c) TUI.
Le norme di riferimento sono dunque rappresentate dagli artt. 30 comma 1 lett. d) e 19 comma 2 lett. c)
TUI.
Ciò premesso, si deve dare atto che il Legislatore, a tutela del diritto alla unità familiare dei cittadini italiani, ha ritenuto che il parente entro il secondo grado convivente col cittadino italiano non possa essere espulso, ai sensi dell'art. 19, comma secondo lettera c), se non ricorrono le specifiche condizioni di cui al 13, primo comma, relative a motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, primo comma: «Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri»).
Al riguardo, nonostante qualche incertezza in giurisprudenza e dottrina, si deve ritenere che il rinvio dell'art. 19, secondo comma al menzionato art. 13, primo comma non comporti la necessità che sia stato effettivamente emanato un provvedimento del Ministro, ben potendo tali motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato essere accertati anche dall'autorità amministrativa competente per il permesso di soggiorno per motivi familiari e, quindi, dell'autorità giudiziaria (in questo senso cfr. Cass.
20719/2011, per cui «La esclusione de qua è certamente costruita come esonero dal divieto di espulsione che presuppone una specifica valutazione da parte del Ministro, che si accinge ad espellere, pagina 3 di 6 della sussistenza delle indicate ragioni espulsive (riservate alla sua valutazione politica) ma non comporta che sia il Ministro il solo organo "competente" ad adottarle, le volte in cui si verta in materia di richiesta di rinnovo del p.d.s. e che si predichi la sussistenza di detta situazione ostativa, in tal caso quello stesso quadro di ragioni escludenti il rinnovo gravando sul Questore competente al rilascio»).
La stessa natura di diritto soggettivo della posizione giuridica, d'altronde, esclude che la sua valutazione da parte della Autorità Giudiziaria Ordinaria sia vincolata dal preventivo giudizio dell'Autorità amministrativa, ben potendo il giudice accertare i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato anche in mancanza di un decreto del Ministro, o disattendere la sua valutazione.
Ciò posto, è comunque indubbio che si tratti di un parametro di pericolosità assai più stringente rispetto a quello rilevante a norma dagli artt. 4 comma 3, 5 comma 5 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386 o a quello previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 20/2007 per i familiari di cittadini UE, atteso che nell'art. 13, comma 1 non vengono richiamati motivi, neppure imperativi, di sicurezza pubblica.
Secondo la S.C. si tratta qui di pericolosità limitata a precedenti penali «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.», tale da autorizzare, in ipotesi, un decreto ministeriale, mentre, ad esempio, nell'art. 20 d.lgs. 30/07 la pericolosità può essere desunta da una serie di delitti comuni indirettamente richiamati dalla norma mediante rinvio ad altre disposizioni [in questo senso cfr. Cass.: 20719/2011, 14159/17, 701/18; in particolare nella sentenza
20719/2011 la S.C. rileva che «la situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei D.Lgs. n. 30 del 2007 e D.Lgs. n. 32 del 2008 facendo richiamo, quali clausole ostative al ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia del familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza), essendo ben chiara la differenza, quanto a gravità ed a presupposti della situazione, tra le ragioni di pubblica sicurezza ed i motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico. Erroneamente pertanto la Corte di Appello fiorentina ha posto le varie situazioni ostative (o di contro impositive della espulsione o dell'allontanamento) sullo stesso piano, in tal guisa valutando che i precedenti penali dello straniero, peraltro antecedenti al rilascio del p.d.s. del 2004, e la indebita frequentazione, fossero idonei a giustificare il rigetto della istanza di rinnovo: essi potevano semmai ritenersi integrare ragioni di pubblica sicurezza ma non già quelle ragioni attinenti all'ordine pubblico od alla sicurezza dello Stato (quindi afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.) che soltanto possono giustificare, alla base delle pagina 4 di 6 norme richiamate, la espulsione od il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente con madre italiana. La maggior ristrettezza di presupposti per integrare la situazione derogatoria della tutela dello straniero beneficiato della coesione familiare - rispetto a quella attingente lo straniero che versi in ipotesi di ricongiungimento - è giustificata dalla preesistenza di un quadro stabilizzato di relazioni con il cittadino-convivente che il legislatore ha mostrato, con la restrizione operata dal richiamo all'art. 13, comma 1 del cit. T.U., di voler tenere fermo al possibile»).
In buona sostanza, in ipotesi di cittadino straniero convivente con un cittadino italiano parente entro il secondo grado, l'allontanamento è consentito, e non deve essere rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 28 DPR n. 394/1999 (specificamente denominato «permesso di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento»), soltanto ove ricorrano motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le
"ragioni di sicurezza" poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13» (Corte di cassazione, ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018).
Venendo all'esame del caso di specie sulla base dei suesposti principi, la convivenza dell'odierno appellante con la figlia minore cittadina italiana, è stata accertata nell'ordinanza di primo Persona_1 grado, in parte qua non oggetto di impugnazione,
Quanto alla valutazione del primo giudice in ordine alla sussistenza del presupposto della pericolosità sociale, essa non può essere condivisa, atteso che i precedenti penali richiamati nell'ordinanza impugnata, pur costituendo indici di una manifesta proclività a delinquere dell'odierno appellante, in particolare tenuto conto della reiterazione dei reati per un consistente arco di tempo (compreso fra il
2011 e il 2020), se possono effettivamente configurare generiche ragioni di pubblica sicurezza, non integrano quei motivi attinenti all'ordine pubblico od alla sicurezza dello Stato che soltanto possono giustificare, in base alle norme richiamate, la espulsione od il diniego di rilascio/rinnovo del p.d.s. per straniero convivente con figlia italiana.
Invero, trattasi di varie condanne per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, commesse sino al 2020, tutte caratterizzate dall'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9/10/1990 n. 309, e dunque verosimilmente connesse ad una situazione di tossicodipendenza che, per quanto reiterate, non concretano, tenuto anche conto che sono state sanzionate con pene in genere inferiori all'anno di reclusione, effettive ragioni di pericolo per l'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato assimilabili a quelle «rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.». pagina 5 di 6 D'altro canto, non risulta che dall'anno 2020 ad oggi l'appellante abbia commesso ulteriori reati, ciò che dà consistenza alla volontà dal medesimo ripetutamente manifestata di reinserirsi positivamente, una volta scontata integralmente la pena detentiva comminatagli, nella società, onde costituire valido supporto morale e materiale per la compagna e la figlia minore con le quali convive.
L'appello merita, pertanto, accoglimento.
7.- Le ragioni della decisione, essenzialmente incentrate sulla valutazione del comportamento tenuto dall'appellante successivamente alla commissione dei reati che il primo giudice ha valutato come ostativi al rilascio del titolo di soggiorno, perpetrati sino all'anno 2020 (e dunque anche nelle more del giudizio di primo grado) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998, accoglie l'appello e, per l'effetto, accerta il diritto dell'appellante , nato in Parte_1
Tunisia l'1/1/1984, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma secondo lettera c) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1658/2023 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIEMME Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO ( ) VIA ARIENTI 37 40124 BOLOGNA e dell'abogado C.F._2 MILITERNO ANASTASIA ( , elettivamente domiciliato in VIA ARIENTI 37 C.F._3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ARIEMME
APPELLANTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la ordinanza definitiva emessa dal Tribunale di Bologna in data
25.09.2023 nel proc. n. R.G. 8627/2019;
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 1.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. , nato in [...] l'[...], ha Parte_1 chiesto l'annullamento del provvedimento del Questore di Bologna, emesso in data 29.10.2018 e notificatogli in data 8.4.2019, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. d), TUI, richiesto in qualità di padre della minore figlia cittadina italiana nata in [...] il [...], dal rapporto sentimentale con la compagna pure Persona_1 cittadina italiana , con le quali convive. Parte_2
La motivazione del provvedimento del Questore si fonda sulla mancata convivenza del ricorrente con la figlia e sulla pericolosità sociale dell'istante, alla luce dei numerosi precedenti penali a suo carico.
Il ricorrente nell'atto introduttivo ha evidenziato una non corretta valutazione della sussistenza della condizione ostativa della pericolosità sociale da parte del Questore;
inoltre, ha evidenziato il proprio diritto all'unità familiare, affermando la sua convivenza con la figlia minore e la madre di lei.
Instaurato il contraddittorio, l'amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
2.- Con ordinanza emessa in data 25.09.2023, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso, ritenendo di dover condividere la valutazione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica gravante sul ricorrente, come configurata nel provvedimento impugnato. Ha dunque valutato come insussistenti, all'attualità, ragioni di tutela della vita familiare del medesimo tali da superare detta valutazione di pericolosità sociale, da ritenersi imprescindibile anche in sede di concessione del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs 286/98.
3.- Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato detta ordinanza, Parte_1 insistendo per l'annullamento del decreto di diniego al rilascio del permesso di soggiorno pronunciato dal Questore di Bologna il 29/10/2018 e, per tale effetto, perché venga disposto il rilascio alla parte appellante del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Con l'unico motivo di gravame, egli ha contestato la “Violazione ed erronea applicazione degli art. 19 comma 2 lett. c), 28, 30 e 31 d. lgs. 286/1998 in relazione agli artt. 4, comma 3, 13 e 31, comma 3 d.
pagina 2 di 6 lgs. 286/1998 – illegittimità del giudizio di pericolosità sociale formulato dall'Autorità di Pubblica sicurezza”, avendo il Tribunale omesso di effettuare il necessario bilanciamento tra la tutela della minore, privata in tal modo dell'assistenza paterna nella fase delicatissima dell'infanzia, e l'attuale pericolosità del padre, essendosi il giudizio basato esclusivamente sulle trascorse vicende penali e non dal comportamento successivo alle sentenze di condanna.
4.- Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
5.- All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
6.- L'appello è fondato.
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in virtù della convivenza con la figlia minore, nata il [...], cittadina italiana. Persona_1
Nel provvedimento impugnato l'Amministrazione ha dato atto, da un lato, che in data 12.5.2017 è stata proposta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. d) del TUI e, dall'altro, che manca la convivenza con la figlia cittadina italiana, facendo dunque esplicito riferimento all'art. 19 comma 2 lett. c) TUI.
Le norme di riferimento sono dunque rappresentate dagli artt. 30 comma 1 lett. d) e 19 comma 2 lett. c)
TUI.
Ciò premesso, si deve dare atto che il Legislatore, a tutela del diritto alla unità familiare dei cittadini italiani, ha ritenuto che il parente entro il secondo grado convivente col cittadino italiano non possa essere espulso, ai sensi dell'art. 19, comma secondo lettera c), se non ricorrono le specifiche condizioni di cui al 13, primo comma, relative a motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, primo comma: «Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri»).
Al riguardo, nonostante qualche incertezza in giurisprudenza e dottrina, si deve ritenere che il rinvio dell'art. 19, secondo comma al menzionato art. 13, primo comma non comporti la necessità che sia stato effettivamente emanato un provvedimento del Ministro, ben potendo tali motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato essere accertati anche dall'autorità amministrativa competente per il permesso di soggiorno per motivi familiari e, quindi, dell'autorità giudiziaria (in questo senso cfr. Cass.
20719/2011, per cui «La esclusione de qua è certamente costruita come esonero dal divieto di espulsione che presuppone una specifica valutazione da parte del Ministro, che si accinge ad espellere, pagina 3 di 6 della sussistenza delle indicate ragioni espulsive (riservate alla sua valutazione politica) ma non comporta che sia il Ministro il solo organo "competente" ad adottarle, le volte in cui si verta in materia di richiesta di rinnovo del p.d.s. e che si predichi la sussistenza di detta situazione ostativa, in tal caso quello stesso quadro di ragioni escludenti il rinnovo gravando sul Questore competente al rilascio»).
La stessa natura di diritto soggettivo della posizione giuridica, d'altronde, esclude che la sua valutazione da parte della Autorità Giudiziaria Ordinaria sia vincolata dal preventivo giudizio dell'Autorità amministrativa, ben potendo il giudice accertare i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato anche in mancanza di un decreto del Ministro, o disattendere la sua valutazione.
Ciò posto, è comunque indubbio che si tratti di un parametro di pericolosità assai più stringente rispetto a quello rilevante a norma dagli artt. 4 comma 3, 5 comma 5 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386 o a quello previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 20/2007 per i familiari di cittadini UE, atteso che nell'art. 13, comma 1 non vengono richiamati motivi, neppure imperativi, di sicurezza pubblica.
Secondo la S.C. si tratta qui di pericolosità limitata a precedenti penali «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.», tale da autorizzare, in ipotesi, un decreto ministeriale, mentre, ad esempio, nell'art. 20 d.lgs. 30/07 la pericolosità può essere desunta da una serie di delitti comuni indirettamente richiamati dalla norma mediante rinvio ad altre disposizioni [in questo senso cfr. Cass.: 20719/2011, 14159/17, 701/18; in particolare nella sentenza
20719/2011 la S.C. rileva che «la situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei D.Lgs. n. 30 del 2007 e D.Lgs. n. 32 del 2008 facendo richiamo, quali clausole ostative al ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia del familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza), essendo ben chiara la differenza, quanto a gravità ed a presupposti della situazione, tra le ragioni di pubblica sicurezza ed i motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico. Erroneamente pertanto la Corte di Appello fiorentina ha posto le varie situazioni ostative (o di contro impositive della espulsione o dell'allontanamento) sullo stesso piano, in tal guisa valutando che i precedenti penali dello straniero, peraltro antecedenti al rilascio del p.d.s. del 2004, e la indebita frequentazione, fossero idonei a giustificare il rigetto della istanza di rinnovo: essi potevano semmai ritenersi integrare ragioni di pubblica sicurezza ma non già quelle ragioni attinenti all'ordine pubblico od alla sicurezza dello Stato (quindi afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.) che soltanto possono giustificare, alla base delle pagina 4 di 6 norme richiamate, la espulsione od il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente con madre italiana. La maggior ristrettezza di presupposti per integrare la situazione derogatoria della tutela dello straniero beneficiato della coesione familiare - rispetto a quella attingente lo straniero che versi in ipotesi di ricongiungimento - è giustificata dalla preesistenza di un quadro stabilizzato di relazioni con il cittadino-convivente che il legislatore ha mostrato, con la restrizione operata dal richiamo all'art. 13, comma 1 del cit. T.U., di voler tenere fermo al possibile»).
In buona sostanza, in ipotesi di cittadino straniero convivente con un cittadino italiano parente entro il secondo grado, l'allontanamento è consentito, e non deve essere rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 28 DPR n. 394/1999 (specificamente denominato «permesso di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento»), soltanto ove ricorrano motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le
"ragioni di sicurezza" poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13» (Corte di cassazione, ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018).
Venendo all'esame del caso di specie sulla base dei suesposti principi, la convivenza dell'odierno appellante con la figlia minore cittadina italiana, è stata accertata nell'ordinanza di primo Persona_1 grado, in parte qua non oggetto di impugnazione,
Quanto alla valutazione del primo giudice in ordine alla sussistenza del presupposto della pericolosità sociale, essa non può essere condivisa, atteso che i precedenti penali richiamati nell'ordinanza impugnata, pur costituendo indici di una manifesta proclività a delinquere dell'odierno appellante, in particolare tenuto conto della reiterazione dei reati per un consistente arco di tempo (compreso fra il
2011 e il 2020), se possono effettivamente configurare generiche ragioni di pubblica sicurezza, non integrano quei motivi attinenti all'ordine pubblico od alla sicurezza dello Stato che soltanto possono giustificare, in base alle norme richiamate, la espulsione od il diniego di rilascio/rinnovo del p.d.s. per straniero convivente con figlia italiana.
Invero, trattasi di varie condanne per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, commesse sino al 2020, tutte caratterizzate dall'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9/10/1990 n. 309, e dunque verosimilmente connesse ad una situazione di tossicodipendenza che, per quanto reiterate, non concretano, tenuto anche conto che sono state sanzionate con pene in genere inferiori all'anno di reclusione, effettive ragioni di pericolo per l'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato assimilabili a quelle «rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.». pagina 5 di 6 D'altro canto, non risulta che dall'anno 2020 ad oggi l'appellante abbia commesso ulteriori reati, ciò che dà consistenza alla volontà dal medesimo ripetutamente manifestata di reinserirsi positivamente, una volta scontata integralmente la pena detentiva comminatagli, nella società, onde costituire valido supporto morale e materiale per la compagna e la figlia minore con le quali convive.
L'appello merita, pertanto, accoglimento.
7.- Le ragioni della decisione, essenzialmente incentrate sulla valutazione del comportamento tenuto dall'appellante successivamente alla commissione dei reati che il primo giudice ha valutato come ostativi al rilascio del titolo di soggiorno, perpetrati sino all'anno 2020 (e dunque anche nelle more del giudizio di primo grado) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998, accoglie l'appello e, per l'effetto, accerta il diritto dell'appellante , nato in Parte_1
Tunisia l'1/1/1984, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma secondo lettera c) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
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