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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2315/2025
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
IO Di AO Presidente Relatore
IS LI DI
Gianluca Tarantino DI ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. , Codice CUI , data di nascita Parte_1 C.F._1 C.F._2
08/02/2002, Paese di provenienza: TUNISIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. DE
NAPOLI SIMONA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 21/02/2025, la ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli l'11/2/2025 e adottato dalla , recante Controparte_1 diniego della protezione internazionale.
Pag. 1 di 8 Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 18.6.2025, è stata ascoltata la ricorrente;
all'esito, il DI Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dalla ricorrente. Ascoltata davanti alla Commissione in data 20/1/2025, la ricorrente ha riferito di essere cittadina tunisina nata a [...], dove aveva vissuto sino alla sua partenza;
di essere di etnia araba e di religione musulmana;
di aver studiato circa 12 anni e di non aver lavorato;
di aver perso il padre nel 2022 e di avere ancora la madre in vita;
di avere una sorella maggiore ed un fratello minore e di avere un compagno richiedente accolto in Italia con lei;
di aver rifiutato il matrimonio col proprio cugino, imposto dallo zio paterno dopo la morte del padre;
di aver iniziato la relazione con il proprio compagno a nome poco prima della morte del proprio padre, e di essere stati scoperti all'inizio Per_1 dell'anno 2023, quando le veniva imposto di troncare quella relazione;
il proprio compagno incontrava nel mese di marzo del 2023 il cugino paterno, promesso sposo, e da ciò Per_1 ne scaturiva un litigio;
anche la famiglia del chiedeva al proprio figlio di troncare la Per_1 relazione;
i due ragazzi avevano continuato di nascosto a frequentarsi finché veniva fissata la data del matrimonio per l'11 agosto 2024; di aver deciso a quel punto di lasciare il paese insieme al proprio compagno, prendendo di nascosto dei soldi destinati alle spese del matrimonio per affrontare il viaggio;
riferiva inoltre di essere fuggita da casa il 15 agosto
2024 per recarsi a Sfax assieme con;
dopo tre giorni il cugino sporgeva denuncia Per_1 per il furto del denaro e la polizia inviava due inviti a seguito di tali denunce;
aveva quindi lasciato il paese il 28 luglio 2024 ed aveva raggiunto l'Italia a Lampedusa il giorno successivo;
aveva timore di ritornare in patria in conseguenza sia delle denunce che delle ritorsioni da parte dello zio e del cugino.
DIRITTO
Pag. 2 di 8 L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita per il quale la ricorrente ha agito in giudizio. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso la lettura e il contenuto dell'atto amministrativo, ma esaminando tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare, in via definitiva, il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale della ricorrente. La ricorrente è stata ascoltata all'udienza di comparizione fissata, con l'ausilio di un'interprete di genere femminile nominata a tale scopo.
La ricorrente, oltre a confermare numerosi dettagli già forniti nel corso dell'audizione davanti alla Commissione territoriale, ha spiegato con termini ed espressioni semplici, ma efficaci, la diffusione in Tunisia della pratica dei matrimoni forzati e le giustificazioni, sociali e religiose, che rendono tale fenomeno accettato dalla collettività e rispetto al quale è di fatto difficile, se non impossibile, ricevere tutela dalle organizzazioni e dalle autorità dello stato.
Il primo dato di rilievo fornito dalla ricorrente ha riguardato la comprensione dell'intervento del familiare che ha assunto la decisione in ordine al matrimonio della giovane donna;
ha spiegato la ricorrente che, a causa della morte del padre e delle difficoltà in cui si era venuta a trovare la propria famiglia, lo zio aveva assunto l'onere di sostenere dal punto di vista economico la famiglia del fratello e, per tale posizione, di fatto aveva il “diritto” di assumere tutte le decisioni sulle vicende familiari (“lui si occupava del sostegno economico della mia famiglia ed esercitava un forte potere nei nostri confronti”), comprese quelle delle relazioni delle donne della famiglia (intese evidentemente ad assicurare che il patrimonio familiare eventuale non fosse disperso e che l'intervento di altri componenti del gruppo familiare allargato fosse il metodo per tutelare la famiglia di origine).
Un ulteriore contributo informativo è stato reso dalla ricorrente, quando ha ricordato che la pratica dei matrimoni combinati è molto diffusa nella cultura araba ed in particolare in
Tunisia (“dove le ragazze vengono “regalate” da questi uomini, le donne non hanno potere di scegliere, si tratta di matrimoni obbligati”). Ha specificato la giovane donna che, se pur il matrimonio combinato non è consentito dall'ordinamento giuridico tunisino, la religione islamica lo
Pag. 3 di 8 prevede come legittima scelta da adottare e “quando un parente più grande decide su queste questioni, le ragazze non hanno la possibilità di scegliere o di rifiutare”.
Per altro verso, sempre alla luce dei precetti della religione islamica, le relazioni sentimentali vissute in modo riservato (come quella nata tra la ricorrente ed il suo compagno ) Per_1
“non sono viste di buon occhio dalla cultura e dalla religione musulmana”, costituendo motivo di vergogna sociale e, come tali, sono osteggiate dai familiari che ne vengono a conoscenza;
per questa ragione, sia la propria famiglia, sia quella di , ognuna con modalità diverse, Per_1 avevano intimato ai due giovani di interrompere la relazione.
La ricorrente, infine, ha indicato le ragioni per le quali, a fronte della prospettiva di subire un matrimonio da lei non voluto e delle imposizioni che stava subendo, non ha ritenuto di rivolgersi alle autorità del proprio Stato per essere protetta (“Non ho mai pensato di rivolgermi alle autorità per denunciare il matrimonio forzato, perché la polizia non ha la possibilità di proteggermi, perché secondo la legge religiosa tale matrimonio combinato non è vietato”).
La valutazione della credibilità delle narrazioni della ricorrente. Il Tribunale ritiene, a differenza di quanto valutato dalla Commissione territoriale, che la narrazione della richiedente la protezione sia dotata dei requisiti richiesti dalla legge per riconoscersi alla giovane donna il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 co. 5 D.lgs. 251/20071. La narrazione, sia in sede amministrativa che nel corso dell'audizione svolta in giudizio, è stata ricca di dettagli, con riferimenti ai luoghi, ai tempi e ai soggetti coinvolti;
complessivamente il racconto non contiene contraddizioni logiche insanabili, risultando al contrario comprensibile e aderente al vissuto personale, così come descritto;
il particolare coinvolgimento emotivo e la giovane età della ricorrente giustificano episodiche e non decisive incongruenze relative a dettagli della successione dei fatti o carenze descrittive delle fasi della fuga e del viaggio via mare per raggiungere l'Italia.
Quanto ai riscontri che possono essere tratti dalle informazioni sullo specifico profilo dell'esistenza della pratica dei matrimoni forzati, sulla loro sostanziale accettazione da parte
Pag. 4 di 8 della cultura araba e delle istituzioni politiche, nonché sull'inefficacia di sistemi di tutela e protezione delle donne soggette a tali pratiche di unione obbligata, essi risultano confortare l'attendibilità della narrazione fornita dalla ricorrente.
La pratica dei matrimoni forzati in Tunisia, pur essendo formalmente vietata dal Codice dello Statuto della Persona (CSP), continua a persistere, soprattutto in contesti rurali e tra le fasce sociali più vulnerabili. Il fenomeno è spesso associato a matrimoni precoci, che coinvolgono ragazze minorenni costrette a sposarsi senza il loro pieno consenso.
Il Codice dello Statuto della Persona, promulgato nel 1956, ha rappresentato un passo significativo verso l'uguaglianza di genere in Tunisia, vietando la poligamia, introducendo il divorzio e stabilendo l'età minima per il matrimonio. Tuttavia, nonostante quelle riforme legislative, la pratica dei matrimoni forzati persiste, spesso sotto forma di matrimoni precoci che comportano la costrizione delle ragazze a sposarsi prima dei 18 anni2.
Secondo l'organizzazione “Girls Not Brides”, circa il 2% delle ragazze in Tunisia si sposano prima dei 18 anni;
si tratta di fenomeno più diffuso nelle aree rurali, dove le norme sociali tradizionali e la povertà spingono le famiglie a considerare il matrimonio delle figlie come una soluzione per ridurre i costi e proteggere l'onore familiare3. Studi accademici suggeriscono che l'istruzione limitata delle ragazze è un fattore determinante nell'incidenza dei matrimoni precoci: le ragazze con un basso livello di istruzione hanno maggiori probabilità di contrarre matrimonio prima dei 18 anni, spesso senza il loro consenso informato.
I matrimoni forzati in Tunisia sono influenzati da diversi fattori, tra cui rilevano in particolare talune norme sociali tramandate per tradizione (fondate sulla convinzione che il matrimonio precoce protegga l'onore della famiglia e prevenga comportamenti considerati immorali), la condizione di difficoltà economica (che conducono le famiglie attanagliate da tale problema a vedere nel matrimonio delle figlie una soluzione per ridurre i costi e migliorare la situazione finanziaria), la mancanza di istruzione (poiché l'accesso limitato all'istruzione per alcune fasce della popolazione riduce le opportunità di crescita e autonomia delle ragazze e le rende più vulnerabili rispetto alla pratica dei matrimoni precoci
Pag. 5 di 8 e forzati)4, l'influenza di attori religiosi e comunitari (risultando che in alcune comunità, le pressioni da parte di leader religiosi o comunitari possono favorire la pratica dei matrimoni forzati e precoci).
Nonostante le leggi esistenti, l'applicazione delle normative contro i matrimoni forzati è spesso insufficiente. Le vittime di matrimoni forzati possono affrontare ostacoli significativi nell'accesso alla giustizia, sia per la mancanza di consapevolezza legale (in quanto molte ragazze e famiglie non sono a conoscenza dei diritti legali delle donne e delle ragazze, inclusa l'illegalità dei matrimoni forzati), sia per lo stigma sociale che colpisce le donne che provano a sottrarsi a quelle pratiche (le ragazze che cercano di annullare un matrimonio forzato possono affrontare ostracismo e disapprovazione sociale); inoltre hanno una notevole incidenza quali cause di diffusione dei matrimoni forzati le risorse limitate a disposizione per la tutela delle donne (sono scarsi i rifugi sicuri e la mancanza di supporto psicologico rende difficile per le vittime trovare assistenza adeguata)5.
A fronte dei progressi legislativi, i matrimoni forzati e precoci rimangono una realtà in
Tunisia, soprattutto nelle aree rurali e tra le famiglie più vulnerabili, dal momento che difetta in questo ambito la garanzia di accesso alla giustizia (non essendo ancora disponibili sia le necessarie risorse legali che quelle di supporto) mentre non è stata raggiunta una adeguata applicazione della legge di contrasto dei matrimoni forzati6.
La protezione internazionale sussidiaria. Deve essere riconosciuta all'odierna ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettera b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla
Commissione, confermate e precisate in sede giudiziale attraverso l'articolazione del ricorso,
e hanno trovato puntuale conferma durante l'audizione disposta nel giudizio.
Pag. 6 di 8 La giurisprudenza di legittimità ha ribadito, ancora di recente, (Cass. Sez. 6, 11/01/2023, n.
606, Rv. 666536 - 01) che “La costrizione ad un matrimonio non voluto è stata qualificata da questa
Corte anche in termini di grave violazione della dignità, e dunque trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. n. 25463 del 2016,
n. 25873 del 2013). In tal senso si è espressa questa Corte anche in occasione di successive pronunce (Cass. nn. 6573 e 23017 del 2020, sez. L, Ordinanza n. 13648 del 2021, dep.19/05/21). Ne consegue che
è doverosa l'acquisizione di specifiche COI, finalizzate all'accertamento dell'aspetto in discussione, poiché non è affatto irrilevante la verifica della effettività dei poteri statuali e della capacità degli stessi di fornire adeguata protezione alla vittima del grave danno denunciato, ancorché le minacce provengano da soggetti privati o addirittura da familiari”.
Il Collegio, attraverso l'acquisizione delle informazioni specifiche e aggiornate sul fenomeno descritto dalla ricorrente su riportate, ha verificato la coerenza della narrazione con la realtà sociale e giuridica esistente nel paese di origine, anche con specifico riguardo alle difficoltà e agli ostacoli che rendono di fatto impossibile, o estremamente difficoltoso,
l'accesso alla protezione da parte delle donne in relazione alle pratiche dei matrimoni forzati7.
In definitiva, considerando tutti gli elementi sopra indicati in diritto, nonché le allegazioni e la documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che la ricorrente, ove dovesse fare ritorno in Tunisia, non avendo concrete possibilità di vita e occupazione anche in ragione delle esperienze vissute, sarebbe costretta a ritornare presso la famiglia di origine, ove sarebbe esposta, per le considerazioni ampiamente svolte, al concreto ed effettivo pericolo di essere sottoposta a trattamenti degradanti, in ragione della prevedibile reazione della famiglia alla sottrazione al progetto di matrimonio cui era destinata.
La domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria va, quindi, accolta.
Pag. 7 di 8 Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (cfr. da ultimo, Cass. S.U.
24413/2021).
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, ne va confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA in data 25/2/2025, provvedendo con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 251/2007;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA per le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente
IO Di AO
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”. 2 Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Tunisie: Les mariages forcés, 15 February 2017, p. 4-5, https://www.refworld.org/reference/countryrep/fraofpra/2017/fr/1197. 3 https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/atlas/tunisia/ 4 UNICEF, Nuovo rapporto UNICEF: in Africa 130 milioni di matrimoni precoci e 140 milioni di ragazze sottoposte a mutilazioni genitali, in https://www.unicef.it/media/nuovo-rapporto-unicef-in-africa-130-milioni-di-matrimoni- precoci-e-140-milioni-di-ragazze-sottoposte-a-mutilazioni-genitali/. 5 ACCORD: Anfragebeantwortung zu Tunesien: Informationen zur Lage von Frauen: Zugang zum Rechtssystem bei Per_2 Per_ häuslicher Gewalt und im Namen der Ehre, vor häuslicher Gewalt und im Namen der Ehre, Lage alleinstehender Per_3 Per_3 Frauen mit westlichen Werten, Lage der Frauen in der Stadt Sousse [a-12287], 11 January 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2103674.html. 6 HRW, Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 dicembre 2022, https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting-women. 7 Sugli ostacoli e difficoltà che rendono difficilmente accessibile alle donne in Tunisia la protezione da condotte di violenza e discriminazione v. in dettaglio Human Rights Watch, “So What If He Hit You?” – Addressing Domestic Violence in Tunisia, dicembre 2022, in https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2023/03/tunisia1222_web_0.pdf.
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
IO Di AO Presidente Relatore
IS LI DI
Gianluca Tarantino DI ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. , Codice CUI , data di nascita Parte_1 C.F._1 C.F._2
08/02/2002, Paese di provenienza: TUNISIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. DE
NAPOLI SIMONA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 21/02/2025, la ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli l'11/2/2025 e adottato dalla , recante Controparte_1 diniego della protezione internazionale.
Pag. 1 di 8 Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 18.6.2025, è stata ascoltata la ricorrente;
all'esito, il DI Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dalla ricorrente. Ascoltata davanti alla Commissione in data 20/1/2025, la ricorrente ha riferito di essere cittadina tunisina nata a [...], dove aveva vissuto sino alla sua partenza;
di essere di etnia araba e di religione musulmana;
di aver studiato circa 12 anni e di non aver lavorato;
di aver perso il padre nel 2022 e di avere ancora la madre in vita;
di avere una sorella maggiore ed un fratello minore e di avere un compagno richiedente accolto in Italia con lei;
di aver rifiutato il matrimonio col proprio cugino, imposto dallo zio paterno dopo la morte del padre;
di aver iniziato la relazione con il proprio compagno a nome poco prima della morte del proprio padre, e di essere stati scoperti all'inizio Per_1 dell'anno 2023, quando le veniva imposto di troncare quella relazione;
il proprio compagno incontrava nel mese di marzo del 2023 il cugino paterno, promesso sposo, e da ciò Per_1 ne scaturiva un litigio;
anche la famiglia del chiedeva al proprio figlio di troncare la Per_1 relazione;
i due ragazzi avevano continuato di nascosto a frequentarsi finché veniva fissata la data del matrimonio per l'11 agosto 2024; di aver deciso a quel punto di lasciare il paese insieme al proprio compagno, prendendo di nascosto dei soldi destinati alle spese del matrimonio per affrontare il viaggio;
riferiva inoltre di essere fuggita da casa il 15 agosto
2024 per recarsi a Sfax assieme con;
dopo tre giorni il cugino sporgeva denuncia Per_1 per il furto del denaro e la polizia inviava due inviti a seguito di tali denunce;
aveva quindi lasciato il paese il 28 luglio 2024 ed aveva raggiunto l'Italia a Lampedusa il giorno successivo;
aveva timore di ritornare in patria in conseguenza sia delle denunce che delle ritorsioni da parte dello zio e del cugino.
DIRITTO
Pag. 2 di 8 L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita per il quale la ricorrente ha agito in giudizio. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso la lettura e il contenuto dell'atto amministrativo, ma esaminando tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare, in via definitiva, il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale della ricorrente. La ricorrente è stata ascoltata all'udienza di comparizione fissata, con l'ausilio di un'interprete di genere femminile nominata a tale scopo.
La ricorrente, oltre a confermare numerosi dettagli già forniti nel corso dell'audizione davanti alla Commissione territoriale, ha spiegato con termini ed espressioni semplici, ma efficaci, la diffusione in Tunisia della pratica dei matrimoni forzati e le giustificazioni, sociali e religiose, che rendono tale fenomeno accettato dalla collettività e rispetto al quale è di fatto difficile, se non impossibile, ricevere tutela dalle organizzazioni e dalle autorità dello stato.
Il primo dato di rilievo fornito dalla ricorrente ha riguardato la comprensione dell'intervento del familiare che ha assunto la decisione in ordine al matrimonio della giovane donna;
ha spiegato la ricorrente che, a causa della morte del padre e delle difficoltà in cui si era venuta a trovare la propria famiglia, lo zio aveva assunto l'onere di sostenere dal punto di vista economico la famiglia del fratello e, per tale posizione, di fatto aveva il “diritto” di assumere tutte le decisioni sulle vicende familiari (“lui si occupava del sostegno economico della mia famiglia ed esercitava un forte potere nei nostri confronti”), comprese quelle delle relazioni delle donne della famiglia (intese evidentemente ad assicurare che il patrimonio familiare eventuale non fosse disperso e che l'intervento di altri componenti del gruppo familiare allargato fosse il metodo per tutelare la famiglia di origine).
Un ulteriore contributo informativo è stato reso dalla ricorrente, quando ha ricordato che la pratica dei matrimoni combinati è molto diffusa nella cultura araba ed in particolare in
Tunisia (“dove le ragazze vengono “regalate” da questi uomini, le donne non hanno potere di scegliere, si tratta di matrimoni obbligati”). Ha specificato la giovane donna che, se pur il matrimonio combinato non è consentito dall'ordinamento giuridico tunisino, la religione islamica lo
Pag. 3 di 8 prevede come legittima scelta da adottare e “quando un parente più grande decide su queste questioni, le ragazze non hanno la possibilità di scegliere o di rifiutare”.
Per altro verso, sempre alla luce dei precetti della religione islamica, le relazioni sentimentali vissute in modo riservato (come quella nata tra la ricorrente ed il suo compagno ) Per_1
“non sono viste di buon occhio dalla cultura e dalla religione musulmana”, costituendo motivo di vergogna sociale e, come tali, sono osteggiate dai familiari che ne vengono a conoscenza;
per questa ragione, sia la propria famiglia, sia quella di , ognuna con modalità diverse, Per_1 avevano intimato ai due giovani di interrompere la relazione.
La ricorrente, infine, ha indicato le ragioni per le quali, a fronte della prospettiva di subire un matrimonio da lei non voluto e delle imposizioni che stava subendo, non ha ritenuto di rivolgersi alle autorità del proprio Stato per essere protetta (“Non ho mai pensato di rivolgermi alle autorità per denunciare il matrimonio forzato, perché la polizia non ha la possibilità di proteggermi, perché secondo la legge religiosa tale matrimonio combinato non è vietato”).
La valutazione della credibilità delle narrazioni della ricorrente. Il Tribunale ritiene, a differenza di quanto valutato dalla Commissione territoriale, che la narrazione della richiedente la protezione sia dotata dei requisiti richiesti dalla legge per riconoscersi alla giovane donna il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 co. 5 D.lgs. 251/20071. La narrazione, sia in sede amministrativa che nel corso dell'audizione svolta in giudizio, è stata ricca di dettagli, con riferimenti ai luoghi, ai tempi e ai soggetti coinvolti;
complessivamente il racconto non contiene contraddizioni logiche insanabili, risultando al contrario comprensibile e aderente al vissuto personale, così come descritto;
il particolare coinvolgimento emotivo e la giovane età della ricorrente giustificano episodiche e non decisive incongruenze relative a dettagli della successione dei fatti o carenze descrittive delle fasi della fuga e del viaggio via mare per raggiungere l'Italia.
Quanto ai riscontri che possono essere tratti dalle informazioni sullo specifico profilo dell'esistenza della pratica dei matrimoni forzati, sulla loro sostanziale accettazione da parte
Pag. 4 di 8 della cultura araba e delle istituzioni politiche, nonché sull'inefficacia di sistemi di tutela e protezione delle donne soggette a tali pratiche di unione obbligata, essi risultano confortare l'attendibilità della narrazione fornita dalla ricorrente.
La pratica dei matrimoni forzati in Tunisia, pur essendo formalmente vietata dal Codice dello Statuto della Persona (CSP), continua a persistere, soprattutto in contesti rurali e tra le fasce sociali più vulnerabili. Il fenomeno è spesso associato a matrimoni precoci, che coinvolgono ragazze minorenni costrette a sposarsi senza il loro pieno consenso.
Il Codice dello Statuto della Persona, promulgato nel 1956, ha rappresentato un passo significativo verso l'uguaglianza di genere in Tunisia, vietando la poligamia, introducendo il divorzio e stabilendo l'età minima per il matrimonio. Tuttavia, nonostante quelle riforme legislative, la pratica dei matrimoni forzati persiste, spesso sotto forma di matrimoni precoci che comportano la costrizione delle ragazze a sposarsi prima dei 18 anni2.
Secondo l'organizzazione “Girls Not Brides”, circa il 2% delle ragazze in Tunisia si sposano prima dei 18 anni;
si tratta di fenomeno più diffuso nelle aree rurali, dove le norme sociali tradizionali e la povertà spingono le famiglie a considerare il matrimonio delle figlie come una soluzione per ridurre i costi e proteggere l'onore familiare3. Studi accademici suggeriscono che l'istruzione limitata delle ragazze è un fattore determinante nell'incidenza dei matrimoni precoci: le ragazze con un basso livello di istruzione hanno maggiori probabilità di contrarre matrimonio prima dei 18 anni, spesso senza il loro consenso informato.
I matrimoni forzati in Tunisia sono influenzati da diversi fattori, tra cui rilevano in particolare talune norme sociali tramandate per tradizione (fondate sulla convinzione che il matrimonio precoce protegga l'onore della famiglia e prevenga comportamenti considerati immorali), la condizione di difficoltà economica (che conducono le famiglie attanagliate da tale problema a vedere nel matrimonio delle figlie una soluzione per ridurre i costi e migliorare la situazione finanziaria), la mancanza di istruzione (poiché l'accesso limitato all'istruzione per alcune fasce della popolazione riduce le opportunità di crescita e autonomia delle ragazze e le rende più vulnerabili rispetto alla pratica dei matrimoni precoci
Pag. 5 di 8 e forzati)4, l'influenza di attori religiosi e comunitari (risultando che in alcune comunità, le pressioni da parte di leader religiosi o comunitari possono favorire la pratica dei matrimoni forzati e precoci).
Nonostante le leggi esistenti, l'applicazione delle normative contro i matrimoni forzati è spesso insufficiente. Le vittime di matrimoni forzati possono affrontare ostacoli significativi nell'accesso alla giustizia, sia per la mancanza di consapevolezza legale (in quanto molte ragazze e famiglie non sono a conoscenza dei diritti legali delle donne e delle ragazze, inclusa l'illegalità dei matrimoni forzati), sia per lo stigma sociale che colpisce le donne che provano a sottrarsi a quelle pratiche (le ragazze che cercano di annullare un matrimonio forzato possono affrontare ostracismo e disapprovazione sociale); inoltre hanno una notevole incidenza quali cause di diffusione dei matrimoni forzati le risorse limitate a disposizione per la tutela delle donne (sono scarsi i rifugi sicuri e la mancanza di supporto psicologico rende difficile per le vittime trovare assistenza adeguata)5.
A fronte dei progressi legislativi, i matrimoni forzati e precoci rimangono una realtà in
Tunisia, soprattutto nelle aree rurali e tra le famiglie più vulnerabili, dal momento che difetta in questo ambito la garanzia di accesso alla giustizia (non essendo ancora disponibili sia le necessarie risorse legali che quelle di supporto) mentre non è stata raggiunta una adeguata applicazione della legge di contrasto dei matrimoni forzati6.
La protezione internazionale sussidiaria. Deve essere riconosciuta all'odierna ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettera b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla
Commissione, confermate e precisate in sede giudiziale attraverso l'articolazione del ricorso,
e hanno trovato puntuale conferma durante l'audizione disposta nel giudizio.
Pag. 6 di 8 La giurisprudenza di legittimità ha ribadito, ancora di recente, (Cass. Sez. 6, 11/01/2023, n.
606, Rv. 666536 - 01) che “La costrizione ad un matrimonio non voluto è stata qualificata da questa
Corte anche in termini di grave violazione della dignità, e dunque trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. n. 25463 del 2016,
n. 25873 del 2013). In tal senso si è espressa questa Corte anche in occasione di successive pronunce (Cass. nn. 6573 e 23017 del 2020, sez. L, Ordinanza n. 13648 del 2021, dep.19/05/21). Ne consegue che
è doverosa l'acquisizione di specifiche COI, finalizzate all'accertamento dell'aspetto in discussione, poiché non è affatto irrilevante la verifica della effettività dei poteri statuali e della capacità degli stessi di fornire adeguata protezione alla vittima del grave danno denunciato, ancorché le minacce provengano da soggetti privati o addirittura da familiari”.
Il Collegio, attraverso l'acquisizione delle informazioni specifiche e aggiornate sul fenomeno descritto dalla ricorrente su riportate, ha verificato la coerenza della narrazione con la realtà sociale e giuridica esistente nel paese di origine, anche con specifico riguardo alle difficoltà e agli ostacoli che rendono di fatto impossibile, o estremamente difficoltoso,
l'accesso alla protezione da parte delle donne in relazione alle pratiche dei matrimoni forzati7.
In definitiva, considerando tutti gli elementi sopra indicati in diritto, nonché le allegazioni e la documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che la ricorrente, ove dovesse fare ritorno in Tunisia, non avendo concrete possibilità di vita e occupazione anche in ragione delle esperienze vissute, sarebbe costretta a ritornare presso la famiglia di origine, ove sarebbe esposta, per le considerazioni ampiamente svolte, al concreto ed effettivo pericolo di essere sottoposta a trattamenti degradanti, in ragione della prevedibile reazione della famiglia alla sottrazione al progetto di matrimonio cui era destinata.
La domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria va, quindi, accolta.
Pag. 7 di 8 Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (cfr. da ultimo, Cass. S.U.
24413/2021).
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, ne va confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA in data 25/2/2025, provvedendo con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 251/2007;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA per le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente
IO Di AO
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”. 2 Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Tunisie: Les mariages forcés, 15 February 2017, p. 4-5, https://www.refworld.org/reference/countryrep/fraofpra/2017/fr/1197. 3 https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/atlas/tunisia/ 4 UNICEF, Nuovo rapporto UNICEF: in Africa 130 milioni di matrimoni precoci e 140 milioni di ragazze sottoposte a mutilazioni genitali, in https://www.unicef.it/media/nuovo-rapporto-unicef-in-africa-130-milioni-di-matrimoni- precoci-e-140-milioni-di-ragazze-sottoposte-a-mutilazioni-genitali/. 5 ACCORD: Anfragebeantwortung zu Tunesien: Informationen zur Lage von Frauen: Zugang zum Rechtssystem bei Per_2 Per_ häuslicher Gewalt und im Namen der Ehre, vor häuslicher Gewalt und im Namen der Ehre, Lage alleinstehender Per_3 Per_3 Frauen mit westlichen Werten, Lage der Frauen in der Stadt Sousse [a-12287], 11 January 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2103674.html. 6 HRW, Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 dicembre 2022, https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting-women. 7 Sugli ostacoli e difficoltà che rendono difficilmente accessibile alle donne in Tunisia la protezione da condotte di violenza e discriminazione v. in dettaglio Human Rights Watch, “So What If He Hit You?” – Addressing Domestic Violence in Tunisia, dicembre 2022, in https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2023/03/tunisia1222_web_0.pdf.