Trib. Viterbo, sentenza 19/12/2025, n. 770
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Obbligo dell'assicuratore di rimborsare le spese di resistenza

    Il Tribunale ha accertato che le spese di resistenza non sono state oggetto di domanda autonoma nel giudizio principale e non sono state liquidate nella sentenza n. 66/2022. Ha altresì dichiarato la nullità della clausola contrattuale che escludeva il rimborso delle spese legali per avvocati non designati dall'assicuratore, in quanto contraria all'art. 1932 c.c. e all'art. 1917, comma 3, c.c. Ha ritenuto che il diritto al rimborso presuppone la dimostrazione dell'esborso e che le spese incontrano il limite del quarto della somma assicurata. Ha infine riquantificato la somma dovuta applicando i parametri massimi per i compensi professionali relativi a cause di valore compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro, considerando il valore effettivo della controversia (euro 87.698,01).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Viterbo, sentenza 19/12/2025, n. 770
    Giurisdizione : Trib. Viterbo
    Numero : 770
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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