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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/12/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO Sezione Civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Micaela PIREDDA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 598 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 19 novembre 2025
tra
(nato ad [...] il [...] CF: Parte_1 [...]
e residente a [...]) C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianluca DOMINICI (C.F. pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende Email_1 nel presente giudizio ricorrente
e
con sede legale in Milano Via Controparte_1
Clerici, 14 (Codice Fiscale e Partita IVA ), in persona del P.IVA_1 procuratore speciale dott.ssa , rappresentata e difesa CP_2 nel presente giudizio dall'avv. Francesco Alessandro MAGNI (C.F.:
– pec: C.F._3
) ed elett.te Email_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Caio Mario 27 resistente Oggetto: liquidazione spese di resistenza – art. 1917, comma 3, c.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 26.03.2024 depositava ricorso ex art. Parte_1
281 decies c.p.c. ra
- con atto di citazione notificato in data 26.02.2016 la sig.ra Pt_2 onveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Viterbo, il
[...] dott. e l' Parte_1 Controparte_3 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Viterbo, verificata la ritualità e la fondatezza della domanda attrice, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza proposta, accertare e dichiarare che il danno subito dalla signora concretizzatosi nella definitiva perdita Parte_2 dell'occ ascrivibile unicamente alla condotta imprudente, negligente ed imperita adoperata dal Dott.
[...] presso l'Ospedale di Acquapendente, e con Parte_1 apprima praticato, in data 31.1.2012, un atto oculistico invasivo errato sulla paziente e, successivamente, nell'aver impropriamente trattato e curato, nell'arco di oltre un anno, la grave lesione procurata alla parte attrice;
- per l'effetto condannare il Dott. e la , Parte_1 Controparte_4
tito c.c., al risarcimento del danno in favore di parte attrice, nella misura accertata dal Prof. nei propri elaborati peritali, Persona_1 danno che si quantific ma complessiva di Euro 315.127,19, o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio, in ogni caso con aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data del danno sino alla liquidazione. Con vittoria di compenso professionale e spese di giudizio”.
- Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata del terzo in causa, l'odierno ricorrente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando integralmente la domanda attorea e precisando le seguenti conclusioni: “ - in via preliminare: prendere atto che, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., il dott. intende Parte_1 chiamare in causa la società n sede Controparte_5 legale in Nottingham (Gran B House, St. James Street e rappresentanza generale in Italia (Milano, via Paolo da Cannobbio 9), per le ragioni illustrate in narrativa e, conseguentemente, autorizzare la richiesta chiamata in causa e disporre il differimento della prima udienza (indicata in citazione per il 9 giugno 2016) ad altra data, in modo da consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e tenuto conto che la Compagnia ha la propria sede legale in uno stato estero;
- in via pregiudiziale: dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di risarcimento proposta, esclusivamente a titolo di responsabilità extracontrattuale, in via solidale con la
per la quota di pertinenza, dalla sig.ra Parte_3 nvenuto - nel merito, Pt_2 Parte_1 nella denegata e non creduta ipotesi che la domanda risarcitoria debba essere esaminata nel merito, senza che ciò implichi comunque accettazione del contraddittorio e salvo gravame, - in via principale: respingere la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice e, comunque, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta, a nessun titolo, al convenuto per i danni asseritamente cagionati all'attrice stessa;
- in via subordinata, e nell'eventualità che la domanda risarcitoria sia ritenuta fondata: accertare e dichiarare che eventuali danni cagionati all'attrice debbano essere attribuiti, se del caso anche in via riconvenzionale, esclusivamente all' , cui va Controparte_3 attribuita ogni responsabilità in ordine allo smarrimento della cartella clinica, nonché, ex art. 1227 c.c., al comportamento non diligente dell'attrice nel periodo in cui essa è stata curata direttamente dal dott. - in via ulteriormente subordinata, Parte_1
e nell'eventualità che ta una corresponsabilità del dott. nella causazione dell'evento: accertare e dichiarare che Parte_1 sabilità prevalente nella causazione dell'evento sia attribuita all e/o alla Controparte_3 stessa attric ssario, il rispettivo grado di responsabilità tra la stessa , il dott. CP_4
e l'attrice nella causazione dell'evento dannoso, Parte_1
riducendo l'importo richiesto a titolo di risarcimento dall'attrice nell'atto di citazione in quanto sovrastimato, abnorme, eccessivo e privo di qualsiasi fondamento, anche alla luce del comportamento negligente dell'attrice, come valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.; - in ogni caso, nella deprecata ipotesi di soccombenza, anche parziale, del convenuto: accertare e dichiarare che la società , con sede Controparte_5 legale in Nottingham (Gran Bretagna), Market Square House, St. James Street e rappresentanza generale in Italia (Milano, via Paolo da Cannobbio 9) è obbligata a manlevare e tenere indenne il dott. dalle conseguenze Parte_1 pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dalla sig.ra e da Parte_2 quanto il predetto fosse eventualmente tenuto a pagare per sorte, interessi, rivalutazione e spese, altresì condannando la predetta società a pagare e rimborsare ogni somma, ivi comprese le spese legali, che il convenuto fosse tenuto a pagare alla sig.ra versando direttamente a Parte_2 quest'ultima i relativi importi e le spese dovute per i propri difensori. Con condanna dell'attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché di quelle sostenute dalla chiamata in causa”;
- si costituivano, dunque, in giudizio sia la
[...]
sia la società chiamata in causa, Controparte_4
, la qual rassegnava le seguenti Controparte_5 conclusioni: “- In via Preliminare: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 12 della stessa e, per l'effetto, estromettere lo scrivente Assicuratore dal presente giudizio;
- In via subordinata, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della stessa e, per l'effetto, estromettere lo scrivente Assicuratore dal presente giudizio;
- In via di ulteriore subordine e solo nella malaugurata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, accertare l'eventuale responsabilità in capo all' assicurato, anche a mezzo di CTU, quantificando l'eventuale indennità spettante allo stesso. - In via principale, nel merito, rigettare la domanda attorea proposta nei confronti dell'assicurato in quanto infondata in fatto e diritto e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di manleva proposta nei confronti dello scrivente Assicuratore;
- In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di precisare o modificare le domande, le eccezioni, le conclusioni già svolte, nonché di nominare testimoni, di formulare capitoli di prova, di richiedere CTU e di produrre ulteriori documenti nei termini di rito. In ogni caso con vittoria di spese”;
- durante la fase istruttoria del giudizio incardinato dalla sig.ra (R.G. n. 681/2016) la difesa dell'odierno ricorrente Pt_2 espletava una articolata attività difensiva, consistita nella redazione di tre memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella citazione ed escussione dei testimoni ammessi, nelle reiterate richieste (infine accolte dal Giudice) di ordine di esibizione alla nonché di ammissione di CTU con conseguenti Parte_3 incontri peritali, studio e contestazione dell'elaborato finale al fine di ottenere il ricalcolo del danno biologico (richiesta, anch'ess, accolta).
- durante la fase decisoria, la difesa dell'odierno ricorrente redigeva la comparsa conclusionale e la memoria di replica e, all'esito della discussione, il processo veniva definito con sentenza del Tribunale di Viterbo n. 66/2022 del 26.01.2022 (in atti, all. 11 del ricorso odierno), che così disponeva: “condanna
[...]
in solido, al pagamento in favo Parte_4 Pt_2
a di euro 96.536,90, oltre interessi leg
[...] zione della presente sentenza sino al saldo;
- dichiara che
è tenuta a rimborsare a Controparte_6 Parte_1 quanto lo stesso deve corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza, ivi incluse le spese legali e di CTU;
- condanna e in solido, alla refusione delle Parte_3 Parte_1 re che, da distrarsi al legale Parte_2 antistatario, liquida er esborsi ed euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa, ed iva se dovuta;
- condanna alla refusione delle spese Controparte_6 in favore di che liquida in euro 1.036,00 Parte_1 per esborsi per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva se dovuta;
- pone a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”;
- la suddetta sentenza era poi oggetto di correzione, sempre su istanza dell'odierno ricorrente, con conseguente riduzione della condanna da parte del Tribunale di Viterbo che correggeva il dispositivo come segue: “dispone che laddove nella sentenza n. 66/22 è scritto: a) nella motivazione (p. 10) “nella misura complessiva di euro 77.989,00” debba intendersi e leggere “nella misura complessiva di euro 69.560,00”; b) nella motivazione (p. 13)
“sull'ammontare di euro 90.364,00 (euro 77.980,00 + euro 12.375,00), previamente devalutato al 20/2/2013 sino ad euro 85.168,71, competono rivalutazione e interessi (anno per anno) fino all'importo finale di euro 94.758,00” debba intendersi e leggere
“sull'ammontare di euro 81.935,00 (euro 69.560,00 + euro 12.375,00), previamente devalutato al 20/2/2013 sino ad euro 77.224,32, competono rivalutazione e interessi (anno per anno) fino all'importo finale di euro 85.919,51”; c) nella motivazione (p. 14)
“somma complessiva di euro 96.536,90 (euro 94.758,40 + euro 1.778,50)” debba intendersi e leggere “somma complessiva di euro 87.698,01 (euro 85.919,51 + euro 1.778,50)”; d) nel dispositivo è scritto “pagamento in favore di della Parte_2 somma di euro 96.536,00” debb ggere “pagamento in favore di della somma di Parte_2 euro 87.698,01”;
- la sentenza sopra richiamata, dunque, accertata e dichiarata la validità della copertura assicurativa, condannava la
[...]
a rimborsare a uanto lo Controparte_1 Parte_1 stesso avrebbe dovuto corrispondere all'attrice in forza della medesima sentenza (incluse le spese legali e di CTU) nonché a pagare le spese relative la chiamata in causa, senza pronunciarsi, vista la mancata richiesta del convenuto dott. sulle Parte_1 spese di resistenza;
- quanto a tali spese di resistenza che non sarebbero state chieste nell'ambito del giudizio n. 681/2016, l'importo dei compensi professionali pagati dal dott. er retribuire il proprio Parte_1 difensore, al fine di resistere alle pretese attoree nel citato giudizio n. 681/16 incardinato presso il Tribunale di Viterbo, sono stati quantificati sulla base del parere di congruità rilasciato dall'ordine degli Avvocati di Perugia e fatturati dal difensore (anche odierno difensore) avv. Gianluca DOMINICI con fattura n. 49/2023 nonché successivamente corrisposti dal dott.
favore dell'avv. DOMINICI in data 20.12.2023 per Parte_1 retribuire il proprio difensore, al fine di evitare la condanna al risarcimento danni richiesto dall'attrice, nel comune interesse con la società assicuratrice;
- la somma assicurata era pari a euro 515.000,00, come previsto dall'art. 26 del contratto di assicurazione stipulato tra le parti e, dunque, il dott. vantava nei confronti di Parte_1
, in forza di quanto disposto dagli artt. Controparte_1
1914 e 1917 c.c. e giurisprudenza univoca, un importo pari a euro 40.363,64;
- l'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all'art. 1917, comma 3, c.c., a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche allorquando non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo e la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell'assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato, giacché l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, in quanto le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto)
o comunque è tenuto (nei limiti di cui all'art. 1917 c.c.) a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite. Giurisprudenza univoca dispone che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato per difendersi con un avvocato di fiducia contro la pretesa risarcitoria del danneggiato sono sempre a carico dell'assicuratore ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
- il ricorrente odierno, pertanto, concludeva il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo: “In via principale, accertare e dichiarare la società C.F e P. IVA.: , Controparte_1 P.IVA_1 con se i n. 14, in per rappresentante pro tempore, tenuta/obbligata a pagare/rimborsare/rifondere le spese sostenute dal dott.
[...]
( ) per remunerare il proprio difensore Parte_1 C.F._4
pretese attoree nel procedimento RGN. 681/2016 presso il Tribunale di Viterbo, e conseguentemente, condannare C.F e P. IVA.: Controparte_1 ia Clerici n. 14, in P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore a rimborsare/pagare a favore del dott. nato ad [...]
Acquapendente il 18/09/1962 codice C.F._1
la somma di E. 40.363,64, oltre
[...] inata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento di quanto richiesto in via principale, accertare e dichiarare la società C.F e P. IVA.: Controparte_1
, con erici n. 14, in P.IVA_1 ale rappresentante pro tempore, tenuta/obbligata a pagare/rimborsare/rifondere le spese sostenute dal dott.
[...]
( ) per remunerare il proprio dif Parte_1 C.F._5
pretese attoree nel procedimento RGN. 681/2016 presso il Tribunale di Viterbo, e conseguentemente, condannare C.F e P. IVA.: Controparte_1 ia Clerici n. 14, in P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore a rimborsare/pagare a favore del dott. nato ad [...]
Acquapendente il 18/09/1962 codice C.F._1
la diversa somma che il giudice adito
[...] congrua/equa in applicazione dei parametri di legge, anche alla luce della condotta processuale della compagnia assicurativa e dei benefici processuali ottenuti da quest'ultima, derivati dall'attività difensiva del dott. In via ulteriormente Parte_1 subordinata, in ogni caso, Controparte_1
C.F e P. IVA.: , con se
[...] P.IVA_1
n. 14, in per rappresentante pro tempore a versare la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa a favore del dott. nato ad [...] il Parte_1
18/09/1962 codice fiscale: ”. CodiceFiscale_6
2. In data 20.09.2024 si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo: Controparte_1
- che l'assicurato aveva chiesto, nel giudizio di Parte_1 risarcimento danni introdotto dalla sig.ra il Pt_2 riconoscimento delle spese legali che il Tribunale aveva riconosciuto e posto a carico di in misura diversa da CP_1 quella richiesta, avendo riguardo al valore effettivo della controversia;
- che, pertanto, la pretesa di ottenere, con un autonomo giudizio, il pagamento di ulteriori somme a titolo di spese legali era inammissibile per violazione del divieto di bis in idem e per essersi formato il giudicato sulla domanda di riconoscimento di dette spese, in misura diversa da quella oggi richiesta, posto che le spese di cui al ricorso odierno avrebbero dovuto essere richieste in seno al giudizio principale e, dunque, il giudicato formatosi in quella causa copre il dedotto e il deducibile;
- che la distinzione tra spese di chiamata in causa e spese di resistenza non ha alcun giuridico fondamento e che l'unica disposizione di legge che regola il rapporto tra assicurato e compagnia di assicurazione per quanto concerne le spese legali è l'art. 1917 co. 3 cod. civ. e richiamato ex adverso il quale stabilisce unicamente che “Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicuratore sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”, per cui è inconcepibile sostenere che esisterebbero delle spese di 'chiamata in causa', diverse dalle 'spese di resistenza', poiché le spese di difesa, che vengano definite di 'resistenza' o di 'chiamata', sono le stesse e rappresentano la remunerazione del difensore, tanto è vero che le spese definite da controparte come “di resistenza” sono comunque state quantificate secondo i parametri degli onorari di difesa;
- che le condizioni del contratto di assicurazione stipulato tra le parti contenevano una clausola (denominata “patto di gestione della lite” - art. 16, pag. 10) che prevedeva espressamente che non riconoscesse le spese per legali non designati dalla CP_1
Compagnia stessa e che, pertanto, la pretesa del dott. i ottenere il rimborso delle spese lite per la vicenda Parte_1
è inammissibile e infondata, avendo egli violato tale clausola, tenendo una condotta contraria a buona fede, avendo nominato un legale diverso dopo le interlocuzioni avvenute con la stessa Compagnia alla quale il medesimo ricorrente aveva chiesto l'attivazione della gestione della lite;
- che la tesi avversaria che l'art. 1917 c.c. ponga inderogabilmente a carico dell'assicuratore l'obbligo di rifondere le spese legali sostenute era palesemente infondata in quanto la validità del patto di gestione della lite e della previsione contrattuale che esclude dal rimborso all'assicurato le spese sostenute per legali non designati è stata di recente confermata dalla Suprema Corte (cfr. Cass., (Ord.), Sez. VI, 19 Febbraio 2020, n. 4202; v. anche Cass., 30 gennaio 2006, n. 1872);
- che, in ogni caso, il valore della causa sulla scorta del quale era stata elaborata la parcella (euro 315.127,19) non teneva conto del valore effettivo della controversia (conclusasi, invece, con una condanna a pagare l'importo di euro 87.698,01), che l'art. 5, comma del d.m. 55/2014 stabilisce che “nei giudizi di pagamento di somme o di liquidazione di danni si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” e che anche il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'ordine di Perugia indicava un importo inferiore (€ 27.663,00) a quello richiesto dal ricorrente (€ 40.363,64). Il resistente, pertanto, concludeva chiedendo: “in via principale: respingere la domanda avanzata dal dott. nei confronti di Parte_1 perché inammissibile e comunque Controparte_1
i esposte nelle premesse;
in via meramente subordinata: detrarre dall'eventuale condanna al pagamento di spese legali, quanto già liquidato ed ottenuto nel giudizio principale come dedotto nelle premesse”.
3. Il ricorso è ammissibile e fondato e va accolto con le precisazioni che seguono. L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, credito che scaturisce dalla sentenza e ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (quelle, cioè, sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo), credito che scaturisce dal contratto di assicurazione e incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (quelle, cioè, che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso), credito che scaturisce dal contratto di assicurazione e incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare e univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese di resistenza (quelle, cioè, sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo), ciò in quanto i due crediti (e, quindi, le due condanne) hanno fonti e presupposti diversi (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez.
3 - ordinanza n. 4275 del 16.02.2024). Per tale ragione: a) una richiesta generica di essere tenuto indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna” non può essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l'assicurato, infatti, avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo - salvi naturalmente gli effetti della compensatio lucri cum damno, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo - o di compensazione giudiziale delle spese;
b) la generica domanda dell'assicurato di condanna dell'assicuratore alla rifusione “di spese, diritti ed onorari di giudizio”, in mancanza di ulteriori precisazioni, non può che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza. Nel caso di specie, l'odierno ricorrente nel giudizio di primo grado (n. 681/2016 R.G.) ha precisato le conclusioni nei confronti della chiedendo che l'assicuratore fosse Controparte_1 obbligato “a manlevare e tenere indenne il dott. Parte_1 dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall' parziale, della domanda proposta dalla sig.ra e da Parte_2 quanto il predetto fosse eventualmente tenut orte, interessi, rivalutazione e spese, altresì condannando la predetta società a pagare e rimborsare ogni somma, ivi comprese le spese legali, che il convenuto fosse tenuto a pagare alla sig.ra Pt_2
versando direttamente a quest'ultima i relativi imp
[...] ovute per i propri difensori. Con condanna dell'attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché di quelle sostenute dalla chiamata in causa”, senza ulteriori precisazioni. Questa domanda correttamente è stata interpretata dal Giudice del processo n. 681/2016 come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di soccombenza e di chiamata in causa, ma non delle spese sostenute per resistere alla domanda di Parte_2
(spese di resistenza) che, infatti, non sono state specificate all'interno della sentenza n. 66/2022 in atti né in parte motiva né in dispositivo, quest'ultimo così circoscritto: “condanna e Parte_3
in solido, alla refusione delle spe i Parte_1 he, da distrarsi al legale antistatario, liquida in euro Parte_2 rsi ed euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa, ed iva se dovuta;
condanna Controparte_6 alla refusione delle spese in favore di che liquida in Parte_1 euro 1.036,00 per esborsi ed euro mpensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva se dovuta;
- pone a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”- Non si pone, pertanto, come adombrato dall'odierna resistente, un problema di violazione del divieto di bis in idem per essersi formato il giudicato sulla domanda di riconoscimento di dette spese di resistenza, sul presupposto peraltro che le spese di cui al ricorso odierno avrebbero dovuto essere richieste in seno al giudizio principale e, dunque, il giudicato formatosi in quella causa copre il dedotto e il deducibile. Come sopra anticipato, infatti, le spese di resistenza trovano autonoma fonte negoziale nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti. A differenza delle spese di chiamata in causa (che nel caso di specie scaturiscono dalla sentenza e che sono state chieste e liquidate nel giudizio n. 681/2016) e a differenza delle spese di soccombenza (che nel caso di specie, pur discendendo come le spese di resistenza dal contratto, sono state oggetto di domanda specifica nell'ambito del giudizio e liquidate di conseguenza nell'ambito della sentenza n. 66/2022), le spese di resistenza non hanno costituito oggetto di domanda autonoma e specifica nell'ambito del giudizio n. 681/2016 e – conseguentemente - non sono state liquidate nella sentenza n. 66 del 26.01.2022. D'altro canto, risulta dai documenti allegati al ricorso (cfr. in particolare doc. 16 allegato al ricorso introduttivo) come tali spese siano state quantificate soltanto in data 20.12.2023 con la relativa fattura n. 49/2023 e successivamente saldate dall'odierno ricorrente in data 21.12.2023. La pretesa creditoria, dunque, è sorta in un momento peraltro successivo alla pubblicazione della sentenza conclusiva del giudizio a cui tali spese si riferiscono. Tanto premesso in ordine alla fonte delle spese di resistenze e alla mancata violazione del divieto di bis in idem, deve concludersi che non risulta – parimenti – accoglibile l'ulteriore doglianza espressa dall'odierna resistente circa la violazione del “patto di gestione della lite” previsto dall'art. 16 del contratto stipulato tra le parti, previsione cui il arebbe venuto meno violando altresì Parte_1
l'obbligo di buona fede nei confronti di controparte. La resistente ha rappresentato: che, dopo aver ricevuto in data 17.03.2016 la denuncia dall'assicurato di essere stato convenuto in causa con citazione a comparire all'udienza del 09.06.2016, apriva un sinistro;
che in data 10.05.2016 il dott. hiedeva al Parte_1 broker la tutela legale;
che in data 13.05.2016 il broker inoltrava detta comunicazione ad con precisa richiesta di attivare CP_1 il patto di gestione della lite, nominando un legale di fiducia della compagnia;
che in data 17.05.2016 comunicava ad CP_1 assicurato e broker il nominativo del legale da incaricare ma che, infine, in data 17.05.2016, il dott. comunicava al Parte_1 broker di aver nominato altro legale, che avrebbe chiamato in causa la compagnia e tale missiva veniva inoltrata ad in CP_1
18.05.2016. Il ricorrente confutava tali circostanze, richiamando peraltro il contenuto degli allegati depositati da controparte, sostenendo che controparte non aveva mai indicato il nominativo di alcun legale da lei incaricato per la gestione della lite. Orbene, l'art. 16 delle condizioni di assicurazione relative alla polizza ITDMM14A200321200003 sottoscritta dalle parti prevedeva, al comma 3, che “la Società non riconosce le spese incontrate dall' per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa Parte_5 desi rovati e non risponde di multe o ammende comminate all' ”. Parte_5
Tu . 1932 c.c. prevede che “Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma, e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge”. Pertanto (e a prescindere dalla dimostrazione che avesse CP_1
o meno nominato e indicato al l legale di fiducia della Parte_1
Compagnia) la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. (in tal senso, cfr. anche Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 21220 del 05.07.2022). Dunque, deve concludersi per la nullità dell'art. 16 del contratto assicurativo stipulato tra e con CP_1 Parte_1 conseguente diritto di quest'ultimo al rimborso delle spese di resistenza sostenute nell'ambito del giudizio n. 681/2016. Naturalmente, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato. Le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. incontrano, comunque, il limite previsto dal medesimo art. 1917, terzo comma, c.c., che stabilisce che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata". Tali condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie, giacché risulta provato in atti l'effettivo esborso da parte del ricorrente delle spese di resistenza a favore dell'avv. DOMINICI, come da distinta di pagamento del 21.12.2023 (cfr. doc. 21 allegato al ricorso introduttivo), a saldo della fattura n. 49 del 20.12.2023 emessa dal medesimo Procuratore (cfr. doc. 16 allegato al ricorso introduttivo). Tuttavia, a fronte della domanda di condanna della al CP_1 pagamento della somma di euro 40.363,64 oltre interessi a favore del ricorrente a rimborso delle spese di resistenza da quest'ultimo già sostenute, occorre evidenziare quanto segue. Seppure sia allegato in atti il parere di congruità sulla parcella dell'avv. DOMINICI, ritiene questo Tribunale che tale somma debba essere riquantificata (come, del resto, chiesto in via subordinata dal ricorrente) nella minor somma che si attesta intorno ai parametri massimi per i compensi professionali relativi ai giudizi di cognizione relativi a cause di valore ricompreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00 euro, parametri massimi valutati in ragione della complessiva e articolata attività espletata dal difensore del ricorrente nell'ambito del giudizio n. 681/2016, sia nella fase istruttoria, sia nella fase decisionale che nella successiva fase di correzione della sentenza depositata, attività tutte nelle quali il ricorrente ha – peraltro – spiegato difese che sono andate anche a favore della odierna resistente. Il riconoscimento delle spese legali di resistenza relative al giudizio n. 681/2016 deve, pertanto, essere stabilito avendo riguardo al valore effettivo di tale controversia, controversia che aveva a oggetto il pagamento di somme ovvero liquidazione di danni. In tal caso, come previsto dall'art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014 e come correttamente argomentato da parte resistente, “si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”; nel caso di specie tale somma attribuita alla vincitrice si attesta – come da sentenza n. 66/2022 – in un importo pari a euro 87.698,01, con conseguente necessità di calcolare i compensi dovuti, per quanto sopra motivato e come successivamente indicato in dispositivo, facendo rinvio ai parametri massimi relativi allo scaglione di riferimento, non essendo per converso applicabile la previsione invocata dal ricorrente di cui all'art. 5, comma 2, prima parte, del D.M. n. 55 del 2014 (che prevede che, nella liquidazione dei compensi “a carico del cliente”, si ha riguardo “al valore corrispondente all'entità della domanda”), del tutto inconferente nel caso di specie. Dall'importo complessivo delle spese di resistenza che è, CP_1 dunque, tenuta a corrispondere all'odierno ricorrente (computate, come detto, applicando i parametri massimi dello scaglione di riferimento in ragione dell'attività espletata e del beneficio esteso anche a parte resistente) non possono, invece, essere detratte le somme già corrisposte da al n ragione del CP_1 Parte_1 dispositivo relativo alla sentenza indicata. Tanto proprio in ragione della diversa natura tra spese di soccombenza, spese di chiamata in causa e spese di resistenza nonché in ragione del diverso titolo per cui le stesse sono dovute, elementi che impediscono di ritenere che le spese di soccombenza e di chiamata in causa già liquidate nella sentenza n. 66/2022 possano ritenersi sovrapponibili, anche solo parzialmente, con le spese di resistenza invocate nel presente giudizio e, conseguentemente, detratte dalla somma oggi in liquidazione.
4. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, attestandosi poco al di sopra dei parametri minimi relativi ai corrispondenti giudizi di valore dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria, per assenza di attività istruttoria diversa da quella meramente documentale), in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara che la Società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, è
[...] ta a rimborsare al dott. le spese di Parte_1 resistenza da questo sostenute per remunerare il proprio difensore nell'ambito del procedimento R.G. n. 681/2016 del Tribunale di Viterbo definito con sentenza n. 66/2022;
2. conseguentemente, condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a favore del dott. la somma di euro 21.155,00 Parte_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre interessi legali sul complessivo dovuto dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
3. condanna l'odierna resistente alla rifusione a favore di parte ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Viterbo, in data 19.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Micaela PIREDDA
in persona del Giudice Unico dott.ssa Micaela PIREDDA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 598 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 19 novembre 2025
tra
(nato ad [...] il [...] CF: Parte_1 [...]
e residente a [...]) C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianluca DOMINICI (C.F. pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende Email_1 nel presente giudizio ricorrente
e
con sede legale in Milano Via Controparte_1
Clerici, 14 (Codice Fiscale e Partita IVA ), in persona del P.IVA_1 procuratore speciale dott.ssa , rappresentata e difesa CP_2 nel presente giudizio dall'avv. Francesco Alessandro MAGNI (C.F.:
– pec: C.F._3
) ed elett.te Email_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Caio Mario 27 resistente Oggetto: liquidazione spese di resistenza – art. 1917, comma 3, c.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 26.03.2024 depositava ricorso ex art. Parte_1
281 decies c.p.c. ra
- con atto di citazione notificato in data 26.02.2016 la sig.ra Pt_2 onveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Viterbo, il
[...] dott. e l' Parte_1 Controparte_3 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Viterbo, verificata la ritualità e la fondatezza della domanda attrice, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza proposta, accertare e dichiarare che il danno subito dalla signora concretizzatosi nella definitiva perdita Parte_2 dell'occ ascrivibile unicamente alla condotta imprudente, negligente ed imperita adoperata dal Dott.
[...] presso l'Ospedale di Acquapendente, e con Parte_1 apprima praticato, in data 31.1.2012, un atto oculistico invasivo errato sulla paziente e, successivamente, nell'aver impropriamente trattato e curato, nell'arco di oltre un anno, la grave lesione procurata alla parte attrice;
- per l'effetto condannare il Dott. e la , Parte_1 Controparte_4
tito c.c., al risarcimento del danno in favore di parte attrice, nella misura accertata dal Prof. nei propri elaborati peritali, Persona_1 danno che si quantific ma complessiva di Euro 315.127,19, o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio, in ogni caso con aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data del danno sino alla liquidazione. Con vittoria di compenso professionale e spese di giudizio”.
- Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata del terzo in causa, l'odierno ricorrente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando integralmente la domanda attorea e precisando le seguenti conclusioni: “ - in via preliminare: prendere atto che, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., il dott. intende Parte_1 chiamare in causa la società n sede Controparte_5 legale in Nottingham (Gran B House, St. James Street e rappresentanza generale in Italia (Milano, via Paolo da Cannobbio 9), per le ragioni illustrate in narrativa e, conseguentemente, autorizzare la richiesta chiamata in causa e disporre il differimento della prima udienza (indicata in citazione per il 9 giugno 2016) ad altra data, in modo da consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e tenuto conto che la Compagnia ha la propria sede legale in uno stato estero;
- in via pregiudiziale: dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di risarcimento proposta, esclusivamente a titolo di responsabilità extracontrattuale, in via solidale con la
per la quota di pertinenza, dalla sig.ra Parte_3 nvenuto - nel merito, Pt_2 Parte_1 nella denegata e non creduta ipotesi che la domanda risarcitoria debba essere esaminata nel merito, senza che ciò implichi comunque accettazione del contraddittorio e salvo gravame, - in via principale: respingere la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice e, comunque, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta, a nessun titolo, al convenuto per i danni asseritamente cagionati all'attrice stessa;
- in via subordinata, e nell'eventualità che la domanda risarcitoria sia ritenuta fondata: accertare e dichiarare che eventuali danni cagionati all'attrice debbano essere attribuiti, se del caso anche in via riconvenzionale, esclusivamente all' , cui va Controparte_3 attribuita ogni responsabilità in ordine allo smarrimento della cartella clinica, nonché, ex art. 1227 c.c., al comportamento non diligente dell'attrice nel periodo in cui essa è stata curata direttamente dal dott. - in via ulteriormente subordinata, Parte_1
e nell'eventualità che ta una corresponsabilità del dott. nella causazione dell'evento: accertare e dichiarare che Parte_1 sabilità prevalente nella causazione dell'evento sia attribuita all e/o alla Controparte_3 stessa attric ssario, il rispettivo grado di responsabilità tra la stessa , il dott. CP_4
e l'attrice nella causazione dell'evento dannoso, Parte_1
riducendo l'importo richiesto a titolo di risarcimento dall'attrice nell'atto di citazione in quanto sovrastimato, abnorme, eccessivo e privo di qualsiasi fondamento, anche alla luce del comportamento negligente dell'attrice, come valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.; - in ogni caso, nella deprecata ipotesi di soccombenza, anche parziale, del convenuto: accertare e dichiarare che la società , con sede Controparte_5 legale in Nottingham (Gran Bretagna), Market Square House, St. James Street e rappresentanza generale in Italia (Milano, via Paolo da Cannobbio 9) è obbligata a manlevare e tenere indenne il dott. dalle conseguenze Parte_1 pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dalla sig.ra e da Parte_2 quanto il predetto fosse eventualmente tenuto a pagare per sorte, interessi, rivalutazione e spese, altresì condannando la predetta società a pagare e rimborsare ogni somma, ivi comprese le spese legali, che il convenuto fosse tenuto a pagare alla sig.ra versando direttamente a Parte_2 quest'ultima i relativi importi e le spese dovute per i propri difensori. Con condanna dell'attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché di quelle sostenute dalla chiamata in causa”;
- si costituivano, dunque, in giudizio sia la
[...]
sia la società chiamata in causa, Controparte_4
, la qual rassegnava le seguenti Controparte_5 conclusioni: “- In via Preliminare: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 12 della stessa e, per l'effetto, estromettere lo scrivente Assicuratore dal presente giudizio;
- In via subordinata, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della stessa e, per l'effetto, estromettere lo scrivente Assicuratore dal presente giudizio;
- In via di ulteriore subordine e solo nella malaugurata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, accertare l'eventuale responsabilità in capo all' assicurato, anche a mezzo di CTU, quantificando l'eventuale indennità spettante allo stesso. - In via principale, nel merito, rigettare la domanda attorea proposta nei confronti dell'assicurato in quanto infondata in fatto e diritto e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di manleva proposta nei confronti dello scrivente Assicuratore;
- In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di precisare o modificare le domande, le eccezioni, le conclusioni già svolte, nonché di nominare testimoni, di formulare capitoli di prova, di richiedere CTU e di produrre ulteriori documenti nei termini di rito. In ogni caso con vittoria di spese”;
- durante la fase istruttoria del giudizio incardinato dalla sig.ra (R.G. n. 681/2016) la difesa dell'odierno ricorrente Pt_2 espletava una articolata attività difensiva, consistita nella redazione di tre memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella citazione ed escussione dei testimoni ammessi, nelle reiterate richieste (infine accolte dal Giudice) di ordine di esibizione alla nonché di ammissione di CTU con conseguenti Parte_3 incontri peritali, studio e contestazione dell'elaborato finale al fine di ottenere il ricalcolo del danno biologico (richiesta, anch'ess, accolta).
- durante la fase decisoria, la difesa dell'odierno ricorrente redigeva la comparsa conclusionale e la memoria di replica e, all'esito della discussione, il processo veniva definito con sentenza del Tribunale di Viterbo n. 66/2022 del 26.01.2022 (in atti, all. 11 del ricorso odierno), che così disponeva: “condanna
[...]
in solido, al pagamento in favo Parte_4 Pt_2
a di euro 96.536,90, oltre interessi leg
[...] zione della presente sentenza sino al saldo;
- dichiara che
è tenuta a rimborsare a Controparte_6 Parte_1 quanto lo stesso deve corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza, ivi incluse le spese legali e di CTU;
- condanna e in solido, alla refusione delle Parte_3 Parte_1 re che, da distrarsi al legale Parte_2 antistatario, liquida er esborsi ed euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa, ed iva se dovuta;
- condanna alla refusione delle spese Controparte_6 in favore di che liquida in euro 1.036,00 Parte_1 per esborsi per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva se dovuta;
- pone a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”;
- la suddetta sentenza era poi oggetto di correzione, sempre su istanza dell'odierno ricorrente, con conseguente riduzione della condanna da parte del Tribunale di Viterbo che correggeva il dispositivo come segue: “dispone che laddove nella sentenza n. 66/22 è scritto: a) nella motivazione (p. 10) “nella misura complessiva di euro 77.989,00” debba intendersi e leggere “nella misura complessiva di euro 69.560,00”; b) nella motivazione (p. 13)
“sull'ammontare di euro 90.364,00 (euro 77.980,00 + euro 12.375,00), previamente devalutato al 20/2/2013 sino ad euro 85.168,71, competono rivalutazione e interessi (anno per anno) fino all'importo finale di euro 94.758,00” debba intendersi e leggere
“sull'ammontare di euro 81.935,00 (euro 69.560,00 + euro 12.375,00), previamente devalutato al 20/2/2013 sino ad euro 77.224,32, competono rivalutazione e interessi (anno per anno) fino all'importo finale di euro 85.919,51”; c) nella motivazione (p. 14)
“somma complessiva di euro 96.536,90 (euro 94.758,40 + euro 1.778,50)” debba intendersi e leggere “somma complessiva di euro 87.698,01 (euro 85.919,51 + euro 1.778,50)”; d) nel dispositivo è scritto “pagamento in favore di della Parte_2 somma di euro 96.536,00” debb ggere “pagamento in favore di della somma di Parte_2 euro 87.698,01”;
- la sentenza sopra richiamata, dunque, accertata e dichiarata la validità della copertura assicurativa, condannava la
[...]
a rimborsare a uanto lo Controparte_1 Parte_1 stesso avrebbe dovuto corrispondere all'attrice in forza della medesima sentenza (incluse le spese legali e di CTU) nonché a pagare le spese relative la chiamata in causa, senza pronunciarsi, vista la mancata richiesta del convenuto dott. sulle Parte_1 spese di resistenza;
- quanto a tali spese di resistenza che non sarebbero state chieste nell'ambito del giudizio n. 681/2016, l'importo dei compensi professionali pagati dal dott. er retribuire il proprio Parte_1 difensore, al fine di resistere alle pretese attoree nel citato giudizio n. 681/16 incardinato presso il Tribunale di Viterbo, sono stati quantificati sulla base del parere di congruità rilasciato dall'ordine degli Avvocati di Perugia e fatturati dal difensore (anche odierno difensore) avv. Gianluca DOMINICI con fattura n. 49/2023 nonché successivamente corrisposti dal dott.
favore dell'avv. DOMINICI in data 20.12.2023 per Parte_1 retribuire il proprio difensore, al fine di evitare la condanna al risarcimento danni richiesto dall'attrice, nel comune interesse con la società assicuratrice;
- la somma assicurata era pari a euro 515.000,00, come previsto dall'art. 26 del contratto di assicurazione stipulato tra le parti e, dunque, il dott. vantava nei confronti di Parte_1
, in forza di quanto disposto dagli artt. Controparte_1
1914 e 1917 c.c. e giurisprudenza univoca, un importo pari a euro 40.363,64;
- l'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all'art. 1917, comma 3, c.c., a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche allorquando non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo e la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell'assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato, giacché l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, in quanto le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto)
o comunque è tenuto (nei limiti di cui all'art. 1917 c.c.) a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite. Giurisprudenza univoca dispone che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato per difendersi con un avvocato di fiducia contro la pretesa risarcitoria del danneggiato sono sempre a carico dell'assicuratore ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
- il ricorrente odierno, pertanto, concludeva il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo: “In via principale, accertare e dichiarare la società C.F e P. IVA.: , Controparte_1 P.IVA_1 con se i n. 14, in per rappresentante pro tempore, tenuta/obbligata a pagare/rimborsare/rifondere le spese sostenute dal dott.
[...]
( ) per remunerare il proprio difensore Parte_1 C.F._4
pretese attoree nel procedimento RGN. 681/2016 presso il Tribunale di Viterbo, e conseguentemente, condannare C.F e P. IVA.: Controparte_1 ia Clerici n. 14, in P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore a rimborsare/pagare a favore del dott. nato ad [...]
Acquapendente il 18/09/1962 codice C.F._1
la somma di E. 40.363,64, oltre
[...] inata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento di quanto richiesto in via principale, accertare e dichiarare la società C.F e P. IVA.: Controparte_1
, con erici n. 14, in P.IVA_1 ale rappresentante pro tempore, tenuta/obbligata a pagare/rimborsare/rifondere le spese sostenute dal dott.
[...]
( ) per remunerare il proprio dif Parte_1 C.F._5
pretese attoree nel procedimento RGN. 681/2016 presso il Tribunale di Viterbo, e conseguentemente, condannare C.F e P. IVA.: Controparte_1 ia Clerici n. 14, in P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore a rimborsare/pagare a favore del dott. nato ad [...]
Acquapendente il 18/09/1962 codice C.F._1
la diversa somma che il giudice adito
[...] congrua/equa in applicazione dei parametri di legge, anche alla luce della condotta processuale della compagnia assicurativa e dei benefici processuali ottenuti da quest'ultima, derivati dall'attività difensiva del dott. In via ulteriormente Parte_1 subordinata, in ogni caso, Controparte_1
C.F e P. IVA.: , con se
[...] P.IVA_1
n. 14, in per rappresentante pro tempore a versare la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa a favore del dott. nato ad [...] il Parte_1
18/09/1962 codice fiscale: ”. CodiceFiscale_6
2. In data 20.09.2024 si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo: Controparte_1
- che l'assicurato aveva chiesto, nel giudizio di Parte_1 risarcimento danni introdotto dalla sig.ra il Pt_2 riconoscimento delle spese legali che il Tribunale aveva riconosciuto e posto a carico di in misura diversa da CP_1 quella richiesta, avendo riguardo al valore effettivo della controversia;
- che, pertanto, la pretesa di ottenere, con un autonomo giudizio, il pagamento di ulteriori somme a titolo di spese legali era inammissibile per violazione del divieto di bis in idem e per essersi formato il giudicato sulla domanda di riconoscimento di dette spese, in misura diversa da quella oggi richiesta, posto che le spese di cui al ricorso odierno avrebbero dovuto essere richieste in seno al giudizio principale e, dunque, il giudicato formatosi in quella causa copre il dedotto e il deducibile;
- che la distinzione tra spese di chiamata in causa e spese di resistenza non ha alcun giuridico fondamento e che l'unica disposizione di legge che regola il rapporto tra assicurato e compagnia di assicurazione per quanto concerne le spese legali è l'art. 1917 co. 3 cod. civ. e richiamato ex adverso il quale stabilisce unicamente che “Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicuratore sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”, per cui è inconcepibile sostenere che esisterebbero delle spese di 'chiamata in causa', diverse dalle 'spese di resistenza', poiché le spese di difesa, che vengano definite di 'resistenza' o di 'chiamata', sono le stesse e rappresentano la remunerazione del difensore, tanto è vero che le spese definite da controparte come “di resistenza” sono comunque state quantificate secondo i parametri degli onorari di difesa;
- che le condizioni del contratto di assicurazione stipulato tra le parti contenevano una clausola (denominata “patto di gestione della lite” - art. 16, pag. 10) che prevedeva espressamente che non riconoscesse le spese per legali non designati dalla CP_1
Compagnia stessa e che, pertanto, la pretesa del dott. i ottenere il rimborso delle spese lite per la vicenda Parte_1
è inammissibile e infondata, avendo egli violato tale clausola, tenendo una condotta contraria a buona fede, avendo nominato un legale diverso dopo le interlocuzioni avvenute con la stessa Compagnia alla quale il medesimo ricorrente aveva chiesto l'attivazione della gestione della lite;
- che la tesi avversaria che l'art. 1917 c.c. ponga inderogabilmente a carico dell'assicuratore l'obbligo di rifondere le spese legali sostenute era palesemente infondata in quanto la validità del patto di gestione della lite e della previsione contrattuale che esclude dal rimborso all'assicurato le spese sostenute per legali non designati è stata di recente confermata dalla Suprema Corte (cfr. Cass., (Ord.), Sez. VI, 19 Febbraio 2020, n. 4202; v. anche Cass., 30 gennaio 2006, n. 1872);
- che, in ogni caso, il valore della causa sulla scorta del quale era stata elaborata la parcella (euro 315.127,19) non teneva conto del valore effettivo della controversia (conclusasi, invece, con una condanna a pagare l'importo di euro 87.698,01), che l'art. 5, comma del d.m. 55/2014 stabilisce che “nei giudizi di pagamento di somme o di liquidazione di danni si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” e che anche il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'ordine di Perugia indicava un importo inferiore (€ 27.663,00) a quello richiesto dal ricorrente (€ 40.363,64). Il resistente, pertanto, concludeva chiedendo: “in via principale: respingere la domanda avanzata dal dott. nei confronti di Parte_1 perché inammissibile e comunque Controparte_1
i esposte nelle premesse;
in via meramente subordinata: detrarre dall'eventuale condanna al pagamento di spese legali, quanto già liquidato ed ottenuto nel giudizio principale come dedotto nelle premesse”.
3. Il ricorso è ammissibile e fondato e va accolto con le precisazioni che seguono. L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, credito che scaturisce dalla sentenza e ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (quelle, cioè, sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo), credito che scaturisce dal contratto di assicurazione e incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (quelle, cioè, che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso), credito che scaturisce dal contratto di assicurazione e incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare e univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese di resistenza (quelle, cioè, sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo), ciò in quanto i due crediti (e, quindi, le due condanne) hanno fonti e presupposti diversi (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez.
3 - ordinanza n. 4275 del 16.02.2024). Per tale ragione: a) una richiesta generica di essere tenuto indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna” non può essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l'assicurato, infatti, avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo - salvi naturalmente gli effetti della compensatio lucri cum damno, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo - o di compensazione giudiziale delle spese;
b) la generica domanda dell'assicurato di condanna dell'assicuratore alla rifusione “di spese, diritti ed onorari di giudizio”, in mancanza di ulteriori precisazioni, non può che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza. Nel caso di specie, l'odierno ricorrente nel giudizio di primo grado (n. 681/2016 R.G.) ha precisato le conclusioni nei confronti della chiedendo che l'assicuratore fosse Controparte_1 obbligato “a manlevare e tenere indenne il dott. Parte_1 dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall' parziale, della domanda proposta dalla sig.ra e da Parte_2 quanto il predetto fosse eventualmente tenut orte, interessi, rivalutazione e spese, altresì condannando la predetta società a pagare e rimborsare ogni somma, ivi comprese le spese legali, che il convenuto fosse tenuto a pagare alla sig.ra Pt_2
versando direttamente a quest'ultima i relativi imp
[...] ovute per i propri difensori. Con condanna dell'attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché di quelle sostenute dalla chiamata in causa”, senza ulteriori precisazioni. Questa domanda correttamente è stata interpretata dal Giudice del processo n. 681/2016 come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di soccombenza e di chiamata in causa, ma non delle spese sostenute per resistere alla domanda di Parte_2
(spese di resistenza) che, infatti, non sono state specificate all'interno della sentenza n. 66/2022 in atti né in parte motiva né in dispositivo, quest'ultimo così circoscritto: “condanna e Parte_3
in solido, alla refusione delle spe i Parte_1 he, da distrarsi al legale antistatario, liquida in euro Parte_2 rsi ed euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa, ed iva se dovuta;
condanna Controparte_6 alla refusione delle spese in favore di che liquida in Parte_1 euro 1.036,00 per esborsi ed euro mpensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva se dovuta;
- pone a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”- Non si pone, pertanto, come adombrato dall'odierna resistente, un problema di violazione del divieto di bis in idem per essersi formato il giudicato sulla domanda di riconoscimento di dette spese di resistenza, sul presupposto peraltro che le spese di cui al ricorso odierno avrebbero dovuto essere richieste in seno al giudizio principale e, dunque, il giudicato formatosi in quella causa copre il dedotto e il deducibile. Come sopra anticipato, infatti, le spese di resistenza trovano autonoma fonte negoziale nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti. A differenza delle spese di chiamata in causa (che nel caso di specie scaturiscono dalla sentenza e che sono state chieste e liquidate nel giudizio n. 681/2016) e a differenza delle spese di soccombenza (che nel caso di specie, pur discendendo come le spese di resistenza dal contratto, sono state oggetto di domanda specifica nell'ambito del giudizio e liquidate di conseguenza nell'ambito della sentenza n. 66/2022), le spese di resistenza non hanno costituito oggetto di domanda autonoma e specifica nell'ambito del giudizio n. 681/2016 e – conseguentemente - non sono state liquidate nella sentenza n. 66 del 26.01.2022. D'altro canto, risulta dai documenti allegati al ricorso (cfr. in particolare doc. 16 allegato al ricorso introduttivo) come tali spese siano state quantificate soltanto in data 20.12.2023 con la relativa fattura n. 49/2023 e successivamente saldate dall'odierno ricorrente in data 21.12.2023. La pretesa creditoria, dunque, è sorta in un momento peraltro successivo alla pubblicazione della sentenza conclusiva del giudizio a cui tali spese si riferiscono. Tanto premesso in ordine alla fonte delle spese di resistenze e alla mancata violazione del divieto di bis in idem, deve concludersi che non risulta – parimenti – accoglibile l'ulteriore doglianza espressa dall'odierna resistente circa la violazione del “patto di gestione della lite” previsto dall'art. 16 del contratto stipulato tra le parti, previsione cui il arebbe venuto meno violando altresì Parte_1
l'obbligo di buona fede nei confronti di controparte. La resistente ha rappresentato: che, dopo aver ricevuto in data 17.03.2016 la denuncia dall'assicurato di essere stato convenuto in causa con citazione a comparire all'udienza del 09.06.2016, apriva un sinistro;
che in data 10.05.2016 il dott. hiedeva al Parte_1 broker la tutela legale;
che in data 13.05.2016 il broker inoltrava detta comunicazione ad con precisa richiesta di attivare CP_1 il patto di gestione della lite, nominando un legale di fiducia della compagnia;
che in data 17.05.2016 comunicava ad CP_1 assicurato e broker il nominativo del legale da incaricare ma che, infine, in data 17.05.2016, il dott. comunicava al Parte_1 broker di aver nominato altro legale, che avrebbe chiamato in causa la compagnia e tale missiva veniva inoltrata ad in CP_1
18.05.2016. Il ricorrente confutava tali circostanze, richiamando peraltro il contenuto degli allegati depositati da controparte, sostenendo che controparte non aveva mai indicato il nominativo di alcun legale da lei incaricato per la gestione della lite. Orbene, l'art. 16 delle condizioni di assicurazione relative alla polizza ITDMM14A200321200003 sottoscritta dalle parti prevedeva, al comma 3, che “la Società non riconosce le spese incontrate dall' per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa Parte_5 desi rovati e non risponde di multe o ammende comminate all' ”. Parte_5
Tu . 1932 c.c. prevede che “Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma, e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge”. Pertanto (e a prescindere dalla dimostrazione che avesse CP_1
o meno nominato e indicato al l legale di fiducia della Parte_1
Compagnia) la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. (in tal senso, cfr. anche Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 21220 del 05.07.2022). Dunque, deve concludersi per la nullità dell'art. 16 del contratto assicurativo stipulato tra e con CP_1 Parte_1 conseguente diritto di quest'ultimo al rimborso delle spese di resistenza sostenute nell'ambito del giudizio n. 681/2016. Naturalmente, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato. Le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. incontrano, comunque, il limite previsto dal medesimo art. 1917, terzo comma, c.c., che stabilisce che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata". Tali condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie, giacché risulta provato in atti l'effettivo esborso da parte del ricorrente delle spese di resistenza a favore dell'avv. DOMINICI, come da distinta di pagamento del 21.12.2023 (cfr. doc. 21 allegato al ricorso introduttivo), a saldo della fattura n. 49 del 20.12.2023 emessa dal medesimo Procuratore (cfr. doc. 16 allegato al ricorso introduttivo). Tuttavia, a fronte della domanda di condanna della al CP_1 pagamento della somma di euro 40.363,64 oltre interessi a favore del ricorrente a rimborso delle spese di resistenza da quest'ultimo già sostenute, occorre evidenziare quanto segue. Seppure sia allegato in atti il parere di congruità sulla parcella dell'avv. DOMINICI, ritiene questo Tribunale che tale somma debba essere riquantificata (come, del resto, chiesto in via subordinata dal ricorrente) nella minor somma che si attesta intorno ai parametri massimi per i compensi professionali relativi ai giudizi di cognizione relativi a cause di valore ricompreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00 euro, parametri massimi valutati in ragione della complessiva e articolata attività espletata dal difensore del ricorrente nell'ambito del giudizio n. 681/2016, sia nella fase istruttoria, sia nella fase decisionale che nella successiva fase di correzione della sentenza depositata, attività tutte nelle quali il ricorrente ha – peraltro – spiegato difese che sono andate anche a favore della odierna resistente. Il riconoscimento delle spese legali di resistenza relative al giudizio n. 681/2016 deve, pertanto, essere stabilito avendo riguardo al valore effettivo di tale controversia, controversia che aveva a oggetto il pagamento di somme ovvero liquidazione di danni. In tal caso, come previsto dall'art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014 e come correttamente argomentato da parte resistente, “si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”; nel caso di specie tale somma attribuita alla vincitrice si attesta – come da sentenza n. 66/2022 – in un importo pari a euro 87.698,01, con conseguente necessità di calcolare i compensi dovuti, per quanto sopra motivato e come successivamente indicato in dispositivo, facendo rinvio ai parametri massimi relativi allo scaglione di riferimento, non essendo per converso applicabile la previsione invocata dal ricorrente di cui all'art. 5, comma 2, prima parte, del D.M. n. 55 del 2014 (che prevede che, nella liquidazione dei compensi “a carico del cliente”, si ha riguardo “al valore corrispondente all'entità della domanda”), del tutto inconferente nel caso di specie. Dall'importo complessivo delle spese di resistenza che è, CP_1 dunque, tenuta a corrispondere all'odierno ricorrente (computate, come detto, applicando i parametri massimi dello scaglione di riferimento in ragione dell'attività espletata e del beneficio esteso anche a parte resistente) non possono, invece, essere detratte le somme già corrisposte da al n ragione del CP_1 Parte_1 dispositivo relativo alla sentenza indicata. Tanto proprio in ragione della diversa natura tra spese di soccombenza, spese di chiamata in causa e spese di resistenza nonché in ragione del diverso titolo per cui le stesse sono dovute, elementi che impediscono di ritenere che le spese di soccombenza e di chiamata in causa già liquidate nella sentenza n. 66/2022 possano ritenersi sovrapponibili, anche solo parzialmente, con le spese di resistenza invocate nel presente giudizio e, conseguentemente, detratte dalla somma oggi in liquidazione.
4. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, attestandosi poco al di sopra dei parametri minimi relativi ai corrispondenti giudizi di valore dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria, per assenza di attività istruttoria diversa da quella meramente documentale), in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara che la Società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, è
[...] ta a rimborsare al dott. le spese di Parte_1 resistenza da questo sostenute per remunerare il proprio difensore nell'ambito del procedimento R.G. n. 681/2016 del Tribunale di Viterbo definito con sentenza n. 66/2022;
2. conseguentemente, condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a favore del dott. la somma di euro 21.155,00 Parte_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre interessi legali sul complessivo dovuto dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
3. condanna l'odierna resistente alla rifusione a favore di parte ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Viterbo, in data 19.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Micaela PIREDDA