Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2026REG.PROV.COLL.
N. 04085/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4085 del 2025, proposto da
MA Mobilità s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stajano e Campagnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia della Mobilità Piemontese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Bus Company s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Miccoli e Bitetti, con domicilio eletto presso lo studio Bruno Bitetti in Roma, via Ovidio n. 32;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 598/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia della Mobilità Piemontese e della Bus Company s.p.a.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Consigliere AM NO e uditi per le parti gli avvocati Campagnano, Mazza e Bitetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società MA Mobilità s.p.a., nella sua qualità di gestore dei servizi di TPL urbano e suburbano nella città di SA, giusta proroga per investimenti fino al 31.12.2026 ex art. 24, comma 5-bis, del d. l. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte chiedendo l’annullamento della Determinazione del Direttore di Pianificazione e controllo dell’Agenzia della Mobilità Piemontese n. 802 del 23.10.2024, con la quale l’Agenzia aveva autorizzato la Bus Company s.r.l. (in seguito anche solo Bus Company), “ ad esercitare, fino al 26/08/2025 un servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza non sovvenzionato destinato ai dipendenti dello stabilimento PGI CREAZIONI di Milano sul seguente percorso: SA c. Marx/ via Bonardi – SA stazione FS/ Giardini – LE PGI CREAZIONI – via Mario Baiardi” e dell’Allegato 1 alla predetta Determinazione concernente gli “ itinerari, lunghezze, fermate, orari, frequenze riportati in dettaglio nei programmi di esercizio allegati”.
La ricorrente riferiva che la PGI s.p.a. aveva richiesto alla Bus Company l’attivazione, con oneri a suo totale carico, di un servizio per il trasporto dei propri dipendenti nello stabilimento aziendale.
In particolare, veniva richiesta l’attivazione di due servizi distinti riservati esclusivamente ai dipendenti della società, il cui corrispettivo in favore di Bus Company deve essere versato integralmente dalla società committente: il primo “ Milano Famagosta – PGI LE ” che prevedeva una corsa di andata e una di ritorno senza fermate intermedie; il secondo servizio “ SA – PGI LE ” che prevedeva per la corsa di andata due fermate di solo carico ad SA, senza effettuazione di scarico, e un’unica fermata di scarico a LE, presso l’ingresso dello stabilimento di produzione di PGI s.p.a.
La Bus Company, pertanto, presentava all’Agenzia della Mobilità Piemontese (di seguito anche Agenzia) la richiesta per il rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. n. 1 del 2000, dell’autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza e senza sovvenzioni sulla tratta SA-LE, attestando a tal fine il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Con determinazione n. 802 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia, accertata la ricorrenza dei suddetti requisiti, rilasciava l’autorizzazione richiesta.
2. Con il ricorso introduttivo, l’MA Mobilità contestava la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, non essendole stato comunicato l’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione in questione, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 2 lett. e), del proprio contratto di servizio, il quale garantiva: “ il diritto di svolgere il servizio TPL nella tratta SA-LE senza indebite sovrapposizioni di altri operatori nella medesima tratta ”.
La ricorrente denunciava la violazione della delibera ART n. 154/2019 e del Regolamento (CE) n. 1370/2007, sul presupposto che: “ L’autorizzazione gravata si pone in contrasto anche con i principi che sovraintendono alla predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte degli operatori affidatari del servizio TPL ”.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con sentenza n. 598 del 2025, respingeva il ricorso. Il Collegio di prima istanza rilevava, preliminarmente, che: “ dall’ordito normativo comunitario si evince che l’eventuale concessione di diritti di esclusiva deve essere indicata all’interno del contratto di servizio con cui tale diritto è attribuito (cfr. artt. 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007), non potendo sussistere ipotesi di riconoscimento tacito di diritti di esclusiva ”. Nel caso di specie, il T.A.R. evidenziava che non emergeva dalla convenzione di servizio, invocata dalla MA Mobilità, alcun espresso riconoscimento di qualsivoglia diritto di esclusiva in favore della stessa. La convenzione, infatti, all’art. 1, comma 2, si limitava a specificare l’oggetto dello specifico servizio assegnato all’MA Mobilità, individuando le linee di trasporto che la società avrebbe dovuto svolgere, senza, tuttavia, alcuna espressa attribuzione di diritti di esclusiva nello svolgimento di tale attività. Inoltre, il Collegio di prima istanza precisava che non era possibile estendere il divieto di sovrapposizione ai servizi autorizzati ai sensi dell’art. 3, comma 6, L.R. n. 1 del 2000, atteso che le disposizioni recanti divieti, restrizioni o condizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche dovevano essere interpretate ed applicate in modo tassativo, sicché doveva ritenersi esclusa l’estensione analogica della previsione a fattispecie diverse da quella espressamente contemplata. Nel caso in esame, in concreto, ricorrevano plurimi elementi che conducevano a escludere in concreto la sovrapposizione e l’interferenza tra il servizio reso dalla controinteressata e i servizi di TPL erogati dalla ricorrente, oltre alla diversità della platea degli utenti serviti e nella diversa natura dei servizi. Infine, il Giudice di prime cure respingeva la censura tesa a far discendere la pretesa illegittimità degli atti impugnati dal fatto che l’autorizzazione ex post rilasciata dall’Amministrazione alla Bus Company s.p.a. si rifletteva sui dati contenuti nel PEF inviato dalla ricorrente in sede di proroga e, dunque, sull’equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio, in quanto, poiché risultava indimostrato il rischio di captazione dell’utenza, parimenti indimostrata risultava l’incidenza sull’equilibrio economico-finanziario della gestione. Né si poteva ritenere configurabile un vizio dell’atto impugnato per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, atteso che, ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, L. n. 241/1990, era stato dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, e comunque l’MA Mobilità non rivestiva la posizione di soggetto pregiudicato dal provvedimento impugnato.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, l’MA Mobilità s.p.a. ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, sollevando le seguenti censure: “ 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. e) del contratto di servizio, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà manifesta; 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, c. 2 lett. e) del contratto di servizio. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento, illogicità e contradditorietà manifesta; 3. Violazione e falsa applicazione della delibera n. 154/2019 dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Violazione e falsa applicazione del regolamento UE n. 1370/2007. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà manifesta; 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento”.
5. L’Agenzia della Mobilità Piemontese si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
6. La Bus Company s.p.a. si è difesa, chiedendo la reiezione dell’appello.
7. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
8. All’udienza del 6 novembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. Il Collegio, preliminarmente, ritiene di soprassedere dall’esame delle eccezioni, in rito, di inammissibilità del gravame, inclusa l’eccezione spiegata dall’Agenzia della Mobilità Piemontese di sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante al ricorso, in ragione dell’infondatezza nel merito dell’appello, non dipendente dall’esame dei profili dedotti in tali eccezioni.
10. Ciò premesso, con il primo mezzo, l’MA Mobilità s.p.a. lamenta l’illegittimità della sentenza gravata ‘ nella parte in cui si afferma che non sarebbe insita nella nozione di concessione l’esclusività della gestione ’. L’appellante sostiene di essere titolare di una concessione di servizi pubblici di trasporto locale (TPL), “ che per sua natura implica l’affidamento esclusivo delle tratte oggetto del contratto. Differentemente da quanto affermato dal T.A.R. non si ” tratterebbe “ di un’impostazione contraddetta dal Regolamento atteso che nello stesso si fanno riferimenti all’esclusività e la stessa viene essenzialmente trattata secondo una logica compensativa ”. La normativa europea citata dal Collegio di prima istanza, ove ritenuta applicabile, dovrebbe necessariamente essere coordinata con le disposizioni e i principi che conformano l’istituto della concessione di un servizio pubblico.
10.1. Il mezzo non può trovare accoglimento.
Per l’analisi della questione appare utile richiamare il quadro normativo di riferimento.
Il Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 all’art. 1 “ Finalità e ambito di applicazione ”, comma 2, dispone che: “ il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico”.
L’art. 2, “ Definizioni”, lett. f) definisce il diritto di esclusiva quale: “ diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico”.
L’art. 3, “ Contratti di servizio pubblico e norme generali”, prevede che: “ L’autorità competente che decide di concedere all’operatore che ha scelto un diritto di esclusiva e/o una compensazione di qualsivoglia natura a fronte dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico deve farlo nell’ambito di un contratto di servizio pubblico” (comma 1).
L’art. 4, “ Contenuto obbligatorio di contratti di servizio pubblico e delle norme generali”, statuisce che: “ I contratti di servizio pubblico e le norme generali: a) definiscono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico che l’operatore del servizio pubblico deve assolvere e le zone geografiche interessate; b) stabiliscono in anticipo, in modo obiettivo e trasparente: i) i parametri in base ai quali deve essere calcolata l’eventuale compensazione; e ii) la natura e la portata di eventuali diritti di esclusiva concessi”.
Dalla piana lettura delle suddette disposizioni emerge che la concessione di diritti di esclusiva è solo eventuale e deve essere espressamente concordata dalle parti, non potendosi predicare la previsione di un’ipotesi di riconoscimento tacito di diritti di esclusiva a favore di un operatore economico, essendo necessario stabilire in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, la natura e la portata di eventuali diritti di esclusiva concessi.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il contratto di servizio deve prevedere espressamente il diritto di esclusiva che non caratterizza la concessione, ma si giustifica, come correttamente dedotto dall’Agenzia Mobilità Piemontese con memoria, quale contro – peso a precisi obblighi di servizio.
L’assunto è in linea con quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento n. 1370 del 2007, secondo cui il contratto di servizio deve stabilire in anticipo e in modo obiettivo e trasparente la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi, con la conseguenza che, in assenza di una specifica prescrizione in tal senso deve concludersi per l’inesistenza dei diritti di esclusiva.
Risulta dai fatti di causa che la società appellante ha sottoscritto nel 2016 con l’ATM in liquidazione un contratto di affitto di azienda, subentrando nel servizio per cui si procede fino al 31.12.2016 e poi, a seguito della procedura di gara fallimentare bandita dal Tribunale di SA, è subentrata ad ATM, poi dichiarata fallita, nei contratti dalla stessa gestiti, alle condizioni stabilite nell’atto di ricognizione. Secondo l’atto di ricognizione il Comune di SA e ATM in liquidazione hanno stabilito che i rapporti concernenti il servizio di trasporto pubblico di persone urbano, suburbano, interurbano sarebbero stati regolati all’attualità delle clausole già concordate.
Come osservato dall’Agenzia della Mobilità Piemontese nei propri scritti difensivi, non si può ritenere che i suddetti rapporti contrattuali sfuggano alle disposizioni in materia di concessione dei diritti di esclusiva nell’ambito del trasporto pubblico locale e, in particolare, di quanto specificato dal Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 e dalle L.R. n. 1 del 2000.
Orbene, dal contenuto degli atti di assegnazione del servizio non si evince l’attribuzione in favore dell’appellante di un diritto di esclusiva, dovendosi ribadire quanto precisato dal T.A.R., ossia che “ Nel caso di specie non si individua, all’interno della convenzione di servizio invocata da MA, alcun espresso riconoscimento di qualsivoglia diritto di esclusiva in favore di MA stessa. La convenzione, infatti, all’art. 1, comma 2, si limita a specificare l’oggetto dello specifico servizio assegnato ad MA, individuando le linee di trasporto che la stessa avrebbe dovuto svolgere, senza, tuttavia, alcuna espressa attribuzione di diritti di esclusiva nello svolgimento di tali servizi”.
Tanto anche in ragione del fatto che il successivo atto di proroga, approvato con determinazione AMP n. 815 del 28.10.2024, non prevede l’asserito diritto di esclusiva, anzi lo esclude espressamente.
A tale riguardo, la tesi sostenuta dalla società appellante, secondo cui proprio dalla esplicita (successiva) eliminazione del diritto di esclusiva si potrebbe desumere una precedente ‘implicita’ previsione dello stesso, non può essere condivisa, tenuto conto che, come sopra precisato, la legge prevede la necessità che il diritto di esclusiva sia espressamente disciplinato e non implicitamente dedotto.
Anche le ulteriori argomentazioni difensive dell’appellante non possono trovare accoglimento, laddove si sostiene che la: “ concessione in oggetto, pur non prevedendo formalmente la clausola di esclusiva, individua in modo dettagliato le tratte e i servizi affidati in concessione, escludendo qualsiasi margine operativo per terzi. In tale assetto, l’inserimento di nuovi operatori da parte dell’ente concedente, senza revoca o modifica della concessione, integrerebbe una violazione degli obblighi assunti contrattualmente e un’alterazione del quadro economico originario”.
Ciò in quanto, come precisato dal T.A.R., una volta affidata in concessione quella linea, è consentito all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. n. 1 del 2000, individuare discrezionalmente percorsi diversi, ovviamente tra di loro non interferenti, volti a soddisfare le esigenze di quelli utenti che, anche per ragioni di residenza, non sono serviti dalla linea in concessione.
Né si può predicare, come pretende l’appellante, che la nozione di concessione postula necessariamente il diritto alla esclusività della gestione, tenuto conto che, come sopra precisato, il diritto di esclusiva deve essere espressamente previsto dalle parti e non è automaticamente connesso all’istituto della concessione. Parimenti il diritto di esclusiva non può essere ritenuto connesso alla predisposizione del PEF, atteso che la finalità del PEF è quella di dare evidenza alla sostenibilità sotto il profilo economico finanziario del servizio sulla base dell’allocazione dei rischi attribuiti alle parti, e alla effettiva realizzabilità dell’oggetto delle concessione, pertanto non può desumersi dalla semplice predisposizione del PEF un diritto di esclusiva.
11. Con il secondo motivo di appello, l’MA Mobilità s.p.a. denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto che le tratte in esame non siano tra loro sovrapponili. Secondo l’appellante, il divieto di sovrapposizione costituisce uno dei principi fondamentali delle leggi regionali che hanno attuato il d.lgs. n. 442 del 1997. Inoltre, la stessa L.R. n. 1 del 2000, all’art. 3, comma 3, prevederebbe che gli Enti locali possano proporre all’Agenzia della Mobilità Piemontese servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. L’Agenzia della Mobilità Piemontese avrebbe avuto l’obbligo, rimasto non adempiuto, di verificare la non sovrapposizione con altri servizi programmati e di approvarne la fattibilità e, in caso di proposta del privato, la valutazione di fattibilità avrebbe postulato un’istruttoria, con il coinvolgimento del titolare della tratta, nella fattispecie non effettuata.
11.1. Il motivo è infondato.
L’art. 3, commi 3, della L.R. n. 1 del 2020, con riferimento ai servizi aggiuntivi, stabilisce che: “ Gli enti locali possono proporre all’Agenzia della mobilità piemontese servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. L’Agenzia della mobilità piemontese ha l’onere di verificare la non sovrapposizione con altri servizi programmati e di approvarne la fattibilità”. L’art. 3, comma 6, regolamenta la disciplina relativa alla fattispecie dei ‘ servizi di trasporto esercitati da terzi in regime di concorrenza ’, prevedendo che: “ Gli enti locali possono autorizzare servizi di trasporto esercitati da terzi in regime di concorrenza, purché in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 ….Tali servizi sono esenti da obblighi tariffari ed esercitati senza sovvenzioni da parte degli enti locali competenti per l’autorizzazione. Le autorizzazioni sono revocabili in qualsiasi momento senza obbligo di indennizzo ”.
L’art. 6 della L.R. n. 1 del 2000 distingue i servizi aggiuntivi da quelli autorizzati, prevedendo che i quelli autorizzati sono esercitati su iniziativa privata, in regime di libera concorrenza, sulla base dell’autorizzazione amministrativa, senza alcun onere finanziario a carico dell’Amministrazione.
Va precisato che solo per i servizi aggiuntivi, ossia quelli affidati dall’Amministrazione locale che li finanzia nell’ambito di apposito contratto di servizio, e non per quelli autorizzati, il Legislatore regionale ha espressamente previsto il divieto di sovrapposizione con i restanti servizi pubblici programmati. In sostanza, dal tenore delle suddette disposizioni, si desume che la legge regionale ha chiaramente delimitato l’ambito di applicazione del divieto, riferendolo ai soli servizi aggiuntivi istituiti dagli Enti locali.
Il servizio di trasporto autorizzato a favore della Bus Company s.p.a. è un servizio autorizzato in regime di libera concorrenza e su iniziativa di privata, pertanto non sussiste in generale un divieto di sovrapposizione.
Nonostante ciò, in concreto, la denunciata sovrapponibilità dei servizi non sussiste. Come precisato nella parte in fatto, la PGI s.p.a. ha richiesto alla Bus Company s.p.a. l’attivazione di un servizio per il trasporto dei propri dipendenti nello stabilimento aziendale. Tale servizio si è sostanziato in una prima corsa “ Milano Famagosta – PGI LE ” che ha previsto per le corse di andata un'unica fermata di carico dei dipendenti, presso l’autostazione di Famagosta in via Giovanni Palatucci a Milano, e un’unica fermata di scarico a LE, presso l’ingresso dello stabilimento di produzione di PGI s.p.a. in via Mario Baiardi, e una seconda corsa, di ritorno, che ha un’unica fermata di carico dei dipendenti, presso l’ingresso dello stabilimento di produzione di PGI s.p.a. sito in via Mario Baiardi a LE, e un’unica fermata di scarico presso l’autostazione di Famagosta in via Giovanni Palatucci a Milano.
Il secondo servizio “ SA – PGI LE ” ha previsto per le corse di andata due fermate di solo carico ad SA, senza effettuazione di scarico, e un’unica fermata di scarico a LE, presso l’ingresso dello stabilimento di produzione di PGI s.p.a.
In particolare, il percorso gestito dalla società MA Mobilità s.p.a. parte dalla fermata SA Stazione FS e arriva a LE Autostazione, con le seguenti fermate intermedie: SA L.go S. Martino; SA P.zza Matteotti; SA Quartiere Orti; SA Osp. Borsalino; SA Bv.s.da Cerca; Valmadonna Centro; LE loc. Colla; LE loc. Resinone; LE Campo Sportivo; LE V.le Santuario; LE V.le Dante. Il percorso della Bus Company s.p.a. parte esclusivamente alle ore 7:25 dalla fermata di SA Corso Marx/via Bornardi e arriva a LE, in via Mario Baiardi, presso la PGI s.p.a., alle ore 7.55, con la sola fermata intermedia di SA stazione FS/Giardini, mentre al ritorno parte esclusivamente alle ore 16.55 e termina la propria corsa alle ore 17.55.
Appare all’evidenza che il servizio della Bus Company è assimilabile a quello di una ‘navetta aziendale’, in quanto riservato esclusivamente ai dipendenti della società e non è sovrapponibile a quello effettuato dalla società appellante.
Il Collegio osserva, condividendo quanto precisato dal Giudice di prime cure, che la platea di utenti servita, il periodo di esercizio e la localizzazione delle fermate rappresentano elementi che inducono a ritenere la diversità dei servizi gestiti dalla Bus Company rispetto a quelli della MA Mobilità, oltre al fatto che la funzionalità del servizio di trasporto erogato esclude qualsiasi sovrapposizione, “ tanto più che non risulta dimostrata la possibile captazione dell’utenza che normalmente si serve della linea in concessione ”.
La mera coincidenza astratta del percorso pianificato, senza alcuna prova della concreta interferenza anche in relazione alla domanda di trasporto servita, non consente di ritenere raggiunta la prova della sovrapposizione dei servizi. Né l’appellante ha fornito elementi idonei a confutare l’argomentazione sostenuta dal Collegio di prima istanza, il quale ha valorizzato la localizzazione delle fermate e soprattutto la platea degli utenti, la finalità per cui il servizio è stato istituito (in sostanza una navetta aziendale), e il periodo di esercizio. Non è, invero, condivisibile la tesi della ricorrente, la quale insiste nel ritenere che l’essere titolare di una linea di trasporto pubblico nella tratta SA – LE possa impedire a terzi l’organizzazione di un servizio di trasporto dei propri dipendenti, anche se su tratte in ipotesi già coperte da un servizio di TPL, essendo ciò consentito dall’art. 3 della L.R. Piemonte n. 1 del 2000, secondo cui “ gli enti locali possono autorizzare servizi di trasporto esercitati da terzi in regime di concorrenza, purchè in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 ”, specificando che “ tali servizi sono esenti da obblighi tariffari ed esercitati senza sovvenzioni da parte degli enti locali competenti per l’autorizzazione ”.
Va, pertanto, respinta la domanda proposta dall’MA Mobilità s.p.a., finalizzata alla “ disapplicazione dell’art. 3, comma 6, della L.R. Piemonte n. 1/2022, laddove interpretato nel senso di consentire una sovrapposizione, anche parziale, nello svolgimento del servizio di trasporto passeggeri nella tratta già in concessione, per contrasto con la normativa europea direttamente efficace all’interno dell’Ordinamento”.
12. Con la terza censura, l’appellante contesta la determina di autorizzazione impugnata, con riferimento alla tematica della predisposizione del PEF da parte dei gestori dei servizi TPL, lamentando l’erroneità della pronuncia del Collegio di prima istanza. In particolare, rammenta che, anche, ai fini di mitigare gli effetti avversi della pandemia da Covid – 19, il Legislatore, con l’art. 24, comma 5 bis, del d.l. n. 4 del 2022, per sostenere gli operatori del settore e i relativi investimenti, ha consentito l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007, nel caso in cui il gestore dei servizi di TPL si vincoli ad effettuare anche parzialmente, in autofinanziamento, e sulla base di un PEF rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento che vada oltre la scadenza dell’affidamento.
L’appellante argomenta che lo strumento della proroga (concordata anche fra MA e l’Agenzia con l’atto aggiuntivo precitato) sarebbe, dunque, finalizzato a predisporre piani d’investimento significativi, “ sulla base di un PEF rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti ”. Nel 2023, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti avrebbe fornito indicazioni finalizzate alla corretta applicazione dei propri atti di regolazione, con riferimento al citato art. 24, comma 5 bis, d.l. n. 4 del 2022, richiamando anche le Misure e gli Schemi allegati alla delibera della stessa ART n. 154 del 2019. Secondo la ricorrente, poiché l’autorizzazione rilasciata a terzi, quale la Bus Company s.p.a., si riverbererebbe sui dati contenuti nel PEF, in ragione della asserita sottrazione dell’utenza di MA Mobilità, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione della delibera ART, nelle norme che forniscono indicazioni sulla redazione del PEF.
12.1. La tesi non è condivisibile.
In primo luogo, il mezzo difetta di specificità, non essendo consentito comprendere in che modo il PEF predisposto dalla società appellante possa rappresentare un parametro di legittimità del provvedimento di autorizzazione rilasciato a favore di Bus Company s.p.a.
Inoltre, l’assenza di elementi e di fatti idonei a dimostrare l’asserita incidenza sull’equilibrio economico del rapporto induce a ravvisare profili di genericità delle contestazioni sollevate.
Va, infatti, condiviso quando osservato dalla Bus Company s.p.a. con memoria, ossia che l’appellante sembra confondere i due distinti procedimenti: il primo, che riguarda le condizioni del proprio affidamento in concessione, e il secondo che riguarda l’autorizzazione rilasciata per lo svolgimento di un servizio autorizzato svolto su iniziativa privata.
La censura in realtà ripropone la questione del mancato riconoscimento del diritto di esclusiva in capo all’MA Mobilità s.p.a. da parte del Collegio di prima istanza, in quanto si traduce nella contestazione dell’autorizzazione impugnata laddove determinerebbe ‘ la sottrazione dell’utenza da parte di un operatore terzo ’ poiché inciderebbe ‘ automaticamente sui dati contenuti nel PEF ’.
Il Collegio, a tale riguardo, ribadisce quanto già acutamente osservato dal T.A.R., e in particolare che, stante l’insussistenza di un diritto di esclusiva, e risultando indimostrato il rischio di captazione dell’utenza, “ parimenti indimostrata risulta l’incidenza sui dati contenuti nel PEF inviato dalla ricorrente in sede di proroga e dunque sull’equilibrio economico – finanziario della gestione”.
Né è consentito ritenere come l’autorizzazione rilasciata alla Bus Company per l’esercizio dell’ attività di trasporto dei propri dipendenti, per una tratta non interferente con quella della società MA Mobilità, e destinata ad una utenza diversa, possa violare la delibera ART n. 154 del 2019.
Appare infondata anche l’ulteriore denuncia sostenuta dall’appellante, che ripropone la medesima doglianza con riferimento alla determina n. 815 del 2024 (non oggetto di impugnazione nel presente giudizio) secondo cui: “ Anche a volere ammettere la legittimità dell’operato dell’Agenzia, in ogni caso deve essere censurata la mancata considerazione, in sede di proroga, di eventuali misure di mitigazione del rischio e della remunerazione del servizio in esito all’autorizzazione rilasciata ad un operatore concorrente. Anche tale profilo è stato totalmente omesso dal T.A.R., circostanza che conferma l’assoluta superficialità dell’istruttoria svolta, illegittimamente appiattita sulle difese dell’Agenzia”. Nella specie, infatti, non è ravvisabile, per i rilievi sopra ampiamente espressi, alcun pregiudizio ai danni dell’MA Mobilità, sia perché è rimasta indimostrata la sottrazione dell’utenza, sia perché, anche laddove dovesse sussistere, il PEF potrebbe essere soggetto a revisione, in modo da consentire di assicurare l’equilibrio economico finanziario del concessionario nel corso del tempo.
13. Con il quarto mezzo, l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto che l’MA Mobilità, non essendo titolare di alcun diritto di esclusiva, non rivestirebbe “ la posizione di soggetto pregiudicato dal provvedimento impugnato”, e, in ogni caso, “ ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 è stato dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Ciò in quanto, a parere dell’appellante, tale asserzione si porrebbe in contrasto con le disposizioni che garantiscono e tutelano il contraddittorio in sede procedimentale, non avendo l’Agenzia mai comunicato all’MA Mobilità l’avvio del procedimento di autorizzazione in favore della Bus Company.
13.1. La censura va respinta.
L’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 prevede espressamente che il provvedimento amministrativo non sia annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora emerga che il contenuto dello stesso non sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato. Nella specie, la ricorrente ha omesso di allegare elementi, fattuali o valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento ( ex multis Cons. Stato, n. 5577 del 2015). Inoltre, assume rilievo dirimente, alla luce delle argomentazioni sopra ampiamente espresse, il fatto che la società appellante non ha assunto la posizione di soggetto pregiudicato dal provvedimento impugnato.
14. In definitiva l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
15. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società MA Mobilità s.p.a. alla rifusione delle spese di lite del grado a favore di ciascuna delle parti costituite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DI NO, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
AM NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AM NO | DI NO |
IL SEGRETARIO