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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 30.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 719 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Cristian Ventisette, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato, con la quale e presso la quale è legalmente domiciliato
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1490/2024 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 7.2.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale dell'udienza del 30.1.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenendo prescritte le differenze retributive reclamate in giudizio, ha respinto il ricorso con il quale Parte_1 chiedeva la condanna del al pagamento della somma di € 4.846,82, a Controparte_1
titolo di adeguamento della mercede spettategli in relazione alle attività lavorative da lui svolte durante il periodo di detenzione nel lasso temporale settembre 2012 – settembre 2017. ropone appello contro questa sentenza, contestando la dichiarazione di Parte_1
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prescrizione. A sostegno dell'impugnazione deduce che: (a) il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro del detenuto con l'Amministrazione della Giustizia, in quanto detto rapporto non gode di stabilità; (b) i periodi non lavorati non costituiscono cessazione del rapporto di lavoro, sicché nel caso di specie l'effettiva “interruzione” del rapporto di lavoro è da ritenersi avvenuta solo in data 28.02.2023, quando egli ha cessato definitivamente ogni attività lavorativa;
(c) la fattispecie del lavoro carcerario non è assimilabile ad una successione di contratti a termine, ma al più al lavoro intermittente o ad una successione di plurimi rapporti di lavoro non assistiti da stabilità, sicché trovava applicazione il principio per cui nell'ipotesi in cui fra le stesse parti si instaurino due successivi rapporti di lavoro subordinato, nessuno dei quali assistito da stabilità reale, il termine relativo alla prescrizione concernente i crediti del lavoratore attinenti al primo dei suddetti rapporti non decorre nel caso in cui venga a cadere nel corso del successivo rapporto. Sulla base di dette considerazioni, dopo aver ribadito di non aver goduto dell'adeguamento della mercede, chiede la riforma della sentenza impugnata, nel senso dell'integrale accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Il si costituisce in appello ribadendo la tesi per cui la prescrizione Controparte_1
comincia a decorrere con la cessazione di ciascun periodo lavorativo e comunque dichiarando di prendere atto delle decisioni del giudice di legittimità contrarie a detta tesi, chiedendo la compensazione delle spese in ragione della loro sopravvenienza rispetto al giudizio.
Ricostituito il contraddittorio ed acquisito telematicamente il fascicolo di primo grado, all'udienza del 30.1.2025, l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'appellante ha agito in giudizio deducendo di aver lavorato durante la detenzione dal settembre 2012 al giugno 2013 (quale scopino), dal luglio 2014 al febbraio 2015 (quale inserviente di cucina e addetto alle pulizie), dal luglio 2015 al dicembre 2015 (quale addetto alle pulizie e magazziniere), da marzo a maggio 2016 (quale addetto alle pulizie), da maggio a settembre 2017 (quale inserviente di cucina) ed infine dal febbraio al maggio 2021, dal maggio al settembre 2022 e da ultimo a dicembre 2022 e a febbraio 2023.
Egli, però, come pure osserva la sentenza impugnata, sul punto non censurata dalle parti, ha limitato le proprie pretese creditorie al solo lasso temporale settembre 2012 – settembre
2017.
2.1. Tanto premesso, il giudice di prime cure ha identificato il dies a quo della prescrizione nel 30.10.2017, vale a dire nel momento in cui il detenuto lavoratore era stato definitivamente scarcerato, così dichiarando prescritte tutte le reclamate differenze di mercede, identificando il primo atto interruttivo nella notifica del ricorso introduttivo della lite di primo grado avvenuta il
3.10.2023, a prescrizione interamente decorsa. non censura tale statuizione nella parte in cui ha ritenuto che la PEC del Parte_1
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15.2.2022 (doc. 54 fasc. I grado) non fosse idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 2943, ult. co. c.c. (sicché detta inidoneità deve ritenersi oramai acquisita al giudizio), ma assume che il dies a quo della prescrizione dovrebbe identificarsi nel febbraio 2023, postulando l'unicità del rapporto di lavoro per l'intero lasso temporale settembre 2012 – febbraio 2023 ed invocando il
(pacifico) principio del giudice di legittimità (invero richiamato anche dalla decisione gravata) per cui il termine di prescrizione dei diritti del detenuto lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro (ex multis Cass. 24.10.2019 n. 27340).
La tesi dell'appellante diretta a sostenere l'esistenza di un unico rapporto lavorativo protrattosi senza soluzione di continuità dal settembre 2012 al febbraio 2023 non è condivisibile, neppure alla luce dei principi espressi sul punto dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass.25.6.2024 n. 17484; Cass. 25.62024 n. 17478; Cass. 25.6.2024 n. 17476), ai quali la
Corte aderisce senza superflue e ripetitive considerazioni, ossia che in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della
"chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta, con il corollario per cui, da un lato, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali, configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro e, dall'altro, è onere dell'Amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione.
Il dato fattuale (accertato dalla sentenza gravata e non contestato dall'appellante) della scarcerazione del detenuto in data 30.10.2017, dunque, costituisce indubbiamente cessazione del rapporto di lavoro svoltosi sino a tale data (cfr. Cass. 24.6.2024 n. 17484, § 14), che certamente deve essere considerato unitariamente, atteso che il appellato non ha CP_1 neppure allegato altre cause risolutive del rapporto lavorativo diverse dalla fine della detenzione ed antecedenti all'ottobre 2017.
Ne consegue, dunque, che il primo giudice ha correttamente individuato nel 30.10.2017 il momento inziale della decorrenza della prescrizione delle pretese retributive reclamate dal detenuto lavoratore in relazione all'attività lavorativa da lui svolta dal settembre 2012 al settembre 2017.
2.2. Nonostante la corretta individuazione del dies a quo del termine estintivo, la sentenza appellata non si sottrae alle critiche che le rivolge l'impugnante nella parte in cui le addebita di aver erroneamente escluso che la prescrizione dovesse essere sospesa per l'intero (e
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successivo) periodo dal febbraio 2021 – al febbraio 2023, nel quale egli, di nuovo ristretto in carcere, prestò attività lavorativa all'interno dell'istituto di pena.
La stessa decisione gravata, infatti, ha accertato (anche in questo caso senza contestazioni ad opera delle parti) che l'appellante «il 14 settembre 2018 sia stato nuovamente recluso, questa volta presso il carcere “A. Caputo” di Salerno, per l'inizio di un nuovo periodo di detenzione, provenendo da uno stato di libertà», laddove la prestazione di lavoro intramurario nei periodi dal febbraio al maggio 2021, dal maggio al settembre 2022, nel dicembre 2022 e nel febbraio 2023 rappresenta circostanza pacifica tra le parti e documentalmente provata.
Non vi è dubbio, poi, che, in forza dei principi sopra enunciati e per gli stessi motivi, anche tale rapporto di lavoro debba essere considerato unitariamente dal febbraio 2021 al febbraio
2023.
La sentenza gravata ha ritenuto tale lasso temporale irrilevante sotto il profilo della durata del termine estintivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass.
5.8.2019 n. 20918) in punto di successione di plurimi contratti a tempo determinato tra le parti, ma tale affermazione, come rettamente osserva l'impugnante, è viziata da un errore prospettico, poiché il rapporto lavorativo del detenuto, anche quando sia (come nella specie) caratterizzato da più o meno lunghi intervalli non lavorati, non è riconducibile all'archetipo del contratto a tempo determinato, perché le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale - che, per tali motivi, prevedono la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro e conseguentemente di turni di rotazione ed avvicendamento - escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata, trovandosi per contro i lavoratori carcerari in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta (così Cass. 24.6.2024
n. 17484, in parte motiva ai §§ 13 e 14).
Ne consegue, dunque, che nella presente fattispecie ci si trova di fronte a due distinti rapporti di lavoro a tempo indeterminato (non essendovi prova di una predeterminazione della loro durata) - l'uno iniziato settembre 2012 a cessato ad ottobre 2017 e l'altro protrattosi dal febbraio 2021 al febbraio 2023 - entrambi privi di stabilità e caratterizzati per la situazione di metus del prestatore d'opera.
Trova, dunque, applicazione il diverso principio, invocato dall'appellante, per cui nell'ipotesi in cui fra le stesse parti si instaurino due successivi rapporti di lavoro subordinato, nessuno dei quali assistito da stabilità reale, il termine relativo alla prescrizione quinquennale concernente i crediti del lavoratore attinenti al primo dei suddetti rapporti non decorre nel caso in cui venga a cadere nel corso del successivo rapporto (Cass. 22.2.1995 n.2020; Cass.
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1.7.2005 n. 14062).
Ne consegue che le pretese creditorie dell'appellante non possono reputarsi prescritte, sicché la decisione impugnata deve essere riformata.
Dal 30.10.2017 al 31.1.2021, infatti, erano decorsi tre anni e nove mesi, ai quali debbono aggiungersi ulteriori sette mesi e tre giorni intercorsi tra la cessazione del secondo rapporto lavorativo e la data del primo (ed unico) atto interruttivo della prescrizione, come riportata dalla sentenza impugnata (3.10.2023), per complessivi quattro anni, quattro mesi e tre giorni, sicché il termine estintivo quinquennale non era ancora decorso.
3. Nel merito la domanda dell'appellante è fondata.
La remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22 l. 354/1975 e, in mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita
Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione va calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto.
Il ricorrente ha prodotto copia delle tabelle delle retribuzioni spettanti ai detenuti ed agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento.
Dal raffronto fra le tabelle allegate al richiamato provvedimento ed i cedolini in atti si evince che per tutto l'arco temporale che qui interessa la mercede è stata quantificata sulla base delle retribuzioni indicate nella richiamata tabella, senza essere mai aggiornata, come peraltro confermato dalla stessa Amministrazione appellata, che in primo grado aveva dedotto che di aver provveduto all'adeguamento dei compensi soltanto dall'ottobre 2017 (e quindi da un periodo successivo a quello che qui rileva).
I conteggi allegati al ricorso appaiono corretti e d'altra parte sono stati contestati in maniera del tutto generica dal , che peraltro in appello non ha riproposto detta Controparte_1
contestazione, che così deve ritenersi abbandonata (art. 346 c.p.c.).
4. Ne consegue, dunque, che, in riforma della sentenza appellata, il Controparte_1
deve essere condannato a pagare a la somma di 4.846,82, oltre
[...] Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 724/1994 (Cass.
11.8.2014 n. 17869).
Devono, infine, ritenersi abbandonate, perché non riproposte in appello (art. 346 c.p.c.), tutte le ulteriori allegazioni difensive formulate in primo grado dalla parte oggi appellata ed in particolare l'eccezione di compensazione dei crediti dell'originario ricorrente con le spese di mantenimento in carcere a suo carico.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
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La Corte così provvede:
A) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, condanna il a pagare a la somma di € 4.846,82, oltre interessi Controparte_1 Parte_1
legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti;
B) condanna il a rifondere all'appellato le spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio, che liquida, per il giudizio innanzi al Tribunale, in € 1.100,00 per compenso professionale e per il presente grado in € 2.000.00, per compenso professionale;
il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, il 30.1.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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