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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/07/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND RA OR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3736/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CAPRA DE CARRE DANIELE
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) (cf. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
) (cf. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. LIVI Parte_4 C.F._4 MARCO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previa ogni declaratoria del caso e di legge: - accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo all'attrice della porzione di terreno di cui al mappale foglio 10, part. 691, sup. ha 2,13, redd. agrario € 1,98, seminativo arboreo, così censito nel catasto terreni del Comune di Verrua Po (PV), da essa goduta a titolo esclusivo per oltre un ventennio, porzione evidenziata in colore verde sulla planimetria sub doc. 4; - ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero di responsabilità al riguardo;
- autorizzare l'attrice a permanere nel possesso dell'immobile usucapito, ordinando ai convenuti di astenersi da qualsiasi comportamento lesivo di tale possesso;
- con il favore di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria, si chiede fin d'ora ammettersi prova per testi sulle seguenti pagina 1 di 4 circostanze: a) vero che, quantomeno dal 2002 e, comunque, da oltre un ventennio, l'attrice e la sua dante causa occupano e possiedono in via esclusiva, Parte_5 pacificamente, indisturbatamente ed ininterrottamente, la porzione di terreno di cui al mappale foglio 10, part. 691, sup. ha 2,13, redd. agrario € 1,98, seminativo arboreo, così censito nel catasto terreni del Comune di Verrua Po (PV), porzione evidenziata in colore verde sulla planimetria sub doc. 4 che si rammostra;
b) vero che Parte_5
dante causa dell'attrice, nell'ultimo ventennio l'attrice e la sua dante causa hanno
[...] posseduto la suddetta porzione di terreno - evidenziata in colore verde sulla planimetria sub doc. 4 che si rammostra - indisturbatamente ed ininterrottamente, utilizzandola come area pertinenziale dove erano alloggiati i serbatoi dell'impianto antiincendio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
affinché il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: - in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per mancato sperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti dei convenuti e Controparte_1 ; -nel merito rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed Parte_2 in diritto per i motivi tutti indicati nella narrativa del presente atto;
-con vittoria di spese e compensi di lite. CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda della Parte_1 di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della porzione immobiliare meglio descritta nell'atto introduttivo.
Avverso la domanda si sono opposti i convenuti costituiti in giudizio.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”; grava su chi agisce in giudizio l'onere della prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'intervenuto acquisto.
Oltre al dato temporale, requisito necessario per il dedotto acquisto a titolo originario è la manifestazione del dominio sulla res da parte dell'interessato, in via esclusiva, attraverso l'esercizio di un'attività incompatibile con il possesso altrui;
il possesso deve altresì essere esercitato pubblicamente in modo pacifico e non interrotto.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di pagina 2 di 4 averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (in termini, tra le tante, cfr. Cass., sent. n. 14092 del 11/06/2010).
Nel caso di specie, non può che evidenziarsi l'assoluta carenza negli atti processuali dell'attrice di elementi descrittivi della modalità di esercizio del possesso;
invero la parte si
è limitata a rappresentare, in via astratta, sintetici presupposti costituitivi del possesso prodromico all'acquisto per usucapione senza che gli stessi siano stati in qualche modo declinati in termini concretamente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio.
In relazione ai mezzi di prova articolati per la prova del possesso è doveroso evidenziare che i capitoli redatti in calce al ricorso ed alla memoria istruttoria, oltre a replicare la medesima carenza descrittiva degli atti, contengono plurime nozioni giuridiche
(ad es. occupazione, possesso pacifico, indisturbato ed ininterrotto) idonee a provocare valutazione dei testi di modo che gli stessi non sono stati ammessi.
Inoltre, non può trascurarsi che la parte convenuta ha allegato lo svolgimento di trattative volte all'acquisto di una parte del terreno ricomprendente quello oggetto della controversia, documentando anche la circostanza (cfr. doc. n. 13 fascicolo parte convenuta).
I convenuti hanno anche documentato di aver svolto l'attività di accatastamento prodromiche alla individuazione catastale dell'immobile oggetto di causa.
Pertanto, le contestazioni svolte dall'attrice in merito all'esistenza di dette trattative, oltre ad essere rimaste anche esse su un piano molto generico, sono anche state documentalmente smentite.
Si ritiene che l'avvio di trattative volte all'acquisto dell'immobile in oggetto incida sulla sussistenza dell'elemento soggettivo da cui deve essere sorretto il possesso utile per l'usucapione, atteso che le stesse entrano in contraddizione logica con la volontà di ritenere proprio il bene.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese pagina 3 di 4 processuali sostenute dalla convenuta le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso entro la somma di euro 1.100 ai sensi dell'art. 15 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
662 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 4 luglio 2025
Il Giudice
ND RA OR
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND RA OR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3736/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CAPRA DE CARRE DANIELE
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) (cf. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
) (cf. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. LIVI Parte_4 C.F._4 MARCO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previa ogni declaratoria del caso e di legge: - accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo all'attrice della porzione di terreno di cui al mappale foglio 10, part. 691, sup. ha 2,13, redd. agrario € 1,98, seminativo arboreo, così censito nel catasto terreni del Comune di Verrua Po (PV), da essa goduta a titolo esclusivo per oltre un ventennio, porzione evidenziata in colore verde sulla planimetria sub doc. 4; - ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero di responsabilità al riguardo;
- autorizzare l'attrice a permanere nel possesso dell'immobile usucapito, ordinando ai convenuti di astenersi da qualsiasi comportamento lesivo di tale possesso;
- con il favore di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria, si chiede fin d'ora ammettersi prova per testi sulle seguenti pagina 1 di 4 circostanze: a) vero che, quantomeno dal 2002 e, comunque, da oltre un ventennio, l'attrice e la sua dante causa occupano e possiedono in via esclusiva, Parte_5 pacificamente, indisturbatamente ed ininterrottamente, la porzione di terreno di cui al mappale foglio 10, part. 691, sup. ha 2,13, redd. agrario € 1,98, seminativo arboreo, così censito nel catasto terreni del Comune di Verrua Po (PV), porzione evidenziata in colore verde sulla planimetria sub doc. 4 che si rammostra;
b) vero che Parte_5
dante causa dell'attrice, nell'ultimo ventennio l'attrice e la sua dante causa hanno
[...] posseduto la suddetta porzione di terreno - evidenziata in colore verde sulla planimetria sub doc. 4 che si rammostra - indisturbatamente ed ininterrottamente, utilizzandola come area pertinenziale dove erano alloggiati i serbatoi dell'impianto antiincendio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
affinché il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: - in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per mancato sperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti dei convenuti e Controparte_1 ; -nel merito rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed Parte_2 in diritto per i motivi tutti indicati nella narrativa del presente atto;
-con vittoria di spese e compensi di lite. CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda della Parte_1 di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della porzione immobiliare meglio descritta nell'atto introduttivo.
Avverso la domanda si sono opposti i convenuti costituiti in giudizio.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”; grava su chi agisce in giudizio l'onere della prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'intervenuto acquisto.
Oltre al dato temporale, requisito necessario per il dedotto acquisto a titolo originario è la manifestazione del dominio sulla res da parte dell'interessato, in via esclusiva, attraverso l'esercizio di un'attività incompatibile con il possesso altrui;
il possesso deve altresì essere esercitato pubblicamente in modo pacifico e non interrotto.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di pagina 2 di 4 averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (in termini, tra le tante, cfr. Cass., sent. n. 14092 del 11/06/2010).
Nel caso di specie, non può che evidenziarsi l'assoluta carenza negli atti processuali dell'attrice di elementi descrittivi della modalità di esercizio del possesso;
invero la parte si
è limitata a rappresentare, in via astratta, sintetici presupposti costituitivi del possesso prodromico all'acquisto per usucapione senza che gli stessi siano stati in qualche modo declinati in termini concretamente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio.
In relazione ai mezzi di prova articolati per la prova del possesso è doveroso evidenziare che i capitoli redatti in calce al ricorso ed alla memoria istruttoria, oltre a replicare la medesima carenza descrittiva degli atti, contengono plurime nozioni giuridiche
(ad es. occupazione, possesso pacifico, indisturbato ed ininterrotto) idonee a provocare valutazione dei testi di modo che gli stessi non sono stati ammessi.
Inoltre, non può trascurarsi che la parte convenuta ha allegato lo svolgimento di trattative volte all'acquisto di una parte del terreno ricomprendente quello oggetto della controversia, documentando anche la circostanza (cfr. doc. n. 13 fascicolo parte convenuta).
I convenuti hanno anche documentato di aver svolto l'attività di accatastamento prodromiche alla individuazione catastale dell'immobile oggetto di causa.
Pertanto, le contestazioni svolte dall'attrice in merito all'esistenza di dette trattative, oltre ad essere rimaste anche esse su un piano molto generico, sono anche state documentalmente smentite.
Si ritiene che l'avvio di trattative volte all'acquisto dell'immobile in oggetto incida sulla sussistenza dell'elemento soggettivo da cui deve essere sorretto il possesso utile per l'usucapione, atteso che le stesse entrano in contraddizione logica con la volontà di ritenere proprio il bene.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese pagina 3 di 4 processuali sostenute dalla convenuta le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso entro la somma di euro 1.100 ai sensi dell'art. 15 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
662 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 4 luglio 2025
Il Giudice
ND RA OR
pagina 4 di 4