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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1777/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1496/2020 del 2 aprile-25 maggio 2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), residente a [...] ed elettivamente domi- C.F._1
ciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Francesco Greco che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
), quivi residente, in via Montepellegrino n. 108, nonché elettivamente
[...]
domiciliato, presso lo studio dell'avv. Manlio Mannino che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
1 Ritenere e dichiarare che il sig. , nato a [...] il 4 Controparte_1
aprile 1967, ha utilizzato in modo abusivo, illecito e non autorizzato dalla data del 15 al 25 luglio 2014 l'imbarcazione da diporto, modello Controparte_2
denominata “Badurlo II”, ormeggiata a Marina di Villa Igiea, ed avente sigla di iscrizione 2GE6955D di proprietà di Parte_1
ritenere e dichiarare il sig. responsabile della violazione Controparte_1
dell'art. 49-bis, 3° comma, del Dlgs 17 gennaio 2015 in occasione del noleg-
gio/charter nautico effettuato con l'imbarcazione dell'avv. dal 15 al 25 Pt_1
luglio 2014 che ha comportato l'irrogazione della sanzione di €16.404,33 dalla
Guardia di Finanza di cui €2.754,33 a titolo di sanzione pecuniaria €11.700,00
quali multe inflitte dalle Autorità Giudiziarie e oblazioni amministrative ed
€1.950,00 quali somme dovute dai datori di lavoro a titolo di sanzione ammi-
nistrativa;
condannare il sig. al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1
della somma di €10.204,33 oltre interessi e rivaluta- Parte_1
zione monetaria dal 14 novembre 2014 (data del pagamento della sanzione)
all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per la sanzione pecu-
niaria pagata dall'avv. per l'ammenda elevata dalla Parte_1
Guardia di Finanza, in conseguenza della violazione dell'art. 49-bis, 3° comma,
del Dlgs 17 gennaio 2015 commessa dal sig. in occasione del Controparte_1
charter nautico non autorizzato con l'imbarcazione di proprietà dell'odierna appellante;
condannare altresì il sig. al pagamento di una somma Controparte_1
di danaro, in favore dell'avv. a titolo di indennità per Parte_1
l'uso non autorizzato dal 15 al 25 luglio 2014 dell'imbarcazione da diporto,
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2 modello denominata “Badurlo II”, ormeggiata a Marina di Controparte_2
Villa Igiea, ed avente sigla di iscrizione 2GE6955D, da quantificarsi in via equi-
tativa in €6.200,00, pari a quella che aveva offerto a titolo di Controparte_1
canone di noleggio, o comunque a quella superiore o inferiore che in via equi-
tativa la Corte di Appello riterrà di quantificare e liquidare;
rigettare tutte le domande, deduzioni ed eccezioni avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale del sig. CP_1
ex art. 342 Cpc, poiché privo di una specifica individuazione dei motivi
[...]
di appello.
Per l'appellato
Rigettare l'appello proposto da controparte e tutte le richieste ivi conte-
nute, perché infondato sia in fatto che in diritto.
Accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui accoglie parzialmente la domanda di parte attrice, rigettandola integralmente.
Condannare controparte al pagamento in favore dell'odierno appellato delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 Cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, Parte_2
esponeva:
[...]
- di essere proprietaria di un'imbarcazione da diporto modello Alalunga
Spertini, denominata “Badurlo II”, avente sigla di iscrizione 2GE6955D;
- che nell'estate del 2014 detta imbarcazione, in mancanza di
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3 autorizzazione, veniva utilizzata da legale rappresentante Controparte_1
dell'agenzia di charter Rouge Yachting Srl, per un noleggio nautico/charter,
che lo stesso aveva organizzato con propri clienti dal 15 al 25 luglio 2013;
- che durante la navigazione l'imbarcazione era stata oggetto di un con-
trollo della Guardia di Finanza, la quale, avendo rilevato irregolarità ammini-
strative, le aveva imposto il pagamento di complessivi €16.404,33, di cui il le aveva rimborsato solo 6.200 euro;
CP_1
chiedeva, quindi, al Tribunale di Palermo la condanna del al pa- CP_1
gamento, in suo favore, della somma di €10.204,33.
1.1. Ritualmente costituitosi, il (per quel che qui ancora inte- CP_1
ressa):
- deduceva che i fatti rappresentati dalla sua controparte non risponde-
vano a realtà, giacché la era al corrente del noleggio nautico/charter Pt_1
della propria imbarcazione per il periodo dal 15 al 25 luglio 2014, essendo ag-
giornata dal comandante del mezzo, , come confermato da mail CP_3
che produceva;
- sosteneva che – ex art. 49-bis, 3° comma, Dlgs 171/2005 – le comuni-
cazioni alla Capitaneria di Porto, all'Agenzia dell'Entrate, all'Inps e all'Inail
spettavano al proprietario dell'imbarcazione.
Chiedeva , quindi, il rigetto delle domande della sua controparte.
1.2. Con la sentenza n. 1496/2020 del 2 aprile-25 maggio 2020, il giu-
dice adìto:
- riteneva che tra e si fosse concluso Parte_1 Controparte_1
un rapporto contrattuale avente a oggetto il noleggio occasionale dell'imbarca-
zione di proprietà della ricorrente;
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4 - che gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 49-bis Dlgs
171/2005 sono posti a carico del proprietario dell'imbarcazione;
- che comunque non poteva ritenersi esente da respon- Controparte_1
sabilità nell'ambito di un principio di collaborazione per l'esecuzione del con-
tratto;
- che dunque il andava «condannato al pagamento del 50% CP_1
dell'ammontare della sanzione inflitta, dalla quale [andava] detratta la somma già corrisposta pari ad €6.000,00 (come risulta pacifico tra le parti)», ossia
«€2.202,00 [sanzione inflitta (di €16.404,33 ÷ 50%) = €8.202,00 - €6.000,00 =
2.202,00)]».
1.3. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la dal Pt_1
canto suo, il ha chiesto che il gravame sia respinto, avanzando impugna- CP_1
zione incidentale per l'integrale rigetto della domanda della Pt_1
1.4. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 6 giugno 2025 sono stati con-
cessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Con il primo motivo di appello si deduce «insufficiente, inadeguata ed erronea motivazione della sentenza» impugnata nella parte in cui si afferma che la documentazione in atti, e in particolare la corrispondenza intervenuta tra la e il , lasciava propendere per l'esistenza tra le stesse parti di un Pt_1 CP_1
rapporto contrattuale.
Secondo la appellante, il Tribunale ha errato:
- nel ritenere esistente un contratto di noleggio sulla base di mere inten-
zioni a concludere un «futuro» accordo, alle condizioni da lei espresse per mail,
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5 senza aver individuato «i requisiti per la valenza del contratto di noleggio oc-
casionale»;
- nel non valutare che il contratto da lei prodotto in giudizio le era stato inviato dal solo il 6 agosto 2014, ovvero dopo il noleggio, di cui lei, CP_1
comunque, «non era nemmeno al corrente»;
- nel non considerare che locazione e noleggio di unità da diporto ri-
chiedono la forma scritta ad substantiam;
- dunque, in definitiva, nel ritenere esistente il contratto di noleggio oc-
casionale in base a una mera disponibilità alla stipula del contratto espressa dalle parti.
2.1. Con il secondo motivo, poi, ci si duole di un'«insufficiente, inade-
guata ed erronea motivazione della sentenza» del Tribunale di Palermo nella parte in cui si legge che l'esistenza del contratto era avvalorata da due mail:
- quella del 14 luglio 2014 (ossia il giorno prima della partenza dell'im-
barcazione prevista per l'attività di noleggio), inviata dalla a Pt_1 CP_3
nella quale la stessa comunicava che sarebbe tornata agosto e
[...] Pt_1
aggiungeva: «ci sentiamo per fare il punto alla fine di questo noleggio»;
- l'altra del 6 agosto 2014, inviata dal alla nella quale il CP_1 Pt_1
primo chiedeva all'odierna appellante di poter corrispondere alla stessa il pa-
gamento del corrispettivo convenuto per il noleggio.
In ordine alla prima mail, la deduce quanto segue: «Si ribadisce Pt_1
in merito alla e-mail inviata dall'avv. al sig. che l'avv. Pt_1 CP_3 Pt_1
aveva certamente manifestato la propria diponibilità per quel noleggio occa-
sionale, proposto dal sig. , in riferimento al quale aveva espressamente CP_1
richiesto che fossero effettuati tutti gli adempimenti del caso e in nulla può
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6 rilevare la citata e-mail come prova dell'esistenza di un legittimo contratto di
noleggio occasionale, quando lo stesso è stato per la prima volta visionato
dall'avv. in data 6 agosto 2014 e tale circostanza (priva di contesta- Pt_1
zione di controparte) emerge con evidenza dal medesimo scambio di corrispon-
denza citato dal giudice di prime cure».
Relativamente alla seconda mail, poi, la appellante afferma di aver ac-
cettato il pagamento «a titolo di acconto sulla maggior somma che era tenuta a versare per la sanzione comminata a causa del comportamento tenuto dal sig.
». CP_1
2.2. Con il terzo motivo si sostiene l'«insufficiente, inadeguata ed erro-
nea motivazione della sentenza» nella parte in cui si afferma che il convenuto aveva prodotto «un contratto di noleggio sottoscritto avente decorrenza dal 15
luglio 2014 al 25 luglio 2014 […], la cui sottoscrizione non [era] stata discono-
sciuta dall'attrice».
Sul punto, la deduce: Pt_1
- che il non aveva prodotto alcun contratto di noleggio, essendo CP_1
stata lei, piuttosto, a versare in atti il contratto di «locazione» inviatole dallo stesso;
CP_1
- che non rispondeva al vero la circostanza che lei non avesse discono-
sciuto la sottoscrizione sul contratto di noleggio, il contrario emergendo invece dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado.
2.3. Con il quarto motivo si deduce che la motivazione dell'impugnata sentenza è «insufficiente, inadeguata ed erronea» nella parte in cui si sostiene che, nella «fitta corrispondenza intervenuta tra le parti, in data successiva a quella dell'effettuazione del noleggio», in cui le parti discutono della sanzione
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7 amministrativa inflitta dalla Guardia di Finanza e sul pagamento della stessa,
mai la lamentava o rimproverava al un utilizzo illegittimo o arbi- Pt_1 CP_1
trario dell'imbarcazione.
Secondo la appellante, erra il Tribunale «nello scindere l'illegittimità
del contratto di noleggio (e quindi del noleggio abusivo posto in essere dal sig.
) dalla responsabilità dello stesso per le sanzioni comminate all'armatrice, CP_1
di cui alla “fitta corrispondenza intervenuta tra le parti”»
2.4. Ancora, con il quinto motivo, la appellante deduce «insufficiente,
inadeguata ed erronea motivazione della sentenza» nella parte in cui si afferma una pari responsabilità delle parti nell'irrogazione della sanzione.
Sul punto, la appellante così deduce: «La sentenza impugnata se in un
primo momento fa correttamente riferimento ai generali principi di buona fede
e correttezza, in un secondo momento erroneamente richiama un principio di
collaborazione nell'esecuzione del contratto e ciò per due ordini di ragioni:
(i) il contratto di noleggio occasionale, come ampiamente dimostrato,
non era valido;
(ii) una collaborazione poteva sussistere tra le parti se l'armatrice fosse
stata informata dal sig. sulla definizione del contratto e su tutte le circo- CP_1
stanze che le avrebbero permesso di adempiere alle comunicazioni previste
dalla normativa di settore».
2.5. Dal canto suo, l'appellato si duole della sentenza del giudice panor-
mita nella parte in cui, come visto, gli è stato attribuito un quid di responsabilità
nella vicenda (con la conseguente sua condanna al pagamento di 2.200 euro in favore della . Pt_1
Secondo l'appellato/appellante incidentale, il Tribunale ha errato nel
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8 considerarlo quale «locatario», e ciò perché egli, il , «è meramente un CP_1
“mediatore marittimo” (o, comunque, titolare di un'agenzia di charter – come rilevato dallo stesso giudice), che si è limitato a fare da tramite tra la proprieta-
ria dell'imbarcazione e l'utilizzatore del charter, tra i quali, soltanto, è sorto il rapporto contrattuale».
Il aggiunge quindi che ha altresì errato il giudice di primo grado CP_1
nel ritenere che egli abbia «intrapreso la navigazione con l'imbarcazione»: in-
fatti, lui, il , «non [era] mai salito a bordo dell'imbarcazione, proprio per- CP_1
ché il suo ruolo era solo e soltanto quello di mediatore marittimo».
2.6. Così riassunte le posizioni delle parti, va evidenziato che i vari mo-
tivi di gravame – tutti legati dal filo conduttore relativo alla questione dell'in-
tervenuta conclusione (o meno) di un rapporto contrattuale di noleggio (tra la appellante e l'appellato, oppure tra la stessa appellante e terzi) nonché della sussistenza (o meno) di una responsabilità del nella vicenda in esame – CP_1
devono trattarsi congiuntamente, rappresentando, più che distinte censure, il logico sviluppo di un'unica doglianza.
2.7. Ciò posto, ritiene questo collegio che il Tribunale sia incorso in errore nell'affermare che, in base al contenuto delle mail e di un contratto in atti, tra le odierne parti in causa fosse sussistente un «rapporto contrattuale, af-
ferente al contratto di noleggio occasionale dell'imbarcazione di proprietà
dell'attrice» (pag. 5 della sentenza).
2.7.1. Invero, va premesso che, ai sensi del 3° comma dell'art. 47 Dlgs
171/2005, il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
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9 Il comma 3-bis del successivo art. 49-bis, articolo intitolato « Noleggio
occasionale», ribadisce quindi che «il contratto di noleggio (sottinteso: occa-
sionale) deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme».
Per quanto precede, non è revocabile in dubbio la circostanza che il con-
tratto di noleggio (occasionale o meno) delle imbarcazioni da diporto debba essere redatto uno actu, essendo unicamente questa la modalità che ne permette la tenuta a bordo affinché le autorità preposte al controllo della navigazione possano visionarlo.
2.7.2. Ciò posto, osserva questa Corte che, contrariamente a quanto af-
fermato dal Tribunale, deve escludersi – come anticipato – che tra la e Pt_1
il si pervenne alla conclusione di un contratto di noleggio occasionale. CP_1
In particolare, ha errato il primo giudice nel ritenere che la documenta-
zione in atti consentisse di affermare l'intervenuta stipula di quel contratto.
2.7.3. Invero, il contratto allegato alla mail del 6 agosto 2014:
- recava l'intestazione «Contratto di locazione di unità da diporto» e non quella di «Contratto di noleggio occasionale»;
- in effetti era piuttosto una bozza di contratto, giacché conteneva solo una sottoscrizione, anzi una sigla;
- comunque, tale sigla non era riferibile alla essendo formata Pt_1
dalle lettere «DM», che sono le iniziali di « », il nome del Parte_3
soggetto che in quella bozza di contratto era indicato come il conduttore;
- in ogni caso, la già con il ricorso introduttivo del primo grado Pt_1
del giudizio aveva implicitamente – ma inequivocabilmente – negato che quella sigla fosse a lei riferibile, avendo così dedotto: «Occorre precisare che l'avv.
non sapeva nulla del noleggio/charter e pertanto non solo non aveva Pt_1
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10 preventivamente visionato ed approvato il contratto di noleggio, ma non aveva
concordato con il alcun canone di locazione. Controparte_1
Il , difatti, abusivamente ed illecitamente aveva redatto e sotto- CP_1
scritto il contratto di noleggio/charter nautico a nome dell'avv. che Pt_1
prevedeva la data di partenza del 15 luglio 2014». E sul punto è appena il caso di evidenziare che, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, il discono-
scimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 Cpc non richiede for-
mule sacramentali o vincolate, dovendo solo rivestire i caratteri della specifi-
cità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile (Cass.
1537/2018): il che la fece senz'altro, avendo sostenuto che era stato il Pt_1
a redigere e sottoscrivere («abusivamente ed illecitamente») il contratto CP_1
de quo.
2.7.4. Quanto, poi, al contenuto delle mail, quella del 26 giugno 2014
che la indirizzava a è del seguente tenore: Pt_1 CP_3
«Ti confermo la disponibilità al noleggio occasionale di luglio.
Bene che si occupi di tutto l'Agenzia che conosci e mi raccomando di
far rispettare tutte le norme anche fiscali.
In particolare Ti segnalo che oltre al contratto di noleggio occasionale,
l'Agenzia deve anche organizzare l'incarico a te che sari [così nel testo] Co-
mandante per la prestazione occasionale e quindi dovrà provvedere a tutti gli
adempimenti anche previdenziali.
Per il prezzo desidero che l'Agenzia paghi direttamente te e chi sarà in
barca con te e a me dia quello che spetta all'armatore» (le sottolineature sono nel testo della mail).
Il giorno 27 giugno 2014 inoltrava quella mail al Rizzo, CP_3
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11 il quale, con mail dello stesso giorno, rispondeva al in questi termini: CP_3
«Ottimo prepariamo tutto per tempo.
Saluti
Salvo».
Orbene, neanche le mail potevano in alcun modo costituire elemento indiziario per affermare che tra le parti oggi in lite fosse stato concluso un rap-
porto contrattuale avente a oggetto un noleggio occasionale, e ciò dal momento che:
- la manifestava solo – peraltro, non al , ma al – la Tes_1 CP_1 CP_3
propria disponibilità a consentire al noleggio occasionale, per il successivo mese di luglio, della propria imbarcazione;
- quindi, come chiarito, un'eventuale volontà delle parti di concludere un contratto di locazione occasionale si sarebbe dovuta manifestare con la sot-
toscrizione di un documento (unico) da tenere a bordo, in originale o copia con-
forme;
2.7.5. Ribadito, dunque, che dalla documentazione in atti non era in al-
cun modo possibile inferire che tra la e il fosse stato concluso un Pt_1 CP_1
contratto avente a oggetto il noleggio occasionale del natante di cui la prima era proprietaria, va quindi aggiunto che, anzi, proprio lo scambio di mail appena trascritto dimostra, al contrario, che:
- la faceva presente al di essere, sì, disponibile a conclu- Pt_1 CP_3
dere un contratti di noleggio occasionale con chi glielo chiedesse, ma rappre-
sentava inequivocabilmente che alla relativa organizzazione, comprensiva di
«tutti gli adempimenti anche previdenziali», avrebbe dovuto provvedere l'agenzia, ossia il (ed è appena il caso di evidenziare che è proprio CP_1
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12 quest'ultimo – come già visto – ad affermare di essere «un “mediatore marit-
timo” (o, comunque, titolare di un'agenzia di charter […])».
E il , lungi dal declinare l'invito a occuparsi dell'intera organiz- CP_1
zazione, al che gli inoltrava la mail della lapidariamente rispon- CP_3 Pt_1
deva (anche questo è stato supra trascritto) «Ottimo tutto per Parte_4
tempo», così dimostrando di accettare l'incarico.
2.8. Ed poi veramente emblematico, a dimostrazione della sussistenza della responsabilità del quanto alla decisione di far uscire dal porto il CP_1
mezzo della il contenuto di un inciso della mail del 6 agosto 2014 Pt_1
(quella alla quale era allegata la bozza di contratto di noleggio) dallo stesso indirizzata alla in cui il primo fa riferimento all'equivoco creato CP_1 Pt_1
dall'ospite di quest'ultima, nonché uomo di bordo (ossia il , così prose- CP_3
guendo: «Driver da me utilizzato per una locazione che ho eseguito con la tua imbarcazone» (così nel testo).
Dunque, è lo stesso che, apertis verbis, dichiara che il natante CP_1
della era stato oggetto di una locazione (recte: noleggio occasionale) Pt_1
che lui, il , aveva «eseguito» facendo ricorso, come driver, all'uomo di CP_1
bordo della Pt_1
2.9. Parimenti indicativo dell'assunzione, da parte del , della re- CP_1
sponsabilità di quanto accaduto è il contenuto di un Sms del 15 ottobre 2014,
nel quale lo stesso , a fronte della richiesta della sua controparte di essere CP_1
informata relativamente al momento in cui quegli le avrebbe versato «i soldi per pagare la multa», risponde: «Attendo un pagamento entro data con giusto
anticipo ti farò avere l'importo»: e appare francamente implausibile ipotizzare che il accettasse di farsi carico della sanzione se non si fosse riconosciuto CP_1
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13 responsabile della navigazione del mezzo della dovendo invece rite- Pt_1
nersi che quell'impegno denotava consapevolezza del : a) di esser tenuto CP_1
a effettuare i dovuti preventivi passaggi amministrativi (avendo a ciò la Pt_1
subordinato la concessione del noleggio della sua imbarcazione a terzi); b) di aver omesso tali adempimenti.
2.10. Orbene, alla luce di quanto precede, discende quale indefettibile conseguenza che la responsabilità della concessione dell'utilizzo del natante della ai soggetti che vi furono imbarcati dal 15 al 25 luglio 2014 sia da Pt_1
ascrivere unicamente (e non in una misura percentuale) al , il quale ne CP_1
permise quell'utilizzo nonostante la (si ripete) avesse chiaramente su- Pt_1
bordinato tale uso al previo svolgimento, da parte del , dei vari adempi- CP_1
menti burocratici previsti dalla normativa vigente in subiecta materia: il primo dei quali (adempimenti) era costituito, secondo quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 49 Dlgs 171/2005, dalla comunicazione del noleggio all'Agenzia delle
Entrate, alla Capitaneria di porto territorialmente competente nonché all'Inps e all'Inail (nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del pre-
cedente 2° comma).
2.11. Dunque, il deve risarcire integralmente alla il danno CP_1 Pt_1
dalla stessa patito in conseguenza dell'irrogazione della sanzione comminatale per le violazioni relative alle omesse comunicazioni appena richiamate.
2.12. Ora, nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio la Pt_1
indicò tale importo in €16.404,33, e lo stesso Tribunale, con statuizione non impugnata sul punto, nell'effettuare i propri calcoli per determinare il quantum
dovuto dal alla allora ricorrente, indicò in quella somma la sanzione in- CP_1
flitta a quest'ultima (per inciso: anche l'appellato, nel costituirsi in questo
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14 grado, ha affermato che a lui non si può imputare alcuna responsabilità per la violazione del richiamato art. 49-bis, «che [aveva] comportato la sanzione di
€16.404,33» a carico della . Pt_1
2.13. Alla spetta altresì un indennizzo per l'uso non autorizzato Pt_1
del suo mezzo.
Sul punto, che il fosse debitore di quell'importo può inequivoca- CP_1
bilmente desumersi non solo da un passaggio della mail del 6 agosto 2014, e precisamente quello in cui il chiede alla di comunicargli un Iban CP_1 Pt_1
per effettuare il bonifico di quanto dovuto per l'utilizzo del mezzo («quanto da
noi concordato per la locazione della tua imbarcazione»), ma anche dalla cir-
costanza che è pacifico che quel bonifico sia stato effettivamente eseguito nel novembre 2014.
2.13.1. Sul punto, deve ritenersi che il , mediante tale bonifico pari CP_1
a 6.200 euro, avesse inteso pagare l'importo relativo al noleggio, e ciò non solo perché si tratta dell'ammontare che la afferma essere «pari a quella che Pt_1
aveva offerto a titolo di canone di noleggio» (così pag. 25 Controparte_1
dell'atto di appello), ma anche perché nell'estratto-conto della stessa Pt_1
nella causale relativa al versamento de quo, non si fa alcun riferimento alle sanzioni e/o a un acconto di maggiori importi, ma genericamente all'«Imbarca-
zione 2». Per_1
2.13.2. Ciò posto, è noto che, ai sensi del 1° comma dell'art. 1193 Cc,
chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare,
quando paga, quale debito intende soddisfare.
Orbene, dovendo ritenersi che il avesse inteso indicare a quale CP_1
debito riferire quel versamento, deve quindi concludersi che per la voce in
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15 questione (ossia, noleggio non autorizzato del mezzo) la sia stata inte- Pt_1
ramente soddisfatta, avendo ricevuto 6.200 euro, l'esatto importo richiesto per il titolo in esame (utilizzo del suo mezzo).
2.14. È di tutta evidenza che tale conclusione comporta, d'altra parte,
che l'importo pagato dalla per estinguere il debito relativo alla sanzione Pt_1
amministrativa non andrà decurtato del versamento di 6.200 euro, sicché, in conclusione, l'appellato va condannato a pagare alla stessa appellante l'importo di €16.404,33, da maggiorarsi, dal giorno della messa in mora mediante notifica dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex
art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento (Cass.
1712/1995, poi richiamata, fra le altre, da Cass. 2745/1997, 4677/1998,
2796/2000, 7692/2001 e 19510/2005).
3. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellato al rim-
borso, alla appellante, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, come liqui-
date in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022.
Con specifico riguardo, poi, alle spese dovute per l'iscrizione della causa a ruolo in questo grado del giudizio, si rileva che non v'è prova che le stesse siano state effettivamente sostenute;
di conseguenza, il diritto al rimborso delle stesse va subordinato alla dimostrazione, al momento in cui se ne esigerà
il pagamento nei confronti dell'appellato, dell'avvenuta corresponsione delle stesse.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
16 sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tri- Parte_1
bunale di Palermo n. 1496/2020 del 2 aprile-25 maggio 2020, così provvede:
1) condanna a pagare a l'im- Controparte_1 Parte_1
porto di €16.404,33, da maggiorarsi, dal giorno della messa in mora mediante notifica dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat
sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono do-
vuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2) condanna al rimborso, a Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto a quelle del primo, in complessivi €2.883,50 (di cui €145,50 ed €2.738,00 per compensi),
e, quanto a quelle di questo, in complessivi €4.348,50 (di cui € 382,50 per spese vive, con diritto al versamento solo se effettivamente sostenute, ed €3.966,00
per compensi).
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 18 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1777/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1496/2020 del 2 aprile-25 maggio 2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), residente a [...] ed elettivamente domi- C.F._1
ciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Francesco Greco che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
), quivi residente, in via Montepellegrino n. 108, nonché elettivamente
[...]
domiciliato, presso lo studio dell'avv. Manlio Mannino che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
1 Ritenere e dichiarare che il sig. , nato a [...] il 4 Controparte_1
aprile 1967, ha utilizzato in modo abusivo, illecito e non autorizzato dalla data del 15 al 25 luglio 2014 l'imbarcazione da diporto, modello Controparte_2
denominata “Badurlo II”, ormeggiata a Marina di Villa Igiea, ed avente sigla di iscrizione 2GE6955D di proprietà di Parte_1
ritenere e dichiarare il sig. responsabile della violazione Controparte_1
dell'art. 49-bis, 3° comma, del Dlgs 17 gennaio 2015 in occasione del noleg-
gio/charter nautico effettuato con l'imbarcazione dell'avv. dal 15 al 25 Pt_1
luglio 2014 che ha comportato l'irrogazione della sanzione di €16.404,33 dalla
Guardia di Finanza di cui €2.754,33 a titolo di sanzione pecuniaria €11.700,00
quali multe inflitte dalle Autorità Giudiziarie e oblazioni amministrative ed
€1.950,00 quali somme dovute dai datori di lavoro a titolo di sanzione ammi-
nistrativa;
condannare il sig. al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1
della somma di €10.204,33 oltre interessi e rivaluta- Parte_1
zione monetaria dal 14 novembre 2014 (data del pagamento della sanzione)
all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per la sanzione pecu-
niaria pagata dall'avv. per l'ammenda elevata dalla Parte_1
Guardia di Finanza, in conseguenza della violazione dell'art. 49-bis, 3° comma,
del Dlgs 17 gennaio 2015 commessa dal sig. in occasione del Controparte_1
charter nautico non autorizzato con l'imbarcazione di proprietà dell'odierna appellante;
condannare altresì il sig. al pagamento di una somma Controparte_1
di danaro, in favore dell'avv. a titolo di indennità per Parte_1
l'uso non autorizzato dal 15 al 25 luglio 2014 dell'imbarcazione da diporto,
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2 modello denominata “Badurlo II”, ormeggiata a Marina di Controparte_2
Villa Igiea, ed avente sigla di iscrizione 2GE6955D, da quantificarsi in via equi-
tativa in €6.200,00, pari a quella che aveva offerto a titolo di Controparte_1
canone di noleggio, o comunque a quella superiore o inferiore che in via equi-
tativa la Corte di Appello riterrà di quantificare e liquidare;
rigettare tutte le domande, deduzioni ed eccezioni avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale del sig. CP_1
ex art. 342 Cpc, poiché privo di una specifica individuazione dei motivi
[...]
di appello.
Per l'appellato
Rigettare l'appello proposto da controparte e tutte le richieste ivi conte-
nute, perché infondato sia in fatto che in diritto.
Accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui accoglie parzialmente la domanda di parte attrice, rigettandola integralmente.
Condannare controparte al pagamento in favore dell'odierno appellato delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 Cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, Parte_2
esponeva:
[...]
- di essere proprietaria di un'imbarcazione da diporto modello Alalunga
Spertini, denominata “Badurlo II”, avente sigla di iscrizione 2GE6955D;
- che nell'estate del 2014 detta imbarcazione, in mancanza di
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3 autorizzazione, veniva utilizzata da legale rappresentante Controparte_1
dell'agenzia di charter Rouge Yachting Srl, per un noleggio nautico/charter,
che lo stesso aveva organizzato con propri clienti dal 15 al 25 luglio 2013;
- che durante la navigazione l'imbarcazione era stata oggetto di un con-
trollo della Guardia di Finanza, la quale, avendo rilevato irregolarità ammini-
strative, le aveva imposto il pagamento di complessivi €16.404,33, di cui il le aveva rimborsato solo 6.200 euro;
CP_1
chiedeva, quindi, al Tribunale di Palermo la condanna del al pa- CP_1
gamento, in suo favore, della somma di €10.204,33.
1.1. Ritualmente costituitosi, il (per quel che qui ancora inte- CP_1
ressa):
- deduceva che i fatti rappresentati dalla sua controparte non risponde-
vano a realtà, giacché la era al corrente del noleggio nautico/charter Pt_1
della propria imbarcazione per il periodo dal 15 al 25 luglio 2014, essendo ag-
giornata dal comandante del mezzo, , come confermato da mail CP_3
che produceva;
- sosteneva che – ex art. 49-bis, 3° comma, Dlgs 171/2005 – le comuni-
cazioni alla Capitaneria di Porto, all'Agenzia dell'Entrate, all'Inps e all'Inail
spettavano al proprietario dell'imbarcazione.
Chiedeva , quindi, il rigetto delle domande della sua controparte.
1.2. Con la sentenza n. 1496/2020 del 2 aprile-25 maggio 2020, il giu-
dice adìto:
- riteneva che tra e si fosse concluso Parte_1 Controparte_1
un rapporto contrattuale avente a oggetto il noleggio occasionale dell'imbarca-
zione di proprietà della ricorrente;
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4 - che gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 49-bis Dlgs
171/2005 sono posti a carico del proprietario dell'imbarcazione;
- che comunque non poteva ritenersi esente da respon- Controparte_1
sabilità nell'ambito di un principio di collaborazione per l'esecuzione del con-
tratto;
- che dunque il andava «condannato al pagamento del 50% CP_1
dell'ammontare della sanzione inflitta, dalla quale [andava] detratta la somma già corrisposta pari ad €6.000,00 (come risulta pacifico tra le parti)», ossia
«€2.202,00 [sanzione inflitta (di €16.404,33 ÷ 50%) = €8.202,00 - €6.000,00 =
2.202,00)]».
1.3. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la dal Pt_1
canto suo, il ha chiesto che il gravame sia respinto, avanzando impugna- CP_1
zione incidentale per l'integrale rigetto della domanda della Pt_1
1.4. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 6 giugno 2025 sono stati con-
cessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Con il primo motivo di appello si deduce «insufficiente, inadeguata ed erronea motivazione della sentenza» impugnata nella parte in cui si afferma che la documentazione in atti, e in particolare la corrispondenza intervenuta tra la e il , lasciava propendere per l'esistenza tra le stesse parti di un Pt_1 CP_1
rapporto contrattuale.
Secondo la appellante, il Tribunale ha errato:
- nel ritenere esistente un contratto di noleggio sulla base di mere inten-
zioni a concludere un «futuro» accordo, alle condizioni da lei espresse per mail,
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5 senza aver individuato «i requisiti per la valenza del contratto di noleggio oc-
casionale»;
- nel non valutare che il contratto da lei prodotto in giudizio le era stato inviato dal solo il 6 agosto 2014, ovvero dopo il noleggio, di cui lei, CP_1
comunque, «non era nemmeno al corrente»;
- nel non considerare che locazione e noleggio di unità da diporto ri-
chiedono la forma scritta ad substantiam;
- dunque, in definitiva, nel ritenere esistente il contratto di noleggio oc-
casionale in base a una mera disponibilità alla stipula del contratto espressa dalle parti.
2.1. Con il secondo motivo, poi, ci si duole di un'«insufficiente, inade-
guata ed erronea motivazione della sentenza» del Tribunale di Palermo nella parte in cui si legge che l'esistenza del contratto era avvalorata da due mail:
- quella del 14 luglio 2014 (ossia il giorno prima della partenza dell'im-
barcazione prevista per l'attività di noleggio), inviata dalla a Pt_1 CP_3
nella quale la stessa comunicava che sarebbe tornata agosto e
[...] Pt_1
aggiungeva: «ci sentiamo per fare il punto alla fine di questo noleggio»;
- l'altra del 6 agosto 2014, inviata dal alla nella quale il CP_1 Pt_1
primo chiedeva all'odierna appellante di poter corrispondere alla stessa il pa-
gamento del corrispettivo convenuto per il noleggio.
In ordine alla prima mail, la deduce quanto segue: «Si ribadisce Pt_1
in merito alla e-mail inviata dall'avv. al sig. che l'avv. Pt_1 CP_3 Pt_1
aveva certamente manifestato la propria diponibilità per quel noleggio occa-
sionale, proposto dal sig. , in riferimento al quale aveva espressamente CP_1
richiesto che fossero effettuati tutti gli adempimenti del caso e in nulla può
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6 rilevare la citata e-mail come prova dell'esistenza di un legittimo contratto di
noleggio occasionale, quando lo stesso è stato per la prima volta visionato
dall'avv. in data 6 agosto 2014 e tale circostanza (priva di contesta- Pt_1
zione di controparte) emerge con evidenza dal medesimo scambio di corrispon-
denza citato dal giudice di prime cure».
Relativamente alla seconda mail, poi, la appellante afferma di aver ac-
cettato il pagamento «a titolo di acconto sulla maggior somma che era tenuta a versare per la sanzione comminata a causa del comportamento tenuto dal sig.
». CP_1
2.2. Con il terzo motivo si sostiene l'«insufficiente, inadeguata ed erro-
nea motivazione della sentenza» nella parte in cui si afferma che il convenuto aveva prodotto «un contratto di noleggio sottoscritto avente decorrenza dal 15
luglio 2014 al 25 luglio 2014 […], la cui sottoscrizione non [era] stata discono-
sciuta dall'attrice».
Sul punto, la deduce: Pt_1
- che il non aveva prodotto alcun contratto di noleggio, essendo CP_1
stata lei, piuttosto, a versare in atti il contratto di «locazione» inviatole dallo stesso;
CP_1
- che non rispondeva al vero la circostanza che lei non avesse discono-
sciuto la sottoscrizione sul contratto di noleggio, il contrario emergendo invece dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado.
2.3. Con il quarto motivo si deduce che la motivazione dell'impugnata sentenza è «insufficiente, inadeguata ed erronea» nella parte in cui si sostiene che, nella «fitta corrispondenza intervenuta tra le parti, in data successiva a quella dell'effettuazione del noleggio», in cui le parti discutono della sanzione
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7 amministrativa inflitta dalla Guardia di Finanza e sul pagamento della stessa,
mai la lamentava o rimproverava al un utilizzo illegittimo o arbi- Pt_1 CP_1
trario dell'imbarcazione.
Secondo la appellante, erra il Tribunale «nello scindere l'illegittimità
del contratto di noleggio (e quindi del noleggio abusivo posto in essere dal sig.
) dalla responsabilità dello stesso per le sanzioni comminate all'armatrice, CP_1
di cui alla “fitta corrispondenza intervenuta tra le parti”»
2.4. Ancora, con il quinto motivo, la appellante deduce «insufficiente,
inadeguata ed erronea motivazione della sentenza» nella parte in cui si afferma una pari responsabilità delle parti nell'irrogazione della sanzione.
Sul punto, la appellante così deduce: «La sentenza impugnata se in un
primo momento fa correttamente riferimento ai generali principi di buona fede
e correttezza, in un secondo momento erroneamente richiama un principio di
collaborazione nell'esecuzione del contratto e ciò per due ordini di ragioni:
(i) il contratto di noleggio occasionale, come ampiamente dimostrato,
non era valido;
(ii) una collaborazione poteva sussistere tra le parti se l'armatrice fosse
stata informata dal sig. sulla definizione del contratto e su tutte le circo- CP_1
stanze che le avrebbero permesso di adempiere alle comunicazioni previste
dalla normativa di settore».
2.5. Dal canto suo, l'appellato si duole della sentenza del giudice panor-
mita nella parte in cui, come visto, gli è stato attribuito un quid di responsabilità
nella vicenda (con la conseguente sua condanna al pagamento di 2.200 euro in favore della . Pt_1
Secondo l'appellato/appellante incidentale, il Tribunale ha errato nel
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8 considerarlo quale «locatario», e ciò perché egli, il , «è meramente un CP_1
“mediatore marittimo” (o, comunque, titolare di un'agenzia di charter – come rilevato dallo stesso giudice), che si è limitato a fare da tramite tra la proprieta-
ria dell'imbarcazione e l'utilizzatore del charter, tra i quali, soltanto, è sorto il rapporto contrattuale».
Il aggiunge quindi che ha altresì errato il giudice di primo grado CP_1
nel ritenere che egli abbia «intrapreso la navigazione con l'imbarcazione»: in-
fatti, lui, il , «non [era] mai salito a bordo dell'imbarcazione, proprio per- CP_1
ché il suo ruolo era solo e soltanto quello di mediatore marittimo».
2.6. Così riassunte le posizioni delle parti, va evidenziato che i vari mo-
tivi di gravame – tutti legati dal filo conduttore relativo alla questione dell'in-
tervenuta conclusione (o meno) di un rapporto contrattuale di noleggio (tra la appellante e l'appellato, oppure tra la stessa appellante e terzi) nonché della sussistenza (o meno) di una responsabilità del nella vicenda in esame – CP_1
devono trattarsi congiuntamente, rappresentando, più che distinte censure, il logico sviluppo di un'unica doglianza.
2.7. Ciò posto, ritiene questo collegio che il Tribunale sia incorso in errore nell'affermare che, in base al contenuto delle mail e di un contratto in atti, tra le odierne parti in causa fosse sussistente un «rapporto contrattuale, af-
ferente al contratto di noleggio occasionale dell'imbarcazione di proprietà
dell'attrice» (pag. 5 della sentenza).
2.7.1. Invero, va premesso che, ai sensi del 3° comma dell'art. 47 Dlgs
171/2005, il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
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9 Il comma 3-bis del successivo art. 49-bis, articolo intitolato « Noleggio
occasionale», ribadisce quindi che «il contratto di noleggio (sottinteso: occa-
sionale) deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme».
Per quanto precede, non è revocabile in dubbio la circostanza che il con-
tratto di noleggio (occasionale o meno) delle imbarcazioni da diporto debba essere redatto uno actu, essendo unicamente questa la modalità che ne permette la tenuta a bordo affinché le autorità preposte al controllo della navigazione possano visionarlo.
2.7.2. Ciò posto, osserva questa Corte che, contrariamente a quanto af-
fermato dal Tribunale, deve escludersi – come anticipato – che tra la e Pt_1
il si pervenne alla conclusione di un contratto di noleggio occasionale. CP_1
In particolare, ha errato il primo giudice nel ritenere che la documenta-
zione in atti consentisse di affermare l'intervenuta stipula di quel contratto.
2.7.3. Invero, il contratto allegato alla mail del 6 agosto 2014:
- recava l'intestazione «Contratto di locazione di unità da diporto» e non quella di «Contratto di noleggio occasionale»;
- in effetti era piuttosto una bozza di contratto, giacché conteneva solo una sottoscrizione, anzi una sigla;
- comunque, tale sigla non era riferibile alla essendo formata Pt_1
dalle lettere «DM», che sono le iniziali di « », il nome del Parte_3
soggetto che in quella bozza di contratto era indicato come il conduttore;
- in ogni caso, la già con il ricorso introduttivo del primo grado Pt_1
del giudizio aveva implicitamente – ma inequivocabilmente – negato che quella sigla fosse a lei riferibile, avendo così dedotto: «Occorre precisare che l'avv.
non sapeva nulla del noleggio/charter e pertanto non solo non aveva Pt_1
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10 preventivamente visionato ed approvato il contratto di noleggio, ma non aveva
concordato con il alcun canone di locazione. Controparte_1
Il , difatti, abusivamente ed illecitamente aveva redatto e sotto- CP_1
scritto il contratto di noleggio/charter nautico a nome dell'avv. che Pt_1
prevedeva la data di partenza del 15 luglio 2014». E sul punto è appena il caso di evidenziare che, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, il discono-
scimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 Cpc non richiede for-
mule sacramentali o vincolate, dovendo solo rivestire i caratteri della specifi-
cità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile (Cass.
1537/2018): il che la fece senz'altro, avendo sostenuto che era stato il Pt_1
a redigere e sottoscrivere («abusivamente ed illecitamente») il contratto CP_1
de quo.
2.7.4. Quanto, poi, al contenuto delle mail, quella del 26 giugno 2014
che la indirizzava a è del seguente tenore: Pt_1 CP_3
«Ti confermo la disponibilità al noleggio occasionale di luglio.
Bene che si occupi di tutto l'Agenzia che conosci e mi raccomando di
far rispettare tutte le norme anche fiscali.
In particolare Ti segnalo che oltre al contratto di noleggio occasionale,
l'Agenzia deve anche organizzare l'incarico a te che sari [così nel testo] Co-
mandante per la prestazione occasionale e quindi dovrà provvedere a tutti gli
adempimenti anche previdenziali.
Per il prezzo desidero che l'Agenzia paghi direttamente te e chi sarà in
barca con te e a me dia quello che spetta all'armatore» (le sottolineature sono nel testo della mail).
Il giorno 27 giugno 2014 inoltrava quella mail al Rizzo, CP_3
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11 il quale, con mail dello stesso giorno, rispondeva al in questi termini: CP_3
«Ottimo prepariamo tutto per tempo.
Saluti
Salvo».
Orbene, neanche le mail potevano in alcun modo costituire elemento indiziario per affermare che tra le parti oggi in lite fosse stato concluso un rap-
porto contrattuale avente a oggetto un noleggio occasionale, e ciò dal momento che:
- la manifestava solo – peraltro, non al , ma al – la Tes_1 CP_1 CP_3
propria disponibilità a consentire al noleggio occasionale, per il successivo mese di luglio, della propria imbarcazione;
- quindi, come chiarito, un'eventuale volontà delle parti di concludere un contratto di locazione occasionale si sarebbe dovuta manifestare con la sot-
toscrizione di un documento (unico) da tenere a bordo, in originale o copia con-
forme;
2.7.5. Ribadito, dunque, che dalla documentazione in atti non era in al-
cun modo possibile inferire che tra la e il fosse stato concluso un Pt_1 CP_1
contratto avente a oggetto il noleggio occasionale del natante di cui la prima era proprietaria, va quindi aggiunto che, anzi, proprio lo scambio di mail appena trascritto dimostra, al contrario, che:
- la faceva presente al di essere, sì, disponibile a conclu- Pt_1 CP_3
dere un contratti di noleggio occasionale con chi glielo chiedesse, ma rappre-
sentava inequivocabilmente che alla relativa organizzazione, comprensiva di
«tutti gli adempimenti anche previdenziali», avrebbe dovuto provvedere l'agenzia, ossia il (ed è appena il caso di evidenziare che è proprio CP_1
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12 quest'ultimo – come già visto – ad affermare di essere «un “mediatore marit-
timo” (o, comunque, titolare di un'agenzia di charter […])».
E il , lungi dal declinare l'invito a occuparsi dell'intera organiz- CP_1
zazione, al che gli inoltrava la mail della lapidariamente rispon- CP_3 Pt_1
deva (anche questo è stato supra trascritto) «Ottimo tutto per Parte_4
tempo», così dimostrando di accettare l'incarico.
2.8. Ed poi veramente emblematico, a dimostrazione della sussistenza della responsabilità del quanto alla decisione di far uscire dal porto il CP_1
mezzo della il contenuto di un inciso della mail del 6 agosto 2014 Pt_1
(quella alla quale era allegata la bozza di contratto di noleggio) dallo stesso indirizzata alla in cui il primo fa riferimento all'equivoco creato CP_1 Pt_1
dall'ospite di quest'ultima, nonché uomo di bordo (ossia il , così prose- CP_3
guendo: «Driver da me utilizzato per una locazione che ho eseguito con la tua imbarcazone» (così nel testo).
Dunque, è lo stesso che, apertis verbis, dichiara che il natante CP_1
della era stato oggetto di una locazione (recte: noleggio occasionale) Pt_1
che lui, il , aveva «eseguito» facendo ricorso, come driver, all'uomo di CP_1
bordo della Pt_1
2.9. Parimenti indicativo dell'assunzione, da parte del , della re- CP_1
sponsabilità di quanto accaduto è il contenuto di un Sms del 15 ottobre 2014,
nel quale lo stesso , a fronte della richiesta della sua controparte di essere CP_1
informata relativamente al momento in cui quegli le avrebbe versato «i soldi per pagare la multa», risponde: «Attendo un pagamento entro data con giusto
anticipo ti farò avere l'importo»: e appare francamente implausibile ipotizzare che il accettasse di farsi carico della sanzione se non si fosse riconosciuto CP_1
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13 responsabile della navigazione del mezzo della dovendo invece rite- Pt_1
nersi che quell'impegno denotava consapevolezza del : a) di esser tenuto CP_1
a effettuare i dovuti preventivi passaggi amministrativi (avendo a ciò la Pt_1
subordinato la concessione del noleggio della sua imbarcazione a terzi); b) di aver omesso tali adempimenti.
2.10. Orbene, alla luce di quanto precede, discende quale indefettibile conseguenza che la responsabilità della concessione dell'utilizzo del natante della ai soggetti che vi furono imbarcati dal 15 al 25 luglio 2014 sia da Pt_1
ascrivere unicamente (e non in una misura percentuale) al , il quale ne CP_1
permise quell'utilizzo nonostante la (si ripete) avesse chiaramente su- Pt_1
bordinato tale uso al previo svolgimento, da parte del , dei vari adempi- CP_1
menti burocratici previsti dalla normativa vigente in subiecta materia: il primo dei quali (adempimenti) era costituito, secondo quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 49 Dlgs 171/2005, dalla comunicazione del noleggio all'Agenzia delle
Entrate, alla Capitaneria di porto territorialmente competente nonché all'Inps e all'Inail (nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del pre-
cedente 2° comma).
2.11. Dunque, il deve risarcire integralmente alla il danno CP_1 Pt_1
dalla stessa patito in conseguenza dell'irrogazione della sanzione comminatale per le violazioni relative alle omesse comunicazioni appena richiamate.
2.12. Ora, nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio la Pt_1
indicò tale importo in €16.404,33, e lo stesso Tribunale, con statuizione non impugnata sul punto, nell'effettuare i propri calcoli per determinare il quantum
dovuto dal alla allora ricorrente, indicò in quella somma la sanzione in- CP_1
flitta a quest'ultima (per inciso: anche l'appellato, nel costituirsi in questo
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14 grado, ha affermato che a lui non si può imputare alcuna responsabilità per la violazione del richiamato art. 49-bis, «che [aveva] comportato la sanzione di
€16.404,33» a carico della . Pt_1
2.13. Alla spetta altresì un indennizzo per l'uso non autorizzato Pt_1
del suo mezzo.
Sul punto, che il fosse debitore di quell'importo può inequivoca- CP_1
bilmente desumersi non solo da un passaggio della mail del 6 agosto 2014, e precisamente quello in cui il chiede alla di comunicargli un Iban CP_1 Pt_1
per effettuare il bonifico di quanto dovuto per l'utilizzo del mezzo («quanto da
noi concordato per la locazione della tua imbarcazione»), ma anche dalla cir-
costanza che è pacifico che quel bonifico sia stato effettivamente eseguito nel novembre 2014.
2.13.1. Sul punto, deve ritenersi che il , mediante tale bonifico pari CP_1
a 6.200 euro, avesse inteso pagare l'importo relativo al noleggio, e ciò non solo perché si tratta dell'ammontare che la afferma essere «pari a quella che Pt_1
aveva offerto a titolo di canone di noleggio» (così pag. 25 Controparte_1
dell'atto di appello), ma anche perché nell'estratto-conto della stessa Pt_1
nella causale relativa al versamento de quo, non si fa alcun riferimento alle sanzioni e/o a un acconto di maggiori importi, ma genericamente all'«Imbarca-
zione 2». Per_1
2.13.2. Ciò posto, è noto che, ai sensi del 1° comma dell'art. 1193 Cc,
chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare,
quando paga, quale debito intende soddisfare.
Orbene, dovendo ritenersi che il avesse inteso indicare a quale CP_1
debito riferire quel versamento, deve quindi concludersi che per la voce in
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15 questione (ossia, noleggio non autorizzato del mezzo) la sia stata inte- Pt_1
ramente soddisfatta, avendo ricevuto 6.200 euro, l'esatto importo richiesto per il titolo in esame (utilizzo del suo mezzo).
2.14. È di tutta evidenza che tale conclusione comporta, d'altra parte,
che l'importo pagato dalla per estinguere il debito relativo alla sanzione Pt_1
amministrativa non andrà decurtato del versamento di 6.200 euro, sicché, in conclusione, l'appellato va condannato a pagare alla stessa appellante l'importo di €16.404,33, da maggiorarsi, dal giorno della messa in mora mediante notifica dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex
art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento (Cass.
1712/1995, poi richiamata, fra le altre, da Cass. 2745/1997, 4677/1998,
2796/2000, 7692/2001 e 19510/2005).
3. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellato al rim-
borso, alla appellante, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, come liqui-
date in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022.
Con specifico riguardo, poi, alle spese dovute per l'iscrizione della causa a ruolo in questo grado del giudizio, si rileva che non v'è prova che le stesse siano state effettivamente sostenute;
di conseguenza, il diritto al rimborso delle stesse va subordinato alla dimostrazione, al momento in cui se ne esigerà
il pagamento nei confronti dell'appellato, dell'avvenuta corresponsione delle stesse.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
16 sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tri- Parte_1
bunale di Palermo n. 1496/2020 del 2 aprile-25 maggio 2020, così provvede:
1) condanna a pagare a l'im- Controparte_1 Parte_1
porto di €16.404,33, da maggiorarsi, dal giorno della messa in mora mediante notifica dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat
sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono do-
vuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2) condanna al rimborso, a Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto a quelle del primo, in complessivi €2.883,50 (di cui €145,50 ed €2.738,00 per compensi),
e, quanto a quelle di questo, in complessivi €4.348,50 (di cui € 382,50 per spese vive, con diritto al versamento solo se effettivamente sostenute, ed €3.966,00
per compensi).
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 18 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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