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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1689/2024 promossa da
(cf ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Zanotto, elettivamente domiciliata come in atti, ricorrente
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO
resistente
Conclusioni di parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti: - accertare che parte attrice è di sesso psichico maschile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- per l'effetto, attribuire a
nato/a il 2.1.2002 a NA (VR) il sesso maschile ed il nome di Parte_2 con conseguente possibilità di sottoporsi agli interventi chirurgici necessari Pt_2 per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- disporre e conseguentemente attribuire a il 2.1.2002 a Parte_1
NA (VR) il sesso maschile ed il nome di;
- ordinare all'Ufficiale Parte_2
dello Stato Civile del Comune di CASTELBALDO (PD) di effettuare la rettificazione e/o
l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al N. 1 parte
I serie A - anno 2002 - Comune di CASTELBALDO (PD) – Ufficio 1, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile”
e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il Pt_1 prenome di “ ” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Pt_2 Pt_2
; - disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice
[...] sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo sia pertanto Pt_2 Pt_2
; - per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e
[...]
di residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio,
Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera, prendano atto della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire la Parte_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per
l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 11.12.2024 unitamente al provvedimento del 27.10.2024 e all'ordinanza di pari data , nata a [...] il [...] residente a Parte_1
Masi in via delle Belle Arti n. 7/C ha adito il Tribunale al fine di ottenere la rettificazione nel registro degli atti di nascita e stato civile del proprio nome da
” a ” e del sesso da “femminile” a “maschile”, chiedendo anche Pt_1 Pt_2
l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
A tal fine, parte ricorrente ha allegato:
-di essere di stato libero e di non avere figli, di modo che l'atto introduttivo è stato pag. 2/11 notificato solo al Pubblico Ministero;
-di percepirsi e identificarsi nel genere maschile sin dall'adolescenza;
- nonostante la nascita con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile, di esternare la propria identità psico-sessuale come maschile, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
-di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome di e di tenere Pt_2
comportamenti tipicamente maschili, tra i quali la predilezione per l'abbigliamento da uomo;
-con relazione psicologica in atti, redatta in data 24.6.2023 dalla dott.ssa
[...]
di Montagnana (PD), è stata diagnosticata l'incongruenza di genere ed Persona_1
indicata la necessità di intraprendere il percorso di adeguamento di genere, sì da consolidare ed aumentare lo stato di benessere della persona.
Nell'agosto del 2023 parte ricorrente ha iniziato il TOS – Trattamento Ormonale
Sostitutivo per l'adeguamento di genere” presso la UOC “Medicina Generale A” della
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, percorso terapeutico ancora in esecuzione, come da documento versato in atti.
Parte ricorrente ha quindi allegato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento nel presente giudizio del cambio di sesso, ossia la «serietà» e l'«univocità» del percorso scelto, oltreché la «definitività» e la «irreversibilità» personale della scelta.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni su riportate, ribadite Parte_1
con le note di trattazione scritta depositate il 16 aprile 2025.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della parte e l'acquisizione dei documenti allegati all'atto introduttivo;
con ordinanza resa all'esito dell'udienza del
22.4.2025 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, evocato in giudizio sin dall'atto introduttivo, non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
***
Le domande devono essere accolte nei limiti di quanto si va a specificare.
Va preliminarmente osservato che la mancanza di controinteressati (essendo il pag. 3/11 ricorrente libero di stato e senza figli) giustifica la proposizione dell'azione - con ricorso secondo il rito previsto dall'art. 473bis 1 cpc trattandosi di materia di “stato delle persone” - soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
In punto di diritto, al momento della proposizione del ricorso, la fattispecie oggetto di giudizio era disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall'art. 31 D. Lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, da un lato, l'art. 1 Legge 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro l'art. 3, abrogato nell'originale formulazione dall'art. 34, co. 39, D. Lgs. n. 150/2011, afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della Legge 164/1982, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali (artt. 2, 3,
32 e 117) e di provenienza CEDU, nel senso della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto all'identità di genere.
Nella sentenza n. 15138 del 2015 la Corte di cassazione ha infatti affermato che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della 1. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass.
20.07.2015 n. 15138).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca pag. 4/11 univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica".
Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Alla luce dell'evidenza documentale e delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, questo tribunale ritiene accoglibile la domanda e superfluo compiere ulteriori approfondimenti istruttori.
Rammentato infatti che (seppure l'eventuale intervento chirurgico incidente sui caratteri sessuali primari non costituisca più un prerequisito per la pronuncia) sia pur sempre necessario “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui
pag. 5/11 alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (C.C. sentenza n.
180/2017), le evidenze istruttorie consentono di assumere l'effettiva transizione di genere da femminile a maschile.
Difatti, dalla documentazione depositata è risultato che parte ricorrente si è rivolta a marzo del 2022 alla psicoterapeuta Dott. con studio in Montagnana (PD) Persona_1
per avere sostegno piscologico e psicoterapeutico in relazione al sentimento di estraneità per il proprio corpo, alle sofferenze psicologiche e alle difficoltà di esprimersi e a realizzarsi nel sesso assegnato alla nascita. La relazione, redatta dopo oltre un anno dall'inizio della terapia psicologica, certifica la diagnosi di disforia di genere secondo i parametri dell'ICD-11.
A seguito della certificazione di disforia di genere, si è quindi sottoposto Pt_2
dall'agosto 2023 a trattamento ormonale sostitutivo presso la UOC “Medicina generale
A” dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, con somministrazioni continuative della terapia androgenica, come emerge dalla certificazione allegata agli atti, la quale ha condotto a significative modificazioni somatiche fenotipiche maschili, aventi caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità (doc. 3).
Ancora, nell'interrogatorio libero, parte ricorrente ha dimostrato fisionomia, vestiario e modi maschili ed è apparsa consapevole e credibile, confermando di voler realizzare la sua identità maschile, la quale, da un punto di vista sociale, appare peraltro già affermata e vissuta.
Il ha dichiarato dinanzi al Giudice delegato:“dall'infanzia è sempre stata Pt_2
presente la mia condizione, da quando avevo 5-6 anni, ho sempre anche da piccolo avuto vestiti maschili, ed era sempre una lotta in casa per andare a comprarli;
è sempre stata una cosa che sentivo, ci ho messo un po' a capire, l'ho detto per primi ai miei amici e alla mia famiglia;
la mia famiglia è stata tranquilla, e già se lo immaginavano, mia madre mi sta accompagnando anche adesso nel percorso che sto facendo;
io ho 23 anni, io lavoro presso un'azienda di metalmeccanica a NA, a lavoro mi presento come e tutti mi chiamano così, in famiglia c'è stato bisogno Pt_2 di un po' di tempo, perché per 20 anni sono stata , tuttora tutti quanti mi Pt_1
pag. 6/11 chiamano , sia in famiglia che amici;
questo succede stabilmente da circa due Pt_2
anni e mezzo;
mi sento meglio con me stesso da quando ho iniziato questo cammino, me la vivo meglio;
ho fatto percorso psicologico da dott.ssa privata dott.ssa
[...]
, per l'aspetto ormonale sono seguito dal dott. Persona_2 Persona_3 dell'azienda sanitaria ospedaliera di Verona;
[…] oggi assumo terapia farmacologica di testosterone, non ho nessun problema;
mi piacerebbe fare intervento chirurgico di mastectomia.”
Pertanto, è possibile affermare che le allegazioni di cui all'atto introduttivo sono state confermate dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza.
Questo Tribunale ha condiviso da tempo l'orientamento secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/1982 poteva essere autorizzato contestualmente alla rettifica anagrafica, sebbene esso non integri una conditio sine qua non per ottenerla e non sussista alcun rapporto di pregiudizialità.
Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata, accertata la sussistenza della disforia di genere, la domanda di rettifica può trovare accoglimento anche in assenza di un già eseguito intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, stante l'accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli art. 1 e 2 legge n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da femminile a maschile, con assunzione del nome in luogo del nome Pt_2
Pt_1
La parte attrice ha anche chiesto la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta, medio tempore, la pronuncia di pag. 7/11 illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (Corte Cost. n. 143/2024).
Nella predetta sentenza la Corte Costituzionale, con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, considera la previsione non di per sé irragionevole, ma ha chiarito che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale, in particolare, si riferisce al caso, come quello in esame, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico e sia domandata, quindi, la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagrafica. Sul punto ha affermato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione
pag. 8/11 già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.”
Tale era, invero, il caso di specie sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bolzano, che sollevava la questione (“Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come
l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione”).
Nel caso, quindi, di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Dunque, poiché nel caso di specie le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, in quanto si è già realizzata una oggettiva transizione dell'identità di genere della parte istante.
Dalle dichiarazioni rese, difatti, emerge un quadro coerente e definitivo, articolato nel tempo, da cui si desume che il richiedente abbia scelto di vivere coerentemente con la propria condizione fisica e psicologica. Inoltre, la terapia ormonale intrapresa ha ormai portato parte attrice a sviluppare caratteri fenotipici realmente maschili e a desiderare di completare la transizione con intervento medico – chirurgico.
Per le considerazioni che precedono, considerato che è stato sufficientemente dimostrato che parte ricorrente ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione e che si è al cospetto di un iter già sufficientemente avanzato, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, per la quale non è però necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-
pag. 9/11 chirurgico, in considerazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 2024).
Si dichiara quindi non luogo a provvedere, sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, e ciò, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte
Costituzionale, come sopra esaminata.
Ciò comporta che parte ricorrente, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali per i quali, come visto, non è necessaria alcuna autorizzazione del Tribunale, essendo quindi lasciata alla autonoma valutazione dell'interessato, nonché alla deontologia professionale del medico, la scelta concreta del tipo e delle modalità più adatte allo scopo.
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) R
l'atto di nascita ai sensi dell'art. 1 e ss. L. 164/82 e succ. mod., di Pt_3 Pt_1
;
[...]
2) O
RDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Castelbaldo (PD) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita registrato al N. 1 parte - I serie A - anno
2002 - Comune di CASTELBALDO (PD) nel senso che l'indicazione del sesso femminile deve essere corretta in sesso maschile, e che il prenome “ ” deve Pt_1 essere corretto in “ ”; Pt_2
3) D
pag. 10/11 ICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sulla domanda avente ad oggetto l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili, per le ragioni meglio indicate in parte motiva (illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso:
Corte Cost., sent. n. 143 del 2024);
4) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito;
5) NULLA sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 6.05.2025 il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1689/2024 promossa da
(cf ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Zanotto, elettivamente domiciliata come in atti, ricorrente
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO
resistente
Conclusioni di parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti: - accertare che parte attrice è di sesso psichico maschile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- per l'effetto, attribuire a
nato/a il 2.1.2002 a NA (VR) il sesso maschile ed il nome di Parte_2 con conseguente possibilità di sottoporsi agli interventi chirurgici necessari Pt_2 per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- disporre e conseguentemente attribuire a il 2.1.2002 a Parte_1
NA (VR) il sesso maschile ed il nome di;
- ordinare all'Ufficiale Parte_2
dello Stato Civile del Comune di CASTELBALDO (PD) di effettuare la rettificazione e/o
l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al N. 1 parte
I serie A - anno 2002 - Comune di CASTELBALDO (PD) – Ufficio 1, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile”
e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il Pt_1 prenome di “ ” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Pt_2 Pt_2
; - disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice
[...] sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo sia pertanto Pt_2 Pt_2
; - per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e
[...]
di residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio,
Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera, prendano atto della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire la Parte_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per
l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 11.12.2024 unitamente al provvedimento del 27.10.2024 e all'ordinanza di pari data , nata a [...] il [...] residente a Parte_1
Masi in via delle Belle Arti n. 7/C ha adito il Tribunale al fine di ottenere la rettificazione nel registro degli atti di nascita e stato civile del proprio nome da
” a ” e del sesso da “femminile” a “maschile”, chiedendo anche Pt_1 Pt_2
l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
A tal fine, parte ricorrente ha allegato:
-di essere di stato libero e di non avere figli, di modo che l'atto introduttivo è stato pag. 2/11 notificato solo al Pubblico Ministero;
-di percepirsi e identificarsi nel genere maschile sin dall'adolescenza;
- nonostante la nascita con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile, di esternare la propria identità psico-sessuale come maschile, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
-di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome di e di tenere Pt_2
comportamenti tipicamente maschili, tra i quali la predilezione per l'abbigliamento da uomo;
-con relazione psicologica in atti, redatta in data 24.6.2023 dalla dott.ssa
[...]
di Montagnana (PD), è stata diagnosticata l'incongruenza di genere ed Persona_1
indicata la necessità di intraprendere il percorso di adeguamento di genere, sì da consolidare ed aumentare lo stato di benessere della persona.
Nell'agosto del 2023 parte ricorrente ha iniziato il TOS – Trattamento Ormonale
Sostitutivo per l'adeguamento di genere” presso la UOC “Medicina Generale A” della
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, percorso terapeutico ancora in esecuzione, come da documento versato in atti.
Parte ricorrente ha quindi allegato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento nel presente giudizio del cambio di sesso, ossia la «serietà» e l'«univocità» del percorso scelto, oltreché la «definitività» e la «irreversibilità» personale della scelta.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni su riportate, ribadite Parte_1
con le note di trattazione scritta depositate il 16 aprile 2025.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della parte e l'acquisizione dei documenti allegati all'atto introduttivo;
con ordinanza resa all'esito dell'udienza del
22.4.2025 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, evocato in giudizio sin dall'atto introduttivo, non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
***
Le domande devono essere accolte nei limiti di quanto si va a specificare.
Va preliminarmente osservato che la mancanza di controinteressati (essendo il pag. 3/11 ricorrente libero di stato e senza figli) giustifica la proposizione dell'azione - con ricorso secondo il rito previsto dall'art. 473bis 1 cpc trattandosi di materia di “stato delle persone” - soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
In punto di diritto, al momento della proposizione del ricorso, la fattispecie oggetto di giudizio era disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall'art. 31 D. Lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, da un lato, l'art. 1 Legge 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro l'art. 3, abrogato nell'originale formulazione dall'art. 34, co. 39, D. Lgs. n. 150/2011, afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della Legge 164/1982, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali (artt. 2, 3,
32 e 117) e di provenienza CEDU, nel senso della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto all'identità di genere.
Nella sentenza n. 15138 del 2015 la Corte di cassazione ha infatti affermato che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della 1. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass.
20.07.2015 n. 15138).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca pag. 4/11 univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica".
Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Alla luce dell'evidenza documentale e delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, questo tribunale ritiene accoglibile la domanda e superfluo compiere ulteriori approfondimenti istruttori.
Rammentato infatti che (seppure l'eventuale intervento chirurgico incidente sui caratteri sessuali primari non costituisca più un prerequisito per la pronuncia) sia pur sempre necessario “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui
pag. 5/11 alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (C.C. sentenza n.
180/2017), le evidenze istruttorie consentono di assumere l'effettiva transizione di genere da femminile a maschile.
Difatti, dalla documentazione depositata è risultato che parte ricorrente si è rivolta a marzo del 2022 alla psicoterapeuta Dott. con studio in Montagnana (PD) Persona_1
per avere sostegno piscologico e psicoterapeutico in relazione al sentimento di estraneità per il proprio corpo, alle sofferenze psicologiche e alle difficoltà di esprimersi e a realizzarsi nel sesso assegnato alla nascita. La relazione, redatta dopo oltre un anno dall'inizio della terapia psicologica, certifica la diagnosi di disforia di genere secondo i parametri dell'ICD-11.
A seguito della certificazione di disforia di genere, si è quindi sottoposto Pt_2
dall'agosto 2023 a trattamento ormonale sostitutivo presso la UOC “Medicina generale
A” dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, con somministrazioni continuative della terapia androgenica, come emerge dalla certificazione allegata agli atti, la quale ha condotto a significative modificazioni somatiche fenotipiche maschili, aventi caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità (doc. 3).
Ancora, nell'interrogatorio libero, parte ricorrente ha dimostrato fisionomia, vestiario e modi maschili ed è apparsa consapevole e credibile, confermando di voler realizzare la sua identità maschile, la quale, da un punto di vista sociale, appare peraltro già affermata e vissuta.
Il ha dichiarato dinanzi al Giudice delegato:“dall'infanzia è sempre stata Pt_2
presente la mia condizione, da quando avevo 5-6 anni, ho sempre anche da piccolo avuto vestiti maschili, ed era sempre una lotta in casa per andare a comprarli;
è sempre stata una cosa che sentivo, ci ho messo un po' a capire, l'ho detto per primi ai miei amici e alla mia famiglia;
la mia famiglia è stata tranquilla, e già se lo immaginavano, mia madre mi sta accompagnando anche adesso nel percorso che sto facendo;
io ho 23 anni, io lavoro presso un'azienda di metalmeccanica a NA, a lavoro mi presento come e tutti mi chiamano così, in famiglia c'è stato bisogno Pt_2 di un po' di tempo, perché per 20 anni sono stata , tuttora tutti quanti mi Pt_1
pag. 6/11 chiamano , sia in famiglia che amici;
questo succede stabilmente da circa due Pt_2
anni e mezzo;
mi sento meglio con me stesso da quando ho iniziato questo cammino, me la vivo meglio;
ho fatto percorso psicologico da dott.ssa privata dott.ssa
[...]
, per l'aspetto ormonale sono seguito dal dott. Persona_2 Persona_3 dell'azienda sanitaria ospedaliera di Verona;
[…] oggi assumo terapia farmacologica di testosterone, non ho nessun problema;
mi piacerebbe fare intervento chirurgico di mastectomia.”
Pertanto, è possibile affermare che le allegazioni di cui all'atto introduttivo sono state confermate dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza.
Questo Tribunale ha condiviso da tempo l'orientamento secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/1982 poteva essere autorizzato contestualmente alla rettifica anagrafica, sebbene esso non integri una conditio sine qua non per ottenerla e non sussista alcun rapporto di pregiudizialità.
Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata, accertata la sussistenza della disforia di genere, la domanda di rettifica può trovare accoglimento anche in assenza di un già eseguito intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, stante l'accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli art. 1 e 2 legge n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da femminile a maschile, con assunzione del nome in luogo del nome Pt_2
Pt_1
La parte attrice ha anche chiesto la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta, medio tempore, la pronuncia di pag. 7/11 illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (Corte Cost. n. 143/2024).
Nella predetta sentenza la Corte Costituzionale, con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, considera la previsione non di per sé irragionevole, ma ha chiarito che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale, in particolare, si riferisce al caso, come quello in esame, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico e sia domandata, quindi, la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagrafica. Sul punto ha affermato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione
pag. 8/11 già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.”
Tale era, invero, il caso di specie sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bolzano, che sollevava la questione (“Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come
l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione”).
Nel caso, quindi, di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Dunque, poiché nel caso di specie le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, in quanto si è già realizzata una oggettiva transizione dell'identità di genere della parte istante.
Dalle dichiarazioni rese, difatti, emerge un quadro coerente e definitivo, articolato nel tempo, da cui si desume che il richiedente abbia scelto di vivere coerentemente con la propria condizione fisica e psicologica. Inoltre, la terapia ormonale intrapresa ha ormai portato parte attrice a sviluppare caratteri fenotipici realmente maschili e a desiderare di completare la transizione con intervento medico – chirurgico.
Per le considerazioni che precedono, considerato che è stato sufficientemente dimostrato che parte ricorrente ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione e che si è al cospetto di un iter già sufficientemente avanzato, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, per la quale non è però necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-
pag. 9/11 chirurgico, in considerazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 2024).
Si dichiara quindi non luogo a provvedere, sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, e ciò, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte
Costituzionale, come sopra esaminata.
Ciò comporta che parte ricorrente, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali per i quali, come visto, non è necessaria alcuna autorizzazione del Tribunale, essendo quindi lasciata alla autonoma valutazione dell'interessato, nonché alla deontologia professionale del medico, la scelta concreta del tipo e delle modalità più adatte allo scopo.
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) R
l'atto di nascita ai sensi dell'art. 1 e ss. L. 164/82 e succ. mod., di Pt_3 Pt_1
;
[...]
2) O
RDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Castelbaldo (PD) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita registrato al N. 1 parte - I serie A - anno
2002 - Comune di CASTELBALDO (PD) nel senso che l'indicazione del sesso femminile deve essere corretta in sesso maschile, e che il prenome “ ” deve Pt_1 essere corretto in “ ”; Pt_2
3) D
pag. 10/11 ICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sulla domanda avente ad oggetto l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili, per le ragioni meglio indicate in parte motiva (illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso:
Corte Cost., sent. n. 143 del 2024);
4) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito;
5) NULLA sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 6.05.2025 il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11