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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2926/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2926/2019 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. USAI NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, via Manno 11 attore c o n t r o
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. MORGANA CP_1 P.IVA_1
PRISCILLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Stintino 2 convenuta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“1) Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta;
2) Dichiarare responsabile in via esclusiva del danno sofferto CP_1 dall'autovettura BMW Serie 2 216 D, tg. FG084NP, di proprietà del Sig. ; Parte_1
3) Per l'effetto condannare a pagare al Sig. , a CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento per il danno sofferto, €. 5.611,35, ovvero la differente somma accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
pagina 1 di 9 4) Con vittoria di spese e compensi.”
Per parte convenuta, come da comparsa di risposta:
“Tutto ciò premesso si conclude chiedendo che il Giudice adito, per i titoli di cui alla parte espositiva: a) contrariis reiectis;
b) rigetti la domanda di e per l'effetto assolva Parte_1 [...]
dall'avversa pretesa;
CP_1
c) con vittoria di spese e liquidazione dei compensi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio , allegando in particolare: CP_1
1) di essere proprietario dell'autovettura BMW Serie 2 216 D, targata FG084NP e di aver effettuato, in data 8.01.2019 alle ore 19.58, un Contr rifornimento di carburante presso la stazione di servizio . 54536, sita in Sassari, via Pascoli 67/b, per poi recarsi presso la propria abitazione e parcheggiare l'auto in garage;
2) che il giorno successivo, dopo aver percorso circa 15 km, l'autovettura si arrestava e veniva quindi portata, a mezzo carroattrezzi, presso la Contro concessionaria di i cui meccanici Controparte_3 riscontravano la rottura di alcuni componenti del motore (cartuccia filtro carburante, accumulatore di pressione, modulo di mandata, iniettore, pompa ad alta pressione e filtro carburante) e, stante la tipologia delle componenti meccaniche danneggiate, eseguivano un esame del carburante presente nel serbatoio, constatando che lo stesso risultava adulterato;
3) di aver pagato la somma complessiva di € 5.611,35 per l'immediata riparazione del mezzo;
4) di aver richiesto il risarcimento del danno alla convenuta, che aveva segnalato il sinistro alla propria compagnia assicuratrice la quale, dopo aver fatto periziare il mezzo da proprio incaricato, aveva poi negato la responsabilità dell'assicurato;
5) la responsabilità esclusiva della società convenuta per il danno alla propria autovettura, in quanto causato dal carburante adulterato erogato presso il distributore de quo.
pagina 2 di 9 Pertanto, chiede l'accertamento della Parte_1 responsabilità di per i danni arrecati alla propria autovettura e la CP_1 condanna della stessa al pagamento di € 5.611,35, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno.
1.2. Costituitasi in giudizio, ha dedotto: CP_1
1) la mancanza del nesso causale tra il rifornimento effettuato presso la stazione di servizio di sua proprietà ed il danno verificatosi al veicolo dell'attore;
2) l'inesistenza del vizio lamentato, dal momento che il carburante non poteva essere inquinato, stanti i controlli di qualità e le procedure seguite Contr da tutti i distributori e che, in ogni caso, nessun altro cliente aveva lamentato danni al veicolo in seguito alle numerose erogazioni effettuate il giorno dell'asserito sinistro;
3) che il danno potrebbe essersi verificato per altre cause e che, in ogni caso, l'attore non ha dimostrato la sussistenza del nesso causale, Contr essendosi limitato a fornire al perito dell'assicurazione di a foto di una bottiglia contente il carburante asseritamente contaminato;
4) l'esosità della somma richiesta a titolo di risarcimento, per la quale non potrebbe comunque essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta.
Per le ragioni esposte, chiede il rigetto delle avverse domande. CP_1
1.3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, è stata assegnata a questo Giudice in data 22.01.2024 e, all'udienza del 11.07.2024, è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. La domanda attorea è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Deve preliminarmente confermarsi l'ordinanza istruttoria del 16.09.2020, atteso che i capitoli di prova orale dedotti da parte convenuta con la seconda memoria ex art. 183, comma II c.p.c. risultano irrilevanti ai fini del decidere.
pagina 3 di 9 2.2. Nel merito, occorre premettere che la domanda attorea ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi/difetti di conformità del bene (carburante) venduto dalla convenuta e che è, quindi, inquadrabile nell'alveo della responsabilità contrattuale del venditore ai sensi degli artt. 1490-1494 c.c. e 130 e seguenti del Codice del Consumo. In particolare, in base al disposto dell'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore e, ai sensi dell'art. 1494 c.c., “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa". Ebbene, quanto all'onere probatorio incombente sull'attore, si osserva che, proprio con riferimento alla specifica fattispecie del c.d. danno da carburante sporco, si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale, dopo aver richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, ha affermato che “erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta. All'attore competeva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante” (Cass. sent. n. 3373/2010). Alla luce di tale orientamento, per l'attore sarebbe allora sufficiente dimostrare di aver acquistato il carburante presso il distributore di proprietà della convenuta e di averlo immesso nel serbatoio della propria autovettura, spettando poi alla venditrice dimostrare che il prodotto venduto fosse immune da vizi. In ogni caso, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio anche ritenendo applicabili i più stringenti principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n.11748/2019, secondo la quale “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.
pagina 4 di 9 Innanzitutto, risulta per tabulas e non è contestato, essendo anzi confermato dalla stessa convenuta, che l'attore alle ore 19.58 del Contr
8.01.2019 ha effettuato un rifornimento presso la stazione di servizio sita in Sassari Via Pascoli n. 67/b, introducendo, mediante la pompa n. 7, 29,22 litri di gasolio nel serbatoio della propria autovettura targata FG084NP, pagando la somma di € 40,00 a mezzo bancomat (doc. n. 1 attore e doc. n. 1 convenuta). Sono quindi risultati accertati la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, l'acquisto del carburante presso il distributore della convenuta, nonché l'immissione del carburante nel serbatoio della autovettura di proprietà dell'attore.
È stato, altresì, provato documentalmente, oltre che confermato dal testimone all'udienza del 17.11.2022, l'intervento di Testimone_1 soccorso stradale ad opera dell'Autocarrozzeria Bellu Snc che, in data 9.01.2019 (e quindi il giorno immediatamente successivo al contestato rifornimento), ha rimorchiato l'autovettura di proprietà di parte attrice presso il centro BMW Autoprestige S.r.l. (doc. n. 2 attore). Il teste – dipendente di sulla cui attendibilità Tes_1 Controparte_3 non sussistono motivi per dubitare – ha poi confermato che i meccanici dell'officina in questione hanno rilevato la rottura di alcune componenti del motore dell'automobile di e provveduto alla loro sostituzione Parte_1
(cartuccia filtro carburante, accumulatore di pressione, modulo di mandata, iniettore, pompa ad alta pressione e filtro carburante), oltre che alla bonifica dell'impianto carburante “per carburante adulterato''. Ciò trova puntuale riscontro anche nella descrizione dei lavori eseguiti di cui alla fattura del 23.01.2019, prodotta dall'attore (doc. n. 4). Il danno subito da parte attrice risulta, quindi, pienamente provato, oltre che non specificamente contestato.
2.3. contesta, invece, la sussistenza del difetto di conformità del CP_1 carburante venduto, nonché la carenza del nesso causale tra il rifornimento effettuato e il danno verificatosi. Quanto al primo aspetto, occorre rilevare, in primis, che parte convenuta si Contr è limitata a dedurre che, in generale, tutti i rifornitori ono sottoposti a varie procedure di sicurezza e controllo volte a garantire la qualità dei carburanti erogati e che, nel giorno del sinistro, nessun altro utente ha lamentato alcunché.
pagina 5 di 9 Ad avviso del Tribunale, le mere, generiche allegazioni in ordine ai controlli svolti periodicamente, quandanche provate, non sarebbero comunque idonee ad escludere la responsabilità della convenuta, non potendosi escludere l'adulterazione del gasolio specificamente acquistato dall'attore. Parimenti non è risolutiva la deduzione in ordine al fatto che nessun altro cliente del distributore abbia lamentato danni in conseguenza delle erogazioni del 8.01.2019, dal momento che, in ogni caso, ciò non dimostrerebbe alcunché circa la conformità del carburante venduto all'attore. Motivo per cui i capitoli di prova testimoniale dedotti dalla convenuta sono stati ritenuti irrilevanti e quindi non ammessi, come sopra ricordato. Occorre poi considerare che i tecnici intervenuti sull'automobile il giorno immediatamente successivo al rifornimento hanno constatato la rottura dei componenti dell'impianto carburante ed hanno dovuto procedere alla relativa bonifica “per carburante adulterato” (cfr. doc.ti n.ri 3 e 4 attore e deposizione del teste ). Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio Ing. Tes_1 ha rilevato che lo smontaggio dei reperti ha Persona_1 permesso di riscontrare “evidenti tracce d'ossidazione/ruggine”, “segno incontestabile del fatto che ivi sia transitato gasolio contenente anomale quantità d'acqua” (pag. 13 relazione CTU). Pertanto, il Tribunale ritiene raggiunta la prova della sussistenza del vizio del carburante di cui trattasi, anche considerato il contesto spazio- temporale in cui si è verificato l'arresto del mezzo (dopo aver percorso appena 15 km).
2.4. In riferimento all'accertamento del rapporto causale tra il rifornimento del 8.01.2019 e gli accertati danni, è necessario premettere quanto segue. Mentre nel processo penale sussiste la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, nel processo civile vige il principio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, a mente del quale, nel caso in cui un evento dannoso può essere ricondotto ad una pluralità di cause, “il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi,
pagina 6 di 9 assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. sent. n. 25884/2022). Ebbene, facendo applicazione di tale consolidato principio, il Tribunale ritiene che, all'esito dell'espletata istruttoria, non vi siano concreti elementi probatori, neppure di natura indiziaria, che dimostrino che i danni lamentati dall'attore siano riconducibili – come meramente allegato da parte convenuta – ad un precedente rifornimento, ad un errore nell'immissione del carburante o ad atti vandalici. Viceversa, risulta provato che: l'attore ha rifornito la propria autovettura presso la stazione di servizio della società convenuta alle 19.58 del 8.01.2019; il giorno successivo, l'automobile è stata portata dal carroattrezzi presso il centro BMW Autoprestige S.r.l. a causa dell'avaria occorsa su strada;
pochi giorni dopo i tecnici della predetta officina hanno proceduto alla sostituzione delle componenti danneggiate del motore ed alla bonifica dell'impianto carburante. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperite vanno poi a suffragare le allegazioni attoree in merito alla contaminazione del carburante venduto e alla sussistenza del nesso causale con l'avaria dell'autovettura dell'attore. Il perito incaricato Ing. ha, infatti, Per_1 accertato il blocco degli iniettori esaminati, la presenza di “evidenti tracce di impurità pervenute dal gasolio contaminato'' (pag. 12 relazione CTU) ed evidenti tracce di ossidazione e ruggine che, a suo giudizio, rappresentano il “segno incontestabile del fatto che ivi sia transitato gasolio contenente anomale quantità d'acqua da doversi ricondurre, “gioco forza”, al rifornimento dimostrato dallo “ (pag. 13). Parte_1
Rileva poi il consulente che “un ulteriore elemento degno di nota consta nel fatto che, sull'autovettura, non siano mai emerse – prima dell'evento denunciato – problematiche al riguardo;
dato, quest'ultimo, molto significativo poiché la SINTOMATOLOGIA del mal funzionamento degli iniettori si presenta sotto forma di: - difficoltoso avvio del motore;
- consumo di carburante eccessivo;
- cattivo odore dallo scarico;
- maggiore fuoriuscita di fumo nero nelle fasi di accelerazione;
- scarsa reazione, del motore, in accelerazione;
- minimo irregolare;
- etc. …”, per giungere, infine, alla conclusione che “vi sia un oggettivo ed UNICO “nesso causale” fra la qualità del gasolio di cui all'ultimo rifornimento – del quale si discute – ed il conseguente blocco degli iniettori” (pag. 13). Il Tribunale ritiene di condividere tali conclusioni, che risultano prive di omissioni, esenti da vizi logici, complete ed ispirate a criteri metodologici pagina 7 di 9 rigorosi e che non appaiono confutate dalle osservazioni del consulente di parte convenuta, alle quali il Ctu ha risposto alle pagine 20 e 21 della relazione. In proposito, si rileva che le contestazioni della convenuta relative all'esatta identificazione della componentistica ammalorata e alle modalità di conservazione delle componenti meccaniche paiono non cogliere nel segno. Deve infatti osservarsi che gli elementi meccanici in questione erano già stati esaminati dalla - perito della compagnia Controparte_4 Contr assicurativa della stessa - e non erano stati contestati nella loro provenienza, come risulta dalla perizia stragiudiziale prodotta dalla stessa Contr ub 3, nella quale peraltro era stata rilevata la coerenza del danno con la dinamica del sinistro. Inoltre, risulta dalla relazione peritale che, se è vero che anche il consulente d'ufficio ha riscontrato delle imprecisioni nella catena di conservazione, ciò tuttavia non gli ha comunque impedito di esaminare tali componenti, né ha influito sulle conclusioni cui è giunto. In definitiva, secondo il citato criterio del “più probabile che non”, plausibile e coerente appare la consequenzialità del guasto del mezzo con le impurità del carburante.
Per tutto quanto precede, deve ritenersi responsabile per i vizi del CP_1 carburante venduto e per i conseguenti danni subiti dall'autovettura dell'attore, essendo quindi tenuta al risarcimento degli stessi.
2.5. Relativamente al quantum dovuto, risulta per tabulas e, in particolare, dalla copia delle fatture e dalle distinte dei bonifici eseguiti in data 17- 23/01/2019 (doc.ti n.ri 4-6 attore) che parte attrice, per gli interventi di riparazione eseguiti da ha corrisposto la somma Controparte_3 complessiva di € 5.611,35, iva compresa, la cui congruità è stata altresì confermata dalla CTU espletata (pag. 15 relazione CTU). Attesa la natura di debito di valore dell'obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale (ex plurimis, Cass. Ord. 1627/2022), tale somma deve essere rivalutata a far tempo dal 23.1.2019 (data dell'ultimo esborso sostenuto dall'attore) e aumentata degli interessi compensativi al tasso legale sull'importo annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712).
pagina 8 di 9 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia (di poco superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento da € 5.201 a 26.000), le fasi processuali svolte, le prestazioni difensive rese e la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nel corso del giudizio, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta, che dovrà quindi rimborsare a parte attrice quanto da questa corrisposto a titolo di acconto.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 5.611,35, oltre a interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal 23.1.2019 sino al saldo, come in parte motiva;
2. condanna altresì parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.200,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge;
3. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in separato decreto, con conseguente diritto di parte attrice di ripetere da l'acconto a suo CP_1 carico, ove effettivamente corrisposto.
Sassari, 26/2/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2926/2019 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. USAI NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, via Manno 11 attore c o n t r o
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. MORGANA CP_1 P.IVA_1
PRISCILLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Stintino 2 convenuta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“1) Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta;
2) Dichiarare responsabile in via esclusiva del danno sofferto CP_1 dall'autovettura BMW Serie 2 216 D, tg. FG084NP, di proprietà del Sig. ; Parte_1
3) Per l'effetto condannare a pagare al Sig. , a CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento per il danno sofferto, €. 5.611,35, ovvero la differente somma accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
pagina 1 di 9 4) Con vittoria di spese e compensi.”
Per parte convenuta, come da comparsa di risposta:
“Tutto ciò premesso si conclude chiedendo che il Giudice adito, per i titoli di cui alla parte espositiva: a) contrariis reiectis;
b) rigetti la domanda di e per l'effetto assolva Parte_1 [...]
dall'avversa pretesa;
CP_1
c) con vittoria di spese e liquidazione dei compensi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio , allegando in particolare: CP_1
1) di essere proprietario dell'autovettura BMW Serie 2 216 D, targata FG084NP e di aver effettuato, in data 8.01.2019 alle ore 19.58, un Contr rifornimento di carburante presso la stazione di servizio . 54536, sita in Sassari, via Pascoli 67/b, per poi recarsi presso la propria abitazione e parcheggiare l'auto in garage;
2) che il giorno successivo, dopo aver percorso circa 15 km, l'autovettura si arrestava e veniva quindi portata, a mezzo carroattrezzi, presso la Contro concessionaria di i cui meccanici Controparte_3 riscontravano la rottura di alcuni componenti del motore (cartuccia filtro carburante, accumulatore di pressione, modulo di mandata, iniettore, pompa ad alta pressione e filtro carburante) e, stante la tipologia delle componenti meccaniche danneggiate, eseguivano un esame del carburante presente nel serbatoio, constatando che lo stesso risultava adulterato;
3) di aver pagato la somma complessiva di € 5.611,35 per l'immediata riparazione del mezzo;
4) di aver richiesto il risarcimento del danno alla convenuta, che aveva segnalato il sinistro alla propria compagnia assicuratrice la quale, dopo aver fatto periziare il mezzo da proprio incaricato, aveva poi negato la responsabilità dell'assicurato;
5) la responsabilità esclusiva della società convenuta per il danno alla propria autovettura, in quanto causato dal carburante adulterato erogato presso il distributore de quo.
pagina 2 di 9 Pertanto, chiede l'accertamento della Parte_1 responsabilità di per i danni arrecati alla propria autovettura e la CP_1 condanna della stessa al pagamento di € 5.611,35, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno.
1.2. Costituitasi in giudizio, ha dedotto: CP_1
1) la mancanza del nesso causale tra il rifornimento effettuato presso la stazione di servizio di sua proprietà ed il danno verificatosi al veicolo dell'attore;
2) l'inesistenza del vizio lamentato, dal momento che il carburante non poteva essere inquinato, stanti i controlli di qualità e le procedure seguite Contr da tutti i distributori e che, in ogni caso, nessun altro cliente aveva lamentato danni al veicolo in seguito alle numerose erogazioni effettuate il giorno dell'asserito sinistro;
3) che il danno potrebbe essersi verificato per altre cause e che, in ogni caso, l'attore non ha dimostrato la sussistenza del nesso causale, Contr essendosi limitato a fornire al perito dell'assicurazione di a foto di una bottiglia contente il carburante asseritamente contaminato;
4) l'esosità della somma richiesta a titolo di risarcimento, per la quale non potrebbe comunque essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta.
Per le ragioni esposte, chiede il rigetto delle avverse domande. CP_1
1.3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, è stata assegnata a questo Giudice in data 22.01.2024 e, all'udienza del 11.07.2024, è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. La domanda attorea è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Deve preliminarmente confermarsi l'ordinanza istruttoria del 16.09.2020, atteso che i capitoli di prova orale dedotti da parte convenuta con la seconda memoria ex art. 183, comma II c.p.c. risultano irrilevanti ai fini del decidere.
pagina 3 di 9 2.2. Nel merito, occorre premettere che la domanda attorea ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi/difetti di conformità del bene (carburante) venduto dalla convenuta e che è, quindi, inquadrabile nell'alveo della responsabilità contrattuale del venditore ai sensi degli artt. 1490-1494 c.c. e 130 e seguenti del Codice del Consumo. In particolare, in base al disposto dell'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore e, ai sensi dell'art. 1494 c.c., “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa". Ebbene, quanto all'onere probatorio incombente sull'attore, si osserva che, proprio con riferimento alla specifica fattispecie del c.d. danno da carburante sporco, si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale, dopo aver richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, ha affermato che “erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta. All'attore competeva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante” (Cass. sent. n. 3373/2010). Alla luce di tale orientamento, per l'attore sarebbe allora sufficiente dimostrare di aver acquistato il carburante presso il distributore di proprietà della convenuta e di averlo immesso nel serbatoio della propria autovettura, spettando poi alla venditrice dimostrare che il prodotto venduto fosse immune da vizi. In ogni caso, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio anche ritenendo applicabili i più stringenti principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n.11748/2019, secondo la quale “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.
pagina 4 di 9 Innanzitutto, risulta per tabulas e non è contestato, essendo anzi confermato dalla stessa convenuta, che l'attore alle ore 19.58 del Contr
8.01.2019 ha effettuato un rifornimento presso la stazione di servizio sita in Sassari Via Pascoli n. 67/b, introducendo, mediante la pompa n. 7, 29,22 litri di gasolio nel serbatoio della propria autovettura targata FG084NP, pagando la somma di € 40,00 a mezzo bancomat (doc. n. 1 attore e doc. n. 1 convenuta). Sono quindi risultati accertati la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, l'acquisto del carburante presso il distributore della convenuta, nonché l'immissione del carburante nel serbatoio della autovettura di proprietà dell'attore.
È stato, altresì, provato documentalmente, oltre che confermato dal testimone all'udienza del 17.11.2022, l'intervento di Testimone_1 soccorso stradale ad opera dell'Autocarrozzeria Bellu Snc che, in data 9.01.2019 (e quindi il giorno immediatamente successivo al contestato rifornimento), ha rimorchiato l'autovettura di proprietà di parte attrice presso il centro BMW Autoprestige S.r.l. (doc. n. 2 attore). Il teste – dipendente di sulla cui attendibilità Tes_1 Controparte_3 non sussistono motivi per dubitare – ha poi confermato che i meccanici dell'officina in questione hanno rilevato la rottura di alcune componenti del motore dell'automobile di e provveduto alla loro sostituzione Parte_1
(cartuccia filtro carburante, accumulatore di pressione, modulo di mandata, iniettore, pompa ad alta pressione e filtro carburante), oltre che alla bonifica dell'impianto carburante “per carburante adulterato''. Ciò trova puntuale riscontro anche nella descrizione dei lavori eseguiti di cui alla fattura del 23.01.2019, prodotta dall'attore (doc. n. 4). Il danno subito da parte attrice risulta, quindi, pienamente provato, oltre che non specificamente contestato.
2.3. contesta, invece, la sussistenza del difetto di conformità del CP_1 carburante venduto, nonché la carenza del nesso causale tra il rifornimento effettuato e il danno verificatosi. Quanto al primo aspetto, occorre rilevare, in primis, che parte convenuta si Contr è limitata a dedurre che, in generale, tutti i rifornitori ono sottoposti a varie procedure di sicurezza e controllo volte a garantire la qualità dei carburanti erogati e che, nel giorno del sinistro, nessun altro utente ha lamentato alcunché.
pagina 5 di 9 Ad avviso del Tribunale, le mere, generiche allegazioni in ordine ai controlli svolti periodicamente, quandanche provate, non sarebbero comunque idonee ad escludere la responsabilità della convenuta, non potendosi escludere l'adulterazione del gasolio specificamente acquistato dall'attore. Parimenti non è risolutiva la deduzione in ordine al fatto che nessun altro cliente del distributore abbia lamentato danni in conseguenza delle erogazioni del 8.01.2019, dal momento che, in ogni caso, ciò non dimostrerebbe alcunché circa la conformità del carburante venduto all'attore. Motivo per cui i capitoli di prova testimoniale dedotti dalla convenuta sono stati ritenuti irrilevanti e quindi non ammessi, come sopra ricordato. Occorre poi considerare che i tecnici intervenuti sull'automobile il giorno immediatamente successivo al rifornimento hanno constatato la rottura dei componenti dell'impianto carburante ed hanno dovuto procedere alla relativa bonifica “per carburante adulterato” (cfr. doc.ti n.ri 3 e 4 attore e deposizione del teste ). Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio Ing. Tes_1 ha rilevato che lo smontaggio dei reperti ha Persona_1 permesso di riscontrare “evidenti tracce d'ossidazione/ruggine”, “segno incontestabile del fatto che ivi sia transitato gasolio contenente anomale quantità d'acqua” (pag. 13 relazione CTU). Pertanto, il Tribunale ritiene raggiunta la prova della sussistenza del vizio del carburante di cui trattasi, anche considerato il contesto spazio- temporale in cui si è verificato l'arresto del mezzo (dopo aver percorso appena 15 km).
2.4. In riferimento all'accertamento del rapporto causale tra il rifornimento del 8.01.2019 e gli accertati danni, è necessario premettere quanto segue. Mentre nel processo penale sussiste la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, nel processo civile vige il principio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, a mente del quale, nel caso in cui un evento dannoso può essere ricondotto ad una pluralità di cause, “il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi,
pagina 6 di 9 assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. sent. n. 25884/2022). Ebbene, facendo applicazione di tale consolidato principio, il Tribunale ritiene che, all'esito dell'espletata istruttoria, non vi siano concreti elementi probatori, neppure di natura indiziaria, che dimostrino che i danni lamentati dall'attore siano riconducibili – come meramente allegato da parte convenuta – ad un precedente rifornimento, ad un errore nell'immissione del carburante o ad atti vandalici. Viceversa, risulta provato che: l'attore ha rifornito la propria autovettura presso la stazione di servizio della società convenuta alle 19.58 del 8.01.2019; il giorno successivo, l'automobile è stata portata dal carroattrezzi presso il centro BMW Autoprestige S.r.l. a causa dell'avaria occorsa su strada;
pochi giorni dopo i tecnici della predetta officina hanno proceduto alla sostituzione delle componenti danneggiate del motore ed alla bonifica dell'impianto carburante. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperite vanno poi a suffragare le allegazioni attoree in merito alla contaminazione del carburante venduto e alla sussistenza del nesso causale con l'avaria dell'autovettura dell'attore. Il perito incaricato Ing. ha, infatti, Per_1 accertato il blocco degli iniettori esaminati, la presenza di “evidenti tracce di impurità pervenute dal gasolio contaminato'' (pag. 12 relazione CTU) ed evidenti tracce di ossidazione e ruggine che, a suo giudizio, rappresentano il “segno incontestabile del fatto che ivi sia transitato gasolio contenente anomale quantità d'acqua da doversi ricondurre, “gioco forza”, al rifornimento dimostrato dallo “ (pag. 13). Parte_1
Rileva poi il consulente che “un ulteriore elemento degno di nota consta nel fatto che, sull'autovettura, non siano mai emerse – prima dell'evento denunciato – problematiche al riguardo;
dato, quest'ultimo, molto significativo poiché la SINTOMATOLOGIA del mal funzionamento degli iniettori si presenta sotto forma di: - difficoltoso avvio del motore;
- consumo di carburante eccessivo;
- cattivo odore dallo scarico;
- maggiore fuoriuscita di fumo nero nelle fasi di accelerazione;
- scarsa reazione, del motore, in accelerazione;
- minimo irregolare;
- etc. …”, per giungere, infine, alla conclusione che “vi sia un oggettivo ed UNICO “nesso causale” fra la qualità del gasolio di cui all'ultimo rifornimento – del quale si discute – ed il conseguente blocco degli iniettori” (pag. 13). Il Tribunale ritiene di condividere tali conclusioni, che risultano prive di omissioni, esenti da vizi logici, complete ed ispirate a criteri metodologici pagina 7 di 9 rigorosi e che non appaiono confutate dalle osservazioni del consulente di parte convenuta, alle quali il Ctu ha risposto alle pagine 20 e 21 della relazione. In proposito, si rileva che le contestazioni della convenuta relative all'esatta identificazione della componentistica ammalorata e alle modalità di conservazione delle componenti meccaniche paiono non cogliere nel segno. Deve infatti osservarsi che gli elementi meccanici in questione erano già stati esaminati dalla - perito della compagnia Controparte_4 Contr assicurativa della stessa - e non erano stati contestati nella loro provenienza, come risulta dalla perizia stragiudiziale prodotta dalla stessa Contr ub 3, nella quale peraltro era stata rilevata la coerenza del danno con la dinamica del sinistro. Inoltre, risulta dalla relazione peritale che, se è vero che anche il consulente d'ufficio ha riscontrato delle imprecisioni nella catena di conservazione, ciò tuttavia non gli ha comunque impedito di esaminare tali componenti, né ha influito sulle conclusioni cui è giunto. In definitiva, secondo il citato criterio del “più probabile che non”, plausibile e coerente appare la consequenzialità del guasto del mezzo con le impurità del carburante.
Per tutto quanto precede, deve ritenersi responsabile per i vizi del CP_1 carburante venduto e per i conseguenti danni subiti dall'autovettura dell'attore, essendo quindi tenuta al risarcimento degli stessi.
2.5. Relativamente al quantum dovuto, risulta per tabulas e, in particolare, dalla copia delle fatture e dalle distinte dei bonifici eseguiti in data 17- 23/01/2019 (doc.ti n.ri 4-6 attore) che parte attrice, per gli interventi di riparazione eseguiti da ha corrisposto la somma Controparte_3 complessiva di € 5.611,35, iva compresa, la cui congruità è stata altresì confermata dalla CTU espletata (pag. 15 relazione CTU). Attesa la natura di debito di valore dell'obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale (ex plurimis, Cass. Ord. 1627/2022), tale somma deve essere rivalutata a far tempo dal 23.1.2019 (data dell'ultimo esborso sostenuto dall'attore) e aumentata degli interessi compensativi al tasso legale sull'importo annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712).
pagina 8 di 9 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia (di poco superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento da € 5.201 a 26.000), le fasi processuali svolte, le prestazioni difensive rese e la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nel corso del giudizio, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta, che dovrà quindi rimborsare a parte attrice quanto da questa corrisposto a titolo di acconto.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 5.611,35, oltre a interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal 23.1.2019 sino al saldo, come in parte motiva;
2. condanna altresì parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.200,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge;
3. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in separato decreto, con conseguente diritto di parte attrice di ripetere da l'acconto a suo CP_1 carico, ove effettivamente corrisposto.
Sassari, 26/2/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
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