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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 30/10/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1482/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Reatina, n. 7/A, Parte_1 Pt_1 presso lo studio dell'Avv. Daniela D'Artibale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. Controparte_1
76, presso lo studio dell'Avv. Davide Binda, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso monitorio OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 29.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, il ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 272 del 16.02.2023, emesso per l'importo di Euro 6.758,80, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di incarico di manutenzione, accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento comunali, nonché manutenzione e disinfettazione dei climatizzatori e adempimenti aggiuntivi. In particolare, parte opponente ha evidenziato la mancanza di contratto dotato di forma scritta, richiesto a pena di nullità in considerazione della propria natura di pubblica 2
amministrazione, non rilavando a tal fine la determinazione dirigenziale e la fattura allegata dall'opposta. Inoltre, l'opponente ha contestato la mancata prova dell'effettuazione delle prestazioni oggetto della determinazione dirigenziale, mancando ogni certificazione o rapporto contenente le necessarie attestazioni. Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della pretesa creditoria spiegata.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 evidenziando la sussistenza di idonea prova del credito, in considerazione della specifica determinazione dirigenziale, della valida emissione di fattura, del deposito di rapportini attestanti la regolare effettuazione delle prestazioni.
All'udienza del 29.10.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, incombeva dunque sulla società opposta dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, relativo a corrispettivo per lavorazioni che l'opposta ha dedotto aver eseguito su incarico alla stessa conferito dall'opponente. 3
Ciò premesso, venendo in rilievo contratto stipulato con la pubblica amministrazione, trova applicazione il requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, non rilevando a tal fine la sussistenza di atti interinali e preparatori, quali la determinazione dirigenziale recante l'impegno di spesa. A tal fine, risulta rilevante il principio per cui “tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi;
né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione, in calce alla delibera, per accettazione da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto, il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria
[…]. Da quanto precede deriva che, in assenza di contratto scritto, o, quanto meno, di ordini scritti, la prova della consegna della merce […] non è efficace ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto negoziale impegnativo per la pubblica amministrazione […]. Né assumono rilievo le determinazioni dirigenziali riportate […], che da un lato non sostituiscono il contratto, e dall'altro contengono il solo impegno di spesa” (Cass. 22.08.2025, n. 23699, conf. Cass. 24.05.2006, n. 12362, Cass. 23.05.2014, n. 11511, Cass. 13.06.2014, n. 13485, Cass. 02.08.2016, n. 16056). In particolare, deve ritenersi non equiparabile a contratto dotato di forma scritta la allegata determinazione dirigenziale, recante mero impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico di manutenzione per cui è causa, trattandosi di atto interinale alla pubblica amministrazione (cfr. doc. 1, allegato al ricorso monitorio). A tal riguardo, anche assegnando alla determinazione dirigenziale indicata rilevanza di delibera a contrarre, nondimeno la stessa dovrebbe ritenersi “atto interno del comune, destinata dalla legge ad altre finalità, e dall'ente revocabile ad nutum, pur quando essa predisponga lo specifico contenuto del (futuro) contratto” (Cass. 17.01.2013, n. 1167).
Fermo quanto indicato, non può assegnarsi rilevanza alla fattura emessa dalla società opposta, la stessa risultando atto unilaterale della parte, inidonea a rilevare come idonea prova scritta del credito azionato. Sul punto, deve rilevarsi che, in ipotesi di contestazione relativa all'esistenza o all'entità del credito, la fattura e le relative registrazioni contrabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, risultano inidonei a fornire la prova della sussistenza e della 4
quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). Infatti, deve osservarsi che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova” (Cass. n. 9542 del 18.04.2018, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 14363 del 16.11.2001). Nel caso di specie, l'opponente ha espressamente contestato la sussistenza del diritto di credito vantato dall'opposta, come rappresentato nella fattura emessa, sia sotto il profilo della quantificazione del credito, sia sul piano della effettiva esecuzione da parte della società opposta delle prestazioni dalla medesima indicate. Conseguentemente, la fattura emessa dalla società opposta si appalesa documento inidoneo a provare la sussistenza e la quantificazione del credito azionato, a fronte della mancanza di ogni idonea prova in ordine alle condizioni contrattualmente determinate tra le parti per l'effettuazione delle prestazioni per cui è causa.
Dunque, in mancanza di contratto dotato di forma scritta, requisito necessario venendo in rilievo rapporto con la pubblica amministrazione, e stante l'inidoneità della fattura a fornire prova del credito, deve accogliersi la domanda dell'opponente, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente.
Le spese legali di lite, liquidate unitamente alle spese per la partecipazione al procedimento di mediazione, sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del grado di ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente;
- Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di 5
giudizio, comprensive delle spese del procedimento di mediazione, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 30.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1482/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Reatina, n. 7/A, Parte_1 Pt_1 presso lo studio dell'Avv. Daniela D'Artibale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. Controparte_1
76, presso lo studio dell'Avv. Davide Binda, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso monitorio OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 29.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, il ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 272 del 16.02.2023, emesso per l'importo di Euro 6.758,80, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di incarico di manutenzione, accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento comunali, nonché manutenzione e disinfettazione dei climatizzatori e adempimenti aggiuntivi. In particolare, parte opponente ha evidenziato la mancanza di contratto dotato di forma scritta, richiesto a pena di nullità in considerazione della propria natura di pubblica 2
amministrazione, non rilavando a tal fine la determinazione dirigenziale e la fattura allegata dall'opposta. Inoltre, l'opponente ha contestato la mancata prova dell'effettuazione delle prestazioni oggetto della determinazione dirigenziale, mancando ogni certificazione o rapporto contenente le necessarie attestazioni. Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della pretesa creditoria spiegata.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 evidenziando la sussistenza di idonea prova del credito, in considerazione della specifica determinazione dirigenziale, della valida emissione di fattura, del deposito di rapportini attestanti la regolare effettuazione delle prestazioni.
All'udienza del 29.10.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, incombeva dunque sulla società opposta dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, relativo a corrispettivo per lavorazioni che l'opposta ha dedotto aver eseguito su incarico alla stessa conferito dall'opponente. 3
Ciò premesso, venendo in rilievo contratto stipulato con la pubblica amministrazione, trova applicazione il requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, non rilevando a tal fine la sussistenza di atti interinali e preparatori, quali la determinazione dirigenziale recante l'impegno di spesa. A tal fine, risulta rilevante il principio per cui “tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi;
né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione, in calce alla delibera, per accettazione da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto, il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria
[…]. Da quanto precede deriva che, in assenza di contratto scritto, o, quanto meno, di ordini scritti, la prova della consegna della merce […] non è efficace ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto negoziale impegnativo per la pubblica amministrazione […]. Né assumono rilievo le determinazioni dirigenziali riportate […], che da un lato non sostituiscono il contratto, e dall'altro contengono il solo impegno di spesa” (Cass. 22.08.2025, n. 23699, conf. Cass. 24.05.2006, n. 12362, Cass. 23.05.2014, n. 11511, Cass. 13.06.2014, n. 13485, Cass. 02.08.2016, n. 16056). In particolare, deve ritenersi non equiparabile a contratto dotato di forma scritta la allegata determinazione dirigenziale, recante mero impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico di manutenzione per cui è causa, trattandosi di atto interinale alla pubblica amministrazione (cfr. doc. 1, allegato al ricorso monitorio). A tal riguardo, anche assegnando alla determinazione dirigenziale indicata rilevanza di delibera a contrarre, nondimeno la stessa dovrebbe ritenersi “atto interno del comune, destinata dalla legge ad altre finalità, e dall'ente revocabile ad nutum, pur quando essa predisponga lo specifico contenuto del (futuro) contratto” (Cass. 17.01.2013, n. 1167).
Fermo quanto indicato, non può assegnarsi rilevanza alla fattura emessa dalla società opposta, la stessa risultando atto unilaterale della parte, inidonea a rilevare come idonea prova scritta del credito azionato. Sul punto, deve rilevarsi che, in ipotesi di contestazione relativa all'esistenza o all'entità del credito, la fattura e le relative registrazioni contrabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, risultano inidonei a fornire la prova della sussistenza e della 4
quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). Infatti, deve osservarsi che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova” (Cass. n. 9542 del 18.04.2018, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 14363 del 16.11.2001). Nel caso di specie, l'opponente ha espressamente contestato la sussistenza del diritto di credito vantato dall'opposta, come rappresentato nella fattura emessa, sia sotto il profilo della quantificazione del credito, sia sul piano della effettiva esecuzione da parte della società opposta delle prestazioni dalla medesima indicate. Conseguentemente, la fattura emessa dalla società opposta si appalesa documento inidoneo a provare la sussistenza e la quantificazione del credito azionato, a fronte della mancanza di ogni idonea prova in ordine alle condizioni contrattualmente determinate tra le parti per l'effettuazione delle prestazioni per cui è causa.
Dunque, in mancanza di contratto dotato di forma scritta, requisito necessario venendo in rilievo rapporto con la pubblica amministrazione, e stante l'inidoneità della fattura a fornire prova del credito, deve accogliersi la domanda dell'opponente, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente.
Le spese legali di lite, liquidate unitamente alle spese per la partecipazione al procedimento di mediazione, sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del grado di ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente;
- Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di 5
giudizio, comprensive delle spese del procedimento di mediazione, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 30.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli