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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/12/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2777 /2025
Composto dai Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Domenico Provenzano Giudice
Dott. Valentina Prudente Giudice rel. est.
Udito il relatore nella camera di consiglio del 23/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel giudizio tra:
C.F. difesa dall'avv. LANDI SILVIA e avv. SILVIA Parte_1 C.F._1 AMORFINI
E
C.F. , difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Controparte_1
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Avente a oggetto: Separazione consensuale
“Con le conclusioni così precisate: che il Tribunale Ill.mo designi il Giudice Relatore affinchè il medesimo, fissata l'udienza di comparizione delle parti e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, rimetta la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni
- dichiarare la separazione personale dei ricorrenti;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune della Spezia l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- omologare le seguenti condizioni della separazione: 1) il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1
P a g . 1 | 3 la madre, nella casa già di residenza coniugale, di proprietà della stessa sita a Carrara (MS) piazza Brucellaria 10;
2) Ciascun genitore, nel tempo che trascorrerà con il medesimo, eserciterà la responsabilità Per_1 genitoriale separatamente, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Saranno assunte di comune accordo dai genitori tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio.
3) In considerazione dell'età del ragazzo che ha diciassette anni e del fatto che il padre attualmente vive con i propri genitori in un immobile in cui manca una stanza per far pernottare il figlio, trascorrerà con due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da Controparte_1 Per_1 scuola a dopo cena, nei giorni individuati dai genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e gli impegni scolastici, e non, del ragazzo. Laddove il padre rinvenga un alloggio indipendente vi potrà pernottare al termine dei due pomeriggi Per_1 che trascorrerà con il genitore. Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali trascorrerà con i genitori, ad anni alterni, il Per_1 giorno di Natale con l'uno e quello di Santo Stefano con l'altro; lo stesso varrà per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante l'intero anno solare potrà trascorrere con ciascun genitore 21 giorni consecutivi, e non, Per_1 possibilmente in corrispondenza delle ferie lavorative, da concordare con l'altro genitore con un preavviso di almeno due mesi.
4) si impegna a corrispondere, quale contributo per il mantenimento del figlio , la Controparte_1 Per_1 somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta) (rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat) da versare – entro il giorno 10 del mese - alla madre a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima;
5) Ciascun genitore sosterrà al 50 % la spesa per il Corso di studi economico/sociale del figlio per Per_1 la classe III, IV e V organizzato da IScuola;
detta spesa consiste in una rata iniziale di euro 513,00 e 17 rate di euro 241,00 ciascuna. I genitori sosterranno in pari misura le spese necessarie per le trasferte a Milano che compie per partecipare a sessioni musicali presso la Warner Music Italy, qualora il figlio non Per_1 sia in grado di provvedervi autonomamente. Le restanti spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50 % osservando il Protocollo del Tribunale di Massa del 19.07.2024;
6) i ricorrenti rinunciano a chiedere l'un l'altra un contributo per il loro mantenimento in quanto autosufficienti economicamente.
7) l'autovettura Nissan JU attualmente intestata a rimane nella disponibilità di Controparte_2 quest'ultimo, mentre la Fiat PA intestata a rimane nella disponibilità di quest'ultima Parte_1
8) L'Assegno Unico verrà percepito da e ciascun coniuge beneficerà al 50 % delle Parte_1 detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per il figlio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 12.11.2025, ( nata a [...]_1 CodiceFiscale_3 il 29.08.1987 e ) nato a [...] il [...], premesso di Controparte_1 CodiceFiscale_4 aver contratto matrimonio con rito concordatario il 12.6.2010 a OV (MS) (trascritto nei Registri dello stato civile di quel Comune al n.4 parte II, serie A, anno 2010), che dalla loro unione è nato il figlio Per_2
(11.09.2008), che la convivenza matrimoniale è di fatto già cessata e che le parti, che non intendono
[...] riconciliarsi, intendono addivenire alla separazione, chiedevano che il Tribunale provvedesse all'omologa della separazione consensuale. Le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate all'udienza, tenutasi in modalità cartolare, in data 23.12.2025. La domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso la volontà di
P a g . 2 | 3 addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere che atto. L'accordo raggiunto tra i coniugi non verte su diritti indisponibili e deve, pertanto, essere omologato, risultando, inoltre, rispondente all'interesse del figlio minore – peraltro prossimo alla maggiore età- e limitandosi il Collegio a prenderne atto, quanto ai rapporti obbligatori e ai diritti disponibili. Nulla sulle spese
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE,
in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede: OMOLOGA gli accordi relativi alla separazione personale tra e Parte_2 CP_1
, legati da matrimonio contratto con il rito concordatario il 12.6.2010 a OV (MS) (trascritto nei
[...]
Registri dello stato civile di quel Comune al n.4 parte II, serie A, anno 2010). MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Massa nella sopra richiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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