Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 9.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, sara' provveduto, nell'esercizio finanziario 1959-60, con lo stanziamento del capitolo n. 167 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo esercizio.
Alla maggiore spesa di lire 9.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, sara' provveduto, nell'esercizio finanziario 1959-60, con lo stanziamento del capitolo n. 167 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo esercizio.