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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2464/2024 promosso da:
), nata il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
), nato il [...] ad Parte_2 C.F._2
Anversa (BELGIO); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Tecla Chiucchi in virtù di delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI, precisate all'udienza del 15/11/2024, sostituita dalla c.d. trattazione scritta:
“1) I figli minori ed verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 saranno collocati presso l'abitazione della madre, con impegno per entrambi di educarli, istruirli e provvedere a tutte le loro necessità.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: -il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.30 fino alle ore 20.30/21.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli durante la settimana anche in un altro
- 1 - giorno, previo accordo con la madre, anche per quanto riguarda l'orario, tenuto conto delle esigenze dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nel fine settimana alternato, dal venerdì pomeriggio dalle ore 17.30/18.00 fino alla domenica alle ore 20.30/21.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Per le vacanze estive, così come per le vacanze natalizie e pasquali le parti, rispettando comunque il criterio dell'alternanza, si accorderanno di anno in anno, comunicando con congruo preavviso i giorni e gli orari in cui i figli staranno con il padre, tenuto conto delle esigenze dei genitori, degli impegni e delle necessità dei figli. Le parti si impegnano al rispetto delle suddette condizioni, salvo dimostrazione di improrogabili necessità connesse all'attività lavorativa o per impegni extra-lavorativi noti ad entrambi e non contestabili. Essi potranno, comunque, di comune accordo, apportare modifiche ai periodi e agli orari con cui i figli resteranno con l'uno e con l'altro genitore, nel rispetto degli impegni scolastici, ricreativi e delle conduzioni di salute di quest'ultimi, tenuto in ogni caso conto delle loro esigenze, volontà e necessità.
3) il padre corrisponderà per il mantenimento di entrambi i figli la somma di euro 400,00 mensili, somma che dovrà essere versata entro il giorno venti di ciascun mese di riferimento sul c/c bancario intestato alla signora e rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT. Le parti convengono, altresì, che l'assegno unico per i due figli sarà percepito integralmente dalla signora I genitori si impegno, altresì, a sostenere nella Parte_1 misura del 50% ciascuno le spese straordinarie documentate, tra cui a titolo esemplificativo, quelle di carattere medico, odontoiatrico, oculistico e simili, per quelle di studio, ricreative e di sport e, comunque, secondo tutto quanto stabilito dall'art. 10 del Protocollo per la trattazione dei procedimenti in materia di famiglia come concordati dal Presidente del Tribunale di Ancona ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancona, tali spese dovranno essere rimborsate mensilmente al genitore che le ha sostenute. Le spese mediche documentate che dovessero essere sostenute in via d'urgenza, saranno ripetibili dal genitore che le ha anticipate nei confronti dell'altro nella misura del 50%.
4) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte dalle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2
premesso che dalla relazione sentimentale tra gli stessi intercorsa sono nati due
[...] figli, (nato a [...] in data [...]) ed (nato a Persona_3 Per_4
Fabriano il 23/02/2011) e che in seguito al venir meno del rapporto affettivo e sentimentale è cessata la loro convivenza, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 08/11/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
- 2 - 4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, in favore dei quali è stato previsto un contributo economico a carico del padre adeguato alle necessità dei figli e corrispondente alle condizioni economiche dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, a' sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (la regolamentazione del diritto di visita figli- genitore non collocatario appare rispettosa dei canoni della bigenitorialità); vieppiù, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2464/2024 promosso da:
), nata il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
), nato il [...] ad Parte_2 C.F._2
Anversa (BELGIO); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Tecla Chiucchi in virtù di delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI, precisate all'udienza del 15/11/2024, sostituita dalla c.d. trattazione scritta:
“1) I figli minori ed verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 saranno collocati presso l'abitazione della madre, con impegno per entrambi di educarli, istruirli e provvedere a tutte le loro necessità.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: -il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.30 fino alle ore 20.30/21.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli durante la settimana anche in un altro
- 1 - giorno, previo accordo con la madre, anche per quanto riguarda l'orario, tenuto conto delle esigenze dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nel fine settimana alternato, dal venerdì pomeriggio dalle ore 17.30/18.00 fino alla domenica alle ore 20.30/21.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Per le vacanze estive, così come per le vacanze natalizie e pasquali le parti, rispettando comunque il criterio dell'alternanza, si accorderanno di anno in anno, comunicando con congruo preavviso i giorni e gli orari in cui i figli staranno con il padre, tenuto conto delle esigenze dei genitori, degli impegni e delle necessità dei figli. Le parti si impegnano al rispetto delle suddette condizioni, salvo dimostrazione di improrogabili necessità connesse all'attività lavorativa o per impegni extra-lavorativi noti ad entrambi e non contestabili. Essi potranno, comunque, di comune accordo, apportare modifiche ai periodi e agli orari con cui i figli resteranno con l'uno e con l'altro genitore, nel rispetto degli impegni scolastici, ricreativi e delle conduzioni di salute di quest'ultimi, tenuto in ogni caso conto delle loro esigenze, volontà e necessità.
3) il padre corrisponderà per il mantenimento di entrambi i figli la somma di euro 400,00 mensili, somma che dovrà essere versata entro il giorno venti di ciascun mese di riferimento sul c/c bancario intestato alla signora e rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT. Le parti convengono, altresì, che l'assegno unico per i due figli sarà percepito integralmente dalla signora I genitori si impegno, altresì, a sostenere nella Parte_1 misura del 50% ciascuno le spese straordinarie documentate, tra cui a titolo esemplificativo, quelle di carattere medico, odontoiatrico, oculistico e simili, per quelle di studio, ricreative e di sport e, comunque, secondo tutto quanto stabilito dall'art. 10 del Protocollo per la trattazione dei procedimenti in materia di famiglia come concordati dal Presidente del Tribunale di Ancona ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancona, tali spese dovranno essere rimborsate mensilmente al genitore che le ha sostenute. Le spese mediche documentate che dovessero essere sostenute in via d'urgenza, saranno ripetibili dal genitore che le ha anticipate nei confronti dell'altro nella misura del 50%.
4) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte dalle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2
premesso che dalla relazione sentimentale tra gli stessi intercorsa sono nati due
[...] figli, (nato a [...] in data [...]) ed (nato a Persona_3 Per_4
Fabriano il 23/02/2011) e che in seguito al venir meno del rapporto affettivo e sentimentale è cessata la loro convivenza, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 08/11/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
- 2 - 4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, in favore dei quali è stato previsto un contributo economico a carico del padre adeguato alle necessità dei figli e corrispondente alle condizioni economiche dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, a' sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (la regolamentazione del diritto di visita figli- genitore non collocatario appare rispettosa dei canoni della bigenitorialità); vieppiù, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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