Articolo 1 della Legge 5 aprile 1985, n. 126
Articolo 2
Versione
16 aprile 1985
Art. 1.
L'attivita' di coltivazione dei funghi e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola.
Entrata in vigore il 16 aprile 1985
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