Art. 1.
L'attivita' di coltivazione dei funghi e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola.
L'attivita' di coltivazione dei funghi e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola.
[…] in quanto la redditività facente capo a tali costruzioni è compresa nel reddito dei terreni agricoli, ossia dei terreni adibiti all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 2135 cod. civ., ivi inclusa l'attività di coltivazione dei funghi, giusta la disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 126 del 1985 - non è ricavabile dalla disciplina normativa regolante l'imposizione diretta (e quindi essenzialmente dal TUIR, approvato con d.P.R. n. 917 del 1986), bensì dalle disposizioni specificamente inerenti all'I.C.I., e precisamente dagli artt. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, […]
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