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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/09/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4190/2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4190/2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA C.F._2
CECINELLI (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._3 sito in ROMA ALLA VIA LIMA N.10 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 16 ottobre 2024, i ricorrenti chiedevano la Pag. 1 a 4 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2 settembre 2000 in
Subiaco (RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Subiaco anno
2000; atto numero 61; parte II;
serie A;
Ufficio 1), da cui nascevano due figli, (Roma, Per_1
5/1/2004) e (Subiaco, 12/5/2005), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e Per_2 dunque:
1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) Considerate le rispettive capacità economiche delle parti, il sig. Parte_2 corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Per_2
e , entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti, l'assegno mensile Per_1 complessivo di €360,00 (trecentosessanta/00) pari a €180,00 (centottanta/00) per ciascun figlio, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, direttamente al domicilio della sig.ra . Detto importo sarà Parte_1 soggetto al successivo adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
3) Le spese straordinarie per figli, purché previamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Tivoli;
4) Le parti convengono che l'assegno unico per figli a carico erogato dall' sarà percepito CP_1 da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) A titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, le parti convengono che, il sig. si impegna a trasferire ai figli e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 pro-quota, la nuda proprietà dei seguenti immobili, come identificati dall'Agenzia del
Territorio dell'Ufficio Provinciale di Roma: - L'immobile ubicato in Via Colle Lanciotti n.12
p. SI, Foglio 5, Numero 552, Sub. 2, ZC U, Cat. C06; CI. 02, Cons. 94, Sup.Cat.113, Rendita
€33,01; - L'immobile ubicato in Via Colle Lanciotti n.12 p. T-1,2, Foglio 5, Numero 552, Sub.
4, ZC U, Cat. A02, CL 04, Cons. 10, Sup.Cat. 219, Rendita €568,10; Ciò entro e non oltre 120 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio.
6) I coniugi chiedono espressamente l'applicazione a tale cessione immobiliare dei benefici fiscali di cui all'art. 19 l. 06/03/1987 in materia di imposte catastali e ipotecarie, così come modificate in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale del 29/4-10/05/1999 n.154 e
Pag. 2 a 4 confermate dalle successive pronunce della Suprema Corte (e applicarle alla cd. Negoziazione assistita come confermato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.65/ E del 16/07/2015) avendo la cessione stessa funzione essenziale nell'economia degli accordi raggiunti dalle parti al fine di prevenire un ulteriore contenzioso familiare in merito alle condizioni di separazione e divorzio;
7) I Sig.ri ed dichiarano a titolo di definizione dei Parte_1 Parte_2 rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa.
8) I Sig.ri ed dichiarano altresì di confermare le Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso depositato e di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù di accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2013 sottoscritto in data 23 febbraio 2022, trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data
03/03/2022 ed autorizzato in data 16/03/2022;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 2 settembre 2000 in Subiaco (RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Subiaco anno 2000; atto numero 61; parte II;
serie A;
Ufficio 1); Pag. 3 a 4 2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 8), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4190/2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA C.F._2
CECINELLI (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._3 sito in ROMA ALLA VIA LIMA N.10 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 16 ottobre 2024, i ricorrenti chiedevano la Pag. 1 a 4 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2 settembre 2000 in
Subiaco (RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Subiaco anno
2000; atto numero 61; parte II;
serie A;
Ufficio 1), da cui nascevano due figli, (Roma, Per_1
5/1/2004) e (Subiaco, 12/5/2005), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e Per_2 dunque:
1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) Considerate le rispettive capacità economiche delle parti, il sig. Parte_2 corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Per_2
e , entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti, l'assegno mensile Per_1 complessivo di €360,00 (trecentosessanta/00) pari a €180,00 (centottanta/00) per ciascun figlio, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, direttamente al domicilio della sig.ra . Detto importo sarà Parte_1 soggetto al successivo adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
3) Le spese straordinarie per figli, purché previamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Tivoli;
4) Le parti convengono che l'assegno unico per figli a carico erogato dall' sarà percepito CP_1 da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) A titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, le parti convengono che, il sig. si impegna a trasferire ai figli e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 pro-quota, la nuda proprietà dei seguenti immobili, come identificati dall'Agenzia del
Territorio dell'Ufficio Provinciale di Roma: - L'immobile ubicato in Via Colle Lanciotti n.12
p. SI, Foglio 5, Numero 552, Sub. 2, ZC U, Cat. C06; CI. 02, Cons. 94, Sup.Cat.113, Rendita
€33,01; - L'immobile ubicato in Via Colle Lanciotti n.12 p. T-1,2, Foglio 5, Numero 552, Sub.
4, ZC U, Cat. A02, CL 04, Cons. 10, Sup.Cat. 219, Rendita €568,10; Ciò entro e non oltre 120 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio.
6) I coniugi chiedono espressamente l'applicazione a tale cessione immobiliare dei benefici fiscali di cui all'art. 19 l. 06/03/1987 in materia di imposte catastali e ipotecarie, così come modificate in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale del 29/4-10/05/1999 n.154 e
Pag. 2 a 4 confermate dalle successive pronunce della Suprema Corte (e applicarle alla cd. Negoziazione assistita come confermato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.65/ E del 16/07/2015) avendo la cessione stessa funzione essenziale nell'economia degli accordi raggiunti dalle parti al fine di prevenire un ulteriore contenzioso familiare in merito alle condizioni di separazione e divorzio;
7) I Sig.ri ed dichiarano a titolo di definizione dei Parte_1 Parte_2 rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa.
8) I Sig.ri ed dichiarano altresì di confermare le Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso depositato e di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù di accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2013 sottoscritto in data 23 febbraio 2022, trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data
03/03/2022 ed autorizzato in data 16/03/2022;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 2 settembre 2000 in Subiaco (RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Subiaco anno 2000; atto numero 61; parte II;
serie A;
Ufficio 1); Pag. 3 a 4 2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 8), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4