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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 89 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grottaglie alla via Colombo n. 23, presso lo studio dell'avv. Massimo Urselli, dal quale
è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
– APPELLANTE –
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto a Via Golfo di Taranto CP_1
n. 7/D, in virtù di mandato in atti,
- APPELLATO -
OGGETTO: Ape sociale
All'udienza dell'11.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appellata sentenza (n. 2994/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, ha rigettato, con compensazione di spese processuali, la domanda proposta da nei confronti dell' - volta ad ottenere il pagamento Parte_1 CP_1 dell'indennità c.d. ape sociale, in qualità di operaia agricola, per l'accesso all'anticipo pensionistico.
Avverso tale decisione ha proposto appello la lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Ha resistito l' concludendo per il rigetto dell'appello e vittoria di spese. CP_1
Con atto del 27.2.2025, depositato il 3.3.2025, ha formulato la rinunzia Parte_1
agli atti del giudizio
All'udienza odierna l'appellante ha concluso riportandosi alla formulata rinunzia agli atti con compensazione di spese processuali.
Parte resistente ha insistito per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Tanto premesso, osserva la Corte, in via pregiudiziale, che la rinuncia agli atti in appello equivale alla rinuncia all'azione che comporta la conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata senza la necessità dell'accettazione della controparte.
Insegna la giurisprudenza: “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte e estingue l'azione” (Cass. n. 23749/2011) ed ancora:
“La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod.
proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è
immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia
è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo” (Cass. n. 8387/1999).
2 Sulla scorta degli enucleati principi, venendo in rilievo nel caso di specie una rinuncia all'azione, va dichiarato estinto il giudizio con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Si stima equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione del contegno processuale dell'appellante e dell'effettiva complessità e novità della questione trattata, sancita dal primo giudice,
non contestata dall'appellato.
P.Q.M.
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Spese compensate.
Taranto, 11.6.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 89 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grottaglie alla via Colombo n. 23, presso lo studio dell'avv. Massimo Urselli, dal quale
è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
– APPELLANTE –
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto a Via Golfo di Taranto CP_1
n. 7/D, in virtù di mandato in atti,
- APPELLATO -
OGGETTO: Ape sociale
All'udienza dell'11.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appellata sentenza (n. 2994/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, ha rigettato, con compensazione di spese processuali, la domanda proposta da nei confronti dell' - volta ad ottenere il pagamento Parte_1 CP_1 dell'indennità c.d. ape sociale, in qualità di operaia agricola, per l'accesso all'anticipo pensionistico.
Avverso tale decisione ha proposto appello la lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Ha resistito l' concludendo per il rigetto dell'appello e vittoria di spese. CP_1
Con atto del 27.2.2025, depositato il 3.3.2025, ha formulato la rinunzia Parte_1
agli atti del giudizio
All'udienza odierna l'appellante ha concluso riportandosi alla formulata rinunzia agli atti con compensazione di spese processuali.
Parte resistente ha insistito per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Tanto premesso, osserva la Corte, in via pregiudiziale, che la rinuncia agli atti in appello equivale alla rinuncia all'azione che comporta la conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata senza la necessità dell'accettazione della controparte.
Insegna la giurisprudenza: “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte e estingue l'azione” (Cass. n. 23749/2011) ed ancora:
“La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod.
proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è
immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia
è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo” (Cass. n. 8387/1999).
2 Sulla scorta degli enucleati principi, venendo in rilievo nel caso di specie una rinuncia all'azione, va dichiarato estinto il giudizio con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Si stima equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione del contegno processuale dell'appellante e dell'effettiva complessità e novità della questione trattata, sancita dal primo giudice,
non contestata dall'appellato.
P.Q.M.
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Spese compensate.
Taranto, 11.6.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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