Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 11/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG 438/2024
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 10 giugno 2025
PROC. N. 438/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 10 giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso, dall'Avv. Bernardo Mucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli (CB) al c.so F.lli Brigida n. 162/b; ricorrente contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla via Zurlo n. 11; resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso in riassunzione ai sensi degli artt. 345 e 409 e ss. c.p.c. del Parte_1
procedimento già incardinato dinanzi al Tribunale di Campobasso e a seguito di dichiarazione di incompetenza del medesimo Tribunale, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 327
2023 00003248 18 000, formato in data 09/11/2023 e notificato in data 05/12/2023, avente ad
CP_ oggetto la richiesta da parte di di pagamento della somma di € 27.564,33, dovuta per mancati versamenti contributivi a titolo di Gestione Artigiani con riferimento agli anni 2016-2021 (ed atti presupposti e collegati).
Il ricorrente eccepiva, al riguardo, la nullità, l'annullabilità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e degli atti ad esso presupposti e collegati, per: 1) decorso del termine di
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto e, in via principale, dichiararsi nullo, inefficace e/o illegittimo e, per l'effetto, annullarsi, in tutto in parte, l'avviso di addebito opposto e tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo che, a seguito della trasmissione all'Istituto attraverso il canale telematico “Comunica” della delibera n. 71479 della Camera di Commercio del
Molise di cancellazione del ricorrente dal Registro delle imprese per cessazione attività in data
31/12/2021, l'Istituto aveva avuto conoscenza del fatto che, sebbene iscritto al Registro delle imprese quale titolare di impresa artigiana dal 21/12/2007, il ricorrente non aveva mai formalizzato
CP_ la propria iscrizione a né versato la relativa contribuzione in violazione degli obblighi di cui
CP_ alle Leggi n. 1533/1956 e n. 463/1959, avendo, dunque, l' provveduto all'iscrizione d'ufficio e al recupero contributivo.
Rilevava, inoltre, l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente, atteso che: 1) l'azione CP_ dell' era stata del tutto tempestiva, vista la ricezione della comunicazione telematica da parte della Camera di Commercio solo in data 08/02/2022 (avendo poi provveduto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'accertamento all'emissione dell'avviso di addebito opposto) e visto altresì che dal 01/01/2011 era stato introdotto l'avviso di addebito quale titolo esecutivo amministrativo formato direttamente dall'Ente senza passare attraverso la fase dell'iscrizione a ruolo;
2) avendo omesso del tutto di comunicare l'inizio della propria attività e di versare la contribuzione dovuta, il ricorrente aveva posto in essere una condotta dolosa, nei termini di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., con conseguente sospensione del termine prescrizionale sino alla data del
08/02/2022; inoltre, il termine prescrizionale era stato anche interessato dalla sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID;
3) la pretesa contributiva risultava fondata visto l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione Artigiani e il conseguente obbligo contributivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
2.Con ordinanza del 15/10/2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione avanzata ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
All'odierna udienza aveva quindi luogo la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisone.
3.Il ricorso non merita accoglimento. CP_ Risulta acclarato in giudizio, mediante l'analisi della documentazione depositata dall' che: il ricorrente ha avviato un'attività artigianale, di carrozziere, nell'anno 2007, aprendo pedissequa posizione presso la Camera di Commercio del Molise e richiedendo l'iscrizione all'Albo degli artigiani (cfr. visura camerale impresa ricorrente, all. fasc. resistente); con la Comunicazione Unica
d'Impresa, la Camera di Commercio ha comunicato nell'anno 2022 la cancellazione dall'Albo degli artigiani e la cessazione dell'attività al 31/12/2021 (cfr. delibera di cancellazione, all. fasc. CP_ resistente); l' ha proceduto all'accertamento della mancata contribuzione totale da parte del ricorrente (cfr. dettaglio posizione debitoria, all. fasc. resistente); in applicazione dell'art. 2941, n. CP_ 8, c.c., vista la comunicazione ricevuta, ha proceduto ad iscrizione coattiva del ricorrete dal
CP_ 01/01/2016 (cfr. anagrafica impresa, all. fasc. resistente); in data 05/12/2023, ha notificato l'opposto avviso di addebito (cfr. avviso di addebito, all. fasc. resistente).
Venendo alle eccezioni sollevate dal ricorrente con la proposta opposizione, deve, innanzitutto, ritenersi infondata la paventata decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 46/1999, alla luce dell'introduzione dell'art. 30 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, secondo cui “dal 1° gennaio 2011, CP_ l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.
Nella specie, infatti, non ricorre l'ipotesi di iscrizione a ruolo del credito, bensì quella di emissione di avviso di addebito – atto che assomma in sé sia la funzione di “accertamento” sia la funzione “esecutiva” –, non essendo necessaria una precedente fase di iscrizione a ruolo affinché tale atto assuma il carattere dell'esecutività.
Pacifici ed incontestati tra le parti l'invio e la regolare ricezione dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, ugualmente infondata è l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, poiché il relativo termine ha subito la sospensione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., come CP_ correttamente eccepito dall' oltre che quella disposta dall'art. 37, comma 2, e dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020.
CP_ In primo luogo, l' ha allegato in giudizio – ma invero tale circostanza non è stata specificamente contestata dal ricorrente – l'omessa comunicazione da parte del ricorrente dell'iscrizione nel Registro delle imprese quale titolare di impresa artigiana nonché l'omessa contribuzione totale dal giorno dell'iscrizione alla cessazione dell'attività, integrando il presupposto per l'applicazione dell'art. 2941, n. 8, c.c., con conseguente sospensione del periodo prescrizionale sino alla scoperta da parte dell'Istituto del dovuto credito (da collocarsi nell'anno 2022).
In secondo luogo, non possono considerarsi inutilmente decorsi cinque anni dalla notifica dell'avviso di addebito n. 327 2023 00003248 18 000 (notificato in data 05/12/2023), posto che, applicando il periodo di sospensione previsto dall'art. 37, comma 2, e dall'art. 11, comma 9, del
D.L. n. 183/2020, il termine prescrizionale quinquennale relativo all'avviso deve essere addizionato di 311 giorni, derivandone la piena tempestività della notifica dell'avviso eseguita in data
05/12/2023. È evidente, dunque, come la prescrizione, nel caso di specie, non sia decorsa.
CP_ Quanto, infine, al merito della pretesa azionata da con l'avviso di addebito opposto, va osservato come il ricorrente ha totalmente omesso di allegare o provare in giudizio alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo dell'an o del quantum della pretesa (in assenza di alcuna contestazione in ordine ai presupposti fattuali dimostrati in giudizio da parte dell' resistente), CP_1
limitandosi a rilevare una carenza di prova in ordine al credito accertato, non accoglibile alla luce
CP_ della documentazione versata in atti dall' dalla quale si evince il presupposto del credito, consistente nell'esercizio dell'attività artigianale, nella comunicazione alla Camera di Commercio, nell'iscrizione all'Albo degli artigiani e nella mancata iscrizione e contribuzione presso l'Istituto previdenziale.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei livelli minimi di cui al D.M. n. 147/2022 tenendo conto del valore della domanda, della non elevata complessità della controversia e delle sole fasi espletate (esclusa istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
CP_
2. Condanna a pagare in favore dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., le spese di lite, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 10 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella