Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8327/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 13 gennaio 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8327/2024, promossa
DA
– Avv. A. Figliolini Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. F. Salmeri Controparte_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe, dopo avere diffusamente argomentato in fatto e in diritto, ha chiesto testualmente: “a) in via principale: accertata, per le ragioni sub lett. E, la natura fittizia dell'interposizione della in relazione al contratto di appalto tra la medesima ed Controparte_1
decorso dal 9.4.2019 al 28.2.2022, accertare e dichiarare la Controparte_2 sussistenza, ai sensi dell'art. 29 c. 3 bis, d. Lgs. 276/2003, di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, tra il sig. ed Parte_1 [...]
con decorrenza dal 16.9.2019 e inquadramento nel 2° livello del Controparte_2
CCNL Settore Elettrico o, in subordine, nel 3° livello o, in ulteriore subordine, nel 4° livello;
per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al ripristino del ricorrente nel proprio posto di lavoro, nonché alla ricostruzione della carriera lavorativa del ricorrente, sin dal 16.9.2019 o dalla data ritenuta di giustizia, ed al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dovute in ragione del livello di inquadramento accertato, da quantificarsi ad esito di CTU o, in subordine, con sentenza generica di condanna e riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione o, in estremo subordine, da quantificarsi ai sensi dell'art. 2099 c.c.; b) in subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistito un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, tra il sig. ed per il periodo Parte_1 Controparte_2
2° livello del CCNL Settore Elettrico o, in subordine, al 3° livello o, in ulteriore subordine, al 4° livello, condannare al pagamento, in favore Controparte_2 del ricorrente, delle differenze retributive dovute, per il periodo dal 16.9.2019 al
28.2.2022, in ragione del livello di inquadramento accertato, da quantificarsi ad esito di CTU o, in subordine, con sentenza generica di condanna e riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione o, in estremo subordine, da quantificarsi ai sensi dell'art. 2099 c.c.;
c) in ulteriore subordine: nella non creduta ipotesi in cui non dovesse ritenersi sussistita alcuna ipotesi di interposizione illecita, con conseguente rigetto di tutte le precedenti richieste, accertare la riconducibilità delle mansioni svolte dal sig.
al 5° livello del CCNL Telecomunicazioni, applicato dalla Parte_1 [...]
e dalla nei due rapporti di lavoro decorsi, CP_1 Parte_2 rispettivamente, dal 17.9.2021 al 28.2.2022 e dal 6.9.2019 al 15.9.2021; per l'effetto, condannare, per i suddetti periodi, la ex art. 35, d. Controparte_1 lgs. 81/2015, in solido, ai sensi dell'art. 29, d. Lgs. 276/2003 e/o dell'art.1676 c.c., con alla corresponsione dell'importo di euro 10.595,19, come Controparte_2 da conteggi analitici prodotti, dovuto - secondo la retribuzione prevista dal CCNL applicato per il 5° livello di inquadramento rivendicato - per i titoli e secondo i criteri indicati sub lett. F) o comunque la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa per tutti o solo alcuni dei predetti titoli, anche ad esito di CTU, o, in subordine, in via equitativa o, in estremo subordine, con sentenza generica di condanna e riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione;
d) in estremo subordine: nella non creduta ipotesi in cui non dovesse ritenersi sussistita alcuna ipotesi di interposizione illecita, con conseguente rigetto di tutte le precedenti richieste, accertare la riconducibilità delle mansioni svolte dal sig.
al 4° livello del CCNL Telecomunicazioni, applicato dalla Parte_1 [...]
e dalla nei due rapporti di lavoro decorsi, CP_1 Parte_2 rispettivamente, dal 17.9.2021 al 28.2.2022 e dal 6.9.2019 al 15.9.2021; per l'effetto, condannare, per i suddetti periodi, la ex art. 35, d. Controparte_1 lgs. 81/2015, in solido, ai sensi dell'art. 29, d. Lgs. 276/2003 e/o dell'art.1676 c.c., con alla corresponsione dell'importo di euro 5.807,13, come Controparte_2 da conteggi analitici prodotti, dovuto - secondo la retribuzione prevista dal CCNL applicato per il 4° livello di inquadramento rivendicato - per i titoli e secondo i criteri indicati sub lett. F) o comunque la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa per tutti o solo alcuni dei predetti titoli, anche ad esito di CTU, o, in subordine, in via equitativa o, in estremo subordine, con sentenza generica di condanna e riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione;
e) il tutto, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali sino al soddisfo ed al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi conseguentemente dovuti;
f) con vittoria di spese (15%), competenze e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Le due società convenute in giudizio si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo lunghe trattative conciliative il ricorrente e la hanno Controparte_2 perfezionato un accordo transattivo tombale trasfuso in un verbale di conciliazione giudiziale, motivo per cui questo giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra tali parti.
La causa è proseguita tra il ricorrente e la ed è stata decisa con Controparte_1 la presente sentenza previo deposito di note conclusionali, nelle quali parte ricorrente ha precisato la domanda nei confronti della Controparte_1 ribadendo pedissequamente le conclusioni sub c) e d) dell'atto introduttivo indirizzandole solo a tale società, e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso di questo Tribunale la materia del contendere tra il ricorrente e la
[...]
è cessata per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione CP_1
e controdeduzione delle parti, ragioni che rendono superflua qualsiasi attività istruttoria orale.
Il ricorrente con l'accordo conciliativo sopra menzionato ha accettato la somma netta di euro 15.000,00 offertagli da ed ha così rinunziato “ad Controparte_2 ogni domanda nei confronti di quale coobbligata solidale ai sensi Controparte_2 dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, escludendo la stessa committente da ogni responsabilità solidale”, ponendo così “fine alla controversia pendente”.
Tale conciliazione estende i suoi effetti anche nei confronti della Controparte_1 in quanto in ricorso era stata chiesta, ai punti c) e d) delle conclusioni, la condanna di “in solido … con , e il ricorrente nel verbale Controparte_1 Controparte_2 di conciliazione ha dichiarato di rinunziare “ad ogni domanda nei confronti di
[...] quale coobbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003”, così Controparte_2 escludendola da ogni responsabilità solidale.
Infatti, l'art. 29 D. Lgs. 276/2003 prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore … a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi … dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”. Tale norma, a fronte della dichiarata responsabilità di natura solidale del committente e dell'appaltatore, ha assoggettato la relativa azione ad un regime processuale speciale e derogatorio che si compone in particolare dell'azione di regresso a valle del pagamento;
in sostanza essa configura una obbligazione solidale, dal lato passivo, tra committente e appaltatore, e ha ad oggetto il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore.
Pertanto, le pretese rivendicate dal ricorrente nei confronti della Controparte_2
(committente) e della (appaltatore) sono state soddisfatte con il Controparte_1 pagamento della somma statuita nel verbale di conciliazione, somma ben superiore peraltro a quella chiesta dal ricorrente nei confronti della nelle Controparte_1 conclusioni sub c) e d) dell'atto introduttivo, ribadite pedissequamente, come detto, nelle note conclusionali attoree.
Ne discende la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e la società appaltatrice.
Le spese di lite, dato il tenore di questa decisione, devono essere compensate integralmente tra le parti.
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE