Art. 5.
Gli impianti idrici dei porti devono essere dotati delle bocche da incendio, nel numero ritenuto necessario.
L'Amministrazione della marina mercantile puo', con proprio provvedimento, fare obbligo ai concessionari di aree o di manufatti o di altri impianti demaniali nell'ambito dei porti, di organizzare propri servizi di prevenzione di estinzione incendi, anche nel corso di validita' dei contratti di concessione e senza variazione delle altre clausole contrattuali. Puo' ugualmente fare obbligo ai concessionari degli impianti idrici di organizzare il loro servizio, in rapporto alle necessita' di quello antincendi.
Gli impianti idrici dei porti devono essere dotati delle bocche da incendio, nel numero ritenuto necessario.
L'Amministrazione della marina mercantile puo', con proprio provvedimento, fare obbligo ai concessionari di aree o di manufatti o di altri impianti demaniali nell'ambito dei porti, di organizzare propri servizi di prevenzione di estinzione incendi, anche nel corso di validita' dei contratti di concessione e senza variazione delle altre clausole contrattuali. Puo' ugualmente fare obbligo ai concessionari degli impianti idrici di organizzare il loro servizio, in rapporto alle necessita' di quello antincendi.