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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv.to NASO DOMENICO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
L'appellante conclude come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 07/05/2025 .
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Massa ha chiesto Parte_1
dichiararsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 nei quali aveva prestato servizio presso il Controparte_1
con incarichi di docenza annuali, oltre a quello in corso al momento del deposito del ricorso (anno scolastico 2022/2023); il tutto per complessivi Euro 2.000,00.
Il si è costituito in giudizio contestando il ricorso e CP_1
chiedendone la reiezione.
Il Tribunale, dopo aver riconosciuto il diritto della docente precaria alla fruizione di tale beneficio in applicazione dei principi comunitari sanciti dall'art. 4 dell'Allegato all'Accordo
Quadro, ha condannato il ad accreditare alla stessa CP_1
l'importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 per un totale di € 1.500,00, omettendo di attribuire il beneficio anche per l'anno in corso al momento della proposizione della domanda.
Le spese di lite sono state compensate per metà, mentre la residua frazione è stata liquidata a favore della docente.
Con appello regolarmente notificato al Controparte_1
, la docente censura la sentenza nella parte in cui non
[...]
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ha tenuto conto, sia nella parte espositiva che in quella motiva e dispositiva, anche dell'anno scolastico 2022-2023 in cui la stessa aveva dedotto di svolgere attività di insegnamento, sempre quale docente di sostegno presso l'Istituto Comprensivo
“Buonarroti” di Carrara, in forza di un contratto a tempo determinato stipulato in data 6 settembre 2022.
Chiede quindi accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di cui sopra anche per tale anno scolastico.
Il appellato non si è costituito in giudizio. CP_1
Fissato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza entro il termine del 07/05/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 12/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia del appellato, CP_1
stante la regolarità della notifica dell'appello all'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di Genova presso la quale lo stesso si era domiciliato in primo grado.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Con il ricorso depositato in data 13 febbraio 2023 la docente aveva dedotto di essere attualmente docente di sostegno presso l'I.C. “Buonarroti” di Carrara in forza di un contratto a tempo determinato per il periodo dal 06.09.2022 al 30.06.2023 e di aver già in precedenza prestato servizio nella medesima scuola e con le stesse mansioni negli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e
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2021-2022. Ha chiesto quindi la fruizione del beneficio per l'anno scolastico in corso e per i tre anni precedenti;
il tutto per un importo complessivo di €. 2.000,00, oltre gli accessori di legge.
Per una mera dimenticanza il giudice ha indicato solo i tre precedenti anni scolatici, come riportati in grassetto nel corpo del ricorso, senza tener conto della precedente deduzione relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento del deposito del ricorso, in forza del quarto contratto a termine per il periodo dal 06.09.2022 al 30.06.2023; anno scolastico per il quale la docente ha pure richiesto di poter usufruire della Carta docenti.
Anche per questo anno scolastico va dunque riconosciuto il diritto al beneficio oggetto di causa, maturando il diritto alla fruizione della Carta Elettronica sin dalla data di assunzione, come recentemente confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023, secondo cui la prescrizione del diritto decorre dalla data in cui è stato stipulato il contratto a termine.
Il appellato va quindi condannato ad accreditare alla CP_1
docente appellante anche l'importo di €. 500,00 per l' anno scolastico 2022-2023.
Per quanto riguarda le spese di lite, si rileva che il giudice del gravame che riformi, anche parzialmente, la sentenza impugnata
è tenuto a regolamentarle integralmente ex novo in base all'esito complessivo della causa. Infatti, in caso di riforma -anche parziale- della sentenza di primo grado da parte del giudice di
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appello, anche la statuizione relativa alle spese contenuta nella prima decisione viene ad essere travolta dalla sentenza di secondo grado. Pertanto il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente la regolamentazione di tali spese, provvedendo con un apprezzamento unitario in base all' esito finale della lite (cfr. Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis Cass. 13 marzo 2013, n. 6369; id, 29 settembre 2011, n.
19880; 23 luglio 2010, n. 17351; 9 marzo 2004, n. 4778).
Nella fattispecie in esame, essendo stata integralmente accolta la domanda della Sig.ra va applicata la regola della Parte_1
soccombenza, con liquidazione delle spese sostenute dalla docente in entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo, in base al valore della domanda ed in applicazione dei minimi tariffari, trattandosi di causa di facile soluzione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, condanna il
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ad accreditare a Controparte_1 Parte_1
anche l'importo di €. 500,00 per l' anno scolastico 2022-2023 nella Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015.
Condanna il appellato a rifondere all'appellante le CP_1
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spese di lite da quest'ultima sostenuta in entrambi i gradi di giudizio, che liquida – per il primo grado - in €. 1.030,00 e – per il secondo grado – in €. 247,00, con distrazione delle stesse a favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso dell'importo versato in entrambi i gradi a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/05/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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