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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6267 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma
Sezione III Civile composta dai signori magistrati dott. IA Di EO - Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano - Consigliere dott. Renato Castaldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile - su rinvio dalla Cassazione - iscritta al n. 905/2023 del Reg.
Gen. Affari Contenz. posta in decisione all'udienza del 28/05/2025
e vertente tra
, con gli avv.ti Giovanni Merla e Maurizio Scattone Parte_1
- attore in riassunzione – appellante e
Controparte_1
nonché il Controparte_2
con l'Avvocatura Generale dello Stato,
[...]
- convenuti in riassunzione – appellati
Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Roma n. 26287/04 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così testualmente la Suprema Corte – con la sentenza che ha disposto il presente giudizio di rinvio - illustra lo svolgimento del processo:
“Con ricorso affidato a quattro motivi, (d'ora in poi D.G.P. Parte_1
ovvero D.G., ndr) ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, resa pubblica in data 30 settembre 2021, che ne rigettava l'impugnazione - unitamente a quella proposta dal e Parte_2
dal - avverso la Controparte_1
sentenza n. 26287/2004 del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva accolto la domanda risarcitoria per i danni subiti a causa della "mancata autorizzazione all'installazione di un impianto per l'allevamento di loricati
(CO) a scopo riproduttivo, industriale commerciale", condannando le anzidette Amministrazioni, in solido tra loro, al pagamento dell'importo, a titolo di danno emergente, di Euro 4.977.989,31, oltre accessori e spese di lite e di c.t.u..2. - Il giudice di secondo grado, nel dare conto di come si fosse sviluppato il contenzioso insorto nell'ottobre del 1996 tra D.G.P. e gli anzidetti - Parte_3
articolatosi in varie pronunce anche di segno opposto e registrando anche due decisioni cassatorie con rinvio -, osservava in particolare che: a) con sentenza n.
2456/2020 della Corte di appello di Roma, in sede di rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte n. 6700 del 2018, veniva rigettato il gravame delle
Amministrazioni statali e confermata la sentenza non definitiva del Tribunale di
Roma n. 35686/2002 che aveva riconosciuto il diritto di D.G.P. "al risarcimento del danno sofferto a seguito del comportamento illegittimo delle
Amministrazioni"; b) tale sentenza non definitiva non veniva impugnata e passava, quindi, in giudicato, il quale si formava, segnatamente, "sul danno emergente di D.G. ammontante "almeno" nelle spese da lui effettuate per attrezzare l'allevamento di CO"; c) con la sentenza definitiva n.
26287/2004 del Tribunale di Roma, veniva liquidato in favore dell'attore il danno emergente e rigettata la pretesa risarcitoria concernente il lucro cessante;
d) le Amministrazioni statali impugnavano la sentenza n. 26287/2004, chiedendone "la riforma... nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato il danno emergente e la conferma della stessa nella parte in cui ha rigettato la pretesa riguardante il danno per lucro cessante"; e) il D.G. impugnava la medesima sentenza, lamentando "l'erroneità del giudizio di inidoneità dell'impianto e il travisamento delle risultanze delle consulenze dei CC.TT.UU., con richiesta di riconoscimento anche del lucro cessante per la somma di Euro 809.471.187,00 ... relativo al periodo 1995/2003; di Euro 3.857.200,00 per il periodo 1991/1994 integrato con il computo relativo al periodo 2004/2005", importi tutti dell'allevamento da maggiorarsi degli accessori;
f) l'appello delle Amministrazioni statali sul
"quantum del danno emergente" - essendo l'an debeatur coperto da giudicato - era "inammissibile ex art. 342 c.p.c., per genericità della critica in riferimento alla motivazione del Giudice di 1 grado", che aveva riconosciuto come risarcibile il costo di costruzione delle sole opere accertate dai cc.tt.uu. e "riscontrate nel progetto e nella perizia di variante approvati dal Comune di Sessa Aurunca", nonché le spese sostenute "per la progettazione e la direzione dei lavori, nonché per la locazione del fondo sul quale l'impianto venne realizzato"; g) l'appello di
D.G.P. era da rigettarsi "per un duplice ordine di motivi": g.1) per inammissibilità ex art. 342 c.p.c., non essendo stata censurata l'autonoma ratio decidendi della sentenza del Tribunale, idonea di per sé a sorreggere la pronuncia impugnata, "sul carattere del tutto ipotetico e sulla mancata prova" della voce di danno da lucro cessante, là dove il primo giudice affermava (p. 6 della sentenza appellata): "non può non rilevarsi che anche lo sviluppo e il numero dei capi che ne sarebbe potuto derivare è del tutto ipotetico e neppure considerabile ai fini dell'eventuale risarcimento del c.d. danno da perdita di chances"; g.2) per infondatezza nel merito, in quanto "l'allegazione dei danni subiti da lucro cessante (era) del tutto generica" e "non poteva procedersi a liquidazione equitativa non avendo l'appellante fornito gli elementi parametrici per la liquidazione ex art. 1226 c.c.", né, stante "l'insufficienza della documentazione prodotta... ai fini della dimostrazione del mancato guadagno", poteva disporsi consulenza tecnica, giacché sussisteva il divieto per il consulente tecnico di compiere indagini di tipo esplorativo.3. - Resistono con controricorso il e il Controparte_3 [...]
che hanno anche Controparte_1
proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo, al quale, a sua volta, resiste con controricorso il D.G., che ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..”.
Inoltre, nell'accogliere i due motivi del ricorso proposto dal la Parte_1
Suprema Corte ha affermato:
“E', invece, fondata la censura (che nella sostanza anche il secondo motivo reitera, in quanto, pur richiamando disposizioni diverse dall'art. 342 c.p.c., insiste sull'erronea valutazione del giudice di appello in ordine alla ritenuta genericità dell'impugnazione rispetto alla ratio decidendi adottata dalla sentenza di primo grado) là dove muove la critica proprio sulla decisione di inammissibilità del gravame, riportando, nel rispetto dei principi di specificità e localizzazione processuale di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, il contenuto dell'atto di appello (pp. 23-36 del ricorso;
così da consentire idoneamente a questa Corte, quale giudice del fatto processuale, lo scrutinio diretto degli atti: tra le altre, Cass. n. 29495/2020), in cui si dà conto delle doglianze (relative non soltanto al profilo dell'idoneità dell'impianto, ma anche) concernenti il mancato riconoscimento del danno da lucro cessante in riferimento allo sviluppo" dell'allevamento" e al "numero dei capi", quali elementi valutabili ai fini "dell'eventuale risarcimento del c.d. danno da perdita di chances" (p. 6 della sentenza di primo grado). Le critiche che al riguardo vengono espresse dall'atto di appello attengono: alla riproducibilità degli esemplari di loricati da allevare;
alla commerciabilità delle pelli di prima qualità dei loricati medesimi;
alla capacità dell'impianto ad ospitare un numero determinato di loricati
(dapprima 1180 e poi altri 60, tra agosto e dicembre 1991); all'ulteriore potenziamento dell'impianto in relazione al crescere del numero degli animali;
alla professionalità nello specifico settore che poteva vantare l'attore e all'essere lo stesso affiancato, nell'iniziativa imprenditoriale, dall Si Controparte_4
tratta di un piano argomentativo - al quale si aggiunge quello volitivo, in ragione della richiesta, presente nelle conclusioni dell'atto di appello, di riforma della sentenza di primo grado "in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, afferenti e conseguenti il lucro cessante", con relativa condanna delle
Amministrazioni convenute al pagamento, per detto specifico titolo risarcimento, degli importi di Euro 809.471.187,00, nonché di Euro 3.857.200,00 - idoneo ad esprimere una specifica critica della sentenza impugnata”.
Ciò posto, sulla base di detto principio ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla medesima Corte di appello in diversa composizione.
Quindi con atto di citazione in riassunzione ha Parte_1
riassunto il processo dinanzi alla Corte di appello di Roma e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma contrariis rejectis: Nel merito: 1 – Accogliere il presente appello in sede di rinvio dalla ordinanza rescindente della Corte di legittimità n. 36413/2022, e per l'effetto; 2 – In parziale riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 26287/04 del 24.9.2004 con riferimento a quanto disposto in ordine al risarcimento dei danni afferenti e conseguenti il lucro cessante condannare in solido i citati Controparte_5
e
[...] [...]
in persona dei rispettivi Ministri pro Controparte_2
tempore al risarcimento del danno da lucro cessante con riferimento all'attività di allevamento e commercializzazione dei loricati, tenuto conto del patrimonio animale inziale di n. 1240 capi e della successiva evoluzione in termini di incremento capi e di capacità imprenditoriale, in particolare: - al pagamento di
€ 809.471.187,00, secondo le risultanze peritali di cui alla previsione del C.T.U. dott. e all'elaborato a firma del dott. di Santillo Persona_1 Persona_2
datato 21.10.2003 per il periodo 1995-2003, oltre € 3.857.200,00 per il periodo
1991-1994 integrato con il computo relativo al 2004 oltre gli importi che sarebbero maturati quali lucro cessante per gli anni successivi fino al 2020 per un totale complessivo dal 1995 fino al 2020 di € 2.188.673.322,00 oltre rivalutazioni e interessi per € 1.276.994.358,00 e così in totale €
3.456.667.680,00 con detrazione delle spese;
3 - In via subordinata, liquidare il danno da lucro cessante in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e conseguentemente condannare i appellati al pagamento almeno degli Parte_3
importi di € 809.471.187,00 e di € 3.857.200,00, oltre rivalutazione e interessi, o al pagamento dell'importo che sarà ritenuto di giustizia tenuto conto del prevedibile rendimento dell'attività commerciale fino all'anno 2020; 3 - In via subordinata, liquidare il danno da lucro cessante in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e conseguentemente condannare i appellati al Parte_3
pagamento almeno degli importi di € 809.471.187,00 e di € 3.857.200,00, oltre rivalutazione e interessi, o al pagamento dell'importo che sarà ritenuto di giustizia tenuto conto del prevedibile rendimento dell'attività commerciale fino all'anno 2020; 4 – Condannare i convenuti al pagamento delle spese e Parte_3
compensi del presente giudizio e dei giudizi precedenti, oltre le spese dell'ultimo giudizio di legittimità.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo di respingere Parte_3
l'appello proposto dal in quanto del tutto infondato. Parte_1
Quindi, sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con termini di legge per gli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata nel corso del giudizio dal Controparte_1
[...] Il detto ha fatto presente che le competenze relative al rapporto CP_1
giuridico in questione sono state trasferite dalla L. 21/6/2023 n. 74 al e CP_2
pertanto ha chiesto l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
Tuttavia, il trasferimento delle competenze disposto dal legislatore non fa venir meno la legittimazione del in quanto l'art. 111 Controparte_1
c.p.c. dispone che “… se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie”.
Nel caso di trasferimento tra enti la Cassazione ha confermato detto principio (cfr. Cass. n. 6521/2007): “Nell'ipotesi di successione a titolo particolare tra enti con trasferimento "ex lege" di una parte di beni e rapporti ad un nuovo ente senza estinzione di quello i cui beni e rapporti sono in parte trasferiti - nella specie subingresso dell'Ente nei rapporti attivi e passivi CP_6
già facenti capo alla Amministrazione PP.TT. senza soppressione del CP_1
in precedenza titolare di essi -, la successione nel processo è disciplinata dall'art. 111 cod. proc. civ., a norma del quale, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. (Nella specie - processo promosso nei confronti del Ministero PP.TT. prima della nascita dell e sentenza emessa nei confronti del Parte_4 CP_1
nel settembre 1999 - la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di
Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello notificato al Ministero
PP.TT.).
Occorre circoscrivere l'oggetto del presente giudizio di rinvio: questa Corte
è chiamata a verificare se, sulla base dei motivi di appello proposti dal ricorrente, possa o meno essere riformata la sentenza del Tribunale di Roma n. 26287/04 nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante e conseguentemente liquidare o meno tale danno o quello da perdita di chance. In primo luogo occorre accertare se, come sostiene il Del Gaudio, è coperta da giudicato la condotta illecita dei che hanno illegittimamente rifiutato Parte_3
l'autorizzazione necessaria all'importazione dei loricati.
Risulta dagli atti che, con sentenza non definitiva n. 35686/2002, il
Tribunale di Roma dichiarò fondata la domanda risarcitoria proposta dal sig. del atteso il “comportamento obiettivamente colposo dei ministeri convenuti” Pt_1
e conseguentemente condannò le Amministrazioni convenute in solido fra loro a rifondere all'attore, , il danno di cui in motivazione – cioè Parte_1
tutti i danni conseguenti all'ingiusto diniego delle necessarie autorizzazioni - e rimise la causa in istruttoria per la quantificazione del danno sotto i vari profili dello stesso e cioè sia quale danno emergente che quale lucro cessante.
Tale sentenza venne impugnata dai e l'appello venne rigettato Parte_3
dalla Corte d'appello con la sentenza n. 2103/04 la quale confermò integralmente la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Roma;
la predetta sentenza della Corte d'appello venne impugnata dai avanti alla Corte di Parte_3
Cassazione e, dopo vari giudizi, la Corte d'appello di Roma con la sentenza n.
2456/2020, passata in giudicato, ha così osservato: “… una volta acclarata l'illegittimità del rigetto della domanda di attestato di importazione, quindi, ed accertata la correttezza e puntualità del comportamento dell'istante nel soddisfare le integrazioni documentali sollecitate in sede di istruttoria della pratica, è certo che sussista la responsabilità della P.A. per i danni subiti dal
[...]
, titolare di un interesse legittimo pretensivo”. Pt_1
Ne consegue che deve ritenersi ormai incontestata la responsabilità della
P.A. per la condotta illegittima posta in essere.
Ulteriore questione affrontata dalle parti è quella relativa all'idoneità dell'impianto per l'allevamento dei CO.
L'appellante sostiene che la sentenza sia ingiusta e contraria alle risultanze documentali e alla ctu in quanto, in contrasto con le risultanze probatorie, afferma che l'impianto non è idoneo all'allevamento dei CO e alla commercializzazione di pelli e carni.
Il contesta detta ricostruzione evidenziando in primo luogo che Parte_1
“… il problema della idoneità dell'impianto al momento della richiesta delle autorizzazioni è stato risolto dalle due sentenze sopra menzionate, n. 6700/18 di questa Suprema Corte e n. 2456/2020 della Corte d'Appello di Roma”.
L'Avvocatura dello Stato a sua volta contesta detto assunto sostenendo che
“Anche questo non è affatto vero perché la Corte di legittimità si è limitata a rimandare la questione alla Corte d'Appello ritenendo che il giudice di merito fosse incorso in un errore di percezione relativamente alla relazione redatta dall'ispettore forestale, ma non si è pronunciata, né avrebbe potuto, sul merito di tale questione”.
Ebbene, la Corte di Cassazione non si è espressa né sulla idoneità dell'impianto, né sulla ragionevolezza dei calcoli (entrambe questioni di merito che non entrano nel giudizio di legittimità) essendosi limitata anche qui a rimettere la questione alla Corte d'appello perché riesaminasse, nel merito, le statuizioni della sentenza n. 26287 del 2004 del Tribunale di Roma.
// // //
Il Tribunale di Roma, con la sentenza non definitiva n. 35686/2002 (passata in giudicato), ha accertato il comportamento illegittimo della P.A. che ha ingiustamente negato l'autorizzazione all'importazione dei CO pur essendo l'istante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge accertando anche come fondata la domanda di risarcimento dei danni.
La sentenza definitiva del Tribunale n. 6387/2004 liquida il danno emergente, e cioè le spese sostenute per l'impianto e le altre opere, nella somma complessiva di euro 4.977,989,31 e nega il risarcimento del danno da lucro cessante con detta motivazione: “che non può invece trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del lucro cessante, costituito dal guadagno ricavabile dallo svolgimento dell'attività di allevamento, in particolare dalla vendita delle pelli e delle carni di RI;
- che, infatti, l'impianto realizzato dal
[...]
non appare idoneo a soddisfare le esigenze essenziali per l'allevamento Pt_1
dei loricati, in considerazione delle loro caratteristiche fisiologiche, dei loro comportamenti e dell'incidenza di fattori negativi sul corretto sviluppo dell'allevamento: difficoltà di adattamento degli animali importati al nuovo ambiente, patologia contagiose dovute a plurime cause, scarsità della superficie disponibile in relazione al numero dei capi potenzialmente ottenuti dalla riproduzione, necessità di un enorme quantitativo di acqua e conseguenti difficoltà per il suo approvvigionamento, insufficienza del sistema di depurazione delle acque;
che tali profili, puntualmente evidenziati nell'ottima relazione del consulente tecnico di parte convenuta, erano stati in parte già anticipati dai consulenti d'ufficio, il cui iniziale giudizio di idoneità della struttura è stato poi sostanzialmente revocato alla luce delle osservazioni del tecnico delle amministrazioni (v. relazione integrativa dei consulenti d'ufficio); - che, in particolare, pur dando per ammessa la realizzazione di vasche coperte, non risultano idonei accorgimenti utili a mantenere costante la temperatura dell'acqua e quella esterna fra i 28 ei 32°c nei mesi invernali, né risultano progettate zone d'ombra per permettere agli animali di difendersi dalle alte temperature estive (il RI necessita infatti di un'elevata temperatura esterna e dell'acqua, ma se superiore ai 36°c può essere letale: cfr. pp.7, 10-11 della relazione dei consulenti d'ufficio e p.11 della relazione del consulente di parte convenuta); la superficie delle vasche realizzate sarebbe stata senz'altro sufficiente per accogliere i 1.240 CO che il intendeva Parte_1
importare (circostanza sulla quale concordano i consulenti d'ufficio e quello di parte convenuta: p.14 e p. 12 delle rispettive relazioni), ma non avrebbe potuto contenere i capi ulteriori che sarebbero derivati dallo sviluppo dell'allevamento: al riguardo i consulenti d'ufficio, nella relazione integrativa, onestamente rilevano che “le 36 vasche di circa 115 metri quadri l'una presenti nella struttura potevano contenere in condizioni ottimali non più di 150 esemplari ciascuna per un totale di 5.400 CO” sempre che queste strutture “fossero coperte, riscaldate nei periodi invernali e con sistema di filtraggio delle acque funzionante”; il sistema di filtraggio delle acque, poi, costituisce una vera e propria incognita, dal momento che all'atto del sopralluogo si presentava in disuso e le caratteristiche di funzionamento non erano note né allora né lo sono state in seguito (pp. 6 e 15della relazione dei consulenti d'ufficio) per cui il giudizio di incertezza sulla sua idoneità, che ne deriva inevitabilmente, non può che risolversi in danno dell'attore, sul quale incombeva la prova del pieno funzionamento dell'intera struttura di allevamento: non va in proposito sottaciuta la circostanza, messa in luce da tutti i consulenti tecnici, che è essenziale per la salute degli animali la pulizia delle acque, atteso che molte patologie, di origine diversa, hanno proprio nella scarsa igiene delle vasche il loro principale e temibile veicolo di diffusione;
quanto all'approvvigionamento delle acque, necessarie in quantità enorme, il riscontro in loco di quattro pozzi artesiani, di cui due ancora attivi (v. relazione integrativa dei consulenti d'ufficio), se lascia supporre l'esistenza di un sistema di acquisizione di questo indispensabile elemento, non permette certamente di stabilire se fosse sufficiente o meno alle esigenze dell'allevamento;- che, inoltre, il consulente di parte convenuta ha rilevato ulteriori motivi di perplessità sull'idoneità dell'impianto, in relazione ai quali i consulenti d'ufficio non si sono espressi (struttura delle vasche progettate per l'allevamento ittico, ma non adatte ai CO per carenza di piani inclinati, atti a favorire la fuoriuscita degli animali dall'acqua, e di ripari, utili per taluni fondamentali comportamenti quali l'isolamento o il nascondimento;
assenza di contiguità alle vasche degli ambienti destinati alla mattanza e alla lavorazione dei capi abbattuti, essenziale per una proficua manipolazione delle pelli e delle carni;
insufficiente altezza e protezione delle vasche, così da impedire la fuoriuscita degli animali): è agevole rilevare che si tratta di carenze rilevanti, per cui il silenzio serbato dai consulenti d'ufficio non può che essere interpretato come sostanziale adesione alla censura”. Occorre quindi esaminare l'appello proposto dal che la Corte Parte_1
di appello aveva ritenuto inammissibile per genericità della critica, soprattutto laddove contesta l'inidoneità dell'impianto all'allevamento dei loricati sostenuto dal Tribunale, rilevando che il Tribunale aveva ignorato o travisato le conclusioni del ctu, valorizzando volutamente le osservazioni del ct di parte convenuta.
Risultava infatti che nella prima relazione del ctu il dott. aveva Per_1
ritenuto le strutture idonee a ricevere i 1240 CO per dare inizio ad un'attività di allevamento per la produzione delle pelli ed anche nella seconda relazione, nel rispondere alle osservazioni, non ha mai revocato il giudizio di idoneità, pur evidenziando lo stato di degrado in cui versavano gli impianti, essendo il secondo sopralluogo avvenuto dopo circa 13 anni.
Ad avviso del collegio, l'impianto realizzato dal era certamente Parte_1
idoneo ad ospitare 1240 CO per l'ubicazione prescelta (circa 14 ettari di terreno in provincia di Caserta vicino al fiume Garigliano) sia per l'ampiezza della struttura, per il numero delle vasche costruite, per la disponibilità di un ingente quantitativo di acqua (disponibilità di numerosi pozzi artesiani e vicinanza al fiume), sistema di riscaldamento delle vasche e dette caratteristiche emergono sia dalle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti (Servizio Veterinario della Parte
parere favorevole del Comune di Sessa Aurunca, relazione del funzionario forestale dott. ) che dalle conclusioni del ctu che ha eseguito il sopralluogo. Per_3
Peraltro, che l'impianto realizzato fosse -all'epoca- idoneo allo scopo si desume anche dal fatto che proprio il Tribunale ha riconosciuto le ingenti spese congrue per dar vita a tale iniziativa imprenditoriale.
Tuttavia il chiede - a titolo di danno da lucro cessante - una Parte_1
somma ingente, ipotizzando una cospicua redditività dell'azienda per tantissimi anni.
Per la liquidazione del danno da lucro cessante, tuttavia, fa difetto la relativa prova che era onere di fornire, ma che non ha fornito. Parte_1 Il non ha infatti prodotto alcun documento contabile né Parte_1
documentazione relativa all'organizzazione dell'impresa, con previsione dei ricavi a fronte delle spese da affrontare.
La sua richiesta si basa esclusivamente sulla ctu e su conteggi previsionali che non possono essere presi in considerazione in quanto si fondano su elementi del tutto ipotetici ed astratti.
L'allevamento di CO a scopo commerciale, con conseguente vendita di pelli e di carni, si configura già come una attività imprenditoriale ad alto rischio, non potendosi prevedere tutte le incognite a cominciare dall'adattamento dei CO (animali esotici) al clima del nostro Paese;
va inoltre considerato che i CO non sono mai stati importati e le valutazioni del ctu si fondano solo sul sopralluogo verificatosi a distanza di anni, quando le vasche erano già riconvertite dal per l'allevamento di bufale. Inoltre. Parte_1
la redditività dell'azienda, secondo i calcoli sviluppati, è del tutto aleatoria, sganciata da ogni elemento realistico, se solo si considera che a distanza di due anni è stata modificata la legislazione con l'introduzione del divieto di importare in Italia e detenere rettili pericolosi per l'incolumità fisica delle persone.
Ritiene pertanto la corte che il non abbia diritto al risarcimento Parte_1
del danno da lucro cessante, in assenza di elementi concreti che rendano attendibile il calcolo del rendimento economico dell'azienda, considerando che già gli è stato liquidato il danno per le spese sostenute per la realizzazione dell'impianto nella misura euro 4.977,989,31.
// // //
Tuttavia, non si può negare che il comportamento illecito della P.A. ha provocato un ulteriore e concreto danno e cioè il danno da perdita di chance (v.
Cass. n. 18568/2024) per non aver consentito al di iniziare un'attività Parte_1
imprenditoriale che avrebbe potuto fargli conseguire presumibilmente dei guadagni. Il danno da perdita di chance od “occasione perduta” è un danno certo che si riferisce ad un'opportunità futura di conseguire un risultato favorevole e va tenuta distinta dal lucro cessante.
Così da ultimo la Suprema Corte: “In tema di risarcimento del danno, la
"chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato” (cfr. Cass. n. 24050/2023).
Nella fattispecie, in conseguenza dell'illegittimo diniego di autorizzazione all'allevamento dei CO da parte della P.A., non ha Parte_1
potuto iniziare l'attività imprenditoriale che aveva predisposto e quindi ha subito un danno da “perdita di chance” e cioè la perdita della possibilità di conseguire un risultato economico.
La liquidazione di tale danno può essere effettuata solo in via equitativa ex art. 1226 c.c. trattandosi di danno di impossibile o difficile determinazione.
In proposito, vale osservare, per un verso, che la legislazione italiana in tema di animali esotici è divenuta sempre più restrittiva soprattutto in riferimento alla pericolosità di tali animali;
ed è indiscutibile la pericolosità di un RI tanto è vero che con decreto 19 aprile 1996 del dell'ambiente la CP_1
detenzione dei CO è stata proibita.
D'altra parte, non si può negare che all'epoca - come messo in evidenza anche dalla ctu – il mercato per le pelli di RI, seppure in calo, presentava interessanti margini di guadagno.
Ora, il fatto di avere impedito al di cimentarsi in una attività Parte_1
imprenditoriale - caratterizzata da alti profili di rischio derivanti da una legislazione sempre più restrittiva ma anche caratterizzata dalla possibilità di guadagni interessanti - integra senza dubbio una perdita di chance.
In altri termini, il è stato illegittimamente privato della Parte_1
possibilità di esercitare un'attività imprenditoriale (allora lecita) e cioè di realizzare possibili redditi.
In questo quadro, per la liquidazione della suddetta perdita di chance si può muovere dall'ammontare delle spese sostenute dal per approntare Parte_1
l'allevamento dei CO, spese che sono state determinate - con autorità di giudicato - in euro 4.977.089,31.
Ora va considerato ai fini della determinazione del danno da perdita di chance che il capitale impiegato sopra indicato potesse essere destinato all'investimento in titoli di Stato emessi in quel periodo di tempo.
Per quanto riguarda il rendimento dei titoli di Stato si deve fare riferimento al rendimento medio ponderato dei titoli di Stato pubblicato dalla Banca d'Italia
(Rendistato).
Per quanto riguarda il periodo di tempo da valutare si può considerare il lasso di tempo intercorrente tra il 19 ottobre 1992 (data indicata dal ) Parte_1
e i due anni successivi perché nulla assicura che l'attività nel tempo potesse decollare e consentire la redditività sperata anche in ragione di una legislazione sempre più restrittiva, come si è osservato poc'anzi.
Tenendo conto di quanto sopra (Rendistato e periodo biennale) la perdita di chance può essere determinata in euro 1.300.000,00.
Ne deriva che i convenuti vanno condannati in solido al Parte_3
pagamento, in favore di , della somma di euro 1.300.000,00 Parte_1
all'attualità; su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo i parametri medi ex D.M. n. 55/14 e succ. mod.; quelle del precedente giudizio di appello e del presente grado, tenuto conto dell'accoglimento parziale del gravame, vanno compensate tra le parti nella misura del 50% rimanendo il residuo 50% a carico dei Parte_3
P.Q.M.
La Corte, definendo il giudizio su rinvio della Cassazione, ogni altra istanza reietta, cosi provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il Controparte_1
, e il
[...] Controparte_2
, in solido, al pagamento in favore di della somma di
[...] Parte_1
euro 1.300.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) conferma nel resto;
c) condanna i predetti in solido alla rifusione, in favore di Parte_3 [...]
delle spese del giudizio che liquida, per il giudizio di cassazione Parte_1
in complessivi euro 24.640,00, per il giudizio di appello in complessivi euro
24.000,00, compensandole nella metà e per il presente grado del giudizio in complessivi euro 24.000,00 compensandole nella metà, oltre rimborso forfetario
15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente estensore
IA Di EO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma
Sezione III Civile composta dai signori magistrati dott. IA Di EO - Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano - Consigliere dott. Renato Castaldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile - su rinvio dalla Cassazione - iscritta al n. 905/2023 del Reg.
Gen. Affari Contenz. posta in decisione all'udienza del 28/05/2025
e vertente tra
, con gli avv.ti Giovanni Merla e Maurizio Scattone Parte_1
- attore in riassunzione – appellante e
Controparte_1
nonché il Controparte_2
con l'Avvocatura Generale dello Stato,
[...]
- convenuti in riassunzione – appellati
Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Roma n. 26287/04 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così testualmente la Suprema Corte – con la sentenza che ha disposto il presente giudizio di rinvio - illustra lo svolgimento del processo:
“Con ricorso affidato a quattro motivi, (d'ora in poi D.G.P. Parte_1
ovvero D.G., ndr) ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, resa pubblica in data 30 settembre 2021, che ne rigettava l'impugnazione - unitamente a quella proposta dal e Parte_2
dal - avverso la Controparte_1
sentenza n. 26287/2004 del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva accolto la domanda risarcitoria per i danni subiti a causa della "mancata autorizzazione all'installazione di un impianto per l'allevamento di loricati
(CO) a scopo riproduttivo, industriale commerciale", condannando le anzidette Amministrazioni, in solido tra loro, al pagamento dell'importo, a titolo di danno emergente, di Euro 4.977.989,31, oltre accessori e spese di lite e di c.t.u..2. - Il giudice di secondo grado, nel dare conto di come si fosse sviluppato il contenzioso insorto nell'ottobre del 1996 tra D.G.P. e gli anzidetti - Parte_3
articolatosi in varie pronunce anche di segno opposto e registrando anche due decisioni cassatorie con rinvio -, osservava in particolare che: a) con sentenza n.
2456/2020 della Corte di appello di Roma, in sede di rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte n. 6700 del 2018, veniva rigettato il gravame delle
Amministrazioni statali e confermata la sentenza non definitiva del Tribunale di
Roma n. 35686/2002 che aveva riconosciuto il diritto di D.G.P. "al risarcimento del danno sofferto a seguito del comportamento illegittimo delle
Amministrazioni"; b) tale sentenza non definitiva non veniva impugnata e passava, quindi, in giudicato, il quale si formava, segnatamente, "sul danno emergente di D.G. ammontante "almeno" nelle spese da lui effettuate per attrezzare l'allevamento di CO"; c) con la sentenza definitiva n.
26287/2004 del Tribunale di Roma, veniva liquidato in favore dell'attore il danno emergente e rigettata la pretesa risarcitoria concernente il lucro cessante;
d) le Amministrazioni statali impugnavano la sentenza n. 26287/2004, chiedendone "la riforma... nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato il danno emergente e la conferma della stessa nella parte in cui ha rigettato la pretesa riguardante il danno per lucro cessante"; e) il D.G. impugnava la medesima sentenza, lamentando "l'erroneità del giudizio di inidoneità dell'impianto e il travisamento delle risultanze delle consulenze dei CC.TT.UU., con richiesta di riconoscimento anche del lucro cessante per la somma di Euro 809.471.187,00 ... relativo al periodo 1995/2003; di Euro 3.857.200,00 per il periodo 1991/1994 integrato con il computo relativo al periodo 2004/2005", importi tutti dell'allevamento da maggiorarsi degli accessori;
f) l'appello delle Amministrazioni statali sul
"quantum del danno emergente" - essendo l'an debeatur coperto da giudicato - era "inammissibile ex art. 342 c.p.c., per genericità della critica in riferimento alla motivazione del Giudice di 1 grado", che aveva riconosciuto come risarcibile il costo di costruzione delle sole opere accertate dai cc.tt.uu. e "riscontrate nel progetto e nella perizia di variante approvati dal Comune di Sessa Aurunca", nonché le spese sostenute "per la progettazione e la direzione dei lavori, nonché per la locazione del fondo sul quale l'impianto venne realizzato"; g) l'appello di
D.G.P. era da rigettarsi "per un duplice ordine di motivi": g.1) per inammissibilità ex art. 342 c.p.c., non essendo stata censurata l'autonoma ratio decidendi della sentenza del Tribunale, idonea di per sé a sorreggere la pronuncia impugnata, "sul carattere del tutto ipotetico e sulla mancata prova" della voce di danno da lucro cessante, là dove il primo giudice affermava (p. 6 della sentenza appellata): "non può non rilevarsi che anche lo sviluppo e il numero dei capi che ne sarebbe potuto derivare è del tutto ipotetico e neppure considerabile ai fini dell'eventuale risarcimento del c.d. danno da perdita di chances"; g.2) per infondatezza nel merito, in quanto "l'allegazione dei danni subiti da lucro cessante (era) del tutto generica" e "non poteva procedersi a liquidazione equitativa non avendo l'appellante fornito gli elementi parametrici per la liquidazione ex art. 1226 c.c.", né, stante "l'insufficienza della documentazione prodotta... ai fini della dimostrazione del mancato guadagno", poteva disporsi consulenza tecnica, giacché sussisteva il divieto per il consulente tecnico di compiere indagini di tipo esplorativo.3. - Resistono con controricorso il e il Controparte_3 [...]
che hanno anche Controparte_1
proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo, al quale, a sua volta, resiste con controricorso il D.G., che ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..”.
Inoltre, nell'accogliere i due motivi del ricorso proposto dal la Parte_1
Suprema Corte ha affermato:
“E', invece, fondata la censura (che nella sostanza anche il secondo motivo reitera, in quanto, pur richiamando disposizioni diverse dall'art. 342 c.p.c., insiste sull'erronea valutazione del giudice di appello in ordine alla ritenuta genericità dell'impugnazione rispetto alla ratio decidendi adottata dalla sentenza di primo grado) là dove muove la critica proprio sulla decisione di inammissibilità del gravame, riportando, nel rispetto dei principi di specificità e localizzazione processuale di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, il contenuto dell'atto di appello (pp. 23-36 del ricorso;
così da consentire idoneamente a questa Corte, quale giudice del fatto processuale, lo scrutinio diretto degli atti: tra le altre, Cass. n. 29495/2020), in cui si dà conto delle doglianze (relative non soltanto al profilo dell'idoneità dell'impianto, ma anche) concernenti il mancato riconoscimento del danno da lucro cessante in riferimento allo sviluppo" dell'allevamento" e al "numero dei capi", quali elementi valutabili ai fini "dell'eventuale risarcimento del c.d. danno da perdita di chances" (p. 6 della sentenza di primo grado). Le critiche che al riguardo vengono espresse dall'atto di appello attengono: alla riproducibilità degli esemplari di loricati da allevare;
alla commerciabilità delle pelli di prima qualità dei loricati medesimi;
alla capacità dell'impianto ad ospitare un numero determinato di loricati
(dapprima 1180 e poi altri 60, tra agosto e dicembre 1991); all'ulteriore potenziamento dell'impianto in relazione al crescere del numero degli animali;
alla professionalità nello specifico settore che poteva vantare l'attore e all'essere lo stesso affiancato, nell'iniziativa imprenditoriale, dall Si Controparte_4
tratta di un piano argomentativo - al quale si aggiunge quello volitivo, in ragione della richiesta, presente nelle conclusioni dell'atto di appello, di riforma della sentenza di primo grado "in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, afferenti e conseguenti il lucro cessante", con relativa condanna delle
Amministrazioni convenute al pagamento, per detto specifico titolo risarcimento, degli importi di Euro 809.471.187,00, nonché di Euro 3.857.200,00 - idoneo ad esprimere una specifica critica della sentenza impugnata”.
Ciò posto, sulla base di detto principio ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla medesima Corte di appello in diversa composizione.
Quindi con atto di citazione in riassunzione ha Parte_1
riassunto il processo dinanzi alla Corte di appello di Roma e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma contrariis rejectis: Nel merito: 1 – Accogliere il presente appello in sede di rinvio dalla ordinanza rescindente della Corte di legittimità n. 36413/2022, e per l'effetto; 2 – In parziale riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 26287/04 del 24.9.2004 con riferimento a quanto disposto in ordine al risarcimento dei danni afferenti e conseguenti il lucro cessante condannare in solido i citati Controparte_5
e
[...] [...]
in persona dei rispettivi Ministri pro Controparte_2
tempore al risarcimento del danno da lucro cessante con riferimento all'attività di allevamento e commercializzazione dei loricati, tenuto conto del patrimonio animale inziale di n. 1240 capi e della successiva evoluzione in termini di incremento capi e di capacità imprenditoriale, in particolare: - al pagamento di
€ 809.471.187,00, secondo le risultanze peritali di cui alla previsione del C.T.U. dott. e all'elaborato a firma del dott. di Santillo Persona_1 Persona_2
datato 21.10.2003 per il periodo 1995-2003, oltre € 3.857.200,00 per il periodo
1991-1994 integrato con il computo relativo al 2004 oltre gli importi che sarebbero maturati quali lucro cessante per gli anni successivi fino al 2020 per un totale complessivo dal 1995 fino al 2020 di € 2.188.673.322,00 oltre rivalutazioni e interessi per € 1.276.994.358,00 e così in totale €
3.456.667.680,00 con detrazione delle spese;
3 - In via subordinata, liquidare il danno da lucro cessante in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e conseguentemente condannare i appellati al pagamento almeno degli Parte_3
importi di € 809.471.187,00 e di € 3.857.200,00, oltre rivalutazione e interessi, o al pagamento dell'importo che sarà ritenuto di giustizia tenuto conto del prevedibile rendimento dell'attività commerciale fino all'anno 2020; 3 - In via subordinata, liquidare il danno da lucro cessante in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e conseguentemente condannare i appellati al Parte_3
pagamento almeno degli importi di € 809.471.187,00 e di € 3.857.200,00, oltre rivalutazione e interessi, o al pagamento dell'importo che sarà ritenuto di giustizia tenuto conto del prevedibile rendimento dell'attività commerciale fino all'anno 2020; 4 – Condannare i convenuti al pagamento delle spese e Parte_3
compensi del presente giudizio e dei giudizi precedenti, oltre le spese dell'ultimo giudizio di legittimità.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo di respingere Parte_3
l'appello proposto dal in quanto del tutto infondato. Parte_1
Quindi, sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con termini di legge per gli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata nel corso del giudizio dal Controparte_1
[...] Il detto ha fatto presente che le competenze relative al rapporto CP_1
giuridico in questione sono state trasferite dalla L. 21/6/2023 n. 74 al e CP_2
pertanto ha chiesto l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
Tuttavia, il trasferimento delle competenze disposto dal legislatore non fa venir meno la legittimazione del in quanto l'art. 111 Controparte_1
c.p.c. dispone che “… se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie”.
Nel caso di trasferimento tra enti la Cassazione ha confermato detto principio (cfr. Cass. n. 6521/2007): “Nell'ipotesi di successione a titolo particolare tra enti con trasferimento "ex lege" di una parte di beni e rapporti ad un nuovo ente senza estinzione di quello i cui beni e rapporti sono in parte trasferiti - nella specie subingresso dell'Ente nei rapporti attivi e passivi CP_6
già facenti capo alla Amministrazione PP.TT. senza soppressione del CP_1
in precedenza titolare di essi -, la successione nel processo è disciplinata dall'art. 111 cod. proc. civ., a norma del quale, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. (Nella specie - processo promosso nei confronti del Ministero PP.TT. prima della nascita dell e sentenza emessa nei confronti del Parte_4 CP_1
nel settembre 1999 - la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di
Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello notificato al Ministero
PP.TT.).
Occorre circoscrivere l'oggetto del presente giudizio di rinvio: questa Corte
è chiamata a verificare se, sulla base dei motivi di appello proposti dal ricorrente, possa o meno essere riformata la sentenza del Tribunale di Roma n. 26287/04 nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante e conseguentemente liquidare o meno tale danno o quello da perdita di chance. In primo luogo occorre accertare se, come sostiene il Del Gaudio, è coperta da giudicato la condotta illecita dei che hanno illegittimamente rifiutato Parte_3
l'autorizzazione necessaria all'importazione dei loricati.
Risulta dagli atti che, con sentenza non definitiva n. 35686/2002, il
Tribunale di Roma dichiarò fondata la domanda risarcitoria proposta dal sig. del atteso il “comportamento obiettivamente colposo dei ministeri convenuti” Pt_1
e conseguentemente condannò le Amministrazioni convenute in solido fra loro a rifondere all'attore, , il danno di cui in motivazione – cioè Parte_1
tutti i danni conseguenti all'ingiusto diniego delle necessarie autorizzazioni - e rimise la causa in istruttoria per la quantificazione del danno sotto i vari profili dello stesso e cioè sia quale danno emergente che quale lucro cessante.
Tale sentenza venne impugnata dai e l'appello venne rigettato Parte_3
dalla Corte d'appello con la sentenza n. 2103/04 la quale confermò integralmente la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Roma;
la predetta sentenza della Corte d'appello venne impugnata dai avanti alla Corte di Parte_3
Cassazione e, dopo vari giudizi, la Corte d'appello di Roma con la sentenza n.
2456/2020, passata in giudicato, ha così osservato: “… una volta acclarata l'illegittimità del rigetto della domanda di attestato di importazione, quindi, ed accertata la correttezza e puntualità del comportamento dell'istante nel soddisfare le integrazioni documentali sollecitate in sede di istruttoria della pratica, è certo che sussista la responsabilità della P.A. per i danni subiti dal
[...]
, titolare di un interesse legittimo pretensivo”. Pt_1
Ne consegue che deve ritenersi ormai incontestata la responsabilità della
P.A. per la condotta illegittima posta in essere.
Ulteriore questione affrontata dalle parti è quella relativa all'idoneità dell'impianto per l'allevamento dei CO.
L'appellante sostiene che la sentenza sia ingiusta e contraria alle risultanze documentali e alla ctu in quanto, in contrasto con le risultanze probatorie, afferma che l'impianto non è idoneo all'allevamento dei CO e alla commercializzazione di pelli e carni.
Il contesta detta ricostruzione evidenziando in primo luogo che Parte_1
“… il problema della idoneità dell'impianto al momento della richiesta delle autorizzazioni è stato risolto dalle due sentenze sopra menzionate, n. 6700/18 di questa Suprema Corte e n. 2456/2020 della Corte d'Appello di Roma”.
L'Avvocatura dello Stato a sua volta contesta detto assunto sostenendo che
“Anche questo non è affatto vero perché la Corte di legittimità si è limitata a rimandare la questione alla Corte d'Appello ritenendo che il giudice di merito fosse incorso in un errore di percezione relativamente alla relazione redatta dall'ispettore forestale, ma non si è pronunciata, né avrebbe potuto, sul merito di tale questione”.
Ebbene, la Corte di Cassazione non si è espressa né sulla idoneità dell'impianto, né sulla ragionevolezza dei calcoli (entrambe questioni di merito che non entrano nel giudizio di legittimità) essendosi limitata anche qui a rimettere la questione alla Corte d'appello perché riesaminasse, nel merito, le statuizioni della sentenza n. 26287 del 2004 del Tribunale di Roma.
// // //
Il Tribunale di Roma, con la sentenza non definitiva n. 35686/2002 (passata in giudicato), ha accertato il comportamento illegittimo della P.A. che ha ingiustamente negato l'autorizzazione all'importazione dei CO pur essendo l'istante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge accertando anche come fondata la domanda di risarcimento dei danni.
La sentenza definitiva del Tribunale n. 6387/2004 liquida il danno emergente, e cioè le spese sostenute per l'impianto e le altre opere, nella somma complessiva di euro 4.977,989,31 e nega il risarcimento del danno da lucro cessante con detta motivazione: “che non può invece trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del lucro cessante, costituito dal guadagno ricavabile dallo svolgimento dell'attività di allevamento, in particolare dalla vendita delle pelli e delle carni di RI;
- che, infatti, l'impianto realizzato dal
[...]
non appare idoneo a soddisfare le esigenze essenziali per l'allevamento Pt_1
dei loricati, in considerazione delle loro caratteristiche fisiologiche, dei loro comportamenti e dell'incidenza di fattori negativi sul corretto sviluppo dell'allevamento: difficoltà di adattamento degli animali importati al nuovo ambiente, patologia contagiose dovute a plurime cause, scarsità della superficie disponibile in relazione al numero dei capi potenzialmente ottenuti dalla riproduzione, necessità di un enorme quantitativo di acqua e conseguenti difficoltà per il suo approvvigionamento, insufficienza del sistema di depurazione delle acque;
che tali profili, puntualmente evidenziati nell'ottima relazione del consulente tecnico di parte convenuta, erano stati in parte già anticipati dai consulenti d'ufficio, il cui iniziale giudizio di idoneità della struttura è stato poi sostanzialmente revocato alla luce delle osservazioni del tecnico delle amministrazioni (v. relazione integrativa dei consulenti d'ufficio); - che, in particolare, pur dando per ammessa la realizzazione di vasche coperte, non risultano idonei accorgimenti utili a mantenere costante la temperatura dell'acqua e quella esterna fra i 28 ei 32°c nei mesi invernali, né risultano progettate zone d'ombra per permettere agli animali di difendersi dalle alte temperature estive (il RI necessita infatti di un'elevata temperatura esterna e dell'acqua, ma se superiore ai 36°c può essere letale: cfr. pp.7, 10-11 della relazione dei consulenti d'ufficio e p.11 della relazione del consulente di parte convenuta); la superficie delle vasche realizzate sarebbe stata senz'altro sufficiente per accogliere i 1.240 CO che il intendeva Parte_1
importare (circostanza sulla quale concordano i consulenti d'ufficio e quello di parte convenuta: p.14 e p. 12 delle rispettive relazioni), ma non avrebbe potuto contenere i capi ulteriori che sarebbero derivati dallo sviluppo dell'allevamento: al riguardo i consulenti d'ufficio, nella relazione integrativa, onestamente rilevano che “le 36 vasche di circa 115 metri quadri l'una presenti nella struttura potevano contenere in condizioni ottimali non più di 150 esemplari ciascuna per un totale di 5.400 CO” sempre che queste strutture “fossero coperte, riscaldate nei periodi invernali e con sistema di filtraggio delle acque funzionante”; il sistema di filtraggio delle acque, poi, costituisce una vera e propria incognita, dal momento che all'atto del sopralluogo si presentava in disuso e le caratteristiche di funzionamento non erano note né allora né lo sono state in seguito (pp. 6 e 15della relazione dei consulenti d'ufficio) per cui il giudizio di incertezza sulla sua idoneità, che ne deriva inevitabilmente, non può che risolversi in danno dell'attore, sul quale incombeva la prova del pieno funzionamento dell'intera struttura di allevamento: non va in proposito sottaciuta la circostanza, messa in luce da tutti i consulenti tecnici, che è essenziale per la salute degli animali la pulizia delle acque, atteso che molte patologie, di origine diversa, hanno proprio nella scarsa igiene delle vasche il loro principale e temibile veicolo di diffusione;
quanto all'approvvigionamento delle acque, necessarie in quantità enorme, il riscontro in loco di quattro pozzi artesiani, di cui due ancora attivi (v. relazione integrativa dei consulenti d'ufficio), se lascia supporre l'esistenza di un sistema di acquisizione di questo indispensabile elemento, non permette certamente di stabilire se fosse sufficiente o meno alle esigenze dell'allevamento;- che, inoltre, il consulente di parte convenuta ha rilevato ulteriori motivi di perplessità sull'idoneità dell'impianto, in relazione ai quali i consulenti d'ufficio non si sono espressi (struttura delle vasche progettate per l'allevamento ittico, ma non adatte ai CO per carenza di piani inclinati, atti a favorire la fuoriuscita degli animali dall'acqua, e di ripari, utili per taluni fondamentali comportamenti quali l'isolamento o il nascondimento;
assenza di contiguità alle vasche degli ambienti destinati alla mattanza e alla lavorazione dei capi abbattuti, essenziale per una proficua manipolazione delle pelli e delle carni;
insufficiente altezza e protezione delle vasche, così da impedire la fuoriuscita degli animali): è agevole rilevare che si tratta di carenze rilevanti, per cui il silenzio serbato dai consulenti d'ufficio non può che essere interpretato come sostanziale adesione alla censura”. Occorre quindi esaminare l'appello proposto dal che la Corte Parte_1
di appello aveva ritenuto inammissibile per genericità della critica, soprattutto laddove contesta l'inidoneità dell'impianto all'allevamento dei loricati sostenuto dal Tribunale, rilevando che il Tribunale aveva ignorato o travisato le conclusioni del ctu, valorizzando volutamente le osservazioni del ct di parte convenuta.
Risultava infatti che nella prima relazione del ctu il dott. aveva Per_1
ritenuto le strutture idonee a ricevere i 1240 CO per dare inizio ad un'attività di allevamento per la produzione delle pelli ed anche nella seconda relazione, nel rispondere alle osservazioni, non ha mai revocato il giudizio di idoneità, pur evidenziando lo stato di degrado in cui versavano gli impianti, essendo il secondo sopralluogo avvenuto dopo circa 13 anni.
Ad avviso del collegio, l'impianto realizzato dal era certamente Parte_1
idoneo ad ospitare 1240 CO per l'ubicazione prescelta (circa 14 ettari di terreno in provincia di Caserta vicino al fiume Garigliano) sia per l'ampiezza della struttura, per il numero delle vasche costruite, per la disponibilità di un ingente quantitativo di acqua (disponibilità di numerosi pozzi artesiani e vicinanza al fiume), sistema di riscaldamento delle vasche e dette caratteristiche emergono sia dalle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti (Servizio Veterinario della Parte
parere favorevole del Comune di Sessa Aurunca, relazione del funzionario forestale dott. ) che dalle conclusioni del ctu che ha eseguito il sopralluogo. Per_3
Peraltro, che l'impianto realizzato fosse -all'epoca- idoneo allo scopo si desume anche dal fatto che proprio il Tribunale ha riconosciuto le ingenti spese congrue per dar vita a tale iniziativa imprenditoriale.
Tuttavia il chiede - a titolo di danno da lucro cessante - una Parte_1
somma ingente, ipotizzando una cospicua redditività dell'azienda per tantissimi anni.
Per la liquidazione del danno da lucro cessante, tuttavia, fa difetto la relativa prova che era onere di fornire, ma che non ha fornito. Parte_1 Il non ha infatti prodotto alcun documento contabile né Parte_1
documentazione relativa all'organizzazione dell'impresa, con previsione dei ricavi a fronte delle spese da affrontare.
La sua richiesta si basa esclusivamente sulla ctu e su conteggi previsionali che non possono essere presi in considerazione in quanto si fondano su elementi del tutto ipotetici ed astratti.
L'allevamento di CO a scopo commerciale, con conseguente vendita di pelli e di carni, si configura già come una attività imprenditoriale ad alto rischio, non potendosi prevedere tutte le incognite a cominciare dall'adattamento dei CO (animali esotici) al clima del nostro Paese;
va inoltre considerato che i CO non sono mai stati importati e le valutazioni del ctu si fondano solo sul sopralluogo verificatosi a distanza di anni, quando le vasche erano già riconvertite dal per l'allevamento di bufale. Inoltre. Parte_1
la redditività dell'azienda, secondo i calcoli sviluppati, è del tutto aleatoria, sganciata da ogni elemento realistico, se solo si considera che a distanza di due anni è stata modificata la legislazione con l'introduzione del divieto di importare in Italia e detenere rettili pericolosi per l'incolumità fisica delle persone.
Ritiene pertanto la corte che il non abbia diritto al risarcimento Parte_1
del danno da lucro cessante, in assenza di elementi concreti che rendano attendibile il calcolo del rendimento economico dell'azienda, considerando che già gli è stato liquidato il danno per le spese sostenute per la realizzazione dell'impianto nella misura euro 4.977,989,31.
// // //
Tuttavia, non si può negare che il comportamento illecito della P.A. ha provocato un ulteriore e concreto danno e cioè il danno da perdita di chance (v.
Cass. n. 18568/2024) per non aver consentito al di iniziare un'attività Parte_1
imprenditoriale che avrebbe potuto fargli conseguire presumibilmente dei guadagni. Il danno da perdita di chance od “occasione perduta” è un danno certo che si riferisce ad un'opportunità futura di conseguire un risultato favorevole e va tenuta distinta dal lucro cessante.
Così da ultimo la Suprema Corte: “In tema di risarcimento del danno, la
"chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato” (cfr. Cass. n. 24050/2023).
Nella fattispecie, in conseguenza dell'illegittimo diniego di autorizzazione all'allevamento dei CO da parte della P.A., non ha Parte_1
potuto iniziare l'attività imprenditoriale che aveva predisposto e quindi ha subito un danno da “perdita di chance” e cioè la perdita della possibilità di conseguire un risultato economico.
La liquidazione di tale danno può essere effettuata solo in via equitativa ex art. 1226 c.c. trattandosi di danno di impossibile o difficile determinazione.
In proposito, vale osservare, per un verso, che la legislazione italiana in tema di animali esotici è divenuta sempre più restrittiva soprattutto in riferimento alla pericolosità di tali animali;
ed è indiscutibile la pericolosità di un RI tanto è vero che con decreto 19 aprile 1996 del dell'ambiente la CP_1
detenzione dei CO è stata proibita.
D'altra parte, non si può negare che all'epoca - come messo in evidenza anche dalla ctu – il mercato per le pelli di RI, seppure in calo, presentava interessanti margini di guadagno.
Ora, il fatto di avere impedito al di cimentarsi in una attività Parte_1
imprenditoriale - caratterizzata da alti profili di rischio derivanti da una legislazione sempre più restrittiva ma anche caratterizzata dalla possibilità di guadagni interessanti - integra senza dubbio una perdita di chance.
In altri termini, il è stato illegittimamente privato della Parte_1
possibilità di esercitare un'attività imprenditoriale (allora lecita) e cioè di realizzare possibili redditi.
In questo quadro, per la liquidazione della suddetta perdita di chance si può muovere dall'ammontare delle spese sostenute dal per approntare Parte_1
l'allevamento dei CO, spese che sono state determinate - con autorità di giudicato - in euro 4.977.089,31.
Ora va considerato ai fini della determinazione del danno da perdita di chance che il capitale impiegato sopra indicato potesse essere destinato all'investimento in titoli di Stato emessi in quel periodo di tempo.
Per quanto riguarda il rendimento dei titoli di Stato si deve fare riferimento al rendimento medio ponderato dei titoli di Stato pubblicato dalla Banca d'Italia
(Rendistato).
Per quanto riguarda il periodo di tempo da valutare si può considerare il lasso di tempo intercorrente tra il 19 ottobre 1992 (data indicata dal ) Parte_1
e i due anni successivi perché nulla assicura che l'attività nel tempo potesse decollare e consentire la redditività sperata anche in ragione di una legislazione sempre più restrittiva, come si è osservato poc'anzi.
Tenendo conto di quanto sopra (Rendistato e periodo biennale) la perdita di chance può essere determinata in euro 1.300.000,00.
Ne deriva che i convenuti vanno condannati in solido al Parte_3
pagamento, in favore di , della somma di euro 1.300.000,00 Parte_1
all'attualità; su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo i parametri medi ex D.M. n. 55/14 e succ. mod.; quelle del precedente giudizio di appello e del presente grado, tenuto conto dell'accoglimento parziale del gravame, vanno compensate tra le parti nella misura del 50% rimanendo il residuo 50% a carico dei Parte_3
P.Q.M.
La Corte, definendo il giudizio su rinvio della Cassazione, ogni altra istanza reietta, cosi provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il Controparte_1
, e il
[...] Controparte_2
, in solido, al pagamento in favore di della somma di
[...] Parte_1
euro 1.300.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) conferma nel resto;
c) condanna i predetti in solido alla rifusione, in favore di Parte_3 [...]
delle spese del giudizio che liquida, per il giudizio di cassazione Parte_1
in complessivi euro 24.640,00, per il giudizio di appello in complessivi euro
24.000,00, compensandole nella metà e per il presente grado del giudizio in complessivi euro 24.000,00 compensandole nella metà, oltre rimborso forfetario
15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente estensore
IA Di EO