Ordinanza cautelare 10 febbraio 2023
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04853/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Di Lorenzo e Adriana Di Giorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficace
- del provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici prot. nr. -OMISSIS- del 3 novembre 2022, recante l’esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri effettivi indetto con bando del 7 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022;
- del giudizio di inidoneità del ricorrente posto a base della sua esclusione;
- di ogni altro presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa AT PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- partecipava al « Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri » indetto con bando del 7 luglio 2022, che prevedeva lo svolgimento delle seguenti prove selettive: a) prova scritta; b) prova di efficienza fisica; c) accertamenti psicofisici per la verifica dell’idoneità psicofisica; d) accertamenti attitudinali; e) valutazione dei titoli.
Il signor -OMISSIS- superava le prime due prove (quella scritta e quella di efficienza fisica), accedendo così alla fase dell’accertamento dell’idoneità psicofisica.
All’esito di tale ulteriore passaggio valutativo la Commissione esaminatrice, con la nota prot. n. -OMISSIS-, giudicava il ricorrente inidoneo, considerato che: « il concorrente ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto presenta un tatuaggio (art. 10, comma 7 del bando di concorso e para 8 “criteri di valutazione” delle discendenti Norme Tecniche) in area del corpo non consentita, ossia gamba destra ».
2. Con il ricorso introduttivo della presente causa -OMISSIS- impugnava il suddetto giudizio di inidoneità e il bando di concorso, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i motivi di censura di seguito esposti.
Il ricorrente evidenziava, in primo luogo, la violazione dell’art. 635 D. Lgs. 66/2010, in quanto il bando individuava singole parti anatomiche ove i tatuaggi non potevano essere presenti, mentre la citata norma primaria imponeva una valutazione di concreta offensività dei tatuaggi per il decoro dell’uniforme e la dignità del militare, che nel caso di specie non sussisteva. Il signor -OMISSIS- adduceva inoltre, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell’art. 10 comma 7 del bando per difetto di motivazione, in quanto le caratteristiche del suo tatuaggio lo rendevano pienamente coerente con il possesso della divisa.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione della Difesa, instando per la reiezione del ricorso, del quale deduceva la completa infondatezza.
4. La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale dell’8 febbraio 2023, era respinta con ordinanza n. 869/2023.
All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
5. Si prendono in esame i motivi di gravame, che risultano infondati per le ragioni di seguito esposte.
5.1. L’art. 635 D. Lgs. 66/2010, che disciplina i « Requisiti generali per il reclutamento » nelle Forze Armate stabilisce al comma 1 ter , con riferimento ai tatuaggi, che: « I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando ».
La norma riserva dunque al bando di reclutamento del personale l’individuazione delle fattispecie concrete nelle quali i tatuaggi, in quanto lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità del militare, determinano l’esclusione dal concorso.
Coerentemente con tale previsione il bando impugnato nel presente giudizio prevede, all’art. 10 comma 7: « Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi spinosa della 7^ vertebra cervicale cd “prominente”), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli) e comunque visibili con qualsiasi uniforme in uso, ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito alle istituzioni ».
L’Amministrazione, nell’elaborazione del bando, ha dunque individuato nella visibilità del tatuaggio, e dunque nella presenza dello stesso in alcune parti anatomiche lasciate scoperte anche da una sola tipologia di divisa in dotazione, espressamente indicate dalla disposizione, la presenza di una lesività per il decoro dell’uniforme o per la dignità del militare, a prescindere dal contenuto e dal tema del tatuaggio stesso.
La previsione contenuta nell’art. 10 comma 7 del bando ha dunque una funzione di specificazione del contenuto generale dell’art. 635 D. Lgs. 66/2010, posta in essere nell’esercizio di un potere che la stessa norma primaria attribuiva all’Amministrazione reclutante, e che dunque il Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri hanno qui legittimamente e doverosamente esercitato.
6.2. Nel contempo, tale potere veniva esercitato in modo del tutto ragionevole, posto che la giurisprudenza ha reiteratamente affermato la piena legittimità delle disposizioni che individuano l’incompatibilità di tutti i tatuaggi visibili da una qualsiasi delle divise in uso, con la presenza del soggetto tatuato nelle forze armate, indipendentemente dal contenuto del tatuaggio stesso. In tal senso: « la visibilità del tatuaggio integra, per ciò solo, la causa di non idoneità al servizio militare posta alla base dell’impugnato provvedimento di esclusione, mentre non colgono nel segno gli argomenti con i quali il ricorrente allega l’assenza di ogni valore simbolico negativo dell’iscrizione, atteso che, come detto, la presenza di un tatuaggio visibile costituisce una circostanza oggetto di un mero accertamento di fatto, senza che sia richiesta all’Amministrazione alcuna valutazione in merito al contenuto del tatuaggio stesso » (TAR Lazio, Sez. I Bis, 22 ottobre 2021, n. 10873; cfr.: Cons. Stato, Sez. II, 29 dicembre 2020, n. 8459).
6.3. Ne consegue la piena legittimità dell’esclusione disposta dall’Amministrazione nei confronti del signor -OMISSIS-.
7. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.
8. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ZI, Presidente
AT PI, Primo Referendario, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT PI | EN ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.