Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 1
Il fatto illecito della occupazione appropriativa, con il quale insorge il diritto del proprietario al risarcimento del danno ed inizia a decorrere la relativa prescrizione, si perfeziona quando vengano a concorrere la radicale ed irreversibile trasformazione del terreno e l'assenza di un titolo di essa giustificativo, per l'originaria mancanza o la sopravvenuta inefficacia del decreto autorizzativo della occupazione temporanea e per l'assenza di provvedimento espropriativo. Nè, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, assumono rilievo le vicende relative alla procedura espropriativa, in quanto il termine dell'occupazione d'urgenza, costituendo questa un eventuale ed autonomo momento interno della procedura ablativa per il quale è prevista una scadenza propria, è insensibile al prolungamento del tempo assegnato per la conclusione dell'iter espropriativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10531 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO RA, IM RA, AR De RE, IO RT, GI RT ed ES RT, elettivamente domiciliati in Roma, via Fabio IM n. 60, presso l'avv. Sebastiano Mastrobuono, difesi dall'avv. Piero De Benedetto per procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
AN - Azienda nazionale autonoma delle strade, in persona del legale rappresentante;
- intimata -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 84 del 15 gennaio - 9 marzo 1999;
sentiti il cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, il rigetto del primo e l'assorbimento del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR De RE, CO RA, EM RA e IM RA il 28 gennaio 1986 hanno citato davanti al Tribunale di Lecce l'AN, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la perdita di un loro fondo di mq. 21.859, occupato e poi irreversibilmente acquisito senza titolo per la realizzazione di opere stradali.
L'Azienda ha eccepito l'estinzione del credito risarcitorio, per prescrizione quinquennale, sul rilievo che l'acquisizione del bene si era verificata il 22 luglio 1980, con l'ultimazione di dette opere, quando era già scaduto il biennio dell'occupazione temporanea autorizzata con provvedimento del 26 giugno 1976.
IO, ES e GI RT si sono costituiti in giudizio in qualità di eredi della defunta EM RA. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione.
La Corte d'appello di Lecce, con sentenza depositata il 9 marzo 1999, ha rigettato il gravame proposto dai soccombenti, fra l'altro osservando:
- che la proroga per tre anni del termine assegnato per il completamento della procedura espropriativa, disposta dal Ministro dei lavori pubblici con decreto del 13 gennaio 1984, non aveva inciso sul diverso termine stabilito per l'occupazione temporanea, dopo la cui scadenza si era determinata l'illegittimità dell'occupazione stessa;
- che il quinquennio di prescrizione del diritto fatto valere in giudizio era iniziato a decorrere il 22 luglio 1980, quando, in corso d'occupazione illegittima, si era perfezionato l'illecito appropriativo con l'esecuzione dell'opera pubblica in tutte le sue componenti essenziali;
- che l'offerta ed il deposito il 31 luglio 1983 dell'indennità d'espropriazione non erano atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.
I RA, la De RE ed i RT, con ricorso notificato il 21 aprile 2000, hanno chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Lecce, formulando tre motivi d'impugnazione. L'AN non ha presentato controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il terzo motivo del ricorso riguardano l'individuazione del giorno iniziale del termine di prescrizione. Si critica la Corte d'appello, rispettivamente, per aver erroneamente escluso che la durata dell'occupazione legittima fosse stata prorogata, senza soluzione di continuità (fino al 13 gennaio 1987), in dipendenza del citato decreto ministeriale del 13 gennaio 1984 e di precedenti provvedimenti, e per aver trascurato che il Tribunale aveva indebitamente desunto l'epoca della radicale trasformazione del fondo occupato da un certificato di ultimazione dei lavori che proveniva proprio dall'ente occupante e che comunque non dimostrava l'effettivo coinvolgimento dell'area nell'opera stradale. I motivi sono infondati.
Secondo consolidata giurisprudenza che gli stessi ricorrenti richiamano e condividono, il fatto illecito dell'occupazione appropriativa, con il quale insorge il diritto del proprietario al risarcimento del danno ed inizia a decorrere la relativa prescrizione, si perfeziona quando vengano a concorrere la radicale ed irreversibile trasformazione del terreno e l'assenza di un titolo di essa giustificativo, per l'originaria mancanza o la sopravvenuta inefficacia del decreto autorizzativo della occupazione temporanea e per l'assenza di provvedimento espropriativo.
La collocazione del fatto illecito in questione nel giorno 22 luglio 1980, in applicazione dell'indicato principio, non può essere messa in discussione per la pendenza a tale data, a seguito di proroga, del termine accordato per il compimento della procedura ablativa mediante atti d'espropriazione.
Come esattamente rilevato dalla Corte d'appello, il termine per l'espropriazione è diverso da quello per l'occupazione in via d'urgenza delle aree da espropriare, la quale configura un eventuale ed autonomo momento interno della procedura ablativa, ed ha una scadenza propria, stabilita con il provvedimento che autorizzi l'occupazione medesima o con successive proroghe ad essa scadenza espressamente riferite.
Il termine dell'occupazione d'urgenza è quindi insensibile al prolungamento del tempo assegnato per la conclusione dello iter espropriativo.
Quanto poi all'attitudine del menzionato certificato a dimostrare l'epoca dell'ultimazione dei lavori stradali e della trasformazione del terreno dei ricorrenti, va considerato che il convincimento espresso sul punto dal Tribunale non è stato investito da specifiche censure degli appellanti, il cui gravame si limitava a ricordare l'onere dell'AN di dare rigorosa prova di quei fatti, senza prospettare una situazione reale divergente da quella evidenziata dal certificato stesso. La Corte d'appello non era dunque tenuta ad un riesame della consistenza del documento. Con il secondo motivo del ricorso si critica l'affermazione dell'ininfluenza sul decorso della prescrizione dell'offerta e del deposito dell'indennità di espropriazione, e si richiama in proposito il diverso principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 21 luglio 1999 n. 485. Il motivo è fondato.
Il riconoscimento del diritto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2944 cod. civ., è ravvisabile in presenza di un'ammissione circa l'esistenza di una posizione debitoria in dipendenza del fatto da altri allegato, a prescindere dalla diversità della qualificazione giuridica dell'obbligazione e del suo titolo costitutivo.
Ne consegue, in adesione all'indirizzo segnato dalla predetta sentenza delle Sezioni unite e poi recepito nell'orientamento di questa Sezione (v. sent. 4 maggio 2000 n. 5588), che la determinazione, l'offerta od il deposito dell'indennità, effettuati in sede di prosecuzione della procedura espropriativa nonostante il pregresso verificarsi della traslazione della proprietà del fondo nel concorso degli elementi dell'occupazione acquisitiva, valgono ad interrompere la prescrizione del credito risarcitorio derivante dalla perdita del diritto dominicale, in quanto, al di là del nomen iuris, implicano riconoscimento della spettanza di un ristoro patrimoniale per tale perdita.
L'accoglimento del secondo motivo del ricorso comporta, con la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'interruzione del termine di prescrizione, la prosecuzione della causa in sede di rinvio, per un riesame della questione che si conformi alla regola dinanzi enunciata.
Al Giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della medesima Corte d'appello, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettando il primo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 7 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002