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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/08/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 269/2024 RG alla quale è riunita quella recante NRG 317/2024 proposta da Parte_1
appellante nei confronti di
Controparte_1 avv. Gabriele Da Ponte a Quarto, CO OR, AR NI
appellato e nei confronti di
Controparte_2 igni FR appellata, appellante nella causa riunita
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, n. 325/2024, pubblicata il 9.4.2024. All'udienza del 5 giugno 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunal cisione oggi impugnata, ha accolto i lavoratore nei confronti il suo datore di lavoro, Controparte_1 [...] ed ha dichiarato il suo diritto alla inclusione di alcune voci Parte_1 bili nella base di calcolo della retribuzione in godimento durante il periodo di godimento delle ferie.
In particolare, l'odierno appellato ha lavorato alle dipendenze di dal CP_2
22.10.2012 al 30.10.2021 con mansioni di operatore di esercizio, IV° livello del CCNL Autoferrotranvieri ed è poi passato, dal 01.11.2021 fino alla sua messa in quiescenza, avvenuta 22, alle dipendenze di Parte_1 società subentrata a nella gestione del tra CP_2 gomma della Regione Toscana, giusto contratto per l'affidamento in concessione di tali servizi di cui allo schema di contratto del 04.08.2020.
La sua rivendicazione attiene alla indennità di prestazione ed alla indennità di turnista.
In particolare, la domanda riguarda il periodo dal 2016 al 2020 nel quale il ha goduto di n. 77 giorni di ferie (doc. 4), per i quali assume di avere CP_1 percepito una retribuzione inferiore a quella effettivamente spettante al medesimo poiché il datore di lavoro, ai fini del relativo calcolo, ha omesso di includere l'indennità di prestazione e l'indennità turnista, entrambe intrinsecamente riconducibili allo svolgimento delle sue mansioni di operatore di esercizio e come tali dovute anche durante i giorni di ferie.
Il lavoratore, ricorrente in primo grado, ha dedotto l'illegittimità delle norme contrattuali nazionali e degli accordi aziendali che escludono la computabilità di tali emolumen a retribuzione feriale ed ha chiesto, quindi, la condanna di al pagamento in suo favore della somma di Parte_1
Euro € 1.098,7 tributive maturate, nel periodo 2016-2020, per l'omessa inclusione dell'indennità di prestazione CTTN e dell'indennità turnista ai fini del calcolo della retribuzione nei giorni di fruizione delle ferie delle conseguenti differenze retributive.
Su richiesta di il Tribunale ha disposto la chiamata in Parte_1 causa della società la quale, nonostante la regolarità della notifica, è CP_2 rimasta contumace in primo grado.
Il Tribunale di Firenze ha poi accolto la domand ricorrente (per € 1.098,00 oltre accessori) ed ha condannato a rimborsare ad CP_2
quanto versato in favore del ricorrente in adempimento Parte_1 dell'obbligo indicato in dispositivo.
Ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di Parte_1 lite.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha posto la Direttiva 88/2003 che, all'art. 7, ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura
“teleologica” e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinché il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un
“incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
Le indennità rivendicate, secondo il Tribunale, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dal ricorrente e sono state corrisposte con continuità, essendo state pagate pressoché ogni mese. ppella la sentenza, chiedendone la riforma, con in Parte_1 seguenti motivi:
1-In primo luogo, la appellante chiede la riforma dell'impugnata sentenza nella p sussistenza di una responsabilità solidale tra CP_2
e sulla base dell'art. 2112 c.c.. Secondo la Parte_1 in o grado avrebbe del tutto ignorato che il subentro di a è avvenuto in forza di una normativa regionale, in Parte_1 CP_2
r. n° 42 del 1998 recante “Norme per il trasporto pubblico locale”, nella quale trovasi l'art. 18, rubricato “Subentro di impresa al precedente gestore”; è dunque quest'ultima norma regionale, e non l'art. 2112 c.c., che disciplina la fattispecie per cui è causa. La norma regionale che ha regolato il subentro di a Ctt Nord impone bensì il passaggio Parte_1 del personale e il ma tamento economico e normativo, ma nient'altro; e un conto è il passaggio del personale da Ctt ad con la Co conservazione del trattamento pregresso, un altro conto che q t'ultima società risponda, come pretende l'avversario, di debiti (non propri, ma) di Ctt, nei confronti di quel personale.
2-Con il secondo motivo, contesta la sentenza appellata laddove afferma il Co riconoscimento delle indennità richieste, senza che il lavoratore abbia provato che il mancato computo delle indennità oggetto di giudizio abbia negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie né che le indennità richieste abbiano le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE. Infatti, secondo la Corte di Giustizia, in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa ed una variabile, nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le giornate di ferie, le voci variabili devono essere “prese in considerazione” laddove sussista un rapporto di funzionalità (il cd. nesso intrinseco) con le mansioni e ne compensino un incomodo, ovvero siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore. Parte appellante si duole del fatto che il primo Giudice in alcun modo motivi le caratteristiche delle indennità che le ricollegherebbero intrinsecamente alle mansioni. Al contrario, per quanto attiene all'indennità di prestazione, che sarebbe collegata allo svolgimento delle mansioni perché collegata alla presenza (testualmente: “è strettamente collegata alla presenza in servizio e quindi allo svolgimento delle mansioni”). Già prima facie, la motivazione non convince, proprio perché spetta(va) a tutti i dipendenti di Ctt, di guisa che non è certamente legata ad un particolare status personale e professionale del conducente;
né, d'altra parte, serve a compensare un particolare “incomodo
[sc.: disagio, n.a.] intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni”
Per quanto attiene all'altra indennità della quale l'appellato ha chiesto il (ri)calcolo nella retribuzione feriale, cioè l'indennità di turnista, è pacifico che non è stato prodotto l'accordo collettivo che l'avrebbe prevista, onde, ad avviso della appellante, sarebbe stato impossibile verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria, con conseguente rigetto della domanda, trattandosi di onere di parte ricorrente.
Sotto altro aspetto, il Tribunale, in ogni caso, avrebbe errato allorché ha ritenuto che, nel caso di specie, le indennità per cui è causa incidano per ¼ sulla retribuzione del ricorrente;
• la sentenza di primo grado è sbagliata nella parte in cui sintetizza la giurisprudenza comunitaria affermando che essa ritenga che solo differenze impercettibili tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale non abbiano effetto disincentivante rispetto alla fruizione in concreto delle ferie.
Secondo l'appellante, la motivazione del primo giudice è altresì errata nel merito, per i seguenti motivi: • perché non indica i valori numerici, limitandosi a comunicare un rapporto, con la conseguenza che il ragionamento è del tutto incontrollabile, (anche) in appello;
• comunque, perché scrive di aver confrontato il valore complessivo delle indennità non percepite con la retribuzione tabellare, mentre invece avrebbe dovuto confrontarlo con la retribuzione ordinaria.
Con separato atto di appello, anche che in primo grado era Controparte_2 rimasta contumace, ha impugnato la medesima sentenza.
Gli argomenti di CTT Nord ricalcano quelli di AT: il Tribunale ha errato nel ritenere provato che le indennità oggetto di causa rispondano ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza euro unitaria per il (necessario) ricalcolo delle stesse nella retribuzione feriale (che, cioè, esse siano volte a compensare particolari caratteristiche della mansione svolta e/o che siano collegate intrinsecamente allo status professionale dei lavoratori); • il Tribunale ha errato anche nel ritenere provato che l'incidenza delle indennità oggetto di causa sulla retribuzione ordinaria fosse tale da “scoraggiare” i lavoratori dal richiedere il godimento delle ferie. In particolare, il Tribunale, surrogandosi a controparte nell'assolvere l'onere probatorio sulla portata dissuasiva del decremento della retribuzione feriale, ha violato il principio del contraddittorio;
• il Tribunale, in ogni caso, ha comunque errato allorché ha ritenuto che, nel caso di specie, le indennità per cui è causa incidano per ¼ sulla retribuzione del ricorrente;
• la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui sintetizza la giurisprudenza euro unitaria affermando che essa ritenga che solo differenze impercettibili tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale non abbiano effetto disincentivante rispetto alla fruizione in concreto delle ferie.
Il lavoratore appellato, , si è costituito in entrambi i giudizi Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza appellata.
Le due cause sono state riunite in quanto appello avverso la stessa sentenza di primo grado.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo il Collegio, l'appello è infondato e non può essere accolto.
Il primo motivo d'appello (di ) riguarda la responsabilità di tale Parte_1 appellante ai sensi dell'art. 2112 c.c. Come detto, nega Parte_1 questa responsabilità sul presupposto che la vicenda successoria tra CP_2 ed essa, sia regolata da apposita legge regionale e non dall'art. 2112 c.c. Non Co si tratterebbe, peraltro, di cessione di una azienda ma di “singoli beni” per cui, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate, non è applicabile l'art. 2112 c.c..
Questa impostazione non può essere condivisa.
È pacifico che il abbia lavorato prima per e, poi, per CP_1 CP_2 Parte_1
, nell'ambito del medesimo servizio di trasporto pubblico. La stessa
[...] legge regionale citata dalla appellante (L.R. Toscana 42 del 1998) prevede all'art. 18 che 2. Nel caso di affidamento a terzi di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), ove un'impresa subentri ad altra nella gestione del servizio, o anche di quota parte del medesimo, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A, del RD 8 gennaio 1931, n. 148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successi va contrattazione i processi di armonizzazione e riassorbimento, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro. In generale, poi, gli artt. 15 e 16 prevedono che – in caso di affidamento del servizio ad imprese di trasporto ossia di “affidamento a terzi, regolato da contratto di servizio, previo espletamento di procedure concorsuali” (art.13 lett.a) - lo stesso contratto di servizio preveda anche il trasferimento dei bene necessari per lo svolgimento del servizio in questione.
Si tratta, all'evidenza, di una vicenda successoria che include il trasferimento non solo di tutto il personale ma anche dei beni essenziali per lo svolgimento del servizio. Come osserva correttamente il Tribunale, allora: “In definitiva non solo è rimasto immutato il tipo di attività esercitata, ma il nuovo gestore è subentrato nella titolarità degli essenziali fattori della produzione (beni mobili ed immobili e contratti di lavoro) ereditando la medesima clientela”.
Proprio in materia di trasporto pubblico, la S.C. ha precisato che: “L'art. 2112, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 47, legge n. 428 del 1990, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/Cee (successivamente modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 18 del 2001), in applicazione del canone dell'interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario, ed in considerazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con le sentenze 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante, purché si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese” (Cass. 21023 del 2007).
Il primo motivo d'appello di è, dunque, infondato. Parte_1
I restanti motivi d'appello hanno una portata generale e possono essere esaminati in modo congiunto. Con essi le due appellanti censurano la sentenza di primo grado per avere erroneamente applicato i principi dettati dalla direttiva 88 del 2003, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria. Questo, sotto vari aspetti: sia perché non è stato dimostrato che le due indennità oggetto della domanda abbiano le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE, ossia siano in rapporto di funzionalità (il cd. nesso intrinseco) con le mansioni e ne compensino un incomodo;
sia perché non è emerso che la mancata inclusione di queste indennità nella retribuzione erogata durante le ferie abbia negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie stesse da parte del lavoratore.
Viene contestato anche il criterio di calcolo e di raffronto utilizzato dal primo Giudice per accertare l'incidenza negativa della mancata inclusione per cui è causa.
Queste critiche non possono essere condivise.
Prima di tutto è bene precisare che la questione si colloca nell'ambito delle
“prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art.1). In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art.7). Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch). Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e questo comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme.
Del diritto dell'Unione, poi, l'interprete è la Corte di Giustizia, le cui sentenze non sono solo dei precedenti giurisprudenziali ma hanno valore normativo.
In questo senso, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. 22577 del 2012, vedi anche la Cass. 13425 del 2019 resa nella materia oggi in esame).
E' ben vero che la materia della retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma oggi si discute della tutela della sicurezza e della salute per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie. Il principio è chiaro. La Corte di Cassazione (sentenza n. 20216 del 2022) ha precisato che: l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Citando la recente sentenza della CGUE del 13.1.2022 (C-514/20), la Corte di Cassazione rimarca che: l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C- Per_1
385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). In questi termini, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
Infondati sono, in questi termini, gli ulteriori argomenti nei quali si articolano i motivi d'appello.
Quanto al fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie, in tal modo dimostrando l'assenza di ogni effetto dissuasivo, è anzitutto da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C- 514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talché è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente in primo grado abbia fruito ogni anno delle ferie.
Neppure appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato amministrativamente per i datori che non ne assicurano il godimento. Basta osservare al riguardo il divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE) il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
È dunque necessario accertare se, in concreto, la retribuzione corrisposta dalle appellanti al lavoratore appellato, durante le ferie, sia tale da potenzialmente dissuaderlo dal richiedere o fruire del riposo previsto.
Le appellanti, come detto, contestano la sentenza del Tribunale di Firenze laddove afferma il riconoscimento delle indennità richieste, senza che il lavoratore abbia provato che il mancato computo delle indennità oggetto di giudizio abbia negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie né che le indennità richieste abbiano le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE.
Orbene, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. 13932 del 2024, Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, CP_4 nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, Parte_2 che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Conseguentemente, è stato Per_2 ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
In definitiva, è necessario che la normativa interna, anche di matrice contrattuale collettiva, si adegui alla nozione europea di retribuzione feriale, come si è formata mediante più pronunce, il cui nucleo centrale afferma che, poiché la retribuzione del periodo feriale non deve avere un effettuo dissuasivo sul lavoratore nella fruizione delle ferie, la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta per la durata delle ferie, nel senso che sia sostanzialmente equiparabile. Come interpretato dalla CGUE, deve essere compensato qualsiasi
“incomodo” intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è tenuto per contratto, comprende inoltre gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" (anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali), sono da escludere, invece, le spese occasionali o accessorie.
La nozione europea, dunque, coincide con la normale retribuzione;
è la retribuzione che il lavoratore riceve abitualmente in relazione alle caratteristiche del suo lavoro, connessa alla professionalità ed alla gravosità delle sue mansioni, tanto che la Corte ne esclude solo i costi occasionali e contingenti e comprende anche lo straordinario, quando sia prevedibile e abituale. Sono quindi da includere in questa nozione le indennità accessorie normalmente riferibili alle mansioni. In questo senso, quel che rileva, più che la continuatività, è la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purché sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente. La sentenza appellata ha fatto coerente applicazione di questi principi laddove precisa che: “L'indennità di prestazione, prevista in favore di tutti gli operatori di esercizio ai sensi degli ordini di servizio n. 73/2014 e 122/2015 cfr doc 8 ric) è strettamente collegata alla presenza in servizio e quindi allo svolgimento delle mansioni. Anche l'indennità di turno (la cui debenza nei periodi di presenza in servizio e i cui presupposti non sono contestati, il che rende irrilevante la mancata produzione della fonte collettiva) è connessa in modo intrinseco alle mansioni in quanto lo svolgimento delle stesse esclusivamente in turni è previsto (ed imposto) dall'organizzazione aziendale (vedi allegazioni a pag. 7 del ricorso non contestate)”.
Il ragionamento del Tribunale è condivisibile anche laddove evidenzia l'irrilevanza della mancata produzione degli accordi collettivi trattandosi di indennità non contestata quanto alla sua debenza ed ai suoi presupposti.
In definitiva, i motivi di censura delle appellanti sono infondati in quanto basati su presupposti differenti rispetto a quelli sopra delineati, alla luce della direttiva comunitaria e della sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia. In primo luogo, non rileva che una indennità sia legata all'effettivo svolgimento della mansione perché, a ben guardare, tutta la retribuzione è destinata a compensare una prestazione lavorativa che, durante le ferie, non viene resa. Oltre a questo, il fatto che una indennità sia legata alla modalità temporale della prestazione (come per l'indennità di turno) non la rende per questo non riferibile alle mansioni ovvero estranea rispetto alla professionalità ed alla gravosità delle mansioni stesse. Neppure è necessario, come detto, che tali emolumenti siano erogati al lavoratore tutti i mesi (in questo senso, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 25840 del 2024).
Le appellanti, infine, contestano il metodo di calcolo con il quale il Tribunale di Firenze ha quantificato l'incidenza delle voci in questione sul trattamento spettante durante le ferie.
Il primo Giudice ha infatti ritenuto che: “Nel caso di specie il valore complessivo delle indennità non percepite (ottenuto moltiplicando i valori giornalieri per il numero di giorni di ferie annualmente goduti) in ciascun anno è pari ad un ¼ circa della retribuzione tabellare mensile percepita nel periodo di riferimento, entità sicuramente non trascurabile”. Il motivo di appello si articola, in sostanza, in due punti.
• Il primo Giudice non indica i valori numerici, limitandosi a comunicare un rapporto, con la conseguenza che il suo ragionamento è del tutto incontrollabile, (anche) in appello;
• comunque, il Tribunale scrive di aver confrontato il valore complessivo delle indennità non percepite con la retribuzione tabellare, mentre invece avrebbe dovuto confrontarlo con la retribuzione ordinaria (v. direttamente, per tutte, CGUE C-155/10 del 15 settembre 2011).
Secondo CTT Nord, inoltre, il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere provato che l'incidenza delle indennità oggetto di causa sulla retribuzione ordinaria fosse tale da “scoraggiare” i lavoratori dal richiedere il godimento delle ferie. In particolare, il Tribunale, surrogandosi a controparte nell'assolvere l'onere probatorio sulla portata dissuasiva del decremento della retribuzione feriale, ha violato il principio del contraddittorio.
In via generale è bene ricordare che, secondo la Corte di Cassazione (ord. 13932 del 2024): non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé
o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Orbene, il fatto storico di avere ricevuto, durante le ferie, una retribuzione inferiore a quella che viene erogata durante il servizio è stato dedotto dal sin dal ricorso introduttivo. Tale allegazione trova riscontro nelle buste CP_1 paga depositate ed è stata ulteriormente specificata nelle note autorizzate. Non si ravvisa, quindi, alcuna violazione del principio del contraddittorio.
Oltre tutto, la critica di e di parte da un presupposto Parte_1 CP_2 errato in quanto il calcolo alternativo è stato effettuato sulla base della busta paga del marzo 2022 mentre oggi si discute del periodo 2016-2020.
In generale, comunque, si è già detto che al lavoratore deve essere assicurata, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria dei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Tale effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, può, infatti, realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile (Cass. 13932 del 2024 cit.).
In questi termini, non appare decisiva la questione che riguarda l'effettiva incidenza della diminuzione della retribuzione durante le ferie (1/4 secondo il Tribunale, 1/10 secondo parte appellante) posto che l'effettiva sussistenza di questa diminuzione non è stata negata e, quanto alla sua rilevanza, non si può omettere di considerare la misura non certo elevata della retribuzione del
, come emerge dalle buste paga. CP_1
In definitiva, gli appelli di e non possono essere CP_2 Parte_1 accolti.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano secondo il valore della causa, da € 1.101 a € 5.200, nei valori minimi, senza istruttoria.
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Respinge gli appelli avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, n. 325/2024, pubblicata il 9.4.2024.
Condanna le due appellanti al pagamento delle spese del secondo grado che liquida per ciascuna in € 962,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alle appellanti della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Firenze, 5 giugno 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi
appellante nei confronti di
Controparte_1 avv. Gabriele Da Ponte a Quarto, CO OR, AR NI
appellato e nei confronti di
Controparte_2 igni FR appellata, appellante nella causa riunita
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, n. 325/2024, pubblicata il 9.4.2024. All'udienza del 5 giugno 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunal cisione oggi impugnata, ha accolto i lavoratore nei confronti il suo datore di lavoro, Controparte_1 [...] ed ha dichiarato il suo diritto alla inclusione di alcune voci Parte_1 bili nella base di calcolo della retribuzione in godimento durante il periodo di godimento delle ferie.
In particolare, l'odierno appellato ha lavorato alle dipendenze di dal CP_2
22.10.2012 al 30.10.2021 con mansioni di operatore di esercizio, IV° livello del CCNL Autoferrotranvieri ed è poi passato, dal 01.11.2021 fino alla sua messa in quiescenza, avvenuta 22, alle dipendenze di Parte_1 società subentrata a nella gestione del tra CP_2 gomma della Regione Toscana, giusto contratto per l'affidamento in concessione di tali servizi di cui allo schema di contratto del 04.08.2020.
La sua rivendicazione attiene alla indennità di prestazione ed alla indennità di turnista.
In particolare, la domanda riguarda il periodo dal 2016 al 2020 nel quale il ha goduto di n. 77 giorni di ferie (doc. 4), per i quali assume di avere CP_1 percepito una retribuzione inferiore a quella effettivamente spettante al medesimo poiché il datore di lavoro, ai fini del relativo calcolo, ha omesso di includere l'indennità di prestazione e l'indennità turnista, entrambe intrinsecamente riconducibili allo svolgimento delle sue mansioni di operatore di esercizio e come tali dovute anche durante i giorni di ferie.
Il lavoratore, ricorrente in primo grado, ha dedotto l'illegittimità delle norme contrattuali nazionali e degli accordi aziendali che escludono la computabilità di tali emolumen a retribuzione feriale ed ha chiesto, quindi, la condanna di al pagamento in suo favore della somma di Parte_1
Euro € 1.098,7 tributive maturate, nel periodo 2016-2020, per l'omessa inclusione dell'indennità di prestazione CTTN e dell'indennità turnista ai fini del calcolo della retribuzione nei giorni di fruizione delle ferie delle conseguenti differenze retributive.
Su richiesta di il Tribunale ha disposto la chiamata in Parte_1 causa della società la quale, nonostante la regolarità della notifica, è CP_2 rimasta contumace in primo grado.
Il Tribunale di Firenze ha poi accolto la domand ricorrente (per € 1.098,00 oltre accessori) ed ha condannato a rimborsare ad CP_2
quanto versato in favore del ricorrente in adempimento Parte_1 dell'obbligo indicato in dispositivo.
Ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di Parte_1 lite.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha posto la Direttiva 88/2003 che, all'art. 7, ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura
“teleologica” e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinché il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un
“incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
Le indennità rivendicate, secondo il Tribunale, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dal ricorrente e sono state corrisposte con continuità, essendo state pagate pressoché ogni mese. ppella la sentenza, chiedendone la riforma, con in Parte_1 seguenti motivi:
1-In primo luogo, la appellante chiede la riforma dell'impugnata sentenza nella p sussistenza di una responsabilità solidale tra CP_2
e sulla base dell'art. 2112 c.c.. Secondo la Parte_1 in o grado avrebbe del tutto ignorato che il subentro di a è avvenuto in forza di una normativa regionale, in Parte_1 CP_2
r. n° 42 del 1998 recante “Norme per il trasporto pubblico locale”, nella quale trovasi l'art. 18, rubricato “Subentro di impresa al precedente gestore”; è dunque quest'ultima norma regionale, e non l'art. 2112 c.c., che disciplina la fattispecie per cui è causa. La norma regionale che ha regolato il subentro di a Ctt Nord impone bensì il passaggio Parte_1 del personale e il ma tamento economico e normativo, ma nient'altro; e un conto è il passaggio del personale da Ctt ad con la Co conservazione del trattamento pregresso, un altro conto che q t'ultima società risponda, come pretende l'avversario, di debiti (non propri, ma) di Ctt, nei confronti di quel personale.
2-Con il secondo motivo, contesta la sentenza appellata laddove afferma il Co riconoscimento delle indennità richieste, senza che il lavoratore abbia provato che il mancato computo delle indennità oggetto di giudizio abbia negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie né che le indennità richieste abbiano le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE. Infatti, secondo la Corte di Giustizia, in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa ed una variabile, nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le giornate di ferie, le voci variabili devono essere “prese in considerazione” laddove sussista un rapporto di funzionalità (il cd. nesso intrinseco) con le mansioni e ne compensino un incomodo, ovvero siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore. Parte appellante si duole del fatto che il primo Giudice in alcun modo motivi le caratteristiche delle indennità che le ricollegherebbero intrinsecamente alle mansioni. Al contrario, per quanto attiene all'indennità di prestazione, che sarebbe collegata allo svolgimento delle mansioni perché collegata alla presenza (testualmente: “è strettamente collegata alla presenza in servizio e quindi allo svolgimento delle mansioni”). Già prima facie, la motivazione non convince, proprio perché spetta(va) a tutti i dipendenti di Ctt, di guisa che non è certamente legata ad un particolare status personale e professionale del conducente;
né, d'altra parte, serve a compensare un particolare “incomodo
[sc.: disagio, n.a.] intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni”
Per quanto attiene all'altra indennità della quale l'appellato ha chiesto il (ri)calcolo nella retribuzione feriale, cioè l'indennità di turnista, è pacifico che non è stato prodotto l'accordo collettivo che l'avrebbe prevista, onde, ad avviso della appellante, sarebbe stato impossibile verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria, con conseguente rigetto della domanda, trattandosi di onere di parte ricorrente.
Sotto altro aspetto, il Tribunale, in ogni caso, avrebbe errato allorché ha ritenuto che, nel caso di specie, le indennità per cui è causa incidano per ¼ sulla retribuzione del ricorrente;
• la sentenza di primo grado è sbagliata nella parte in cui sintetizza la giurisprudenza comunitaria affermando che essa ritenga che solo differenze impercettibili tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale non abbiano effetto disincentivante rispetto alla fruizione in concreto delle ferie.
Secondo l'appellante, la motivazione del primo giudice è altresì errata nel merito, per i seguenti motivi: • perché non indica i valori numerici, limitandosi a comunicare un rapporto, con la conseguenza che il ragionamento è del tutto incontrollabile, (anche) in appello;
• comunque, perché scrive di aver confrontato il valore complessivo delle indennità non percepite con la retribuzione tabellare, mentre invece avrebbe dovuto confrontarlo con la retribuzione ordinaria.
Con separato atto di appello, anche che in primo grado era Controparte_2 rimasta contumace, ha impugnato la medesima sentenza.
Gli argomenti di CTT Nord ricalcano quelli di AT: il Tribunale ha errato nel ritenere provato che le indennità oggetto di causa rispondano ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza euro unitaria per il (necessario) ricalcolo delle stesse nella retribuzione feriale (che, cioè, esse siano volte a compensare particolari caratteristiche della mansione svolta e/o che siano collegate intrinsecamente allo status professionale dei lavoratori); • il Tribunale ha errato anche nel ritenere provato che l'incidenza delle indennità oggetto di causa sulla retribuzione ordinaria fosse tale da “scoraggiare” i lavoratori dal richiedere il godimento delle ferie. In particolare, il Tribunale, surrogandosi a controparte nell'assolvere l'onere probatorio sulla portata dissuasiva del decremento della retribuzione feriale, ha violato il principio del contraddittorio;
• il Tribunale, in ogni caso, ha comunque errato allorché ha ritenuto che, nel caso di specie, le indennità per cui è causa incidano per ¼ sulla retribuzione del ricorrente;
• la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui sintetizza la giurisprudenza euro unitaria affermando che essa ritenga che solo differenze impercettibili tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale non abbiano effetto disincentivante rispetto alla fruizione in concreto delle ferie.
Il lavoratore appellato, , si è costituito in entrambi i giudizi Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza appellata.
Le due cause sono state riunite in quanto appello avverso la stessa sentenza di primo grado.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo il Collegio, l'appello è infondato e non può essere accolto.
Il primo motivo d'appello (di ) riguarda la responsabilità di tale Parte_1 appellante ai sensi dell'art. 2112 c.c. Come detto, nega Parte_1 questa responsabilità sul presupposto che la vicenda successoria tra CP_2 ed essa, sia regolata da apposita legge regionale e non dall'art. 2112 c.c. Non Co si tratterebbe, peraltro, di cessione di una azienda ma di “singoli beni” per cui, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate, non è applicabile l'art. 2112 c.c..
Questa impostazione non può essere condivisa.
È pacifico che il abbia lavorato prima per e, poi, per CP_1 CP_2 Parte_1
, nell'ambito del medesimo servizio di trasporto pubblico. La stessa
[...] legge regionale citata dalla appellante (L.R. Toscana 42 del 1998) prevede all'art. 18 che 2. Nel caso di affidamento a terzi di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), ove un'impresa subentri ad altra nella gestione del servizio, o anche di quota parte del medesimo, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A, del RD 8 gennaio 1931, n. 148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successi va contrattazione i processi di armonizzazione e riassorbimento, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro. In generale, poi, gli artt. 15 e 16 prevedono che – in caso di affidamento del servizio ad imprese di trasporto ossia di “affidamento a terzi, regolato da contratto di servizio, previo espletamento di procedure concorsuali” (art.13 lett.a) - lo stesso contratto di servizio preveda anche il trasferimento dei bene necessari per lo svolgimento del servizio in questione.
Si tratta, all'evidenza, di una vicenda successoria che include il trasferimento non solo di tutto il personale ma anche dei beni essenziali per lo svolgimento del servizio. Come osserva correttamente il Tribunale, allora: “In definitiva non solo è rimasto immutato il tipo di attività esercitata, ma il nuovo gestore è subentrato nella titolarità degli essenziali fattori della produzione (beni mobili ed immobili e contratti di lavoro) ereditando la medesima clientela”.
Proprio in materia di trasporto pubblico, la S.C. ha precisato che: “L'art. 2112, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 47, legge n. 428 del 1990, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/Cee (successivamente modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 18 del 2001), in applicazione del canone dell'interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario, ed in considerazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con le sentenze 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante, purché si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese” (Cass. 21023 del 2007).
Il primo motivo d'appello di è, dunque, infondato. Parte_1
I restanti motivi d'appello hanno una portata generale e possono essere esaminati in modo congiunto. Con essi le due appellanti censurano la sentenza di primo grado per avere erroneamente applicato i principi dettati dalla direttiva 88 del 2003, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria. Questo, sotto vari aspetti: sia perché non è stato dimostrato che le due indennità oggetto della domanda abbiano le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE, ossia siano in rapporto di funzionalità (il cd. nesso intrinseco) con le mansioni e ne compensino un incomodo;
sia perché non è emerso che la mancata inclusione di queste indennità nella retribuzione erogata durante le ferie abbia negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie stesse da parte del lavoratore.
Viene contestato anche il criterio di calcolo e di raffronto utilizzato dal primo Giudice per accertare l'incidenza negativa della mancata inclusione per cui è causa.
Queste critiche non possono essere condivise.
Prima di tutto è bene precisare che la questione si colloca nell'ambito delle
“prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art.1). In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art.7). Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch). Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e questo comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme.
Del diritto dell'Unione, poi, l'interprete è la Corte di Giustizia, le cui sentenze non sono solo dei precedenti giurisprudenziali ma hanno valore normativo.
In questo senso, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. 22577 del 2012, vedi anche la Cass. 13425 del 2019 resa nella materia oggi in esame).
E' ben vero che la materia della retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma oggi si discute della tutela della sicurezza e della salute per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie. Il principio è chiaro. La Corte di Cassazione (sentenza n. 20216 del 2022) ha precisato che: l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Citando la recente sentenza della CGUE del 13.1.2022 (C-514/20), la Corte di Cassazione rimarca che: l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C- Per_1
385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). In questi termini, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
Infondati sono, in questi termini, gli ulteriori argomenti nei quali si articolano i motivi d'appello.
Quanto al fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie, in tal modo dimostrando l'assenza di ogni effetto dissuasivo, è anzitutto da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C- 514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talché è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente in primo grado abbia fruito ogni anno delle ferie.
Neppure appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato amministrativamente per i datori che non ne assicurano il godimento. Basta osservare al riguardo il divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE) il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
È dunque necessario accertare se, in concreto, la retribuzione corrisposta dalle appellanti al lavoratore appellato, durante le ferie, sia tale da potenzialmente dissuaderlo dal richiedere o fruire del riposo previsto.
Le appellanti, come detto, contestano la sentenza del Tribunale di Firenze laddove afferma il riconoscimento delle indennità richieste, senza che il lavoratore abbia provato che il mancato computo delle indennità oggetto di giudizio abbia negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie né che le indennità richieste abbiano le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE.
Orbene, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. 13932 del 2024, Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, CP_4 nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, Parte_2 che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Conseguentemente, è stato Per_2 ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
In definitiva, è necessario che la normativa interna, anche di matrice contrattuale collettiva, si adegui alla nozione europea di retribuzione feriale, come si è formata mediante più pronunce, il cui nucleo centrale afferma che, poiché la retribuzione del periodo feriale non deve avere un effettuo dissuasivo sul lavoratore nella fruizione delle ferie, la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta per la durata delle ferie, nel senso che sia sostanzialmente equiparabile. Come interpretato dalla CGUE, deve essere compensato qualsiasi
“incomodo” intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è tenuto per contratto, comprende inoltre gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" (anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali), sono da escludere, invece, le spese occasionali o accessorie.
La nozione europea, dunque, coincide con la normale retribuzione;
è la retribuzione che il lavoratore riceve abitualmente in relazione alle caratteristiche del suo lavoro, connessa alla professionalità ed alla gravosità delle sue mansioni, tanto che la Corte ne esclude solo i costi occasionali e contingenti e comprende anche lo straordinario, quando sia prevedibile e abituale. Sono quindi da includere in questa nozione le indennità accessorie normalmente riferibili alle mansioni. In questo senso, quel che rileva, più che la continuatività, è la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purché sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente. La sentenza appellata ha fatto coerente applicazione di questi principi laddove precisa che: “L'indennità di prestazione, prevista in favore di tutti gli operatori di esercizio ai sensi degli ordini di servizio n. 73/2014 e 122/2015 cfr doc 8 ric) è strettamente collegata alla presenza in servizio e quindi allo svolgimento delle mansioni. Anche l'indennità di turno (la cui debenza nei periodi di presenza in servizio e i cui presupposti non sono contestati, il che rende irrilevante la mancata produzione della fonte collettiva) è connessa in modo intrinseco alle mansioni in quanto lo svolgimento delle stesse esclusivamente in turni è previsto (ed imposto) dall'organizzazione aziendale (vedi allegazioni a pag. 7 del ricorso non contestate)”.
Il ragionamento del Tribunale è condivisibile anche laddove evidenzia l'irrilevanza della mancata produzione degli accordi collettivi trattandosi di indennità non contestata quanto alla sua debenza ed ai suoi presupposti.
In definitiva, i motivi di censura delle appellanti sono infondati in quanto basati su presupposti differenti rispetto a quelli sopra delineati, alla luce della direttiva comunitaria e della sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia. In primo luogo, non rileva che una indennità sia legata all'effettivo svolgimento della mansione perché, a ben guardare, tutta la retribuzione è destinata a compensare una prestazione lavorativa che, durante le ferie, non viene resa. Oltre a questo, il fatto che una indennità sia legata alla modalità temporale della prestazione (come per l'indennità di turno) non la rende per questo non riferibile alle mansioni ovvero estranea rispetto alla professionalità ed alla gravosità delle mansioni stesse. Neppure è necessario, come detto, che tali emolumenti siano erogati al lavoratore tutti i mesi (in questo senso, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 25840 del 2024).
Le appellanti, infine, contestano il metodo di calcolo con il quale il Tribunale di Firenze ha quantificato l'incidenza delle voci in questione sul trattamento spettante durante le ferie.
Il primo Giudice ha infatti ritenuto che: “Nel caso di specie il valore complessivo delle indennità non percepite (ottenuto moltiplicando i valori giornalieri per il numero di giorni di ferie annualmente goduti) in ciascun anno è pari ad un ¼ circa della retribuzione tabellare mensile percepita nel periodo di riferimento, entità sicuramente non trascurabile”. Il motivo di appello si articola, in sostanza, in due punti.
• Il primo Giudice non indica i valori numerici, limitandosi a comunicare un rapporto, con la conseguenza che il suo ragionamento è del tutto incontrollabile, (anche) in appello;
• comunque, il Tribunale scrive di aver confrontato il valore complessivo delle indennità non percepite con la retribuzione tabellare, mentre invece avrebbe dovuto confrontarlo con la retribuzione ordinaria (v. direttamente, per tutte, CGUE C-155/10 del 15 settembre 2011).
Secondo CTT Nord, inoltre, il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere provato che l'incidenza delle indennità oggetto di causa sulla retribuzione ordinaria fosse tale da “scoraggiare” i lavoratori dal richiedere il godimento delle ferie. In particolare, il Tribunale, surrogandosi a controparte nell'assolvere l'onere probatorio sulla portata dissuasiva del decremento della retribuzione feriale, ha violato il principio del contraddittorio.
In via generale è bene ricordare che, secondo la Corte di Cassazione (ord. 13932 del 2024): non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé
o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Orbene, il fatto storico di avere ricevuto, durante le ferie, una retribuzione inferiore a quella che viene erogata durante il servizio è stato dedotto dal sin dal ricorso introduttivo. Tale allegazione trova riscontro nelle buste CP_1 paga depositate ed è stata ulteriormente specificata nelle note autorizzate. Non si ravvisa, quindi, alcuna violazione del principio del contraddittorio.
Oltre tutto, la critica di e di parte da un presupposto Parte_1 CP_2 errato in quanto il calcolo alternativo è stato effettuato sulla base della busta paga del marzo 2022 mentre oggi si discute del periodo 2016-2020.
In generale, comunque, si è già detto che al lavoratore deve essere assicurata, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria dei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Tale effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, può, infatti, realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile (Cass. 13932 del 2024 cit.).
In questi termini, non appare decisiva la questione che riguarda l'effettiva incidenza della diminuzione della retribuzione durante le ferie (1/4 secondo il Tribunale, 1/10 secondo parte appellante) posto che l'effettiva sussistenza di questa diminuzione non è stata negata e, quanto alla sua rilevanza, non si può omettere di considerare la misura non certo elevata della retribuzione del
, come emerge dalle buste paga. CP_1
In definitiva, gli appelli di e non possono essere CP_2 Parte_1 accolti.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano secondo il valore della causa, da € 1.101 a € 5.200, nei valori minimi, senza istruttoria.
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Respinge gli appelli avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, n. 325/2024, pubblicata il 9.4.2024.
Condanna le due appellanti al pagamento delle spese del secondo grado che liquida per ciascuna in € 962,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alle appellanti della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Firenze, 5 giugno 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi