Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 07/10/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03166/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2157 del 2025, proposto da
SA ES, IA ER ON, rappresentati e difesi dagli avvocati Velia Scarnecchia, IA Michela Cammarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 93/24 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 93/24 il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro dichiarava il diritto delle ricorrenti ad ottenere la retribuzione professionale docente in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati ed il Ministero convenuto è stato condannato al pagamento di €. 602,34, in favore della docente ES SA e di €. 430,43 in favore di ON IA ER, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Espongono le ricorrenti che la sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero che riceveva la notificazione in data 17.1.24, e che decorreva pertanto il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 comma I D. L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata concessivi della liquidazione
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata, chiedendo che si ordini al Ministero l’emissione dei provvedimenti dei benefici statuiti in condanna e dunque a pagamento del dovuto.
Alla camera di consiglio del 25.9.25 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare i provvedimenti concessivi della liquidazione dei benefici statuiti nella sentenza n. 93/24
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 800,00 (ottocento) oltre agli oneri di legge ed al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Richard Goso |
IL SEGRETARIO