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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 599/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599/2018 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'Avv. Salvatore Giovanni Lo Cicero;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Maria Grazia Gugliotta;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 26.03.2018 l' Parte_2
premettendo di esser utilizzatrice -in virtù di un contratto di leasing- dell'autovettura Fiat Panda targata FC984VK, rimasta danneggiata a seguito di un sinistro occorso in data 10.09.2016, imputabile ad un tombino rialzato, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
per far accertare la responsabilità del predetto Ente in relazione al citato sinistro e, di conseguenza, ottenere il risarcimento dei danni subiti.
In particolare, parte attrice ha domandato:
1) in via principale, ritenere e dichiarare che il , in persona del Controparte_1
pro tempore, quale ente custode della strada in cui si è verificato il sinistro, è responsabile CP_2 ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. del danno cagionato sull'autovettura Fiat Panda tg. FC984VK e, di conseguenza, condannarlo al risarcimento del danno in favore dell'attrice, nella misura di euro 15.935,04 per danno patrimoniale, nonché al risarcimento conseguente il fermo tecnico del mezzo, oltre ancora ad interessi e rivalutazione monetaria dalla diffida al soddisfo;
2) In via subordinata, ritenere e dichiarare che il , quale ente Controparte_1 custode e/o proprietario e/o gestore della strada è responsabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. del danno cagionato sull'autovettura Fiat Panda tg. FC984VK. Conseguentemente condannare l'ente convenuto a risarcire l'attrice delle spese da questa sostenute per le riparazioni necessitate in conseguenza del sinistro, nonché al risarcimento conseguente il fermo tecnico del mezzo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla diffida al soddisfo;
3) Condannare in ogni caso l'ente convenuto alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con rimborso delle spese generali nella misura del 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
Con comparsa del 20.07.2018 si è costituito in giudizio il Controparte_1
, contestando le domande di parte attrice e chiedendo di:
[...]
1) Accertare, ritenere e dichiarare, per i motivi specificati in narrativa, l'assoluta assenza di responsabilità del , in persona del suo sindaco – legale rappresentate Controparte_1
pro tempore, in ordine ai danni lamentati da Parte_2
2) In via principale, rigettare la domanda nei confronti del Parte_2 [...]
, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto e non Controparte_1 provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
3) Conseguentemente accertare ritenere e dichiarare che il , in Controparte_1
persona del suo sindaco – legale rappresentate pro tempore, non deve versare alcuna somma, a titolo di risarcimento danni, all' Parte_2
4) In via gradata, dichiarare il concorso di colpa dell'attore nel verificarsi dell'evento;
5) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa nei limiti del giusto del provato;
6) Con vittoria, in ogni caso, di questa P.A., di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
08.10.2024 introitata per la decisione, rinunciando le parti ai termini ex art. 190 CPC.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da c.d. insidia stradale.
La dinamica del sinistro può così esser riassunta. In data 10.09.2016, alle ore 6:15 circa, stava percorrendo a bordo Persona_1 dell'autovettura Fiat Panda targata FC984VK la S.S. n. 113 in direzione Messina, quando, giunto all'altezza del Km 120, in un tratto di strada ricadente all'interno del territorio del
[...]
, è entrato in collisione, in prossimità di una curva, con un tombino Controparte_1
rialzato rispetto al manto stradale.
A seguito dell'impatto la vettura non è più stata in grado di proseguire la propria marcia. La stessa è stata quindi condotta, mediante carro-attrezzi, presso un'officina meccanica, ove è stata riparata, con un costo per l'attrice di 15.935,04 euro.
Ebbene, secondo parte attrice nel caso di specie sarebbe configurabile una responsabilità ex art. 2051
CC nei confronti del , quale Ente proprietario della Controparte_1
strada.
Parte convenuta ritiene, invece, che nel caso in esame non sussista alcuna responsabilità in capo all'Ente locale, essendo il sinistro imputabile ad una condotta imprudente o comunque negligente dell'attore, che non si sarebbe accorto della presenza del tombino rialzato, nonostante lo stesso fosse facilmente visibile.
Sul punto giova richiamare i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, anche alla luce dell'insegnamento della Consulta (Corte Cost. 10 maggio 1999 n. 156), sulla responsabilità ex art. 2051 CC per i danni cagionati da cose in custodia.
Tale responsabilità ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite, secondo cui “la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 C.C. - ha un carattere non presunto, ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità” (v.
Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943). In virtù di detto consolidato orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, va dichiarata nel caso di specie la responsabilità del in Controparte_1
relazione al sinistro oggetto del presente di giudizio, essendo i danni lamentati da parte attrice eziologicamente collegati al tombino rialzato presente sulla sede stradale;
evidenziandosi altresì che dall'istruttoria non è emerso alcun elemento che possa far ipotizzare un comportamento “abnorme” da parte del conducente del veicolo in grado di escludere la citata responsabilità oggettiva, o comunque configurare un suo concorso nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 CC.
*****
Per quanto riguarda l'entità del danno, si rileva quanto appresso.
Parte attrice, a sostegno della propria domanda, ha prodotto il preventivo e le fatture delle riparazioni effettuate a seguito del sinistro, le quali hanno avuto un costo di 15.935,04 euro, di cui
[...]
si è dovuta fare carico in virtù della clausola contenuta nell'art. 16 del contratto di Parte_1
leasing.
In corso di causa è stata escussa come testimone titolare della autocarrozzeria che Testimone_1
ha effettuato le riparazioni, la quale ha confermato che i danni subiti dalla vettura a seguito del sinistro erano quelli riportati nelle fatture, e che le stesse sono state interamente saldate.
Parte convenuta ha contestato l'entità dei danni richiesti, evidenziando che mancherebbe nel caso di specie la prova dei danni effettivamente subiti dal mezzo e che la somma richiesta dall'attrice sia sproporzionata rispetto al valore del mezzo.
Ebbene, la prima eccezione va rigettata, avendo parte attrice fornito la prova dei danni subiti dal veicolo mediante i preventivi, le fatture e le dichiarazioni rese dalla testimone.
La seconda eccezione va, invece, parzialmente accolta, in quanto in materia di responsabilità da fatto illecito, la domanda di risarcimento del danno subito, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del Giudice, ai sensi dell'art. 2058 CC, di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (sul punto si veda Cassazione civile sez. III, 26/05/2014,
n. 11662).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, e segnatamente dal contratto di leasing, si evince che il valore dell'autovettura Fiat Panda, nuova, è di 12.800,00 euro, e che al momento del sinistro il veicolo aveva 6 mesi.
Ne consegue che non può accogliersi la domanda di risarcimento in forma specifica, e quindi di condanna all'integrale pagamento delle spese sostenute per le riparazioni, ossia 15.935,04 euro, essendo detta somma eccessiva rispetto al valore di mercato del veicolo. L'Ente convenuto va pertanto condannato al risarcimento “per equivalente”, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, che questo giudice, facendo ricorso ai poteri attribuiti dall'art. 1226 CC (espressamente richiamato dall'art. 2056 CC), ritiene equo determinare in 10.000,00 euro in considerazione dell'entità dei danni riportati dalla vettura e del suo valore di mercato al momento del sinistro;
precisandosi che detta somma comprende anche il danno da c.d. fermo tecnico.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (determinato in base al decisum), ossia da 5.200,00 a 26.000,00 euro.
Di conseguenza il va condannato al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore dell' , che si liquidano in 5.077,00 euro Parte_2
per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (se dovuti), e 264,00 euro per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- DICHIARA IL RESPONSABILE AI SENSI Controparte_1
DELL'ART. 2051 C.C. DEL SINISTRO PER CUI È CAUSA;
- CONDANNA IL A CORRISPONDERE Controparte_1
ALL'ASSOCIAZIONE SACRO CUORE ONLUS LA SOMMA DI 10.000,00 EURO, INTERESSI
DALLA DATA DEL SINISTRO SINO AL , A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL Pt_3
DANNO PATRIMONIALE SUBITO;
- CONDANNA IL ALLA REFUSIONE DELLE Controparte_1
SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SACRO CUORE ONLUS, CHE LIQUIDA
IN 5.077,00 EURO PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA
ED IVA (SE DOVUTA), E 264,00 EURO PER SPESE.
Così deciso il 21 Gennaio 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599/2018 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'Avv. Salvatore Giovanni Lo Cicero;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Maria Grazia Gugliotta;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 26.03.2018 l' Parte_2
premettendo di esser utilizzatrice -in virtù di un contratto di leasing- dell'autovettura Fiat Panda targata FC984VK, rimasta danneggiata a seguito di un sinistro occorso in data 10.09.2016, imputabile ad un tombino rialzato, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
per far accertare la responsabilità del predetto Ente in relazione al citato sinistro e, di conseguenza, ottenere il risarcimento dei danni subiti.
In particolare, parte attrice ha domandato:
1) in via principale, ritenere e dichiarare che il , in persona del Controparte_1
pro tempore, quale ente custode della strada in cui si è verificato il sinistro, è responsabile CP_2 ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. del danno cagionato sull'autovettura Fiat Panda tg. FC984VK e, di conseguenza, condannarlo al risarcimento del danno in favore dell'attrice, nella misura di euro 15.935,04 per danno patrimoniale, nonché al risarcimento conseguente il fermo tecnico del mezzo, oltre ancora ad interessi e rivalutazione monetaria dalla diffida al soddisfo;
2) In via subordinata, ritenere e dichiarare che il , quale ente Controparte_1 custode e/o proprietario e/o gestore della strada è responsabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. del danno cagionato sull'autovettura Fiat Panda tg. FC984VK. Conseguentemente condannare l'ente convenuto a risarcire l'attrice delle spese da questa sostenute per le riparazioni necessitate in conseguenza del sinistro, nonché al risarcimento conseguente il fermo tecnico del mezzo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla diffida al soddisfo;
3) Condannare in ogni caso l'ente convenuto alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con rimborso delle spese generali nella misura del 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
Con comparsa del 20.07.2018 si è costituito in giudizio il Controparte_1
, contestando le domande di parte attrice e chiedendo di:
[...]
1) Accertare, ritenere e dichiarare, per i motivi specificati in narrativa, l'assoluta assenza di responsabilità del , in persona del suo sindaco – legale rappresentate Controparte_1
pro tempore, in ordine ai danni lamentati da Parte_2
2) In via principale, rigettare la domanda nei confronti del Parte_2 [...]
, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto e non Controparte_1 provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
3) Conseguentemente accertare ritenere e dichiarare che il , in Controparte_1
persona del suo sindaco – legale rappresentate pro tempore, non deve versare alcuna somma, a titolo di risarcimento danni, all' Parte_2
4) In via gradata, dichiarare il concorso di colpa dell'attore nel verificarsi dell'evento;
5) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa nei limiti del giusto del provato;
6) Con vittoria, in ogni caso, di questa P.A., di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
08.10.2024 introitata per la decisione, rinunciando le parti ai termini ex art. 190 CPC.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da c.d. insidia stradale.
La dinamica del sinistro può così esser riassunta. In data 10.09.2016, alle ore 6:15 circa, stava percorrendo a bordo Persona_1 dell'autovettura Fiat Panda targata FC984VK la S.S. n. 113 in direzione Messina, quando, giunto all'altezza del Km 120, in un tratto di strada ricadente all'interno del territorio del
[...]
, è entrato in collisione, in prossimità di una curva, con un tombino Controparte_1
rialzato rispetto al manto stradale.
A seguito dell'impatto la vettura non è più stata in grado di proseguire la propria marcia. La stessa è stata quindi condotta, mediante carro-attrezzi, presso un'officina meccanica, ove è stata riparata, con un costo per l'attrice di 15.935,04 euro.
Ebbene, secondo parte attrice nel caso di specie sarebbe configurabile una responsabilità ex art. 2051
CC nei confronti del , quale Ente proprietario della Controparte_1
strada.
Parte convenuta ritiene, invece, che nel caso in esame non sussista alcuna responsabilità in capo all'Ente locale, essendo il sinistro imputabile ad una condotta imprudente o comunque negligente dell'attore, che non si sarebbe accorto della presenza del tombino rialzato, nonostante lo stesso fosse facilmente visibile.
Sul punto giova richiamare i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, anche alla luce dell'insegnamento della Consulta (Corte Cost. 10 maggio 1999 n. 156), sulla responsabilità ex art. 2051 CC per i danni cagionati da cose in custodia.
Tale responsabilità ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite, secondo cui “la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 C.C. - ha un carattere non presunto, ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità” (v.
Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943). In virtù di detto consolidato orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, va dichiarata nel caso di specie la responsabilità del in Controparte_1
relazione al sinistro oggetto del presente di giudizio, essendo i danni lamentati da parte attrice eziologicamente collegati al tombino rialzato presente sulla sede stradale;
evidenziandosi altresì che dall'istruttoria non è emerso alcun elemento che possa far ipotizzare un comportamento “abnorme” da parte del conducente del veicolo in grado di escludere la citata responsabilità oggettiva, o comunque configurare un suo concorso nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 CC.
*****
Per quanto riguarda l'entità del danno, si rileva quanto appresso.
Parte attrice, a sostegno della propria domanda, ha prodotto il preventivo e le fatture delle riparazioni effettuate a seguito del sinistro, le quali hanno avuto un costo di 15.935,04 euro, di cui
[...]
si è dovuta fare carico in virtù della clausola contenuta nell'art. 16 del contratto di Parte_1
leasing.
In corso di causa è stata escussa come testimone titolare della autocarrozzeria che Testimone_1
ha effettuato le riparazioni, la quale ha confermato che i danni subiti dalla vettura a seguito del sinistro erano quelli riportati nelle fatture, e che le stesse sono state interamente saldate.
Parte convenuta ha contestato l'entità dei danni richiesti, evidenziando che mancherebbe nel caso di specie la prova dei danni effettivamente subiti dal mezzo e che la somma richiesta dall'attrice sia sproporzionata rispetto al valore del mezzo.
Ebbene, la prima eccezione va rigettata, avendo parte attrice fornito la prova dei danni subiti dal veicolo mediante i preventivi, le fatture e le dichiarazioni rese dalla testimone.
La seconda eccezione va, invece, parzialmente accolta, in quanto in materia di responsabilità da fatto illecito, la domanda di risarcimento del danno subito, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del Giudice, ai sensi dell'art. 2058 CC, di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (sul punto si veda Cassazione civile sez. III, 26/05/2014,
n. 11662).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, e segnatamente dal contratto di leasing, si evince che il valore dell'autovettura Fiat Panda, nuova, è di 12.800,00 euro, e che al momento del sinistro il veicolo aveva 6 mesi.
Ne consegue che non può accogliersi la domanda di risarcimento in forma specifica, e quindi di condanna all'integrale pagamento delle spese sostenute per le riparazioni, ossia 15.935,04 euro, essendo detta somma eccessiva rispetto al valore di mercato del veicolo. L'Ente convenuto va pertanto condannato al risarcimento “per equivalente”, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, che questo giudice, facendo ricorso ai poteri attribuiti dall'art. 1226 CC (espressamente richiamato dall'art. 2056 CC), ritiene equo determinare in 10.000,00 euro in considerazione dell'entità dei danni riportati dalla vettura e del suo valore di mercato al momento del sinistro;
precisandosi che detta somma comprende anche il danno da c.d. fermo tecnico.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (determinato in base al decisum), ossia da 5.200,00 a 26.000,00 euro.
Di conseguenza il va condannato al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore dell' , che si liquidano in 5.077,00 euro Parte_2
per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (se dovuti), e 264,00 euro per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- DICHIARA IL RESPONSABILE AI SENSI Controparte_1
DELL'ART. 2051 C.C. DEL SINISTRO PER CUI È CAUSA;
- CONDANNA IL A CORRISPONDERE Controparte_1
ALL'ASSOCIAZIONE SACRO CUORE ONLUS LA SOMMA DI 10.000,00 EURO, INTERESSI
DALLA DATA DEL SINISTRO SINO AL , A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL Pt_3
DANNO PATRIMONIALE SUBITO;
- CONDANNA IL ALLA REFUSIONE DELLE Controparte_1
SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SACRO CUORE ONLUS, CHE LIQUIDA
IN 5.077,00 EURO PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA
ED IVA (SE DOVUTA), E 264,00 EURO PER SPESE.
Così deciso il 21 Gennaio 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta