Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'udienza del 21.01.2025, ha emesso ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7281/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappr. e dif. dall'avv. Scionti Davide, come da procura in atti;
Parte_1
CONTRO
L' ( ), in persona del Presi- Controparte_1 P.IVA_1
dente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37590/7331, a rogito del 23.01.2023 del notaio di Fiumicino Persona_1
(RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.06.2023 esponeva di essere stato iscritto Parte_1
quale operaio a tempo determinato, già dal 1982 negli elenchi anagrafici annuali nominativi, ove vengono riportate le giornate lavorate in agricoltura;
che negli anni 2000 e 2001, a seguito di eccezionale calamità e/o avversità atmosferica che aveva-no colpito, tra gli altri, anche il
Comune di Biancavilla, egli ha potuto usufruire dei benefici previsti dalla legge;
che per effetto degli eventi medesimi, gli sono state riconosciute, ai fini previdenziali e assistenziali, unitamente alle giornate di lavoro effettivamente prestate, un numero complessivo di giornate
che, in occasione della presentazione della domanda di DS agricola con riferimento alle giornate
CP_ riconosciute negli anni 2000 e 2001 l' ha provveduto a liquidargli l'indennità spettante;
CP_ che, a distanza di diversi anni, egli ha appreso che l' rigettava la domanda di relative l'anno 2000 e 2001, perché non iscritto negli elenchi;
Parte_2
CP_ che in seguito a detti provvedimenti di riesame, l' provvedeva alla cancellazione delle giornate, riportate negli elenchi annuali nominativi che avevano consentito la liquidazione delle predette domande di DS agricola;
che in concomitanza della cancellazione delle giornate
CP_ seguivano da parte dell' trattenute nella misura di un quinto sulle DS agricola liquidate successivamente;
che con la pubblicazione dell'elenco di variazione del I° trimestre 2018 CP_ (all.1), l' reinseriva le giornate degli anni 2000 e 2001; che, ciò nonostante, le trattenute sulle DS agricole liquidate successivamente non si arrestavano;
Premetteva altresì che con ricorso del 2 marzo 2021 egli adiva il Tribunale di Catania sez. CP_ Lavoro al fine di ottenere una risoluzione della vicenda, e nel giudizio si costituiva l' il quale confermava la reiscrizione delle giornate negli anni 2000 e 2001, quanto alla restituzione delle somme, dichiarava l'avvenuto abbandono dell'indebito a seguito della reiscrizione e precisava che nessuna delle trattenute sino ad allora eseguite fossero riconducibili ad azioni di recupero del superiore indebito;
che in data 01 ottobre 2021 il Giudice del Lavoro dichiarava con sentenza cessata la materia del contendere.
In data 01 aprile 2022, il Sig. chiedeva all' chiarimenti sulle trattenute Parte_1 CP_1
subite dal 2013 al 2021 e chiedeva di procedere all'immediata restituzione delle trattenute illegittime, ma l'istanza rimaneva priva di riscontro;
premetteva ancora che aveva proposto in
CP_ data 22/09/2022 ricorso amministrativo innanzi al Comitato provinciale avente ad oggetto
“trattenute irregolari DS Agricola anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020”, ma che veniva dichiarato irricevibile dall' . CP_1
Tanto premesso il ricorrente insiste nella richiesta di restituzione di ogni trattenuta operata CP_ dall' sulle prestazioni allo stesso liquidate, lamentando che in assenza di alcun altro indebito previdenziale il recupero sarebbe illegittimo di tutte le trattenute eseguite sulle DS agricola liquidate nel periodo intercorso tra il 2013 al 2022; concludeva chiedendo di volersi:
CP_
“DICHIARARE Illegittimo e/o nullo il provvedimento del Comitato Prov.le del 07.10.2022
Pag. 2 di 5 comunicato il 07.10.2022 di rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente in data
22 settembre 2022 avverso il diniego dell'Istituto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute nel periodo indicato in narrativa al ricorrente;
DICHIARARE Illegittime e non dovute le trattenute operate dall'Istituto dal 2013 al 2022 per complessivi euro 8.253,09 al sig.
[...]
CP_
, per come già riportato in premessa;
per l'effetto, CONDANNARE L - in persona Parte_1
del presidente in carica pro tempore, corrente in Roma via Ci-ro il Grande n.21 alla restituzione della complessiva somma di euro 8.253,09 illegittimamente trattenute dagli emolumenti dovuti CP_ al sig. dall' maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui Pt_1 singoli ratei delle trattenute operate dal dovuto all'effettivo soddisfo” Spese e compensi di lite.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che, con memoria di costituzione si costituiva rilevando l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui pertanto ne chiedeva il rigetto. Preliminarmente sollevava preliminarmente l'eccezione di giudicato sceso sulla domanda attorea a seguito della sentenza n. 4059/2021 RG e comunque nel merito rilevava l'infondatezza della domanda posto che la richiesta di controparte circa la pretesa restitutoria, non è stata provata e che le trattenute dedotte dal ricorrente non appaiono suffragate da alcun congruo riscontro probatorio.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna e decisa con la presente sentenza.
Viene accolta in quanto fondata l'eccezione di giudicato sulla domanda attorea.
Ed invero dall'esame della documentazione in atti è emerso che con il ricorso sub R.G.
1186/21, definitosi con la sentenza n. 4059/2021 del Tribunale di Catania (in allegato),
l'odierno ricorrente aveva richiesto: “ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2000, 2001, 2002, per tutte le giornate
CP_ reiscritte nell'elenco di variazione di cui sopra e già riconosciute da nonché agli per CP_2
CP_ lo stesso anno, nella misura e nella durata prevista dalla normativa vigente;
ordinare all' di riliquidare la DS agricola per gli anni di cui sopra e condannarlo al paga-mento dei relativi importi riliquidati o ancora da riliquidare con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla CP_ data di maturazioni al soddisfo;
in ogni caso, ordinare all' di cancellare il presunto indebito previdenziale a seguito della comunicazione del 19/04/2017 e della nuova iscrizione delle giornate nel I° Elenco di Variazione 2018 o della declaratoria di prescrizione;
e disporre la restituzione al ricorrente di tutte le somme indebitamente percepite e trattenute dalle DS
Pag. 3 di 5 agricole liquidate al ricorrente per compensare l'indebito previdenziale, poi rivelatosi illegittimo
a seguito della nuova iscrizione delle giornate negli elenchi di variazione trimestrale;
CP_ condannare l' al pagamento delle spese ed ai compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore, il quale, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiara di aver anticipato le prime e di non aver percepito i secondi”
Nel corpo della sentenza n. 4059/2021 pronunciata dal Giudice Scardillo si legge:“Si costituiva CP_ l' che allegava l'avvenuto abbandono dell'indebito con la reiscrizione del ri-corrente negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 200 e 2001 oggetto di causa e allegava come nessuna trattenuta fosse stata effettuata a titolo di restituzione dell'indebito. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e compensate le spese. In sede di note auto-rizzate per
l'odierna udienza il ricorrente aderiva alla chiesta cessazione della materia del contendere e rinunciava “ad ogni altra domanda” formulata in ricorso, ossia alla domanda di restituzione CP_ degli importi asseritamente trattenuti dall' e, deve ritenersi, alla domanda accessoria sulle spese. L'abbandono dell'azione di ripetizione dell'indebito sufficientemente documentato in atti
è evento oggettivamente idoneo a far cessare la materia del contendere. Né v'è prova alcuna
CP_ che l' avesse operato trattenute in riferimento all'indebito in questione, solo generiche all'uopo essendo le allegazioni di cui al ricorso. Alla relativa domanda peraltro il ricorrente ha rinunciato nelle note difensive. Tenuto conto del venir meno della materia del contendere, della CP_ richiesta di compensazione delle spese da parte dell' della mancata prova di trattenute già operate e della rinuncia alle ulte-riori domande da parte del ricorrente, le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.”
Considerato che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e tenuto conto anche della rinuncia operata dal ricorrente in quel giudizio “ad ogni altra domanda” formulata in ricorso CP_ ossia alla domanda di restituzione degli importi asseritamente trattenuti dall' , non appare revocabile in dubbio come risulti sceso il giudicato sulla sentenza nella parte in cui è stata statuita la mancata prova in ordine alle trattenute operate.
Nulla rileva la deduzione di controparte circa l'impugnativa con il presente giudizio del CP_
“provvedimento del Comitato Prov.le del 07.10.2022 comunicato il 07.10.2022 di rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente in data 22.09.2022”, posto che non sussiste
Pag. 4 di 5 alcun provvedimento da impugnare, poiché alcuna “delibera” è stata posta in essere, visto che il ricorso amministrativo non è mai stato preso in carico, né portato in decisione al comitato provinciale, in quanto dichiarato irricevibile per indeterminatezza dell'oggetto e mancanza di motivazione, tanto è vero che, come si legge nello screen del portale patronati ex adverso allegato, la ricevuta con numero di protocollo informatico è considerata nulla a tutti gli effetti.
Conseguentemente la deduzione di un non meglio precisato provvedimento del Comitato non muta comunque il thema decidendum all'esame, che è sempre e soltanto-quello inerente la pretesa restitutoria del ricorrente, che è stata già esaminata e definita nel giudizio definitosi con la sentenza n. 4059/2021, passata in giudicato.
Quindi nella suddetta sentenza si è formato il giudicato in ordine alla statuizione che alcuna prova risultava essere stata fornita in ordine alle trattenute operate.
La proposizione dell'odierno ricorso configura pertanto una palese violazione del ne bis in ide, il che implica la preclusione della riproposizione della questione in altro e nuovo giudizio.
In ordine alle spese processuali tenuto conto della natura in rito della pronuncia si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi statuisce:
rigetta l'opposizione in quanto inammissibile;
spese compensate.
Così deciso all'udienza del 21/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Alessia Trovato
Pag. 5 di 5