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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4791 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA (EX NONA BIS) CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Maria Rita Cordova Presidente Relatore dott. ssa Giulia Sicignano Giudice dott. ssa Cristina Bassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42546/2023 promossa da:
( , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Brasile), il 12/11/1984, residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Romano ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale, sito in Milano, Via Crescenzago n. 13
ATTRICE contro
), nato il [...] a [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Milano, Via Verro Bernardino n. 60, cap. 20141.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
- Accertare e dichiarare che il SI. (CF: ), nato il Controparte_1 CodiceFiscale_3
11/11/1960 a Scandale (CZ), è padre del minore , (CF: Persona_1 C.F._4
, nato il [...] a [...], quindi pronunciarsi dichiarazione giudiziale di
[...] paternità ex art. 269 c.c.;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
pagina 1 di 4 - Con vittoria alle spese legali del presente giudizio, rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede essere ammessi alla prova per interpello e testi, sulle circostanze e fatti di causa precedute dalla locuzione del “Vero che” la SI.ra , CF: CP_2 C.F._5
, nata in [...], il [...], residente in [...]detto
[...]
Memmi n. 22, Milano (MI), cap. 20143;
Al fine di accertare lo status di figlio, ci si rende disponibili per effettuare una CTU attraverso gli esami ematologici o il test del DNA, inoltre, tenuto conto che la sig.ra
[...]
è stata ammessa al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, si Parte_1 chiede che la spesa del CTU venga posta a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 131 comma 3 e art. 131 comma 4, sub c) del D. lgs. n. 115/2002 (c.d. Testo Unico Spese di Giustizia).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 e regolarmente notificato alla controparte, parte attrice chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che il sig. con il quale Controparte_1
l'istante ha affermato di aver intrattenuto una relazione more uxorio dal 2013, fosse padre del minore
, nato il [...]. Persona_1
All'udienza di comparizione delle parti del giorno 11 aprile 2024 il convenuto non si costituiva e non era presente;
il Giudice Istruttore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava pertanto la contumacia del convenuto e disponeva CTU nominando il dott. riservandosi sulle Persona_2 ulteriori istanze istruttorie.
All'udienza del giorno 26 settembre 2024 il Giudice Istruttore conferiva l'incarico al CTU nominato e formulava il quesito. Il relativo verbale di udienza veniva notificato al convenuto contumace.
A seguito del conferimento dell'incarico, il CTU depositava relazione sugli esiti delle operazioni peritali in data 6 dicembre 2024, comunicando al Tribunale l'impossibilità di eseguire alcun prelievo sul sig. necessario per poter procedere all'accertamento genetico, e, per questo, Controparte_1
l'impossibilità di svolgere l'incarico affidatogli. In particolare, il CTU riferiva di aver convocato il convenuto in data 14 ottobre 2024 a mezzo raccomandata, tornata al mittente per compiuta giacenza;
in data 24 ottobre 2024 presso il Poliambulatorio CEDAM ITALIA sito in Bresso si dava inizio alle operazioni peritali con il prelievo di campioni biologici dalla parte attrice e dal minore;
in data 7 novembre 2024 il CTU procedeva a una seconda convocazione del convenuto per il giorno 26 novembre 2024 a mezzo raccomandata, che veniva correttamente ricevuta;
tuttavia, parte convenuta non si presentava il giorno della convocazione né faceva pervenire alcuna comunicazione.
All'udienza del 12 dicembre 2024 il Giudice Istruttore scioglieva la riserva e ammetteva i capitoli di prova formulati da parte attrice con memoria del 18 marzo 2024, fissando per l'esame del teste l'udienza del 22 gennaio 2025.
pagina 2 di 4 All'udienza del 22 gennaio 2025 il Giudice Istruttore procedeva all'audizione della teste SI.ra _1
.
[...]
Successivamente, il Giudice Istruttore rinviava la causa per la trattazione all'udienza del giorno 13 marzo 2025; in questa data il Giudice rimetteva la causa in decisione per il giorno 29 maggio 2025 e concedeva alle parti i termini processuali per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 29 maggio 2025 il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente deve essere sottolineato il comportamento processuale tenuto dal convenuto, il quale, pur perfettamente a conoscenza della ragione per cui veniva chiamato a sottoporsi all'accertamento genetico, ha consapevolmente deciso di non sottoporvisi.
Secondo la costante giurisprudenza sul punto (Cass. Civ. Sezione I n. 6025 del 25 marzo 2015, n.
11223 del 21 maggio 2014; n. 12971 del 24 luglio 2012; n. 27237 del 14 novembre 2008; n. 5116 del 3 aprile 2003), da ultimo richiamata anche nella sentenza n. 10933 del 26 maggio 2016, pronunciata alla
Sezione I Cass. Civ. “nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche […] costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda”; e ancora l'ordinanza n. 28444 del 12 ottobre 2023, pronunciata dalla Sezione I Cass. Civ.“il rifiuto ingiustificato del presunto padre di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., anche in assenza di prove di rapporti tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti”.
Ulteriore conferma circa la fondatezza della domanda si trae dall'esito delle prove testimoniali che hanno fornito la prova dell'esistenza di una relazione sentimentale tra le due parti e di una relazione tra il sig. e il minore;
in particolare, la teste sig.ra confermava che tra la sig.ra CP_1 CP_2 Parte_1
e il sig. vi era stata una relazione;
che la sig.ra aveva confidato alla teste che
[...] CP_1 Pt_1 il sig. fosse il padre del minore, e che la stessa teste era stata testimone diretta della relazione CP_1 tra l'uomo e il minore sia nell'ambiente del ristorante in cui parte attrice e parte convenuta lavoravano sia al di fuori di esso, e che si trattava di una relazione affettiva tipica del rapporto padre-figlio.
La domanda di parte attrice di dichiarazione giudiziale di paternità risulta dunque fondata nel merito e deve essere accolta.
Si dovrà altresì ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, luogo di nascita del minore, di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 277 cod. civ. e dell'art. 49 D.P.R. n.
396/2000. pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del convenuto soccombente nel giudizio, che dovrà rifonderle all'Erario in quanto parte attrice è stata ammessa al patrocinio statale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
con ricorso notificato a disattesa o assorbita ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore domanda:
- Dichiara che nato a [...] l'[...], è il padre di Controparte_1 PE
, nato a [...] il [...];
[...]
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per l'annotazione sull'atto di nascita di PE
(atto n. 2626, registro 01, parte 2, serie B, anno 2016);
[...]
- Condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in che Controparte_1 liquida in €2500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge, nonché spese generali nella misura del 15 %;
Milano, 6 giugno 2025
Il Presidente rel.
Maria Rita Cordova
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA (EX NONA BIS) CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Maria Rita Cordova Presidente Relatore dott. ssa Giulia Sicignano Giudice dott. ssa Cristina Bassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42546/2023 promossa da:
( , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Brasile), il 12/11/1984, residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Romano ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale, sito in Milano, Via Crescenzago n. 13
ATTRICE contro
), nato il [...] a [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Milano, Via Verro Bernardino n. 60, cap. 20141.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
- Accertare e dichiarare che il SI. (CF: ), nato il Controparte_1 CodiceFiscale_3
11/11/1960 a Scandale (CZ), è padre del minore , (CF: Persona_1 C.F._4
, nato il [...] a [...], quindi pronunciarsi dichiarazione giudiziale di
[...] paternità ex art. 269 c.c.;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
pagina 1 di 4 - Con vittoria alle spese legali del presente giudizio, rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede essere ammessi alla prova per interpello e testi, sulle circostanze e fatti di causa precedute dalla locuzione del “Vero che” la SI.ra , CF: CP_2 C.F._5
, nata in [...], il [...], residente in [...]detto
[...]
Memmi n. 22, Milano (MI), cap. 20143;
Al fine di accertare lo status di figlio, ci si rende disponibili per effettuare una CTU attraverso gli esami ematologici o il test del DNA, inoltre, tenuto conto che la sig.ra
[...]
è stata ammessa al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, si Parte_1 chiede che la spesa del CTU venga posta a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 131 comma 3 e art. 131 comma 4, sub c) del D. lgs. n. 115/2002 (c.d. Testo Unico Spese di Giustizia).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 e regolarmente notificato alla controparte, parte attrice chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che il sig. con il quale Controparte_1
l'istante ha affermato di aver intrattenuto una relazione more uxorio dal 2013, fosse padre del minore
, nato il [...]. Persona_1
All'udienza di comparizione delle parti del giorno 11 aprile 2024 il convenuto non si costituiva e non era presente;
il Giudice Istruttore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava pertanto la contumacia del convenuto e disponeva CTU nominando il dott. riservandosi sulle Persona_2 ulteriori istanze istruttorie.
All'udienza del giorno 26 settembre 2024 il Giudice Istruttore conferiva l'incarico al CTU nominato e formulava il quesito. Il relativo verbale di udienza veniva notificato al convenuto contumace.
A seguito del conferimento dell'incarico, il CTU depositava relazione sugli esiti delle operazioni peritali in data 6 dicembre 2024, comunicando al Tribunale l'impossibilità di eseguire alcun prelievo sul sig. necessario per poter procedere all'accertamento genetico, e, per questo, Controparte_1
l'impossibilità di svolgere l'incarico affidatogli. In particolare, il CTU riferiva di aver convocato il convenuto in data 14 ottobre 2024 a mezzo raccomandata, tornata al mittente per compiuta giacenza;
in data 24 ottobre 2024 presso il Poliambulatorio CEDAM ITALIA sito in Bresso si dava inizio alle operazioni peritali con il prelievo di campioni biologici dalla parte attrice e dal minore;
in data 7 novembre 2024 il CTU procedeva a una seconda convocazione del convenuto per il giorno 26 novembre 2024 a mezzo raccomandata, che veniva correttamente ricevuta;
tuttavia, parte convenuta non si presentava il giorno della convocazione né faceva pervenire alcuna comunicazione.
All'udienza del 12 dicembre 2024 il Giudice Istruttore scioglieva la riserva e ammetteva i capitoli di prova formulati da parte attrice con memoria del 18 marzo 2024, fissando per l'esame del teste l'udienza del 22 gennaio 2025.
pagina 2 di 4 All'udienza del 22 gennaio 2025 il Giudice Istruttore procedeva all'audizione della teste SI.ra _1
.
[...]
Successivamente, il Giudice Istruttore rinviava la causa per la trattazione all'udienza del giorno 13 marzo 2025; in questa data il Giudice rimetteva la causa in decisione per il giorno 29 maggio 2025 e concedeva alle parti i termini processuali per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 29 maggio 2025 il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente deve essere sottolineato il comportamento processuale tenuto dal convenuto, il quale, pur perfettamente a conoscenza della ragione per cui veniva chiamato a sottoporsi all'accertamento genetico, ha consapevolmente deciso di non sottoporvisi.
Secondo la costante giurisprudenza sul punto (Cass. Civ. Sezione I n. 6025 del 25 marzo 2015, n.
11223 del 21 maggio 2014; n. 12971 del 24 luglio 2012; n. 27237 del 14 novembre 2008; n. 5116 del 3 aprile 2003), da ultimo richiamata anche nella sentenza n. 10933 del 26 maggio 2016, pronunciata alla
Sezione I Cass. Civ. “nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche […] costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda”; e ancora l'ordinanza n. 28444 del 12 ottobre 2023, pronunciata dalla Sezione I Cass. Civ.“il rifiuto ingiustificato del presunto padre di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., anche in assenza di prove di rapporti tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti”.
Ulteriore conferma circa la fondatezza della domanda si trae dall'esito delle prove testimoniali che hanno fornito la prova dell'esistenza di una relazione sentimentale tra le due parti e di una relazione tra il sig. e il minore;
in particolare, la teste sig.ra confermava che tra la sig.ra CP_1 CP_2 Parte_1
e il sig. vi era stata una relazione;
che la sig.ra aveva confidato alla teste che
[...] CP_1 Pt_1 il sig. fosse il padre del minore, e che la stessa teste era stata testimone diretta della relazione CP_1 tra l'uomo e il minore sia nell'ambiente del ristorante in cui parte attrice e parte convenuta lavoravano sia al di fuori di esso, e che si trattava di una relazione affettiva tipica del rapporto padre-figlio.
La domanda di parte attrice di dichiarazione giudiziale di paternità risulta dunque fondata nel merito e deve essere accolta.
Si dovrà altresì ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, luogo di nascita del minore, di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 277 cod. civ. e dell'art. 49 D.P.R. n.
396/2000. pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del convenuto soccombente nel giudizio, che dovrà rifonderle all'Erario in quanto parte attrice è stata ammessa al patrocinio statale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
con ricorso notificato a disattesa o assorbita ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore domanda:
- Dichiara che nato a [...] l'[...], è il padre di Controparte_1 PE
, nato a [...] il [...];
[...]
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per l'annotazione sull'atto di nascita di PE
(atto n. 2626, registro 01, parte 2, serie B, anno 2016);
[...]
- Condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in che Controparte_1 liquida in €2500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge, nonché spese generali nella misura del 15 %;
Milano, 6 giugno 2025
Il Presidente rel.
Maria Rita Cordova
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