Accoglimento
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5872 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05872/2025REG.PROV.COLL.
N. 02344/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2344 del 2023, proposto da LO OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terzigno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 5134/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Raffaello Sestini;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Viene appellata la Sentenza della III Sezione del TAR Campania, Napoli, n. 5134/2022 pubblicata il 1° agosto 2022, che ha respinto il ricorso volto a far valere la illegittimità dell’Ordinanza n. 29 del 15 maggio 2018, con la quale il Comune di Tezigno aveva ingiunto all’appellante la demolizione e il ripristino delle opere realizzate alla via Provinciale Zabatta. In particolare, le opere contestate dal Comune riguardavano la modifica di alcune finestre, l’ampliamento del piano seminterrato e l’ampliamento della terrazza allestita sul solaio di copertura del medesimo locale seminterrato.
2 - Il proprietario dell’immobile impugnava tale ordinanza davanti al TAR, che peraltro respingeva il ricorso con la sentenza appellata, sul presupposto dell’abusività delle opere in esame. Secondo il TAR, infatti, non vi era la prova della legittima preesistenza della cisterna. In ogni caso, la realizzazione di un volume, pur interrato, di 140 mq non avrebbe potuto essere considerato volume tecnico, mentre l’insieme delle modifiche avrebbe comportato la creazione di un nuovo organismo edilizio.
3 - La predetta sentenza veniva quindi impugnata con l’appello in epigrafe. Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.
4 - Con l’appello si deduce l’erroneità dell’impugnata sentenza sotto plurimi profili. In particolare, secondo l’appellante le opere contestate, al contrario di quanto ritenuto dal TAR, non determinavano alcuna “trasformazione significativa” dell’immobile, non avevano alcun rilievo edilizio e non aumentavano il carico urbanistico essendo prive di abitabilità; infine, non necessitavano del previo rilascio di una autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, in quanto rientranti negli interventi minori disciplinati ai sensi del combinato disposto della lett A.10 e A.12 del DPR n. 31/2017.
In ogni caso, l’Amministrazione intimata avrebbe omesso di articolare le memorie difensive ex art. 73 c.p.a. e tale condotta processuale avrebbe dovuto essere valutata ai sensi del combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e 64, II comma c.p.a. che impongono al Giudice di porre a fondamento della decisione i fatti “pacifici” non specificamente contestati dalle parti.
5 - L’appello è in parte fondato e per la restante parte deve essere respinto, secondo le considerazioni che seguono.
5.1 - In primo luogo, la parte appellante deduce che l’asserito ampliamento del piano seminterrato sarebbe stato, in realtà, il frutto di un legittimo intervento di fusione dei vani del piano cantinato con quelli derivanti dalla dismissione di una cisterna. Tale intervento era già stato autorizzato con nulla osta sindacale n. 80 del 5 novembre 1965, che prevedeva la realizzazione di un piano seminterrato “ed altri accessori”. Dunque, trattandosi di opera di mero accorpamento di volumi interrati legittimamente esistenti, ed essendo il piano cantinato e la cisterna sforniti dei requisiti per ottenere l’abitabilità, gli stessi interventi si sarebbero dovuti ritenere inidonei a determinare un incremento di volume, non costituendo un’opera di ampliamento e neppure determinando un aggravio del carico urbanistico. Pertanto non sarebbe stato necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire e non sarebbe stato possibile ordinarne legittimamente la demolizione.
5.2 – Al riguardo, considera il Collegio che la legittimità della preesistente cisterna, poi fatta oggetto di un intervento di trasformazione con annessione del suo volume al piano interrato, non è revocata in dubbio dagli atti allegati al giudizio e provenienti dal Comune, che non si è costituito nel presente giudizio.
Peraltro, indipendentemente dal principio dell’onere di prova sancito dagli articoli 115 c.p.c. e 64, II comma c.p.a., il giudice amministrativo deve conoscere della fattispecie sottoposta al suo esame nella sua interezza alla stregua dello stato del diritto ma anche della scienza, ovvero delle regole giuridiche, ma anche delle conoscenze tecniche disponibili necessarie ai fini dell’applicazione delle predette regole giuridiche, secondo il principio iura novit curia .
5.3 - In tal senso, dunque, la demolizione, risultante in atti, di una preesistente cisterna in calcestruzzo con la conseguente modifica del precedente piano interrato, mediante opere in cemento armato comportanti la creazione di un volume tecnico molto più ampio, pur privo di aperture e quindi , da un lato, non idoneo ad ottenere l’abitabilità e, dall’altro, non comportante un maggior carico urbanistico, determina tuttavia un intervento strutturale suscettibile di modificare sostanzialmente il precedente organismo edilizio e di incidere sulla sua sicurezza dal punto di vista statico, imponendo il rilascio di un permesso di costruire o di altro titolo edilizio secondo la vigente normativa.
5.4 - L’ordine di demolizione di un tale manufatto realizzato senza alcun titolo e senza l’allegazione di alcun progetto attestante la sua sicurezza statica non può quindi reputarsi illegittimo, fatta salva la valutazione, da parte del Comune, di eventuali domande in sanatoria corredate da idonei documenti progettuali volti ad assicurare la sicurezza statica e strutturale dell’intervento. Per la predetta parte l’appello deve essere pertanto respinto.
5.5 – A considerazioni diverse si prestano le censure d’appello concernenti gli altri interventi contestati, ovvero la modifica di alcune finestre – abuso contestato senza nemmeno provvedere alla precisa individuazione delle stesse – e la pavimentazione del lastrico solare sovrastante la cisterna. Infatti, le prime devono essere ricondotte all’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett b) del DPR n. 380 del 2001, mentre la pavimentazione del lastrico solare sovrastante la cisterna comporta un’attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett e ter) del DPR n. 380 del 2001.
5.6 - Si tratta, quindi, di opere minori, libere o sottoposte a mera comunicazione, valutabili separatamente dal sopradescritto ampiamento del piano interrato. Ne discende l’illegittimità in parte qua dell’ordine di demolizione.
5.7 – In relazione alle predette opere l’appello deve essere pertanto accolto, conseguendone l’accoglimento in parte qua , in riforma dell’appellata sentenza, del ricorso volto all’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.
6 – La reciproca soccombenza giustifica, infine, la compensazione fra le parti del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e in parte lo respinge nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie in parte il ricorso di primo grado ed annulla in parte qua i provvedimenti impugnati in tale sede, respingendolo nel resto.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO