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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 514 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Riccarda Grandoni per Parte_1 procura in calce al ricorso in primo grado
- Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Righetti Saragoni Controparte_1
Lunghi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 6 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 833 pronunciata dal Tribunale di
ES nella camera di consiglio del 19.11.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“L'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e per tutti i motivi in atti (da intendersi qui per richiamati e trascritti), previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate e di seguito reiterate, Voglia:
“in integrale riforma della impugnata sentenza n. 833/2024 del Tribunale di ES pubblicata il 27/11/2024 e mai notificata:
– in via pregiudiziale e cautelare, dichiarare l'ammissibilità dell'appello e sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato per i motivi descritti nel presente atto;
in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto in riforma della sentenza n. 833/2024, resa inter-partes dal Tribunale di ES, Sezione Civile, in composizione collegiale pubblicata il 27/11/2024, mai notificata:
- accertare e dichiarare che il minore e la SI.ra Persona_1 Controparte_1 non vivono più nella casa familiare e per l'effetto revocare l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra CP_1
- revocare l'assegno divo to in favore della SI.ra ; Controparte_1
– ridurre l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore di € 200,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA (…)”
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, rigettare la richiesta di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata;
rigettare l'appello interposto dal sig. in quanto infondato in fatto e in diritto, Parte_1 pagina 2 di 6 rigettare la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie avanzate da controparte in quanto inconferente, confermare in toto la sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese di lite del grado”
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte appaiono infondate e che il provvedimento adeguatamente motivato in fatto e diritto, aderente ai principi giurisprudenziali, merita conferma, chiede il rigetto dell'inibitoria presentata e dell'appello”
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di ES chiedendo la modifica delle Parte_1 condizioni previste nella sentenza con cui in data 05.09.2023 il medesimo
Tribunale, dopo aver dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio minore Controparte_1
con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a Per_1 quest'ultima dell'abitazione familiare, prevedendo altresì a carico del un Pt_1 assegno divorzile pari ad euro 150,00 ed un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 350,00, oltre al pari concorso nelle spese straordinarie.
Il ricorrente ha dedotto un sensibile peggioramento delle proprie condizioni economiche ed ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile, la riduzione del contributo in favore del figlio e la revoca dell'assegnazione della casa familiare, nella quale il minore e sua madre non abiterebbero più.
Costituendosi dinanzi ai primi giudici, la ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_1 contestando che siano intervenute circostanze nuove rispetto al giudizio di divorzio da poco concluso.
Con sentenza in data 19.11.2024 il Tribunale di ES ha rigettato il ricorso, ritenendo che il non abbia comprovato l'effettivo abbandono della casa Pt_1 coniugale da parte della resistente, né il proprio concreto interesse ad ottenere la revoca dell'assegnazione a fronte dell'ormai prossima vendita all'asta dell'immobile; ha poi escluso che siano emerse circostanze nuove rispetto alla pagina 3 di 6 sentenza di divorzio, non essendo comunque rilevante la scelta compiuta dal ricorrente di dimettersi volontariamente anche dall'ultimo impiego reperito.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , ribadendo che dopo la Pt_1 sentenza di divorzio l'appellata si sarebbe definitivamente trasferita insieme al figlio presso l'abitazione dei propri genitori;
l'appellante lamenta poi che i primi giudici non abbiano tenuto conto dell'intervenuta nascita della figlia , né del Per_2 fatto che la resistente non si stia attivando per reperire un lavoro stabile.
Costituendosi anche nel presente grado di giudizio, la ha contestato la CP_1 fondatezza dell'appello ed ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
Anche la Procura Generale è intervenuta per chiedere la conferma della sentenza di primo grado.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 23.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in cui i Pt_1 primi giudici non hanno revocato l'assegnazione della casa familiare alla
SInoretti; l'appellante ribadisce invece che l'ex coniuge si sarebbe definitivamente trasferita presso i propri genitori unitamente al figlio della coppia.
Tale motivo dev'essere disatteso.
L'odierno appellante non ha infatti offerto elementi idonei a comprovare che dopo la pronuncia di divorzio l'odierna appellata abbia effettivamente abbandonato la casa familiare per trasferirsi unitamente al figlio presso l'abitazione dei propri genitori;
né rileva il fatto che abbia trascorso un mese presso di loro al fine di assisterli in un momento di grave difficoltà
(secondo quanto desumibile dalla documentazione prodotta dalla CP_1 non contestata dall'appellante).
E' stato in ogni caso chiarito che “l'assegnazione della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli pagina 4 di 6 interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.33610 dell'11.11.2021): le esigenze del figlio non possono pertanto essere pretermesse al solo fine di Per_1 agevolare il nella gestione delle incombenze derivanti dalla Pt_1 costituzione di un nuovo nucleo familiare.
2. Con il secondo motivo, il censura la sentenza nel capo in cui i primi Pt_1 giudici non hanno ridotto il contributo posto a suo carico quale concorso nel mantenimento del figlio : l'appellante lamenta che non siano stati Per_1 tenuti in alcun conto né la nascita della piccola , né le sue dimissioni Per_2 dal lavoro avviato quale camionista.
Anche tale motivo dev'essere rigettato.
Il fatto che il sia diventato padre di una bambina nata dalla relazione Pt_1 con l'attuale moglie, infatti, era stato tempestivamente dedotto nel giudizio di divorzio, come riconosciuto anche a pag. 9 dell'atto di appello: tale circostanza non può quindi essere valorizzata nella presente sede soltanto perché, ad avviso dell'appellante, non sarebbe stata adeguatamente valutata da quel collegio.
Anche nel presente giudizio è poi emersa l'evidente capacità professionale dell'odierno appellante, il quale si è sperimentato con profitto in diversi campi nel corso degli anni;
la documentazione prodotta dalla stessa parte comprova del resto che egli sta fruendo di un reddito analogo a quello percepito negli anni precedenti e che anche l'ultimo contratto di lavoro con cui è stato assunto quale idraulico è stato prorogato (per ora) sino al
31.12.2025 (cfr. doc. 4 allegato alle note in data 20.10.2025).
3. Con il terzo motivo d'appello il censura poi la sentenza nel capo in cui Pt_1
i primi giudici non hanno revocato l'assegno divorzile già riconosciuto in favore della SInoretti;
l'appellante ribadisce che le proprie condizioni economiche sarebbero peggiorate e che l'ex coniuge non si sarebbe adeguatamente attivata per reperire un'attività lavorativa.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tale profilo.
pagina 5 di 6 Come già sopra evidenziato, infatti, non è stato comprovato un effettivo e sensibile peggioramento delle condizioni economiche del , essendo Pt_1 stata comunque presa in considerazione già nel giudizio di divorzio la nascita della piccola;
né costituisce una circostanza nuova la difficoltà Per_2 incontrata dalla SInoretti nel reinserirsi stabilmente nel mondo del lavoro.
4. L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla totale soccombenza dell'appellante, impone di confermare la regolazione delle spese di lite già decisa dai primi giudici e di condannare il a pagare anche le spese del Pt_1 presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, l'appellante debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 833 pubblicata in data 27.11.2024 dal Tribunale Pt_1 di ES, cosí dispone:
RIGETTA l'appello.
CONDANNA a rifondere le spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed a oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 514 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Riccarda Grandoni per Parte_1 procura in calce al ricorso in primo grado
- Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Righetti Saragoni Controparte_1
Lunghi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 6 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 833 pronunciata dal Tribunale di
ES nella camera di consiglio del 19.11.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“L'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e per tutti i motivi in atti (da intendersi qui per richiamati e trascritti), previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate e di seguito reiterate, Voglia:
“in integrale riforma della impugnata sentenza n. 833/2024 del Tribunale di ES pubblicata il 27/11/2024 e mai notificata:
– in via pregiudiziale e cautelare, dichiarare l'ammissibilità dell'appello e sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato per i motivi descritti nel presente atto;
in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto in riforma della sentenza n. 833/2024, resa inter-partes dal Tribunale di ES, Sezione Civile, in composizione collegiale pubblicata il 27/11/2024, mai notificata:
- accertare e dichiarare che il minore e la SI.ra Persona_1 Controparte_1 non vivono più nella casa familiare e per l'effetto revocare l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra CP_1
- revocare l'assegno divo to in favore della SI.ra ; Controparte_1
– ridurre l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore di € 200,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA (…)”
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, rigettare la richiesta di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata;
rigettare l'appello interposto dal sig. in quanto infondato in fatto e in diritto, Parte_1 pagina 2 di 6 rigettare la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie avanzate da controparte in quanto inconferente, confermare in toto la sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese di lite del grado”
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte appaiono infondate e che il provvedimento adeguatamente motivato in fatto e diritto, aderente ai principi giurisprudenziali, merita conferma, chiede il rigetto dell'inibitoria presentata e dell'appello”
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di ES chiedendo la modifica delle Parte_1 condizioni previste nella sentenza con cui in data 05.09.2023 il medesimo
Tribunale, dopo aver dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio minore Controparte_1
con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a Per_1 quest'ultima dell'abitazione familiare, prevedendo altresì a carico del un Pt_1 assegno divorzile pari ad euro 150,00 ed un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 350,00, oltre al pari concorso nelle spese straordinarie.
Il ricorrente ha dedotto un sensibile peggioramento delle proprie condizioni economiche ed ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile, la riduzione del contributo in favore del figlio e la revoca dell'assegnazione della casa familiare, nella quale il minore e sua madre non abiterebbero più.
Costituendosi dinanzi ai primi giudici, la ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_1 contestando che siano intervenute circostanze nuove rispetto al giudizio di divorzio da poco concluso.
Con sentenza in data 19.11.2024 il Tribunale di ES ha rigettato il ricorso, ritenendo che il non abbia comprovato l'effettivo abbandono della casa Pt_1 coniugale da parte della resistente, né il proprio concreto interesse ad ottenere la revoca dell'assegnazione a fronte dell'ormai prossima vendita all'asta dell'immobile; ha poi escluso che siano emerse circostanze nuove rispetto alla pagina 3 di 6 sentenza di divorzio, non essendo comunque rilevante la scelta compiuta dal ricorrente di dimettersi volontariamente anche dall'ultimo impiego reperito.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , ribadendo che dopo la Pt_1 sentenza di divorzio l'appellata si sarebbe definitivamente trasferita insieme al figlio presso l'abitazione dei propri genitori;
l'appellante lamenta poi che i primi giudici non abbiano tenuto conto dell'intervenuta nascita della figlia , né del Per_2 fatto che la resistente non si stia attivando per reperire un lavoro stabile.
Costituendosi anche nel presente grado di giudizio, la ha contestato la CP_1 fondatezza dell'appello ed ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
Anche la Procura Generale è intervenuta per chiedere la conferma della sentenza di primo grado.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 23.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in cui i Pt_1 primi giudici non hanno revocato l'assegnazione della casa familiare alla
SInoretti; l'appellante ribadisce invece che l'ex coniuge si sarebbe definitivamente trasferita presso i propri genitori unitamente al figlio della coppia.
Tale motivo dev'essere disatteso.
L'odierno appellante non ha infatti offerto elementi idonei a comprovare che dopo la pronuncia di divorzio l'odierna appellata abbia effettivamente abbandonato la casa familiare per trasferirsi unitamente al figlio presso l'abitazione dei propri genitori;
né rileva il fatto che abbia trascorso un mese presso di loro al fine di assisterli in un momento di grave difficoltà
(secondo quanto desumibile dalla documentazione prodotta dalla CP_1 non contestata dall'appellante).
E' stato in ogni caso chiarito che “l'assegnazione della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli pagina 4 di 6 interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.33610 dell'11.11.2021): le esigenze del figlio non possono pertanto essere pretermesse al solo fine di Per_1 agevolare il nella gestione delle incombenze derivanti dalla Pt_1 costituzione di un nuovo nucleo familiare.
2. Con il secondo motivo, il censura la sentenza nel capo in cui i primi Pt_1 giudici non hanno ridotto il contributo posto a suo carico quale concorso nel mantenimento del figlio : l'appellante lamenta che non siano stati Per_1 tenuti in alcun conto né la nascita della piccola , né le sue dimissioni Per_2 dal lavoro avviato quale camionista.
Anche tale motivo dev'essere rigettato.
Il fatto che il sia diventato padre di una bambina nata dalla relazione Pt_1 con l'attuale moglie, infatti, era stato tempestivamente dedotto nel giudizio di divorzio, come riconosciuto anche a pag. 9 dell'atto di appello: tale circostanza non può quindi essere valorizzata nella presente sede soltanto perché, ad avviso dell'appellante, non sarebbe stata adeguatamente valutata da quel collegio.
Anche nel presente giudizio è poi emersa l'evidente capacità professionale dell'odierno appellante, il quale si è sperimentato con profitto in diversi campi nel corso degli anni;
la documentazione prodotta dalla stessa parte comprova del resto che egli sta fruendo di un reddito analogo a quello percepito negli anni precedenti e che anche l'ultimo contratto di lavoro con cui è stato assunto quale idraulico è stato prorogato (per ora) sino al
31.12.2025 (cfr. doc. 4 allegato alle note in data 20.10.2025).
3. Con il terzo motivo d'appello il censura poi la sentenza nel capo in cui Pt_1
i primi giudici non hanno revocato l'assegno divorzile già riconosciuto in favore della SInoretti;
l'appellante ribadisce che le proprie condizioni economiche sarebbero peggiorate e che l'ex coniuge non si sarebbe adeguatamente attivata per reperire un'attività lavorativa.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tale profilo.
pagina 5 di 6 Come già sopra evidenziato, infatti, non è stato comprovato un effettivo e sensibile peggioramento delle condizioni economiche del , essendo Pt_1 stata comunque presa in considerazione già nel giudizio di divorzio la nascita della piccola;
né costituisce una circostanza nuova la difficoltà Per_2 incontrata dalla SInoretti nel reinserirsi stabilmente nel mondo del lavoro.
4. L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla totale soccombenza dell'appellante, impone di confermare la regolazione delle spese di lite già decisa dai primi giudici e di condannare il a pagare anche le spese del Pt_1 presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, l'appellante debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 833 pubblicata in data 27.11.2024 dal Tribunale Pt_1 di ES, cosí dispone:
RIGETTA l'appello.
CONDANNA a rifondere le spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed a oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 6 di 6