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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIAN
V.G. n. 2552/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2552/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 16-9-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in San Parte 1 C.F. C.F. 1
,
Cipriano d'Aversa alla via Togliatti n. 24, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Caterino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
,elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F. C.F. 2
,
San Cipriano d'Aversa alla via Togliatti n. 24, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Caterino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25-9-2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 23-6-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Succivo (NA) il 19-7-2003, dal quale è nata una figlia Per 1 (nata ad [...] il [...]), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25-9-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E SEPARAZIONE PERSONALE
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. CASA CONIUGALE
La casa familiare sita in Succivo (CE), alla via Enrico Berlinguer n.15 verrà assegnata alla sig.ra UP UI, nella quale la stessa vivrà unitamente alla figlia maggiorenne GR CA, non economicamente autosufficiente, la quale manterrà residenza abituale presso la casa familiare. L'assegnatario avrà il diritto di abitare l'immobile e ne sosterrà tutte le spese ordinarie e straordinarie, incluse le utenze, le spese condominiali, le imposte e tasse.
3. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE
I ricorrenti rinunciano reciprocamente alla richiesta di un loro mantenimento.
I genitori si impegnano congiuntamente al mantenimento della figlia maggiorenne GR
CA fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
In particolare, GR CA, padre, verserà per la figlia a titolo di contributo per il mantenimento della somma di denaro pari ad € 250.00 mensili da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese alla sig.ra GR CA. La quota del padre sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario all'IBAN: [...] o mediante ricarica
PostePay n. 5533171217458203, alla sig.ra GR CA. L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie: attività sportive, alle spese universitarie e di formazione, alle spese mediche non ordinarie, ed altre spese straordinarie, le stesse saranno a carico del sig.
GR CA e della sig.ra UP UI nella misura del 50% ciascuno. L'assegno di mantenimento sarà dovuto fino a che la figlia non sarà autosufficiente, o comunque fino a che non entrerà nel mondo del lavoro.
Quanto ai rapporti: i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un equilibrio e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi o apprezzamenti. I sig.ri GR CA e UP UI si dichiarano soddisfatti delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
Ogni altra questione patrimoniale tra gli stessi sarà risolta, se esistente e necessario, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di Parte 1 C.F. e Controparte 1 C.F. C.F. 2 ai C.F. 1
,
sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Succivo (CE) (atto n.3,
Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
V.G. n. 2552/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2552/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 16-9-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in San Parte 1 C.F. C.F. 1
,
Cipriano d'Aversa alla via Togliatti n. 24, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Caterino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
,elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F. C.F. 2
,
San Cipriano d'Aversa alla via Togliatti n. 24, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Caterino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25-9-2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 23-6-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Succivo (NA) il 19-7-2003, dal quale è nata una figlia Per 1 (nata ad [...] il [...]), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25-9-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E SEPARAZIONE PERSONALE
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. CASA CONIUGALE
La casa familiare sita in Succivo (CE), alla via Enrico Berlinguer n.15 verrà assegnata alla sig.ra UP UI, nella quale la stessa vivrà unitamente alla figlia maggiorenne GR CA, non economicamente autosufficiente, la quale manterrà residenza abituale presso la casa familiare. L'assegnatario avrà il diritto di abitare l'immobile e ne sosterrà tutte le spese ordinarie e straordinarie, incluse le utenze, le spese condominiali, le imposte e tasse.
3. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE
I ricorrenti rinunciano reciprocamente alla richiesta di un loro mantenimento.
I genitori si impegnano congiuntamente al mantenimento della figlia maggiorenne GR
CA fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
In particolare, GR CA, padre, verserà per la figlia a titolo di contributo per il mantenimento della somma di denaro pari ad € 250.00 mensili da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese alla sig.ra GR CA. La quota del padre sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario all'IBAN: [...] o mediante ricarica
PostePay n. 5533171217458203, alla sig.ra GR CA. L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie: attività sportive, alle spese universitarie e di formazione, alle spese mediche non ordinarie, ed altre spese straordinarie, le stesse saranno a carico del sig.
GR CA e della sig.ra UP UI nella misura del 50% ciascuno. L'assegno di mantenimento sarà dovuto fino a che la figlia non sarà autosufficiente, o comunque fino a che non entrerà nel mondo del lavoro.
Quanto ai rapporti: i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un equilibrio e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi o apprezzamenti. I sig.ri GR CA e UP UI si dichiarano soddisfatti delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
Ogni altra questione patrimoniale tra gli stessi sarà risolta, se esistente e necessario, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di Parte 1 C.F. e Controparte 1 C.F. C.F. 2 ai C.F. 1
,
sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Succivo (CE) (atto n.3,
Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro