Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di omologazione di accordo di separazione e scioglimento congiunto del matrimonio
nella causa promossa con ricorso congiunto da nata a [...] il [...] ( , residente in [...], Parte_1 C.F._1
08040, S. M. Navarrese- Baunei (Nu), elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Stanislao
Caboni, 10, presso lo studio dell'avv. Marilena Pani ( - C.F._2 Email_1
del Foro di Cagliari, che la rappresenta e difende come da procura speciale ex art. 83, n.3 c.p.c.,
rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposto in calce al ricorso ai sensi dell'art. 18 Dm
44/2011
e
22, 08040, S. M. Navarrese- Baunei (Nu), ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera PSS
n. 63/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei in data 06/11/2024, elettivamente domiciliato in Tortolì, Via Sarcidano n. 3, presso lo Studio dell'avv. Elena Marcella Lepori
( - , che lo rappresenta e difende per procura speciale C.F._4 Email_2
ex art. 83, n.3 c.p.c., rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposto in calce al ricorso ai sensi dell'art. 18 Dm 44/2011,
Ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
I ricorrenti, con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 49 e 51 c.p.c., iscritto in data 3.12.2024, premesso di avere contratto matrimonio civile in Baunei, in data 29.03.2001, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del menzionato comune, al n. 4 parte I - anno 2001, hanno chiesto previa omologazione dell'accordo di separazione, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dichiarato che:
a) dall'unione coniugale sono nati (Lanusei, 26.06.2001) e (Lanusei, Persona_1 Parte_2
09.06.2006), economicamente autosufficienti;
b) essendo venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi sono pervenuti alla decisione di separarsi,
definendo ogni rapporto personale ed economico;
c) la svolge attività lavorativa presso una panetteria, mentre il fino al mese di Pt_1 CP_1
dicembre 2023, ha svolto attività di coadiutore familiare presso l'impresa del padre e attualmente
è alla ricerca di nuova occupazione;
d) i coniugi non vantano alcuna pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, ognuno provvede e continuerà a provvedere al proprio sostentamento autonomamente;
e) i figli, entrambi maggiorenni, vivranno con la madre in un'abitazione differente da quella familiare-coniugale;
f) i coniugi non hanno in comune conti bancari e/o postali, libretti di risparmio o qualsiasi altro prodotto finanziario o assicurativo.
I coniugi hanno altresì dichiarato, ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c.:
- di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- di non volersi riconciliare;
- di esonerarsi reciprocamente dalla produzione dei documenti di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo
del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello stato civile ai fini
dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. Dichiarare compensate le spese di lite.
Le parti hanno chiesto altresì di omologare le seguenti condizioni di separazione:
a) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) I coniugi dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente
ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere
l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento.
c) dichiara di non aver contratto debiti unitamente a e/o debiti dove la Parte_1 CP_1
stessa sia garante/fideiussore. dichiara di non aver contratto debiti unitamente a CP_1
e/o debiti dove la stessa sia garante/fideiussore. Parte_1
d) Spese interamente compensate.
Ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., i ricorrenti hanno altresì chiesto congiuntamente che, decorso il termine previsto ex lege e previo passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, sulla separazione personale, la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1. dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in Baunei in data
29.03.2001- Atto N. 4 parte I - anno 2001 - Comune di BAUNEI (NU), ordinandone l'annotazione e
le ulteriori incombenze;
2. confermare la regolamentazione dei rapporti, anche patrimoniali tra i coniugi nei modi e nei
termini di cui al presente ricorso;
3. con compensazione integrale delle spese del giudizio
Il Presidente, con proprio decreto in data 5.12.2024, preso atto dell'istanza di sostituzione dell'udienza con note scritte e della dichiarazione di non volersi riconciliare, ha fissato l'udienza del
18.2.2025, sostituita da note scritte, nominando sé stesso quale giudice relatore e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere.
In data 24.12.2024, il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione.
All'udienza del 18.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio sulla base dell'accordo già raggiunto.
Il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
DIRITTO
Ritiene il collegio sussistenti i presupposti per l'omologazione dell'accordo di separazione.
Il ricorso è stato sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12,
primo, secondo comma.
I ricorrenti hanno dichiarato di esonerarsi reciprocamente dalla produzione dei documenti di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Le parti nell'accordo hanno compiutamente definito i rapporti patrimoniali ed economici, nonché le condizioni inerenti alla prole. Ad avviso del Tribunale, gli accordi come sopra riportato non sono in contrasto con gli interessi dei figli, anche considerata l'età degli stessi.
Non risulta necessario acquisire i dati reddituali dell'ultimo triennio, non trovandosi in presenza di figli minori e non avendo le parti formulato domande di contributo economico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte,
la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Pertanto, mentre la domanda di separazione proposta deve essere accolta, la causa deve essere rimessa nel ruolo del giudice delegato alla trattazione come da separata ordinanza per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto,
1) pronuncia la separazione tra nata a [...] il [...] Parte_1
( , residente in [...] S. M. Navarrese- Baunei (Nu), e C.F._1
nato a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._3
Salbene, 22, 08040, S. M. Navarrese- Baunei (Nu),
2) omologa gli accordi di separazione alle condizioni proposte;
3) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Baunei, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
4) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato alla trattazione per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Lanusei, il giorno 14.3.2025
Il Presidente rel. est.
Nicola Caschili IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa promossa con ricorso congiunto da nata a [...] il [...] ( , residente in [...], Parte_1 C.F._1
08040, S. M. Navarrese- Baunei (Nu), rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Pani e
[...]
, nato a [...] il [...] ( ), residente in [...] CP_1 C.F._3
S. M. Navarrese- Baunei (Nu), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Marcella Lepori
***
Il Collegio,
rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
Considerato che
le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio;
Rilevato che l'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. deve essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale ai fini della procedibilità della domanda ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ mod.,
P. Q. M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore dott. Nicola Caschili per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Fissa udienza del 4.12.2025, sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la dichiarazione di conferma di non volersi riconciliare e per l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12.
Si comunichi
Così deciso in Lanusei, il 14.3.2025
Il Presidente
Nicola Caschili