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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/09/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 861/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 861/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
05/06/1993 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GHEZZI
SAMANTHA,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...], Strada Litoranea;
resistente contumace;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 esclusivo presso la madre, iscrizione nello stato di famiglia materno e residenza presso la madre.
In considerazione del luogo di residenza del padre e della lontananza geografica dalla figlia minore, disporre che la responsabilità genitoriale sulla figlia minore venga Persona_2 esercitata, ai sensi degli art. 317 e 337ter c.c., in via esclusiva dalla IG.ra con Parte_1 riguardo a tutte le questioni di ordinaria amministrazione.
Sempre in considerazione della distanza geografica tra i genitori, disporre che trascorra Per_1 con il padre, durante le vacanze estive scolastiche, un periodo di almeno otto settimane, non necessariamente consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Ordinare che il IG. si occupi di venire a prendere la figlia a Casatenovo e riportarla, CP_1 Per_1 all'inizio e alla fine di ogni periodo di vacanza. Disporre che l'assegno di mantenimento che il padre verserà per la figlia minore rimanga invariato anche nel suddetto periodo, così come durante gli ulteriori periodi di vacanza.
Disporre che , durante le vacanze di Natale, stia ad anni alterni con ciascun genitore nei Per_1 seguenti periodi: dal 24 dicembre (o dal giorno di inizio delle vacanze scolastiche, se diverso) al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio (o dal giorno di fine delle vacanze scolastiche, se diverso) con l'altro. Per il primo anno (Natale 2025) disporre che la minore trascorra il periodo natalizio con il padre.
Disporre che le vacanze di Pasqua vengano trascorse da in maniera alternata, un anno Per_1 con il padre e uno con la madre. Disporre che le altre festività e i ponti infrannuali vengano trascorsi dalla minore con la madre, fatta salva l'ipotesi in cui il IG. si possa recare a Casatenovo in CP_1 visita alla figlia, previo accordo con la IG.ra . Parte_1
Ordinare che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro 400,00 per 12 mensilità, Per_1 ordinandone la corresponsione a mezzo bonifico bancario entro il giorno 25 di ogni mese, a far data dal deposito del presente ricorso. Disporre che il predetto importo venga rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del ricorso per la separazione dei coniugi. In applicazione del protocollo del Tribunale di Lecco, ordinare che le seguenti spese per la figlia, per le quali non si renderà necessario il preventivo accordo dei genitori, vengano suddivise come segue: 50% al IG. e 50% alla IG.ra : CP_1 Parte_1
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal S.S.N.;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
f) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
g) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
j) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
k) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
l) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
m) mensa e buoni pasto;
n) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi i genitori;
o) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica… (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi e analoghe manifestazioni;
p) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. Sempre in applicazione del protocollo del Tribunale di Lecco, ordinare che anche le seguenti spese straordinarie, per le quali si renderà invece necessario il preventivo accordo dei genitori, vengano suddivise al 50% a carico del IG. e al 50% a carico della IG.ra : CP_1 Parte_1
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal S.S.N.;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
e) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
f) corsi di specializzazione;
g) corsi di recupero e lezioni private;
h) alloggio presso la sede universitaria;
i) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
j) gite scolastiche con pernottamento;
k) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quelle indicate al punto precedente (comprese le iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
l) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto precedente;
m) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
n) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
o) tempo prolungato, pre e post-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
p) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
q) acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità ed urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Disporre che l'assegno unico per il nucleo famigliare venga percepito interamente dalla IG.ra
. Parte_1
Disporre che le detrazioni fiscali vengano usufruite al 50% ciascuno dai coniugi. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ordinare che ciascun genitore metta a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
Con vittoria di spese.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 4.6.2016 nel Comune di Latina, dalla cui unione è nata a
LATINA il 14.5.2018, una figlia, . Persona_2
Con ricorso depositato in data 28.5.2025 ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione personale dei coniugi, disponendo l'affido congiunto ad entrambi i genitori di , Per_1 con collocamento esclusivo presso la madre, iscrizione nello stato di famiglia materno e residenza presso la madre, disponendo, in considerazione del luogo di residenza del padre e della distanza geografica dalla figlia, che la responsabilità genitoriale sulla figlia minore venga Persona_2 esercitata, ai sensi degli art. 317 e 337ter c.c., in via esclusiva dalla madre con riguardo a tutte le questioni di ordinaria amministrazione. Quanto alle frequentazioni paterne la ricorrente ha chiesto che il padre possa vedere la figlia minore durante le vacanze estive scolastiche per un periodo di almeno otto settimane, anche non consecutive. In punto economico ha chiesto che il padre versi quale contributo ordinario a favore della minore la somma di euro 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie in applicazione del protocollo del Tribunale di Lecco.
A fondamento delle proprie domande la IG.ra ha dedotto l'inizio della crisi coniugale Parte_1 già dai primi anni di matrimonio, sfociata in una separazione di fatto a far tempo dal 2020, anno in cui la ricorrente si è trasferita unitamente alla minore in Lombardia. La ricorrente ha inoltre precisato di essersi occupata, a far tempo dalla rottura coniugale, in via esclusiva della figlia minore, la quale allo stato vede il padre esclusivamente durante le vacanze estive e durante le festività natalizi e a volte CP_ pasquali. Al contempo ha riferito che il in passato ha versato saltuariamente il CP_1 contributo economico in favore della figlia minore e soltanto da taluni mesi ha iniziato a contribuire al mantenimento di con maggior regolarità, versando importi variabili ricompresi tra i 150 e Per_1
i 200 euro mensili.
Con decreto del 3.6.2025 il Presidente relatore ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 24.09.2025.
All'udienza del 24.9.2025 il IG. non è comparso, né si è costituito, e il CP_1
Presidente relatore, previo controllo della regolare notifica alla resistente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia. In tale sede, la ricorrente, ha precisato le conclusioni, rinunciando alle domande istruttorie e riportandosi alle conclusioni già precisate in ricorso, come riportato nel verbale redatto il 24.9.2025.
Indi per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Contumacia del convenuto. Per quanto riguarda la posizione del convenuto, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza del 3.6.2025, come risultante dalla documentazione depositata da parte ricorrente (ricorso notificato a mani della madre convivente del IG. in data 20.6.2025 come certificato dall'ufficiale postale). CP_1 [...]
non si è costituito nel presente giudizio, né è comparso all'udienza del 24.9.2025. In CP_1 ragione di ciò, in prima udienza è stata dichiarata la contumacia del marito.
3. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Invero, le circostanze dedotte da parte ricorrente denotano il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti, sicché, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
4. Affidamento della figlia minore e diritto di visita paterno. Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile. L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Qualora tale regime risulti contrario agli interessi del minore - in quanto oggettivamente pregiudizievole per lo stesso o laddove uno dei genitori genitore appaia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere tale ruolo (Cass.
n. 18867/2011) - l'art. 337 quater c.c. riconosce al giudice la possibilità di derogare alla regola generale disponendo, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo o super esclusivo del minore. Nel primo caso, le decisioni di maggior interesse verranno comunque adottate da entrambi i genitori, mentre nel caso di affidamento super esclusivo (anche detto rafforzato) l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale sarà concentrato totalmente in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Tanto premesso, nel caso di specie, non si ravvisano ostacoli alla previsione del regime di affido condiviso della figlia minore tra i genitori, con collocamento esclusivo presso la madre, Per_1 iscrizione nello stato di famiglia materno e residenza presso la madre, fatta eccezione per tutte le questioni di ordinaria amministrazione che vengono rimesse, ai sensi degli art. 317 e 337ter c.c., esclusivamente alla madre, in conformità a quanto richiesto da parte ricorrente, al fine di evitare situazioni di stallo nelle decisioni afferenti a , tenuto conto del luogo di residenza del padre Per_1
e della lontananza geografica dalla figlia minore.
Quanto al regime di visita con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene opportuno confermare quanto indicato nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di parte ricorrente, avuto riguardo in particolare alla distanza geografica del resistente contumace (residente in [...]), con la previsione a che:
- trascorra con il padre, durante le vacanze estive scolastiche, un periodo di almeno Per_1 otto settimane, non necessariamente consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Ordina che il IG. si occupi di venire a prendere la figlia a CP_1 Per_1
Casatenovo e riportarla, all'inizio e alla fine di ogni periodo di vacanza;
- , durante le vacanze di Natale, stia ad anni alterni con ciascun genitore nei seguenti Per_1 periodi: dal 24 dicembre (o dal giorno di inizio delle vacanze scolastiche, se diverso) al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio (o dal giorno di fine delle vacanze scolastiche, se diverso) con l'altro. Per il primo anno (Natale 2025) dispone che la minore trascorra il periodo natalizio con il padre;
- , durante le vacanze di Pasqua stia ad anni alterni, un anno con il padre e uno con la Per_1 madre,
- le altre festività e i ponti infrannuali vengano trascorsi dalla minore con la madre, fatta salva l'ipotesi in cui il IG. si possa recare a Casatenovo in visita alla figlia, previo accordo CP_1 con la IG.ra . Parte_1
5. Contributo al mantenimento della figlia minore.
Con riferimento al mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Con riguardo alla IGnora , la stessa ha dedotto di lavorare in qualità di estetista in Parte_1 regime di partita IVA, dalla cui attività percepisce circa euro 400 mensili.
Quanto al convenuto contumace, invece, la ricorrente ha dedotto che il le risulta lavorare CP_1 come elettricista dipendente, dalla cui attività percepisce all'incirca euro 1.600 mensili.
Pertanto, appare opportuno prevedere un contributo al mantenimento a carico del e a favore CP_1 della figlia minore di euro 300 mensili, avuto in particolare riguardo al fatto che, allo stato, Per_1 grava integralmente sulla madre l'intero carico della gestione della figlia, nonché al percepimento integrale alla stessa dell'assegno unico.
Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
Infine, il Collegio prende atto che le detrazioni fiscali vengano usufruite al 50% ciascuno dai coniugi, conformemente a quanto indicato dalla ricorrente nella domanda formulata in ricorso.
6. Spese di lite. Stante la soccombenza del convenuto contumaciale, le spese di lite, quantificate nei minimi, esclusa la fase di trattazione, tenendo conto della semplicità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico della resistente contumace.
Poiché la ricorrente ha ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (come da provvedimento in atti), ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115/2002, va condannato a CP_1 pagare a favore dello Stato senza diminuzione alla metà di cui all'art. 130 (vedi Cass. 19.1.2021 n.
777; Cass.
8.1.2020 n. 136; Cass.
3.1.2020 n. 19; Cass.
3.5.2019 n. 11590; Cass. 11.9.2018 n. 22017).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a LATINA il 04/06/2016, con CP_1 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2016, parte II, serie A, numero 39;
DISPONE l'affido condiviso ad entrambi i genitori di , con collocamento esclusivo presso Per_1 la madre, iscrizione nello stato di famiglia materno e residenza presso la madre,
DISPONE in considerazione del luogo di residenza del padre e della distanza geografica dalla figlia, che la responsabilità genitoriale sulla figlia minore venga esercitata, ai sensi degli Persona_2 art. 317 e 337ter c.c., in via esclusiva dalla madre con riguardo a tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che le frequentazioni paterne avvengano con le seguenti modalità:
➢ trascorra con il padre, durante le vacanze estive scolastiche, un periodo di almeno Per_1 otto settimane, non necessariamente consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Ordina che il IG. si occupi di venire a prendere la figlia a CP_1 Per_1
Casatenovo e riportarla, all'inizio e alla fine di ogni periodo di vacanza;
➢ , durante le vacanze di Natale, stia ad anni alterni con ciascun genitore nei seguenti Per_1 periodi: dal 24 dicembre (o dal giorno di inizio delle vacanze scolastiche, se diverso) al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio (o dal giorno di fine delle vacanze scolastiche, se diverso) con l'altro. Per il primo anno (Natale 2025) dispone che la minore trascorra il periodo natalizio con il padre;
➢ le vacanze di Pasqua vengano trascorse da in maniera alternata, un anno con il padre Per_1
e uno con la madre,
➢ le altre festività e i ponti infrannuali vengano trascorsi dalla minore con la madre, fatta salva l'ipotesi in cui il IG. si possa recare a Casatenovo in visita alla figlia, previo accordo CP_1 con la IG.ra ; Parte_1
DISPONE che versi ad , entro il giorno 25 di ogni CP_1 Parte_1 mese, la somma a titolo di contributo al mantenimento della figlia , di € 300,00 mensili Per_1 per 12 mensilità, a far data dal deposito del presente ricorso. Dispone che il predetto importo venga rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del ricorso per la separazione dei coniugi. Dispone che l'assegno di mantenimento che il padre verserà per la figlia minore rimanga invariato anche nei periodi di vacanza;
DISPONE che le spese straordinarie per la figlia minore, in applicazione del protocollo del Tribunale di Lecco, per le quali non si renderà necessario il preventivo accordo dei genitori, vengono suddivise come segue: 50% al IG. e 50% alla IG.ra : a) visite specialistiche prescritte dal CP_1 Parte_1 medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal S.S.N.; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
f) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
g) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
j) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
k) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
l) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
m) mensa e buoni pasto;
n) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi i genitori;
o) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica… (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi e analoghe manifestazioni;
p) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Sempre in applicazione del protocollo del Tribunale di Lecco, le seguenti spese straordinarie, per le quali si renderà invece necessario il preventivo accordo dei genitori, vengono suddivise al 50% a carico del IG. e al 50% a carico della IG.ra : a) cure dentistiche, ortodontiche CP_1 Parte_1 ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal S.S.N.; d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
e) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
f) corsi di specializzazione;
g) corsi di recupero e lezioni private;
h) alloggio presso la sede universitaria;
i) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; j) gite scolastiche con pernottamento;
k) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quelle indicate al punto precedente (comprese le iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
l) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto precedente;
m) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
n) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
o) tempo prolungato, pre e post-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
p) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); q) acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità ed urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'assegno UNICO verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali vengano usufruite al 50% ciascuno dai coniugi;
CONDANNA a corrispondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge, disponendo con separato decreto il pagamento a carico dello Stato anticipatario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di LATINA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di conIGlio del 30/09/2025.
Il Presidente
dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 861/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
05/06/1993 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GHEZZI
SAMANTHA,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...], Strada Litoranea;
resistente contumace;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 esclusivo presso la madre, iscrizione nello stato di famiglia materno e residenza presso la madre.
In considerazione del luogo di residenza del padre e della lontananza geografica dalla figlia minore, disporre che la responsabilità genitoriale sulla figlia minore venga Persona_2 esercitata, ai sensi degli art. 317 e 337ter c.c., in via esclusiva dalla IG.ra con Parte_1 riguardo a tutte le questioni di ordinaria amministrazione.
Sempre in considerazione della distanza geografica tra i genitori, disporre che trascorra Per_1 con il padre, durante le vacanze estive scolastiche, un periodo di almeno otto settimane, non necessariamente consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Ordinare che il IG. si occupi di venire a prendere la figlia a Casatenovo e riportarla, CP_1 Per_1 all'inizio e alla fine di ogni periodo di vacanza. Disporre che l'assegno di mantenimento che il padre verserà per la figlia minore rimanga invariato anche nel suddetto periodo, così come durante gli ulteriori periodi di vacanza.
Disporre che , durante le vacanze di Natale, stia ad anni alterni con ciascun genitore nei Per_1 seguenti periodi: dal 24 dicembre (o dal giorno di inizio delle vacanze scolastiche, se diverso) al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio (o dal giorno di fine delle vacanze scolastiche, se diverso) con l'altro. Per il primo anno (Natale 2025) disporre che la minore trascorra il periodo natalizio con il padre.
Disporre che le vacanze di Pasqua vengano trascorse da in maniera alternata, un anno Per_1 con il padre e uno con la madre. Disporre che le altre festività e i ponti infrannuali vengano trascorsi dalla minore con la madre, fatta salva l'ipotesi in cui il IG. si possa recare a Casatenovo in CP_1 visita alla figlia, previo accordo con la IG.ra . Parte_1
Ordinare che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro 400,00 per 12 mensilità, Per_1 ordinandone la corresponsione a mezzo bonifico bancario entro il giorno 25 di ogni mese, a far data dal deposito del presente ricorso. Disporre che il predetto importo venga rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del ricorso per la separazione dei coniugi. In applicazione del protocollo del Tribunale di Lecco, ordinare che le seguenti spese per la figlia, per le quali non si renderà necessario il preventivo accordo dei genitori, vengano suddivise come segue: 50% al IG. e 50% alla IG.ra : CP_1 Parte_1
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal S.S.N.;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
f) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
g) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
j) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
k) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
l) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
m) mensa e buoni pasto;
n) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi i genitori;
o) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica… (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi e analoghe manifestazioni;
p) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. Sempre in applicazione del protocollo del Tribunale di Lecco, ordinare che anche le seguenti spese straordinarie, per le quali si renderà invece necessario il preventivo accordo dei genitori, vengano suddivise al 50% a carico del IG. e al 50% a carico della IG.ra : CP_1 Parte_1
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal S.S.N.;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
e) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
f) corsi di specializzazione;
g) corsi di recupero e lezioni private;
h) alloggio presso la sede universitaria;
i) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
j) gite scolastiche con pernottamento;
k) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quelle indicate al punto precedente (comprese le iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
l) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto precedente;
m) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
n) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
o) tempo prolungato, pre e post-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
p) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
q) acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità ed urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Disporre che l'assegno unico per il nucleo famigliare venga percepito interamente dalla IG.ra
. Parte_1
Disporre che le detrazioni fiscali vengano usufruite al 50% ciascuno dai coniugi. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ordinare che ciascun genitore metta a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
Con vittoria di spese.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 4.6.2016 nel Comune di Latina, dalla cui unione è nata a
LATINA il 14.5.2018, una figlia, . Persona_2
Con ricorso depositato in data 28.5.2025 ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione personale dei coniugi, disponendo l'affido congiunto ad entrambi i genitori di , Per_1 con collocamento esclusivo presso la madre, iscrizione nello stato di famiglia materno e residenza presso la madre, disponendo, in considerazione del luogo di residenza del padre e della distanza geografica dalla figlia, che la responsabilità genitoriale sulla figlia minore venga Persona_2 esercitata, ai sensi degli art. 317 e 337ter c.c., in via esclusiva dalla madre con riguardo a tutte le questioni di ordinaria amministrazione. Quanto alle frequentazioni paterne la ricorrente ha chiesto che il padre possa vedere la figlia minore durante le vacanze estive scolastiche per un periodo di almeno otto settimane, anche non consecutive. In punto economico ha chiesto che il padre versi quale contributo ordinario a favore della minore la somma di euro 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie in applicazione del protocollo del Tribunale di Lecco.
A fondamento delle proprie domande la IG.ra ha dedotto l'inizio della crisi coniugale Parte_1 già dai primi anni di matrimonio, sfociata in una separazione di fatto a far tempo dal 2020, anno in cui la ricorrente si è trasferita unitamente alla minore in Lombardia. La ricorrente ha inoltre precisato di essersi occupata, a far tempo dalla rottura coniugale, in via esclusiva della figlia minore, la quale allo stato vede il padre esclusivamente durante le vacanze estive e durante le festività natalizi e a volte CP_ pasquali. Al contempo ha riferito che il in passato ha versato saltuariamente il CP_1 contributo economico in favore della figlia minore e soltanto da taluni mesi ha iniziato a contribuire al mantenimento di con maggior regolarità, versando importi variabili ricompresi tra i 150 e Per_1
i 200 euro mensili.
Con decreto del 3.6.2025 il Presidente relatore ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 24.09.2025.
All'udienza del 24.9.2025 il IG. non è comparso, né si è costituito, e il CP_1
Presidente relatore, previo controllo della regolare notifica alla resistente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia. In tale sede, la ricorrente, ha precisato le conclusioni, rinunciando alle domande istruttorie e riportandosi alle conclusioni già precisate in ricorso, come riportato nel verbale redatto il 24.9.2025.
Indi per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Contumacia del convenuto. Per quanto riguarda la posizione del convenuto, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza del 3.6.2025, come risultante dalla documentazione depositata da parte ricorrente (ricorso notificato a mani della madre convivente del IG. in data 20.6.2025 come certificato dall'ufficiale postale). CP_1 [...]
non si è costituito nel presente giudizio, né è comparso all'udienza del 24.9.2025. In CP_1 ragione di ciò, in prima udienza è stata dichiarata la contumacia del marito.
3. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Invero, le circostanze dedotte da parte ricorrente denotano il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti, sicché, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
4. Affidamento della figlia minore e diritto di visita paterno. Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile. L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Qualora tale regime risulti contrario agli interessi del minore - in quanto oggettivamente pregiudizievole per lo stesso o laddove uno dei genitori genitore appaia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere tale ruolo (Cass.
n. 18867/2011) - l'art. 337 quater c.c. riconosce al giudice la possibilità di derogare alla regola generale disponendo, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo o super esclusivo del minore. Nel primo caso, le decisioni di maggior interesse verranno comunque adottate da entrambi i genitori, mentre nel caso di affidamento super esclusivo (anche detto rafforzato) l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale sarà concentrato totalmente in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Tanto premesso, nel caso di specie, non si ravvisano ostacoli alla previsione del regime di affido condiviso della figlia minore tra i genitori, con collocamento esclusivo presso la madre, Per_1 iscrizione nello stato di famiglia materno e residenza presso la madre, fatta eccezione per tutte le questioni di ordinaria amministrazione che vengono rimesse, ai sensi degli art. 317 e 337ter c.c., esclusivamente alla madre, in conformità a quanto richiesto da parte ricorrente, al fine di evitare situazioni di stallo nelle decisioni afferenti a , tenuto conto del luogo di residenza del padre Per_1
e della lontananza geografica dalla figlia minore.
Quanto al regime di visita con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene opportuno confermare quanto indicato nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di parte ricorrente, avuto riguardo in particolare alla distanza geografica del resistente contumace (residente in [...]), con la previsione a che:
- trascorra con il padre, durante le vacanze estive scolastiche, un periodo di almeno Per_1 otto settimane, non necessariamente consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Ordina che il IG. si occupi di venire a prendere la figlia a CP_1 Per_1
Casatenovo e riportarla, all'inizio e alla fine di ogni periodo di vacanza;
- , durante le vacanze di Natale, stia ad anni alterni con ciascun genitore nei seguenti Per_1 periodi: dal 24 dicembre (o dal giorno di inizio delle vacanze scolastiche, se diverso) al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio (o dal giorno di fine delle vacanze scolastiche, se diverso) con l'altro. Per il primo anno (Natale 2025) dispone che la minore trascorra il periodo natalizio con il padre;
- , durante le vacanze di Pasqua stia ad anni alterni, un anno con il padre e uno con la Per_1 madre,
- le altre festività e i ponti infrannuali vengano trascorsi dalla minore con la madre, fatta salva l'ipotesi in cui il IG. si possa recare a Casatenovo in visita alla figlia, previo accordo CP_1 con la IG.ra . Parte_1
5. Contributo al mantenimento della figlia minore.
Con riferimento al mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Con riguardo alla IGnora , la stessa ha dedotto di lavorare in qualità di estetista in Parte_1 regime di partita IVA, dalla cui attività percepisce circa euro 400 mensili.
Quanto al convenuto contumace, invece, la ricorrente ha dedotto che il le risulta lavorare CP_1 come elettricista dipendente, dalla cui attività percepisce all'incirca euro 1.600 mensili.
Pertanto, appare opportuno prevedere un contributo al mantenimento a carico del e a favore CP_1 della figlia minore di euro 300 mensili, avuto in particolare riguardo al fatto che, allo stato, Per_1 grava integralmente sulla madre l'intero carico della gestione della figlia, nonché al percepimento integrale alla stessa dell'assegno unico.
Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
Infine, il Collegio prende atto che le detrazioni fiscali vengano usufruite al 50% ciascuno dai coniugi, conformemente a quanto indicato dalla ricorrente nella domanda formulata in ricorso.
6. Spese di lite. Stante la soccombenza del convenuto contumaciale, le spese di lite, quantificate nei minimi, esclusa la fase di trattazione, tenendo conto della semplicità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico della resistente contumace.
Poiché la ricorrente ha ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (come da provvedimento in atti), ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115/2002, va condannato a CP_1 pagare a favore dello Stato senza diminuzione alla metà di cui all'art. 130 (vedi Cass. 19.1.2021 n.
777; Cass.
8.1.2020 n. 136; Cass.
3.1.2020 n. 19; Cass.
3.5.2019 n. 11590; Cass. 11.9.2018 n. 22017).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a LATINA il 04/06/2016, con CP_1 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2016, parte II, serie A, numero 39;
DISPONE l'affido condiviso ad entrambi i genitori di , con collocamento esclusivo presso Per_1 la madre, iscrizione nello stato di famiglia materno e residenza presso la madre,
DISPONE in considerazione del luogo di residenza del padre e della distanza geografica dalla figlia, che la responsabilità genitoriale sulla figlia minore venga esercitata, ai sensi degli Persona_2 art. 317 e 337ter c.c., in via esclusiva dalla madre con riguardo a tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che le frequentazioni paterne avvengano con le seguenti modalità:
➢ trascorra con il padre, durante le vacanze estive scolastiche, un periodo di almeno Per_1 otto settimane, non necessariamente consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Ordina che il IG. si occupi di venire a prendere la figlia a CP_1 Per_1
Casatenovo e riportarla, all'inizio e alla fine di ogni periodo di vacanza;
➢ , durante le vacanze di Natale, stia ad anni alterni con ciascun genitore nei seguenti Per_1 periodi: dal 24 dicembre (o dal giorno di inizio delle vacanze scolastiche, se diverso) al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio (o dal giorno di fine delle vacanze scolastiche, se diverso) con l'altro. Per il primo anno (Natale 2025) dispone che la minore trascorra il periodo natalizio con il padre;
➢ le vacanze di Pasqua vengano trascorse da in maniera alternata, un anno con il padre Per_1
e uno con la madre,
➢ le altre festività e i ponti infrannuali vengano trascorsi dalla minore con la madre, fatta salva l'ipotesi in cui il IG. si possa recare a Casatenovo in visita alla figlia, previo accordo CP_1 con la IG.ra ; Parte_1
DISPONE che versi ad , entro il giorno 25 di ogni CP_1 Parte_1 mese, la somma a titolo di contributo al mantenimento della figlia , di € 300,00 mensili Per_1 per 12 mensilità, a far data dal deposito del presente ricorso. Dispone che il predetto importo venga rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del ricorso per la separazione dei coniugi. Dispone che l'assegno di mantenimento che il padre verserà per la figlia minore rimanga invariato anche nei periodi di vacanza;
DISPONE che le spese straordinarie per la figlia minore, in applicazione del protocollo del Tribunale di Lecco, per le quali non si renderà necessario il preventivo accordo dei genitori, vengono suddivise come segue: 50% al IG. e 50% alla IG.ra : a) visite specialistiche prescritte dal CP_1 Parte_1 medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal S.S.N.; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
f) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
g) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
j) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
k) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
l) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
m) mensa e buoni pasto;
n) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi i genitori;
o) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica… (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi e analoghe manifestazioni;
p) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Sempre in applicazione del protocollo del Tribunale di Lecco, le seguenti spese straordinarie, per le quali si renderà invece necessario il preventivo accordo dei genitori, vengono suddivise al 50% a carico del IG. e al 50% a carico della IG.ra : a) cure dentistiche, ortodontiche CP_1 Parte_1 ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal S.S.N.; d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
e) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
f) corsi di specializzazione;
g) corsi di recupero e lezioni private;
h) alloggio presso la sede universitaria;
i) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; j) gite scolastiche con pernottamento;
k) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quelle indicate al punto precedente (comprese le iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
l) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto precedente;
m) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
n) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
o) tempo prolungato, pre e post-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
p) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); q) acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità ed urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'assegno UNICO verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali vengano usufruite al 50% ciascuno dai coniugi;
CONDANNA a corrispondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge, disponendo con separato decreto il pagamento a carico dello Stato anticipatario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di LATINA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di conIGlio del 30/09/2025.
Il Presidente
dott. Marco Erminio Maria Tremolada