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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/08/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in primo grado, iscritta al n. 553/2013 R. Gen. Aff. Cont. ex Tribunale di
Rossano pendente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dell'Avv. Pasquale Di Iacovo
ATTORI
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Silvia Cumino
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_7 C.F._7 procura in atti, dall'Avv. Antonio Gianzi
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_8 C.F._8 procura in atti, dell'Avv. Pasqualina Ethel Fiorino
1 di 39 (C.F. , rappresentato e Parte_9 C.F._9 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianluca Serravalle
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_10 C.F._10 procura in atti, dall'Avv. Antonio Gianzi
(C.F. ) rappresentati e difeso, giusta Controparte_2 C.F._11 procura in atti, dall'Avv. Antonio Gianzi
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 C.F._12 procura in atti, dall'Avv. Elio Ferraro
(C.F. rappresentato e difeso, giusta Controparte_4 C.F._13 procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Gentile
CONVENUTI
(C.F/P. IVA.: ), in persona Controparte_5 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Vincenzo Annibale Larocca
TERZA CHIAMATA
(C.F. ) Controparte_6 C.F._14
(C.F. ) Controparte_7 C.F._15
(C.F. ) CP_8 C.F._16
nella qualità di eredi del convenuto (C.F. Controparte_2
), deceduto in data 11.06.2022, rappresentati e difesi, giusta C.F._11 procura in atti, dall'Avv. Antonio Gianzi
C.F e P. IVA.: , già Controparte_9 P.IVA_2 [...]
in persona del Procuratore Speciale pro tempore dott. Controparte_5
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Persona_1
Rossi
INTERVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 di 39 , , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
e , rispettivamente figlia e fratelli di Parte_5 Parte_6 Parte_11 hanno convenuto in giudizio l , , Controparte_10 Parte_7 Pt_8
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Controparte_2 [...]
e , esponendo: CP_3 Controparte_4
- che, in data 03.10.2005 era stata ricoverata presso il reparto di Parte_11
Psichiatria dell' di Corigliano Calabro per grave sindrome depressiva, dopo CP_11
essere stata in cura presso il reparto di rianimazione del nosocomio di Rossano, a seguito di un tentativo di suicidio mediante massiccia ingestione di farmaci;
- che la paziente era già nota al reparto poiché più volte ivi ricoverata, in quanto affetta da disturbo bipolare “con fasi alterne di grave concitazione e di grave depressione con numerosi atti autolesionistici”;
- che in data 10.10.2005 si era tolta la vita, dopo essersi Parte_11 allontanata dal reparto in cui era ricoverata e aver raggiunto il terrazzo posto all'ultimo piano del nosocomio di Corigliano, dal quale si era gettata nel vuoto da un'altezza di circa 20 metri;
- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano aveva avviato un procedimento penale (iscritto al n. 1921/2005 R.G.N.R.) nei confronti di Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Controparte_3 Controparte_4
per il reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p. e che nel corso del predetto procedimento il
G.I.P. del Tribunale di Rossano aveva disposto l'imputazione coatta dei predetti ex art. 409, comma 5 c.p.p., “ritenendo sussistenti evidenti elementi di responsabilità nei confronti del personale sanitario del nosocomio di Corigliano Calabro, al quale sarebbe spettato di garantire la predisposizione ed attuazione di regole di sicurezza generiche
e specifiche, tipiche delle peculiarità proprie degli ambienti ospedalieri, con particolare riferimento alla mancata chiusura con lucchetto della porta metallica dalla quale si accedeva al terrazzo posto all'ultimo piano del fabbricato dell del quale è CP_11
parte integrante anche il reparto di Psichiatria posto al piano terra (per quanto riguarda
i Dr. e , nelle rispettive qualità di ex Direttore sanitario e Direttore CP_3 CP_4
Generale dell ), nonché la responsabilità degli addetti Parte_12
al reparto con riferimento alla posizione di garanzia da loro rivestita nei confronti della paziente ricoverata, con particolare riferimento alla certa prevedibilità dell'evento suicidario, alla mancata attivazione dell'allarme annesso all'apertura della porta di uscita di sicurezza del reparto di psichiatria (c.d. porta antipanico), nonché alla
3 di 39 mancata predisposizione ed attuazione di regole di comportamento da adottare nel caso di allontanamento dal reparto di pazienti con storia clinica caratterizzata da pregressi tentativi di suicidio e, segnatamente, per non aver immediatamente allarmato tutto il personale preposto alla sicurezza ed alla sorveglianza dell'intero ospedale in ordine all'allontanamento della paziente dal reparto di psichiatria (per quanto concerne
i sigg. , e nelle rispettive qualità di medico di guardia, Pt_7 Pt_8 Pt_9 Pt_10
infermieri professionali e assistente socio-sanitaria del reparto di psichiatria del
di Corigliano Calabro)”; Pt_13
- che dalla ricostruzione della dinamica dell'evento, operata in sede penale dal G.i.p., era emerso che il piano di emergenza ed evacuazione era stato lacunosamente attuato, così come la legge 626/94 sulla cd. sicurezza ragionata e dinamica e non vi era stata l' attivazione dell'allarme della porta dell'uscita di sicurezza del reparto, dotata di maniglione antipanico, allorquando la paziente si era allontanata dal reparto di psichiatria, aprendo la suindicata porta;
- che le versioni fornite dai convenuti in merito a quanto accaduto nei momenti immediatamente precedenti l'evento si caratterizzavano per numerose incongruenze;
- che anche qualora vi fosse stata l'attivazione dell'allarme della porta antipanico tutto il personale in servizio presso il reparto (il dott. gli infermieri e , Pt_7 Pt_9 Pt_8 nonché l'o.s.s. ) sarebbe stato responsabile dell'evento non avendo allertato Pt_10 tutto il personale degli altri reparti dell' al fine di attivare le dovute ricerche CP_11
della paziente;
- che il Primario, Dott. , doveva ritenersi responsabile per aver omesso di CP_2
fornire al personale le regole di comportamento da adottare nel caso di allontanamento dal reparto di pazienti psichiatrici con storia clinica caratterizzata da pregressi tentativi di suicidio, non prevedendo in particolare l'obbligo di allarmare tutto il personale preposto alla sicurezza e sorveglianza dell' . CP_11
Tanto premesso, gli attori hanno sostenuto di aver diritto - stante l'inosservanza da parte del personale sanitario dell'obbligo di predisporre e attuare efficaci metodi di prevenzione di atti autolesionistici dei pazienti con pregressi tentativi di suicidio - al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla morte della congiunta quantificati in € 419.104,50 per la figlia e in € 135.195,00 per ciascuno dei Parte_2 germani quale pregiudizio all'integrità psico-fisica trasmesso iure hereditatis Pt_11
dalla deceduta ai suoi stretti congiunti, nonché quale pretium doloris, risarcibile iure proprio, per le sofferenze, le angosce, i patemi d'animo subiti dai congiunti a causa
4 di 39 dell'evento ed in ragione della permanente alterazione del rapporto familiare conseguente alla perdita dello stretto congiunto ed alla privazione traumatica di tutti quegli interessi essenziali e quei legami affettivi, etici e psicologici che costituivano una componente fondamentale dell'equilibrio e dell'armonia del nucleo familiare.
Gli attori hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di “accogliere la giudiziale domanda e per l'effetto ritenuta e dichiarata la responsabilità per negligente, imperita ed imprudente condotta medica dei Sanitari dell'Ospedale di Corigliano che in data
10.10.05 determinava la morte della sig.ra , per tutte le suesposte Parte_11 ragioni, condannare la dell , in persona del Controparte_1
Legale rappresentante pro tempore, in solido con i Sigg.ri , Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_9 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e al risarcimento dei danni tutti nell'indicato Parte_10 Controparte_2 ammontare di € 1.095.079,50 o di quella diversa che sarà ritenuta di ragione e giustizia, oltre interessi, rivalutazione e spese tutte di giudizio”.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, quinto comma c.p.c. all'11.03.2014.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.07.2013, si
è costituito in giudizio , Direttore Generale dell' che ha evidenziato Controparte_4 CP_10
che il procedimento penale a suo carico innanzi al Tribunale di Rossano (n. 1921/05
R.G.N.R. – 914/07 R.G. GIP) nel quale, a suo dire, gli odierni attori si erano costituiti parte civile, aveva avuto un esito a sé favorevole, essendo stato assolto con formula
“perché il fatto non sussiste”; il predetto convenuto ha, pertanto, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, essendo l'azione civile già stata esercitata in sede penale.
Nel merito, il predetto convenuto ha dedotto l'infondatezza della domanda, evidenziando:
- che per quanto emerso in sede penale, alcuna responsabilità poteva essere addebitata agli operatori del reparto di psichiatria del presidio di Corigliano;
- che era evidente la sua estraneità alla vicenda, avendo egli ricoperto all'epoca dei fatti la carica di Direttore Generale dell' avente la responsabilità gestionale e CP_10
politica di un vastissimo comprensorio e non anche della sorveglianza di una paziente.
Il convenuto ha concluso, quindi, chiedendo al Tribunale di: Controparte_4
“preliminarmente, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda perché
l'azione civile è stata esercitata in sede penale;
in subordine, nel merito rigettarla
5 di 39 perché infondata, con ogni altra consequenziale pronuncia di legge e con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa depositata in data 08.08.2013 si è costituito in giudizio CP_2
, all'epoca dei fatti primario del reparto di psichiatria, chiedendo, in via
[...] preliminare, la propria estromissione dal giudizio, stante l'assenza di elementi fattuali e/o documentali da cui si potesse evincere la sua responsabilità in ordine alla produzione dell'evento in oggetto in quanto nell'orario di accadimento dell'evento suicidario egli non era in servizio;
il predetto convenuto ha, inoltre, evidenziato che alcuna azione penale era stata avviata a suo carico dalla Procura presso il Tribunale di Rossano e ha, altresì, dedotto l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, atteso che egli, in qualità di primario, aveva provveduto a far inserire un dispositivo di allarme alla porta antipanico del reparto e aveva predisposto tutte le misure necessarie per evitare episodi suicidari, precisando il ruolo ed il compito di ogni addetto nell'assistenza ai pazienti più esposti a rischio di gesti estremi.
Il predetto convenuto ha, inoltre, evidenziato la sussistenza di elementi che, considerati complessivamente, avrebbero potuto integrare delle concause dell'evento, tra cui in particolare l'omessa chiusura della porta posta al varco di accesso del lastrico solare.
Tutto ciò premesso, il convenuto ha concluso chiedendo al Controparte_2
Tribunale di: “- preliminarmente, estrometterlo dal giudizio non sussistendo alcun elemento di responsabilità a suo carico in ordine al suicidio di , con Parte_11
vittoria di spese ed onorari attribuiti al sottoscritto difensore;
- nel merito, ritenere e dichiarare che il fatto dannoso a seguito del quale è derivata la morte di Parte_11
non sia da ascrivere ad alcuna condotta dolosa e/o colposa del concludente e,
[...] per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento nei suoi confronti, con vittoria di spese
e compensi, con attribuzione;
- in via ancora più gradata, ritenere e dichiarare che la responsabilità del fatto dannoso sia ascrivibile unicamente alla mancata chiusura della porta di accesso del lastrico solare dell'ospedale di Corigliano Calabro e condannare chi di dovere al ristoro dei danni in favore degli attori, sempre con vittoria di spese ed onorari attribuiti al sottoscritto difensore antistatario”.
In data 09.09.2013 si è costituita in giudizio l' , Controparte_1 la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, poiché il procedimento penale a carico degli operatori sanitari operanti nella struttura al momento del fatto si era concluso in data 10.06.2013 con sentenza di
6 di 39 assoluzione con formula piena degli imputati, così che l'azione di risarcimento del danno doveva ritenersi preclusa in sede civile.
L' ha inoltre sostenuto l'infondatezza della pretesa risarcitoria e ha chiesto di CP_10
essere estromessa dal giudizio non avendo gli attori dato prova del nesso eziologico tra il danno e la condotta colposa e negligente dell'Ente e dei singoli medici ed infermieri;
in particolare l ha evidenziato che i periti nominati in sede penale CP_10
avevano accertato che la morte di non era legata a carenze dovute Parte_11
alla non completa attuazione delle misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, così che non le poteva essere imputata alcuna responsabilità per la mancata adozione di precauzioni atte ad evitare il suicidio della paziente.
La predetta convenuta ha, infine, contestato il quantum della pretesa e ha chiesto il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in garanzia del terzo,
[...]
con cui aveva stipulato apposita polizza di copertura Controparte_12 assicurativa e ha concluso chiedendo al Tribunale di: “1) In via preliminare dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda poiché l'azione civile è già stata esercitata in sede penale;
2) In via principale, disattesa e reietta ogni contraria istanza e difesa, rigettare la domanda attorea, non sussistendo alcuna responsabilità dell'Ente convenuto;
2) In subordine, qualora venisse riconosciuta una responsabilità dei sanitari coinvolti nella questione in oggetto, dichiarare obbligata al risarcimento del danno il terzo Compagnia Assicurativa Centro Controparte_12
Direzionale isola E3, 80143 Napoli, giusta polizza stipulata con l ”. CP_10
Con provvedimento del 09.9.2013, il G.i. ha autorizzato la chiamata in causa del differendo la prima udienza di comparizione Controparte_13
al 24.6.2014.
Con comparsa depositata il 09.6.2014 si è costituito in giudizio Controparte_3 direttore sanitario dell' , il quale, dopo aver impugnato e Controparte_14
contestato tutto quanto dedotto e richiesto da parte attrice, ha esposto:
- che il reparto di psichiatria era dotato di tutte le protezioni necessarie a “gestire” il paziente psichiatrico, garantendogli l'incolumità;
- che la ricoverata a seguito di ricovero volontario, eludendo la sorveglianza Pt_11
del personale del reparto, si era suicidata lanciandosi nel vuoto da un terrazzo posto sul solaio di copertura dotato di un parapetto, per come previsto dalle norme antinfortunistiche;
7 di 39 - che l'azione penale nei suoi confronti si era conclusa con sentenza di assoluzione
“perché il fatto non sussiste”.
Il ha, inoltre, sostenuto l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti CP_3
anche in ragione del fatto che alcuna responsabilità poteva essere ascrittagli, poiché lo stesso, quale direttore sanitario dell' , svolgeva principalmente funzioni CP_11
gestionali riguardanti la struttura e le sue mansioni esulavano, quindi, dal dovere di vigilare e controllare i singoli pazienti.
La carenza di responsabilità in capo allo stesso sarebbe, altresì, suffragata, a suo avviso, dal fatto che il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) afferisce al
Dipartimento di Salute Mentale ed è sottoposto ai poteri direzionali del rispettivo
Direttore.
Il convenuto ha contestato, infine, anche il quantum della richiesta risarcitoria CP_3
e ha concluso chiedendo al Tribunale di: “a) in via principale, respingere la domanda attorea per tutto quanto esposto nel presente atto ed in quanto infondata in fatto e in diritto;
b) con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge”.
Con comparsa depositata il 10.06.2014 si è costituita in giudizio
[...]
(già , la quale – impugnate e Controparte_15 Controparte_16
disconosciute tutte le istanze, eccezioni, deduzione e richieste, nonché la documentazione prodotta con l'atto introduttivo – ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la polizza era stata contratta dall'
[...]
con la compagnia di assicurazione . CP_10 Controparte_17
La terza chiamata ha eccepito inoltre l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza della domanda e in ordine al quantum della richiesta risarcitoria ha evidenziato la necessità di limitare l'eventuale risarcimento all'effettivo nocumento patito, chiedendo che per la quantificazione fosse applicata la previsione di cui all'art. 3, comma 3 L.
189/2012 o, in subordine, quella di cui alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano
e ha concluso chiedendo di: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società 2) Nel merito, Controparte_15 accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità in capo al personale dipendente dell e, per l'effetto, dell Controparte_14 CP_1 [...]
; 3) dichiarare inammissibile la domanda attorea in ordine dai Controparte_1
danni lamentati, ovvero dichiarare non risarcibili di danni eccepiti dagli attori perché non riconducibili alla responsabilità del personale anzidetto e, comunque, non
8 di 39 dimostrati; 4) condannare gli attori alla refusione delle spese di lite. […]. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.6.2014 si è costituito in giudizio il convenuto , infermiere in servizio presso l'Ospedale di Parte_9
Corigliano, il quale dopo aver impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e prodotto, ha chiesto il rigetto della domanda, deducendone l'inammissibilità essendo stata già esercitata azione civile in sede penale ed essendosi il processo penale concluso con sentenza di assoluzione.
Il predetto convenuto ha, inoltre, eccepito l'infondatezza della domanda, essendo le argomentazioni poste a sostegno della stessa non provate e anzi smentite dalle prove raccolte nel processo penale, in cui era stato dimostrato che non vi era stata alcuna disattenzione e/o violazione delle regole generali di prudenza, diligenza e perizia da parte del personale impegnato nel reparto.
Il convenuto ha evidenziato, altresì, che negli attimi precedenti l'evento egli era Pt_9 impegnato nell'accudire un'altra paziente e che si era attivato per effettuare le ricerche della non appena possibile. Pt_11
Tanto premesso il convenuto , dopo aver contestato la quantificazione del danno Pt_9 richiesto dagli attori, ha chiesto al Tribunale di: “in via pregiudiziale dichiarare
l'improcedibilità e comunque, nel merito ed in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di lite”.
La convenuta , infermiera in servizio presso l'Ospedale di Corigliano, Parte_8
si è costituita in data 18.06.2014, impugnando e contestando la pretesa attorea, in quanto inammissibile, essendo a suo dire già stata esercitata azione civile nel processo penale, conclusosi con sentenza di assoluzione, oltre che infondata in considerazione delle risultanze istruttorie del predetto processo;
la convenuta , Pt_8
dopo aver contestato il quantum della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendo al
Tribunale di: “in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità e comunque, nel merito ed in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di lite”.
Con comparsa depositata il 23.06.2014 si è costituito in giudizio, altresì, il convenuto
, medico di guardia presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Parte_7
Corigliano al momento del fatto, anch'egli eccependo preliminarmente l'inammissibilità
9 di 39 e/o improcedibilità della domanda, in considerazione della pronuncia di assoluzione emessa nei suoi confronti in sede penale, avente efficacia di giudicato nel giudizio civile;
nel merito, anche il convenuto ha sostenuto l'infondatezza della Pt_7 domanda, essendo stata accertata in sede penale l'insussistenza di profili di negligenza allo stesso ascrivibili e ha concluso chiedendo al Tribunale di: “- in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda perché
l'azione civile è stata già esercitata in sede penale e il suo giudicato di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danni;
- nel merito, ritenere e accertare che nessuna responsabilità per negligente, imperita imprudente condotta medica può essere ascritta al deducente e, per l'effetto, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Esperita l'istruttoria mediante produzione documentale, prova per interrogatorio formale e per testi, all'udienza del 06.7.2022 l'Avv. Gianzi per delega dell'Avv. Aiello ha dichiarato il decesso del convenuto chiedendo l'interruzione del Controparte_2
processo, che è stato conseguentemente interrotto;
con ricorso depositato in data
06.10.2022 gli attori hanno tempestivamente riassunto la causa e il G.i. con provvedimento del 24.10.2022 ha fissato per la prosecuzione del giudizio la successiva udienza del 22.03.2023.
Con comparsa depositata in data 16.02.2023, si è costituita per la prima volta in giudizio la convenuta , operatrice socio sanitaria in servizio presso il Parte_10 reparto di Psichiatria al momento del fatto, la quale ha eccepito l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, non essendo ravvisabile alcun profilo di responsabilità a suo carico, non essendo stata violata alcuna regola cautelare generica o specifica e non avendo la stessa, quale operatore socio-sanitario, alcun compito di analisi o gestione del rischio suicidario di pazienti psichiatrici;
tanto premesso la predetta convenuta ha formulato le seguenti conclusioni, chiedendo di : “ritenere e accertare che la deducente non riveste alcuna posizione di garanzia nei confronti della paziente e nessuna responsabilità può essere ad essa ascritta e, Parte_11 per l'effetto, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e competenze del giudizio”.
Si sono costituti in giudizio, altresì, , e Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, quali eredi del defunto , i quali hanno reiterato tutte le
[...] Controparte_2
deduzioni, difese, eccezioni, richieste e conclusioni rappresentate nella originaria comparsa costitutiva e nei successivi atti dal de cuius.
10 di 39 Completata l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva: in via preliminare deve chiarirsi che la sentenza penale n.
110/2013 del Tribunale di Rossano – Ufficio G.u.p., pronunciata all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , imputati del reato p. e p. dagli artt. 113 e 589
[...] Controparte_3 Controparte_4
c.p.c. e assolti “per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non costituisce reato”, depositata in data 6.12.2013 e divenuta irrevocabile in data 10.3.2014, non produce effetti vincolanti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 652 c.p.p.
La predetta disposizione attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, se pronunciata a seguito di dibattimento e sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile o se pronunciata nel giudizio abbreviato, a condizione che la parte civile abbia accettato il rito abbreviato;
nella specie, dal testo della sentenza prodotta in atti si evince che nel giudizio penale di cui si è detto gli odierni attori, a differenza da quanto sostenuto dai convenuti, non si erano costituiti parte civile, come dagli stessi attori evidenziato, così che deve escludersi che la predetta sentenza sia idonea ad esplicare i suoi effetti nel presente giudizio.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'azione.
Ciò premesso, prima di passare all'esame del merito, occorre chiarire in relazione alle richieste istruttorie rigettate dal G.i. e non riproposte dalle parti in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, che le stesse devono ritenersi abbandonate (da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ad ogni modo, deve ribadirsi l'inammissibilità delle richieste istruttorie già rigettate dal
G.i. in relazione alle quali il Tribunale si riporta al contenuto dell'ordinanza del
18.01.2016, depositata in data 19.01.2016, che si intende in questa sede integralmente richiamata;
deve, peraltro, essere confermato il rigetto delle istanze istruttorie riproposte in seguito dalle parti, desumibile dall'ordinanza del 12.10.2024, depositata in data 14.10.2024 con cui il Giudice, ritenendo la causa matura per la
11 di 39 decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
In proposito, deve rilevarsi che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità in plurime occasioni:
- il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, ben potendo, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l'obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l'ulteriore istruttoria (Cass. 17/03/2004, n. 5421; Cass. 16/07/1987, n.
6256; Cass. 05/06/1987, n. 4903; Cass. 10/05/1995, n. 5106; Cass. 16/01/2003, n.
559);
- il giudice del merito, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non è tenuto a disporre i mezzi istruttori richiesti dalle parti e neppure è tenuto a respingere espressamente e motivatamente la richiesta, se la superfluità dell'attività istruttoria invocata possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata (Cass. Sez. 3,
09/05/1987, n. 4294, Cass. civ. 4376/82, 1142/82, 1132/81, 27/80);
- il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento (Cass. Sez. L., 02/07/2009, n. 15502); al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass. Sez. 3, 12/07/2005, n. 14611, Cass.
Sez. L., 17/07/1975, n. 2837, Cass. 1379/73);
- in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. (Cass. Sez. L., 13/06/2014,
n. 13485);
12 di 39 - la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori - nella specie, escussione di alcuni testimoni - non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa "ratio decidendi", che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (Cass. Sez. L., 02/04/2004, n. 6570, Cass. Sez. 2,
16/01/1987, n. 294 , 6416/79, 195/77 1379/73);
- l'omessa specificazione, nella sentenza, dei motivi di rigetto delle richieste istruttorie di una parte non dà luogo a vizio di omessa motivazione della sentenza su un punto decisivo quando dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza risulti la irrilevanza e superfluità delle prove richieste (Cass. Sez. 2, 23/02/1995, n. 2085);
- il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare gli elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 1, 29/11/2024, n. 30721).
- pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c., la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all'ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti. (Cass. Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415).
Tanto premesso, passando all'esame del merito, il Tribunale ritiene che si debba in primo luogo escludere la risarcibilità del danno non patrimoniale, biologico e morale, subito da , asseritamente “trasmesso” agli attori dalla congiunta Parte_11
(c.d. danno "iure hereditatis".).
Sul punto deve, infatti, chiarirsi che il danneggiato può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico temporaneo solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e del danno morale consistito nella "formido mortis", cioè nella sofferenza morale provata tra l'infortunio e la morte solo se, in tale periodo di tempo, sia rimasto lucido e cosciente e abbia, quindi, avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (vedi tra le altre Cass.
Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019).
13 di 39 Ne deriva che se, come avvenuto nel caso di specie, la morte segua immediatamente il verificarsi del sinistro, ai congiunti non spetta il risarcimento del danno non patrimoniale "iure hereditatis" (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2564 del
22/02/2012, sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019, Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del 23/03/2024).
Nel caso di specie è, invero, incontroverso che la morte di sia Parte_11
avvenuta immediatamente, per effetto delle gravissime lesioni derivate dalla caduta da un'altezza di circa 20 metri, tanto che la stessa è stata rinvenuta cadavere dalle forze dell'ordine giunte sul posto.
Alla luce dei principi appena esposti, in considerazione del sopraggiungere immediato della morte, deve quindi essere escluso il diritto di al risarcimento Parte_11
del danno strettamente biologico e di quello psicologico-morale e quindi la conseguente trasmissibilità degli stessi danni "iure hereditatis" alle odierne parti attrici.
Deve, altresì, evidenziarsi in relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito dagli attori "iure proprio" per perdita del rapporto parentale, che l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa
– nella prospettazione di chi agisce - dell'omessa vigilanza da parte del personale sanitario della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando siano portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente (vedi da ultimo Cass. Sez. 3,
21/02/2025).
La Corte di Cassazione nell'arresto appena citato ha chiarito che “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” ( così già Cass.,
7/04/2022, n. 11320).
14 di 39 Il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha, infatti, efficacia "ultra partes" allorché costituisce fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione.
Viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza (Cass. n. 6735 del 2002; Cass. n. 14488 del 2004; Cass. n. 10741 del
2009; Cass. n. 2354 del 2010; Cass. n. 16754 del 2012; Cass. n. 10812 del 2019;
Cass. n. 14615 del 2020) oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. n. 11503 del 1993; Cass. n. 2354 del 2010; Cass. n.22837 del 2010;
Cass. n. 16754 del 2012).
L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre talché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di queste specifiche ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi
(quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali
"terzi protetti dal contratto".
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi: il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova: si tratta di principio già enunciato in più risalenti decisioni della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, sent. 8 maggio 2012, n. 6914, Cass. n. 6914 del 2012 e
15 di 39 Cass. n. 5590 del 2015), di recente reiteratamente ribadito (oltre alle già citate Cass.
Sez. 3, 21/02/2025, n. 4644 e Cass. 7/04/2022, n. 11320, si vedano anche Cass. n.
19188 del 2020, Cass. n. 14258 del 2020, Cass. n. 14615 del 2020).
Ne consegue l'onere per chi agisce in giudizio di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, vale a dire il fatto colposo (consistente nel contegno omissivo conseguente alla violazione di un dovere di sorveglianza), il pregiudizio che da questo fatto sarebbe conseguito, il nesso causale tra il fatto colposo e il danno ingiusto e il danno conseguenza.
Se è vero, come sostenuto dalla difesa del convenuto e degli eredi del Pt_7
convenuto , che la qualificazione in termini di responsabilità aquiliana incide CP_2 sulla disciplina della prescrizione dell'azione, ciò non di meno deve rilevarsi che la relativa eccezione, in quanto sollevata per la prima volta solo in comparsa conclusionale, non può essere esaminata, in quanto tardivamente proposta.
Ciò posto, deve rilevarsi che nella specie, il fatto illecito da cui, secondo la prospettazione attorea, sarebbe derivato l'evento mortale consiste in primo luogo nella violazione di obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sulla struttura ospedaliera, stante la mancata predisposizione e attuazione di misure di custodia, vigilanza, sorveglianza per la prevenzione di atti autolesionistici da parte dei pazienti con pregressi tentativi di suicidio.
Il Tribunale ritiene che dall'istruttoria svolta in corso di causa sia emersa la prova del mancato assolvimento da parte della struttura sanitaria degli ordinari doveri di vigilanza e controllo che devono essere attuati al momento di ogni ricovero di paziente psichiatrico e che nel caso di specie avrebbero dovuto essere parametrati allo specifico rischio suicidario, manifestamente evincibile dalla storia clinica della paziente e motivo precipuo del ricovero, avvenuto pochi giorni prima dell'evento infausto, proprio a seguito di un pregresso tentativo di suicidio.
È, infatti, incontestato che in data 03.10.2005, una settimana prima Parte_11 dell'evento per cui è causa, era stata ricoverata presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Corigliano Calabro per una grave sindrome depressiva, dopo essere stata in cura presso il reparto di rianimazione del nosocomio di Rossano, a seguito di un tentativo di suicidio mediante massiccia ingestione di farmaci e che la paziente era già nota al reparto di Psichiatria di Corigliano poiché più volte ivi ricoverata, in quanto affetta da disturbo bipolare, con fasi alterne di grave concitazione e di grave depressione e numerosi pregressi atti autolesionistici e tentativi di fuga dal nosocomio.
16 di 39 La predetta circostanza è stata, peraltro, confermata dalla Dott.ssa , Testimone_1 medico in servizio presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Corigliano che, sentita come testimone, ha dichiarato: “la era stata ricoverata varie volte presso Pt_11
il reparto di psichiatria;
(...) preciso che alcuni dei precedenti ricoveri erano avvenuti per atti autolesionistici” e dal teste , coniuge – separato - di Testimone_2
che ha dichiarato: “ mia moglie in passato ha tentato il suicidio Parte_11
più volte. (...) Posso riferire che circa due mesi prima mia moglie veniva ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Corigliano e scappava e fu poi ritrovata nella chiesa di Sant'Anna vicina all'ospedale. Ricordo che fui chiamato da un infermiere.”
È evidente, quindi, che nel caso di specie emergeva con chiarezza un'accentuata propensione della donna a compiere atti anti-conservativi, concretizzatasi in numerosi episodi con conseguenti plurimi ricoveri ospedalieri presso il medesimo nosocomio;
le condizioni in cui versava la paziente erano, quindi, già note agli operatori sanitari dell'ospedale, presso il quale ella era stata assistita più volte per le patologie sopra descritte, come d'altra parte evincibile dalla documentazione medica in atti, dalla quale risultano ricoveri della paziente presso il medesimo reparto nel 1996, 1997, 1999,
2000, 2003 e 2005 (cfr. produzione documentale allegata all'atto di citazione).
Il Tribunale ritiene che nella specie vi fosse, peraltro, uno specifico fattore di rischio non adeguatamente valutato e cioè il fatto che la paziente solo pochi giorni prima dell'evento infausto aveva posto in essere un ulteriore tentativo di togliersi la vita mediante l'assunzione di farmaci.
Non può, quindi, essere condivisa la tesi sostenuta dall' , sull'assenza Controparte_10
di responsabilità in capo alla stessa, fondata sulle risultanze delle perizie svolte nell'ambito del procedimento penale di cui si è detto, in base alle quali, secondo quanto riportato nella comparsa di costituzione dell' “ gli obblighi a cui l CP_10 [...]
deve attenersi sono quelli imposti dalla normativa vigente in materia di salute CP_1
e sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela non delle persone che in qualità di pazienti o di visitatori frequentano la Struttura ospedaliera ma dei lavoratori in servizio presso il presidio ospedaliero di Corigliano Calabro.." " ...è vero che la chiusura ermetica avrebbe impedito l'accesso sul terrazzo da parte della paziente, ma è anche vero che il terrazzo sui lati prospicienti il vuoto è dotato di un parapetto, nella fattispecie di un muretto alto m 1,10, così come prescrivono le norme antinfortunistiche contro la caduta dall'alto di persone o cose. " ". ...si sarebbero potute individuare responsabilità nel caso in cui il terrazzo fosse stato accessibile direttamente da reparto di psichiatria, mentre
17 di 39 nel caso di specie la paziente si è allontanata dal reparto stesso aprendo la porta di accesso, dotata di maniglione antipanico. E' in questa fase che bisognerebbe puntare
l'attenzione perché le porte d'ingresso o di uscita non possono essere segregate poiché se succedesse incendio o terremoto, diventerebbe difficile evacuare la struttura in tempo breve." « I testimoni, presenti hanno riferito, come si legge nella consulenza dell'ing. , che il sistema di allarme ha funzionato e, per questa ragione, il Sig. Per_2
, infermiere, ha cercato di raggiungere la paziente senza peraltro riuscirci... I periti Pt_9
hanno quindi concluso affermando che : "L'EVENTO RIFERITO ALLA MORTE DELLA
SIG.RA NON è LEGATO, NEL CASO DI SPECIE, ALLE Parte_11
EVENTUALI CARENZE DOVUTE ALLA NON COMPLETA ATTUAZIONE DELLE
MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO COMPRESE
QUELLE ANTINCENDIO COMB PREVISTO NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI. PER LE SUESPOSTE RAGIONI NON è POSSIBILE IMPUTARE
RESPONSABILITA' OGGETTIVE PER LA MANCATA ADOZIONE DI PRECAUZIONI
ATTE A EVITARE IL SUICIDIO DELLA PAZIENTE” (così si legge nella comparsa di costituzione della convenuta di CP_10 CP_10
Deve, infatti, rilevarsi che le predette conclusioni devono, in primo luogo, essere lette alla luce dell'incarico conferito ai periti, ai quali era stato chiesto di riferire sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (si vedano i quesiti posti all'Ing. Per_2
e all'Ing. quali riportati nelle rispettive relazioni peritali, prodotte in atti in Persona_3
allegato alla predetta comparsa di costituzione), del tutto irrilevante nel presente giudizio, in cui gli attori contestano ai convenuti – non l'inosservanza della disciplina per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro ma - l'omissione degli obblighi di controllo sui pazienti a rischio suicidario e l'omessa valutazione del rischio specifico di atto autolesivo ex ante riscontrabile nel caso di specie e non sufficientemente arginato;
ne consegue che quelle conclusioni, cui erano giunti i periti nel procedimento penale, sono del tutto prive di pertinenza rispetto al presente giudizio, poiché attengono a profili di responsabilità del tutto diversi.
Deve, invece, evidenziarsi che nel caso di specie, a fronte della contestazione dell'omissione di misure idonee ad arginare in generale il rischio suicidario e in particolare il rischio suicidario della già conosciuta dal servizio sanitario, la Pt_11
convenuta costituendosi in giudizio, non si è neanche difesa sul punto, non CP_10 avendo dedotto alcunché in ordine all'eventuale approntamento di misure idonee ad arginare il predetto rischio;
né può, a tal fine, ritenersi che il solo sistema d'allarme,
18 di 39 che avrebbe dovuto attivarsi ogni qualvolta si fosse tentato di aprire la porta d'ingresso al reparto dall'interno, anche laddove funzionante (circostanza per vero contestata da parte attrice e non adeguatamente provata), potesse costituire idoneo presidio, in assenza della predisposizione di ulteriori misure organizzative volte a fronteggiare l'evenienza della fuga del paziente dal reparto.
Ritenuta, pertanto, provata la colposa violazione del dovere di sorveglianza dei pazienti psichiatrici con rischio suicidario, deve altresì ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la predetta omissione e l'evento mortale verificatosi, in base ai principi della causalità materiale ricavabili dagli artt. 40 e 41 c.p., alla stregua dei quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, dovendosi, altresì, avere riguardo al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili (tra le molte, Cass., S.U., n. 576/2008).
In particolare, per il caso in cui un siffatto accertamento abbia ad oggetto una condotta omissiva, la verifica del nesso causale tra tale condotta e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (cfr. tra le altre: Cass. n. 23197/2018; Cass. n. 19372/2021).
Nel caso di specie il Tribunale ritiene che l'omissione della struttura sanitaria – consistente nel non aver predisposto misure di sorveglianza idonee a impedire l'allontanamento della paziente - sia una condotta avente efficienza causale rispetto al decesso di quest'ultima per suicidio, giacché se l'allontanamento fosse stato evitato mediante la predisposizione di idonee misure organizzative, la non si sarebbe Pt_11
trovata in una situazione tale da riuscire a compiere il gesto fatale.
19 di 39 Sulla base di tali emergenze, deve ritenersi secondo il criterio del 'più probabile che non' che una diversa organizzazione delle modalità di controllo dei pazienti a rischio suicidario, tale da garantirne un'effettiva sorveglianza e quindi un intervento tempestivo in loro soccorso qualora allontanatisi senza motivo dal reparto, avrebbe evitato l'evento suicidario;
secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (o “del più probabile che non”) deve, quindi, concludersi che la predisposizione di idonee misure organizzative avrebbe consentito di evitare l'evento in concreto verificatosi.
Ciò posto in ordine alla responsabilità dell' occorre valutare le posizioni degli CP_10
ulteriori convenuti in giudizio.
Con riguardo ai convenuti e , rispettivamente Direttore Controparte_3 Controparte_4
Sanitario e Direttore Generale dell' , gli attori hanno Parte_12 lamentato l'omessa predisposizione e attuazione “di regole di sicurezza generiche e specifiche tipiche delle peculiarità proprie degli ambienti ospedalieri con particolare riferimento alla mancata chiusura con lucchetto della porta metallica dalla quale si accede al terrazzo posto all'ultimo piano del fabbricato dell ”. CP_11
Il Tribunale ritiene che dall'istruttoria svolta sia emersa la prova che il Dott.
[...]
nella qualità di direttore sanitario del Presidio Ospedaliero, non aveva dotato CP_3
l di un sistema di organizzazione dell'assistenza e della cura efficiente, tale CP_11
da consentire al personale sanitario di fronteggiare l'emergenza verificatasi, ma, al contrario, il sistema organizzativo approntato era assolutamente carente, non essendo nemmeno definite le pratiche da adottare nel caso in cui si fosse verificato il rischio concreto di attuazione di propositi suicidari di pazienti dal reparto psichiatrico.
Il convenuto ha sostenuto di non aver alcun dovere di vigilare e controllare ogni CP_3 singolo paziente, ma l'eccezione evidentemente non coglie nel segno: ciò che viene addebitato al predetto convenuto non è l'omissione dell'obbligo di vigilanza della paziente ma del dovere di adottare misure organizzative volte alla prevenzione Pt_11
del rischio di suicidi dei pazienti, obbligo di adozione sullo stesso gravante in qualità di
Direttore sanitario dell'Ospedale, a prescindere dalla conoscenza delle specifiche condizioni di salute del singolo paziente.
Del tutto infondata è, inoltre, la deduzione secondo cui il Direttore sanitario dell'ospedale sarebbe privo di responsabilità, afferendo il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura al Dipartimento di Salute mentale, in assenza di prova di quanto dedotto e in considerazione delle attribuzioni generali della direzione sanitaria in ordine
20 di 39 all'organizzazione tecnico-sanitaria e al buon andamento igienico-sanitario dei servizi ospedalieri (art. 2 D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128).
Prive di ogni fondamento sono, infine, come già in precedenza illustrato, le allegazioni in ordine alla rilevanza nel presente giudizio delle risultanze delle perizie svolte nell'ambito del procedimento penale.
Tanto premesso, con specifico riguardo al profilo del nesso di causalità tra condotta ed evento il Tribunale ritiene l'omissione del dovere di adottare misure organizzative volte alla prevenzione del rischio di suicidi dei pazienti giuridicamente rilevante in termini civilistici di responsabilità, atteso che la predisposizione delle predette misure organizzative e quindi l'attuazione del comportamento doveroso, nella specie colposamente omesso, avrebbe consentito, in applicazione del criterio causale della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, di evitare l'evento mortale che si è determinato.
Con riguardo alla posizione del Dott. , Direttore Generale dell' Controparte_4 CP_18 di Rossano, cui gli attori contestano l'omessa predisposizione “di regole di sicurezza generiche e specifiche tipiche delle peculiarità proprie degli ambienti ospedalieri con particolare riferimento alla mancata chiusura con lucchetto della porta metallica dalla quale si accede al terrazzo posto all'ultimo piano del fabbricato dell ” deve CP_11
rilevarsi che lo stesso, costituendosi in giudizio ha sostenuto di essere privo di qualunque responsabilità in ordine alla vicenda oggetto di causa, essendo, invece, responsabile della gestione di un vastissimo comprensorio e non potendo, pertanto, rispondere della sorveglianza di una singola paziente, anche in considerazione delle competenze spettanti per legge o per effetto di delega al Direttore del Servizio
Prevenzione sui luoghi del lavoro, al Responsabile Tecnico del servizio di manutenzione, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico, al primario di Psichiatria, al
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al Direttore Sanitario dell' CP_19
e al Direttore amministrativo dell'
[...] CP_11 CP_10
Deve, tuttavia, osservarsi che la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in ordine
Parte ai poteri e alle responsabilità del Direttore Generale dell' (Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Rv. 205620) ha affermato che ai sensi della normativa contenuta nel
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) recante disposizioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, e in particolare con riferimento alle attribuzioni conferitegli dall'art. 3 del medesimo decreto, il direttore generale dell'azienda sanitaria locale è investito di tutti i poteri di gestione e di controllo
21 di 39 ed è pertanto costituito garante della complessiva correttezza dell'azione amministrativa riferibile all'ente che dirige;
la norma riserva, dunque, al Direttore
Generale, prima ancora della rappresentanza della unità sanitaria locale, tutti i poteri di gestione della stessa, sicché può dirsi che al Direttore Generale spettino tutti i poteri per il funzionamento dell'azienda sanitaria locale (cfr. in motivazione Cassazione penale sez. IV - 08/11/2013, n. 7597).
Il Direttore Generale è, pertanto, il vertice dell' rispetto al quale il direttore CP_10
amministrativo, il direttore sanitario e il consiglio dei sanitari sono coadiutori;
circostanza, questa, che non può non importare, sul piano logico/giuridico, che i poteri che spettano ai coadiutori spettino anche al vertice, come si desume dal successivo comma 6 dello stesso art. 3 che specifica che il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari, il che altro non può voler dire se non appunto che il Direttore Generale può prendere provvedimenti anche nelle materie loro affidate, riservate alla diretta responsabilità di questi coadiutori (cfr. in motivazione ancora
Cassazione penale sez. IV - 08/11/2013, n. 7597)
Ne consegue che, anche qualora nel caso di specie il convenuto avesse CP_4
conferito un'ampia delega ai soggetti dallo stesso indicati (circostanza peraltro dedotta in maniera del tutto generica e non provata), egli restava comunque obbligato ad adempiere ai propri doveri sia di controllo dell'operato dei delegati, sia di gestione diretta, dovendosi assicurare della corretta organizzazione e dotazione delle strutture gestite, dell'adempimento dei compiti di sorveglianza e della corretta organizzazione delle rispettive attività.
Deve, pertanto, concludersi ritenendo anche il , Direttore Generale dell' CP_4 [...]
, responsabile dell'evento accaduto alla signora sulla base della CP_10 Pt_11 sussistenza, in capo a costui, di una posizione di garanzia, la quale comporta l'obbligo di assicurarsi della corretta dotazione e organizzazione dell'attività delle strutture gestite, rimasto, come si è detto, nella specie inadempiuto.
Il Tribunale ritiene, infatti, che l'evento di danno verificatosi in danno di Parte_11
sia eziologicamente riconducibile all'omissione colposa dei predetti obblighi da
[...]
parte del convenuto , reso palese dalle circostanze concrete in cui si è verificato CP_4
il fatto, poiché il predetto evento, in applicazione del criterio causale della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, non si sarebbe avverato se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
22 di 39 In ordine alla posizione di , primario del reparto di psichiatria, deve Controparte_2 rilevarsi che lo stesso ha sostenuto l'assenza di elementi fattuali e/o documentali da cui si potesse evincere la sua responsabilità in ordine alla produzione dell'evento in oggetto, in quanto nell'orario di accadimento dell'evento suicidario egli non era in servizio;
il predetto convenuto ha, inoltre, evidenziato che alcuna azione penale era stata avviata a suo carico dalla Procura presso il Tribunale di Rossano e ha, altresì, dedotto l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, atteso che egli, in qualità di primario, aveva provveduto a far inserire un dispositivo di allarme alla porta antipanico del reparto e aveva predisposto tutte le misure necessarie per evitare episodi suicidari, precisando il ruolo ed il compito di ogni addetto nell'assistenza ai pazienti più esposti a rischio di gesti estremi.
Il predetto convenuto ha, inoltre, evidenziato la sussistenza di elementi che, considerati complessivamente, avrebbero potuto integrare delle concause dell'evento, tra cui l'omesso controllo della degente da parte del medico di guardia, dott. la Pt_7 scarsa tempestività delle ricerche, il mancato allarme a tutto il personale dell'ospedale,
l'omessa chiusura della porta posta al varco di accesso del lastrico solare.
Il Tribunale ritiene di non poter condividere le predette deduzioni: i compiti del primario sono stabiliti dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7, comma 3 che stabilisce che "Il primario vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti
e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici
e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale;
inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge;
pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi;
dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario;
cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico-professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica;
esercita le funzioni didattiche a lui affidate".
Nell'interpretare tale disposizione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il primario risponde dei deficit organizzativi del reparto a
23 di 39 lui affidato, quando questi siano consistiti in una carente assegnazione di compiti e mansioni al personale, in una carente diramazione delle istruzioni da seguire e dei compiti da assolvere (cfr. , ex multis Sez. 3, Sentenza n. 24144 del 29/11/2010, Rv.
615276; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 25/02/2005, Rv. 580125).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che debba ritenersi accertata la sussistenza di un "deficit organizzativo" del reparto, addebitabile a colpa del primario, atteso che, come si è già detto, la sola predisposizione di un sistema di allarme della porta d'ingresso al reparto appare del tutto inidonea alla prevenzione del rischio suicidario e che l'asserita predisposizione di “tutte le misure necessarie per evitare episodi suicidari, precisando il ruolo ed il compito di ogni addetto nell'assistenza ai pazienti più esposti a rischio di gesti estremi” (così nella comparsa di costituzione del dott.
) è del tutto indimostrata, così che deve ritenersi che il predetto convenuto CP_2
abbia trascurato di predisporre tutte le misure necessarie per evitare episodi suicidari e di impartire adeguate direttive al personale a lui sottoposto per gestire le emergenze del tipo di quelle verificatesi nel caso di specie.
Il Tribunale ritiene, inoltre, la predetta colposa inerzia rilevante sotto il profilo eziologico, avendo concorso a produrre l'evento mortale in danno di Parte_11
che, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, non si sarebbe
[...]
verificato se il primario avesse predisposto e attuato un adeguato sistema di prevenzione del rischio suicidario.
Né può ritenersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto , che l'omesso CP_2
controllo della degente da parte del medico di guardia, dott. la scarsa Pt_7 tempestività delle ricerche, il mancato allarme a tutto il personale dell'ospedale,
l'omessa chiusura della porta posta al varco di accesso del lastrico solare costituiscano cause interruttive del nesso di causalità tra l'omissione contestatagli e l'evento suicidario verificatosi.
I principi generali che regolano la causalità di fatto sono, infatti, anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. temperati dalla "regolarità causale”.
Deve, pertanto, escludersi che le predette omissioni (e cioè l'omesso controllo della degente da parte del medico di guardia, dott. la scarsa tempestività delle Pt_7 ricerche, il mancato allarme a tutto il personale dell'ospedale, l'omessa chiusura della porta posta al varco di accesso del lastrico solare) potessero costituire, qualora accertate, causa alternativa e assorbente dell'evento verificatosi, interruttive del nesso di causalità tra l'omissione contestata al convenuto e l'evento Controparte_2
24 di 39 verificatosi, trattandosi invece di cause concorrenti, in presenza delle quali l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità materiale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati da altri fattori (tra le altre: Cass. n. 15991/2011; Cass. n. 24204/2014; Cass. n. 27524/2017; Cass. n.
5632/2023; Cass. n. 6122/2023), alla luce della regola sulla concorrenza delle cause, della teoria della regolarità causale e della regola di funzione del "più probabile che non".
Giova in proposito evidenziare che "in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità (così Cass. 30521/2019), dovendosi, altresì, avere riguardo al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili” (tra le molte,
Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576).
È di tutta evidenza che nella fattispecie concreta, le circostante allegate dal convenuto quali cause esclusive dell'evento, di per sé considerate, non potessero dare CP_2
luogo, senza l'apporto della condotta omissiva colposa del predetto convenuto, all'evento di danno verificatosi, che secondo la regola della preponderanza dell'evidenza non si sarebbe verificato in assenza del fatto illecito in esame.
Occorre, ora, passare all'esame della posizione del convenuto , Parte_7
medico di guardia di turno nel reparto di Psichiatria in cui era ricoverata la al Pt_11 momento del verificarsi dell'evento per cui è causa;
sul punto, deve premettersi che in relazione in particolare ai pazienti con problemi psichiatrici, la Corte di Cassazione ha più volte affermato la configurabilità di un dovere di sorveglianza a carico del personale sanitario addetto al reparto (in questo senso Cass. n. 2483 del 1997, Cass. n. 12965 del 2005, Cass. n. 22818 del 2010).
25 di 39 Nel caso di specie, tra gli obblighi del medico di guardia nei confronti della paziente vi era un dovere di protezione della stessa, idoneo a fondarne la responsabilità per omessa sorveglianza, a seguito dell'evento mortale che la stessa paziente si procurò.
Il Tribunale ritiene nella specie sussistente una condotta inadempiente del predetto convenuto in correlazione causale con l'evento di danno, atteso che egli in primo luogo, allorché la paziente aveva dichiarato allo stesso la volontà di uscire, non si era adoperato per evitare che la stessa ponesse in atto il suo proposito e che, inoltre, a fronte di una situazione delicata a lui rappresentata dagli infermieri, quale la fuga della paziente dal reparto, egli non aveva posto in essere alcuna azione per affrontare quella situazione (come risulta dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dallo stesso da e da , sentiti dalla p.g. a Pt_7 Parte_8 Parte_9
sommarie informazioni) .
La circostanza che la paziente con una cartella clinica attestante precedenti Pt_11
ricoveri nel reparto, anche per pregressi tentativi suicidari e con precedenti tentativi di fuga dal reparto avesse manifestato la volontà di allontanarvisi, avrebbe reso opportuno approfondire immediatamente la situazione della paziente, da custodire con attenzione perché non arrecasse danni a sé e agli altri pazienti ricoverati, stante l'evidente situazione di fragilità psichica in cui si trovava: a fronte del tipo di patologia sofferto dalla assumevano, quindi, un ruolo rilevante tra le prestazioni a carico Pt_11 dei sanitari che l'ebbero in cura, gli obblighi per solito accessori di sicurezza e protezione dei pazienti.
Nel caso di ricovero di una paziente con problemi psichici reduce da un tentativo di suicidio, infatti, primo obbligo del personale sanitario che prende in carico la paziente, dopo averla visitata, è assicurare che la degenza sia svolta in condizioni di sicurezza, per evitarle di nuocere a sé o ad altri pazienti ricoverati.
Nel caso di specie deve, pertanto, ritenersi la responsabilità del convenuto Parte_7
, medico di guardia di turno presso il reparto di Psichiatria dell' di
[...] CP_11
Corigliano al momento del fatto, che anziché approfondire immediatamente la situazione della paziente, si era limitato a dirle di non uscire dal reparto e con eccessiva leggerezza, a confidare nella vigilanza di routine del personale infermieristico, senza piuttosto informarlo, istruirlo e coordinarlo a fronte di quella nuova situazione di alto rischio.
L'affermazione della responsabilità resiste anche alla prova del giudizio controfattuale, che attiene al rapporto di causalità e che consiste nell'accertare se, ove il soggetto
26 di 39 avesse tenuto la condotta doverosa che si doveva esigere da lui, l'evento si sarebbe ugualmente realizzato: nella specie il Tribunale ritiene che se il Dott. avesse Pt_7
approfondito immediatamente la situazione della paziente e impartito agli infermieri idonee istruzioni, questi avrebbero quantomeno controllato che la paziente non desse attuazione all'intenzione di allontanarsi dalla struttura sanitaria e l'evento non si sarebbe verificato.
La colpa deve essere ravvisata nell'esser nota al convenuto a condizione clinica Pt_7
della sia perché già sottoposta a trattamento terapeutico nella stessa struttura, Pt_11
sia perché era nota o doveva essere nota allo stesso, in base alla documentazione medica a sua disposizione, l'anamnesi recente, con i precedenti tentativi di suicidio, che dimostravano l'altissima probabilità di reiterazione di un insano gesto.
Deve, inoltre, essere affermata la responsabilità dei convenuti e , Pt_8 Pt_9
infermieri in servizio presso il reparto di Psichiatria al momento del fatto: gli stessi hanno sostenuto di non essere responsabili dell'occorso atteso che al momento dell'allontanamento dal reparto della la , con l'ausilio del , era Pt_11 Pt_8 Pt_9 intenta a rimettere a letto altra paziente, tale , che poco prima del suicidio Per_4 della aveva anch'essa tentato di togliersi la vita;
il ha, inoltre, sostenuto Pt_11 Pt_9 che non appena aveva avuto contezza dell'allontanamento della dal reparto, si Pt_11 era recato immediatamente nella strada antistante l'ospedale, seguendo il percorso usualmente e generalmente utilizzato dai pazienti e la convenuta ha, invece, Pt_8
rappresentato di aver contattato immediatamente il centralinista per chiedere notizie della paziente.
Deve tuttavia evidenziarsi che la circostanza che i predetti convenuti fossero intenti a gestire un'altra paziente del medesimo reparto reduce da un tentativo di suicidio non
è stata provata, trattandosi di evento di cui i testi escussi su richiesta dei predetti convenuti non erano a conoscenza, non essendo gli stessi testimoni presenti in reparto al momento del fatto (cfr. verbali di escussione dei testi dott.ssa , Testimone_1
; D.ssa ); priva di prova Testimone_3 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
è anche la circostanza che la paziente fosse bisognosa di particolare Per_4 assistenza perché reduce da un tentativo di suicidio e che l'infermiere si fosse Pt_9
recato a cercare la la circostanza secondo cui la avrebbe contattato il Pt_11 Pt_8 centralinista dell'Ospedale per avere informazioni della pur confermata dal Pt_11
predetto centralinista, sentito come testimone, è ad ogni modo inidonea a esonerare da responsabilità la predetta convenuta.
27 di 39 Va infatti affermato, in punto di diritto, che l'infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, gravando sullo stesso un obbligo di assistenza effettiva e continuativa del soggetto ricoverato: rientra nel proprium dell'infermiere quello di controllare la situazione del paziente ricoverato in reparto, in modo da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico;
difatti, proprio in forza delle competenze professionali dell'infermiere (delineate nel regolamento emesso con D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e, successivamente, dal D.M.
14 settembre 1994, n. 739) è evidente il compito cautelare essenziale che lo stesso svolge nella salvaguardia della salute del paziente, sussistendo in capo all'infermiere un obbligo di protezione che perdura per l'intero tempo del turno di lavoro, espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute deve essere tutelata contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità (in termini, in parte motiva, Cass. Pen. Sez. 4, n. 21449 del
25/05/2022).
Nel caso di specie, è invece emerso che il personale infermieristico aveva del tutto omesso di vigilare la degente, nonostante i segnali di sofferenza psichica palesati dalla paziente nel corso del tempo.
Il Tribunale ritiene, quindi, che nell'inerzia dei predetti convenuti, debbano ritenersi colposamente violati gli obblighi di protezione, vigilanza e controllo sugli stessi gravanti nel caso di specie, in cui, per le considerazioni già svolte in ordine alla conoscenza pregressa della paziente da parte degli operatori sanitari della struttura, il comportamento della stessa non poteva dirsi imprevedibile e come tale non rientrante nell'ambito del controllo esigibile del personale sanitario.
Sulla base delle predette emergenze deve, inoltre, ritenersi secondo il criterio del “più probabile che non” che una corretta sorveglianza della paziente e un tempestivo intervento in soccorso della stessa, allorquando, secondo la stessa ricostruzione dei convenuti e , era scattato l'allarme della porta d'ingresso al reparto, Pt_8 Pt_9 avrebbe consentito di evitare l'evento in concreto verificatosi.
Deve, infine, ritenersi la responsabilità dell'operatrice socio-sanitaria per il Pt_10 difetto di vigilanza delle degente e l'omesso intervento di assistenza in suo favore, rispetto alla quale non ha alcuna rilevanza la circostanza – dedotta dalla predetta convenuta - che la stessa non avesse, quale operatore socio-sanitario, alcun compito di analisi o gestione del rischio suicidario di pazienti psichiatrici.
28 di 39 Deve, infatti, rilevarsi che ciò che viene contestato alla predetta convenuta non è
l'omessa analisi o gestione del rischio suicidario ma la mancata prestazione di vigilanza e l'omessa realizzazione di tutte quelle prestazioni che si rendevano necessarie alla protezione della degente, volte a salvaguardare la sua incolumità anche da atti lesivi autoinflitti, certamente rientranti nell'ambito delle competenze dell'
o.s.s., come definite dall'all. B dell' Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio- sanitario.
Anche in relazione alla posizione della convenuta deve, infine, ritenersi Pt_10
raggiunta la prova del nesso causale materiale tra tale condotta omissiva e l'evento- morte, applicando il criterio pertinente della tecnica giuridica propria dell'accertamento della responsabilità del diritto civile di cui si è ampiamente detto, dovendosi ritenere che la condotta doverosa omessa, nella specie, avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare l'evento mortale.
La predetta omissione è infine addebitabile a colpa della convenuta , non Pt_10
essendo contestato che alla stessa fosse nota la situazione della e non Pt_11 potendosi ritenere l'allontanamento della paziente per la realizzazione di propositi suicidari un evento imprevedibile, tanto più che è incontestato che un analogo episodio fosse già accaduto.
Tanto statuito in ordine alle posizioni di ciascuno dei convenuti e alle rispettive responsabilità, il Tribunale ritiene che si sia in presenza di un'ipotesi di equivalenza delle concause a norma dell'art. 41 c.p., comma 1 c.p. che prevede il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento.
Si tratta della codificazione del principio dell'equivalenza delle cause, secondo il quale in presenza di una pluralità di cause, tutte idonee a produrre l'evento, queste vengono considerate di pari valenza.
La previsione riprende il concetto espresso dall'art. 40 c.p., per cui, affinché si abbia imputazione è sufficiente che il soggetto abbia realizzato una condotta necessaria e l'imputazione a lui del fatto non è esclusa dall'intervento dell'operatività di altri fattori causali (antecedenti, concomitanti, successivi), a meno che tali fattori causali non integrino una causa da sola sufficiente a determinare l'evento, ai sensi dello stesso art. 41, comma 2 c.p..
29 di 39 Nell'interpretazione della predetta norma, l'opinione largamente prevalente, fatta propria dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, ritiene che l'unico modo per conferire un senso alla formula sia quello di ritenere che si parli di cause che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento e costituiscano in realtà delle concause giacché, se ci si trovasse di fronte a cause dotate di piena autonomia, la disposizione sarebbe inutile, ovvia e ripetitiva degli artt. 40, comma 1 e 41, comma 1 c.p..
Secondo il predetto orientamento, la norma intende svolgere una funzione limitativa rispetto al principio di equivalenza causale espresso nel comma precedente, alludendo a concause qualificate, capaci di assumere su di sé, da un punto di vista normativo, la spiegazione dell'imputazione causale;
l'ipotesi dell'art. 41 c.p., comma 2, quindi, si configura solo quando il nesso tra omissione ed evento sia interrotto da cause estrinseche del tutto anomale ed eccezionali, che si collochino al di fuori della normale, ragionevole prevedibilità.
Nel caso di specie il Tribunale ritiene di dover escludere che le condotte dei convenuti, singolarmente considerate possano costituire, nel senso sopra precisato, fattori causali da solo sufficienti a determinare l'evento, non potendo ritenersi causa da sola sufficiente a determinare l'evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui, la quale abbia posto in essere le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente (così
Cass. pen. Sez. 4, n. 26020 del 29.4.2009).
Ciò posto in ordine alla responsabilità dei convenuti, nel delineare il perimetro dei danni risarcibili, limitato, come si è detto, al “danno parentale”, avuto riguardo al profilo probatorio in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale deve considerarsi che “il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.” ( Cass. Civ. Sez.
3 - , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
30 di 39 Deve inoltre evidenziarsi in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (Cass. Civ.
Sez. 3 -, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021, Rv. 661075 - 01)
Tenuto conto di tutto quanto indicato in premessa nonché dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale alla luce delle più recenti tabelle del Tribunale di Milano (Edizione 2024) si ritiene di poter quantificare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nei termini che seguono: in relazione alla morte di , nato a [...] in data [...] Parte_11
e ivi deceduta il 10.10.2005, all'età di 34 anni:
- quanto alla figlia, di anni 13 al momento della perdita della madre, Parte_2
considerata l'età della vittima primaria, tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto e della repentinità dell'accaduto, considerato lo stretto vincolo parentale che caratterizza il rapporto di filiazione come può desumersi dalle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, tenuto conto altresì che le esigenze della superstite sono rimaste definitivamente compromesse, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella somma omnicomprensiva di € 391.100,00 (“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 3.911,00; età della vittima primaria: 22 punti;
età della vittima secondaria: 26 punti;
sopravvivenza di altri 3 congiunti del danneggiato: 9 punti;
convivenza: 16 punti;
27 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, non essendo revocabile in dubbio l' importanza per l'attrice della relazione affettiva con la madre, Parte_2
perduta a soli 13 anni, sia in termini di sofferenza interiore patita sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria);
- quanto a , di anni 29 al momento del fatto, considerata l'età della Parte_1
vittima primaria, tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto e della repentinità
31 di 39 dell'accaduto, considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra fratelli, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella somma omnicomprensiva di € 73.014,00 (“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: €
1.698,00; età della vittima primaria: 16 punti;
età della vittima secondaria: 18 punti;
sopravvivenza di altri 3 congiunti del danneggiato: 9 punti;
non è allegata la convivenza;
non sono dedotti elementi da cui desumere qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto);
- quanto a , di 40 anni, , di anni 31, Parte_3 Parte_4 Pt_5
, di anni 38 e , di anni 36 al momento della perdita della sorella,
[...] Parte_6
considerata l'età della vittima, tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto e della repentinità dell'accaduto, considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra fratelli, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella somma omnicomprensiva di € 69.618,00 spettante a ciascuno di essi (“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 1.698,00; età della vittima primaria: 16 punti;
età della vittima secondaria: 16 punti;
sopravvivenza di altri 3 congiunti del danneggiato: 9 punti;
non è allegata la convivenza;
non sono dedotti elementi da cui desumere qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto).
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ.,
Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Deve, infine, essere accolta la domanda di garanzia proposta dall Controparte_10
nei confronti della Compagnia Assicurativa cui è Controparte_12
succeduta Controparte_9
Sul punto deve rilevarsi che , costituendosi in giudizio Controparte_9
con comparsa depositata in data 14.5.2023 ha dedotto che a seguito di cessione di azienda infragruppo, dal 1° gennaio 2016 ha trasferito Controparte_20
32 di 39 tutte le attività, la struttura e l'organico in e che detta ultima Controparte_21 società, a decorrere dal 31.7.2020, ha trasferito il proprio portafoglio assicurativo all'
con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici già facenti Controparte_9
capo ad , sono stati ceduti ad Controparte_21 Controparte_9
(cfr., sul punto, bollettino IVASS n. 7/2020 pubblico, allegato n. 5, p. 117 produzione di parte).
L'intervenuta, dopo aver richiamato tutte le difese, eccezioni, allegazioni, produzioni documentali e conclusioni già svolte da ha rinunciato Controparte_5 all'eccezione di carenza di legittimazione passiva da questa sollevata e ha eccepito l'inoperatività della polizza, ex art. 22 del Contratto che prevede che “la garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al
Contraente durante il periodo di assicurazione e cioè dalle ore 24.00 del 31/10/2012 alle ore 24.00 del 31.10.2025 purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante il periodo di assicurazione e anche anteriormente a tale data, ma non prima del
01.07.2002”.
A sostegno dell'eccezione di inoperatività della polizza l'intervenuta
[...]
, ha dedotto: Controparte_9
- che nelle definizioni di polizza, per richiesta di risarcimento si intende anche “l'avvio di inchiesta giudiziaria o d'indagine penale nei confronti dei soggetti assicurati”;
- che ai sensi delle definizioni di polizza, risulta “assicurato” anche il medico dipendente dell' , quale prestatore di lavoro;
CP_1
- che nei confronti del dott. n.q. di Direttore Sanitario dell' CP_3 Parte_12
3 di Rossano, del dott. n.q. di Direttore Generale dell' di
[...] CP_4 Parte_12
Rossano e dei convenuti , e nelle rispettive qualità di Pt_7 Pt_8 Pt_9 Pt_10
medico di guardia, infermieri professionali e assistente socio sanitaria del Reparto di
Psichiatria, era stato avviato un procedimento penale in data antecedente al periodo di assicurazione;
- che la garanzia assicurativa prestata dalla polizza in esame non poteva, pertanto, operare, costituendo il procedimento penale richiesta di risarcimento presentata prima della decorrenza della polizza, dalla stessa non garantita, anche in considerazione della preconoscenza del sinistro (ai sensi dell'art. 24.9 delle condizioni di assicurazione).
33 di 39 ha, inoltre, sostenuto che l'inoperatività della polizza, Controparte_9
integrando mera allegazione difensiva, potesse essere dedotta senza necessità di doversi costituire tempestivamente.
Il Tribunale reputa che diversamente da quanto dedotto dall'intervenuta, l'eccezione di inoperatività della polizza integri un'eccezione in senso stretto, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, con pronuncia che il Tribunale ritiene di condividere, secondo cui “la deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare”; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive - l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza (cfr. Cass. Sez. 3, 21/01/2025, n. 1469).
Con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione, investita della questione del se, in una controversia tra assicurato e assicuratore avente ad oggetto la condanna del secondo al pagamento dell'indennizzo, sia consentito all'assicuratore eccepire la non indennizzabilità del sinistro anche oltre i termini di cui all'art. 167 cod. proc. civ., ha espressamente ammesso di aver in più occasioni risolto la questione affermando il principio cui, invero, ha fatto riferimento l'intervenuta, secondo cui "l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, formulata in base a un'interpretazione di parte volta a contestare il fondamento della domanda con
l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, non può costituire oggetto di abbandono o di tacita rinuncia, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, con la conseguenza che, pure in tale ipotesi, permane il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla operatività della polizza già contestata" (Cass., sez. 3, 22/02/2000, n. 1967; Cass., sez. 3, 12/07/2019, n. 18742; Cass., sez. 3, 03/07/2014, n. 15228; Cass., sez. 3,
31/10/2018, n. 27998), sulla scorta del quale si è, quindi, precisato che la suddetta eccezione non è riservata all'iniziativa della parte, ma rilevabile d'ufficio e, quindi, ammissibile anche in appello, salvi ovviamente gli effetti del giudicato interno (cfr.
34 di 39 Cass., sez. U, n. 10531 del 2013; Cass., sez. 3, 03/07/2014, n. 15228; Cass., sez. 3,
22/02/2000, n. 1967).
La Corte di Cassazione nella citata pronuncia del gennaio 2025, cui si è appena fatto riferimento ha, tuttavia, ritenuto di dover rivedere il predetto orientamento, in quanto non coerente con i principi dalla stessa affermati al di fuori della materia assicurativa, quando si è trattato di individuare i criteri che distinguono tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, essendo la predetta distinzione ancorata - quando la legge nulla dice sul punto - alla disponibilità o meno del diritto o della situazione giuridica posti a fondamento dell'eccezione.
Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass., sez.
U, 27/07/2005, n. 15661), nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale).
Pertanto, se il fatto costitutivo dell'eccezione è una situazione indisponibile o di diritto pubblico (ad esempio, il giudicato o la nullità del contratto), l'eccezione che su quel fatto si fonda è rilevabile d'ufficio; se, invece, il fatto costitutivo dell'eccezione è una situazione disponibile, rimessa alla valutazione della parte che ne è titolare, che potrebbe dunque anche rinunciarvi, l'eccezione che su quel fatto si fondi non deve ritenersi rilevabile d'ufficio (Cass., sez. 1, 07/02/2000, n. 1320; Cass., sez. L,
15/05/2007, n. 11108; Cass., sez. U, 27/07/2005, n. 15661; Cass., sez. 1, 13/04/2023,
n. 9810).
Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “trasponendo le considerazioni sopra svolte in materia assicurativa, non può non rilevarsi che nell'ampia categoria delle eccezioni intese a far valere l'inoperatività della polizza occorre verificare, al fine di stabilire se esse siano o meno rilevabili d'ufficio, se quella in concreto sollevata dall'assicuratore, per il carattere ampio ed indifferenziato dell'espressione e la sua riferibilità a fattispecie tra loro diverse, sia un'eccezione suscettibile di essere fatta valere anche in via d'azione, se essa investa interessi privati od anche interessi pubblicistici e se costituisca espressione di un diritto potestativo.”
(Cass. Civ., Sez. 3, 21/01/2025, n. 1469).
35 di 39 È stato, inoltre, chiarito che "nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per
l'applicazione di dette clausole" (tra molte, Cass., sez. 3, 23/01/2018, n. 1558).
In particolare, mentre l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i "rischi inclusi", in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi "non compresi", in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea (Cass. Civ., sez. 3, 09/11/2023, n. 31251).
Ne consegue che quello di rifiutare il pagamento dell'indennizzo è un diritto che scaturisce dall'esistenza della clausola delimitativa del rischio e, potendo essere azionato in via autonoma (con una domanda di accertamento), il fatto costitutivo su cui poggia la relativa eccezione non può essere rilevato d'ufficio.
Ciò, da un lato, perché si è in presenza di un' eccezione con cui il convenuto avanza una pretesa fondata su una clausola contrattuale, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'esistenza o inesistenza di una clausola contrattuale, così come il suo contenuto, costituiscono dei "fatti" e, in quanto tali, debbono essere introdotti nel giudizio di primo grado nel rispetto delle preclusioni di rito (Cass., sez. 3,
26/06/2012, n. 10617); dall'altro, perché si avanza una pretesa suscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio di accertamento ed oggetto di un diritto potestativo.
Venendo al caso in esame, l'intervenuta, al fine di paralizzare la domanda avanzata dalla convenuta ha opposto l'esistenza di una clausola delimitativa del rischio, CP_10 prevista dall'art. 22 della polizza, adducendo che vi fosse stata “richiesta di risarcimento” anteriormente al periodo di assicurazione, così che ricorrevano i presupposti previsti dalla pattuizione contrattuale per l'inoperatività della polizza.
Tale eccezione, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, è sicuramente espressione di un diritto potestativo, il cui esercizio è esclusivamente rimesso alla volontà all'assicuratore che ne è titolare, ben potendo la società di assicurazione anche rinunciare a farla valere, e come tale, per le ragioni sopra
36 di 39 esposte, non è rilevabile d'ufficio e soggiace, di conseguenza, ai termini preclusivi previsti per la proponibilità di una eccezione in senso stretto e non può, pertanto, essere nel caso di specie esaminata, in quanto tardivamente proposta, al pari delle eccezioni relative ai massimali e alla franchigia di polizza (cfr. sul punto Cass., sez. 3,
13/06/2023, n. 16899, che ha enunciato il principio secondo cui, in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non
è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato, sicché il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio; si veda, altresì, sul punto Cass., sez. 3, 13/10/2021, n. 27913;
Cass., sez. 3, 23/01/2018, n. 1558).
Poiché nel caso di specie ha sollevato le predette Controparte_9 eccezioni – mai sollevate dalla – tardivamente, non può Controparte_5 che ritenersene precluso l'esame, con la conseguenza che la domanda di garanzia proposta dall' deve essere accolta e che va CP_10 Controparte_9
dichiarata obbligata a tenere indenne la convenuta degli effetti Controparte_22
della pronuncia di accoglimento della pretesa risarcitoria azionata dagli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dei convenuti in solido, quanto alle spese sostenute dagli attori.
Nel caso di specie, la parte vittoriosa è costituita da più soggetti, di cui solo una,
[...]
, risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato: in conformità all'art. Parte_1
133 del d.P.R. n. 115/2002, le spese legali sostenute dal soggetto ammesso al patrocinio devono essere liquidate in favore dello Stato, mentre quelle sostenute dagli altri soggetti vanno corrisposte direttamente agli stessi, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c..
Pertanto, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000, le spese di lite sono liquidate, già maggiorate in considerazione del numero delle parti ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, in € 30.000,00 (fase di studio: € 6.000,00; fase
37 di 39 introduttiva: € 3.000,00; fase istruttoria: € 13.000,00; fase decisionale: € 8.000,00) e ne deve essere disposto il pagamento nei limiti di 1/6 in favore dello Stato, stante l'ammissione della sola attrice al Patrocinio a spese dello Stato, Parte_1 nonché l' attribuzione ex art. 93 c.p.c. dei restanti 5/6 in favore dell'Avv. Pasquale Di
Iacovo.
L' ha, infine, diritto di essere tenuta indenne dal proprio assicuratore Controparte_10
delle spese processuali che è stata condannata a rifondere a parte attrice (c.d. spese di soccombenza) come già liquidate, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa attorea (le c.d. spese di resistenza) quantificate, tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000, in € 15.000,00 (fase di studio: € 2.500,00; fase introduttiva: € 1.600,00; fase istruttoria: € 6.800,00; fase decisionale: € 4.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 553/2013 R. Gen. Aff. Cont. ex
Tribunale di Rossano, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore di della Parte_2 somma di € 391.100,00, oltre interessi come in motivazione;
2. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore di Parte_1
di € 73.014,00, oltre interessi come in motivazione
[...]
3. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore di di € Parte_3
69.618,00, oltre interessi come in motivazione;
4. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore di Parte_4
di € 69.618,00, oltre interessi come in motivazione;
[...]
5. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore di di € Parte_5
69.618,00, oltre interessi come in motivazione;
6. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore di di Parte_6
€ 69.618,00, oltre interessi come in motivazione;
7. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano negli importi prenotati a debito a titolo di esborsi e in €
38 di 39 30.000,00 per compenso, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e DISPONE che il relativo pagamento, nei limiti di 1/6, avvenga a favore dello Stato, stante l'ammissione di al Patrocinio a spese dello Stato e per i Parte_1 restanti 5/6 avvenga in favore dell'Avv. Pasquale di Iacovo, dichiaratosene anticipatario;
8. DICHIARA la obbligata a tenere indenne la Controparte_9
convenuta degli effetti della presente pronuncia di Controparte_10
accoglimento della pretesa risarcitoria azionata dagli attori, delle spese processuali che è stata condannata a rifondere a parte attrice (c.d. spese di soccombenza), nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa attorea
(c.d. spese di resistenza) quantificate in € 15.000,00 per compenso, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 04/8/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
39 di 39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in primo grado, iscritta al n. 553/2013 R. Gen. Aff. Cont. ex Tribunale di
Rossano pendente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dell'Avv. Pasquale Di Iacovo
ATTORI
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Silvia Cumino
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_7 C.F._7 procura in atti, dall'Avv. Antonio Gianzi
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_8 C.F._8 procura in atti, dell'Avv. Pasqualina Ethel Fiorino
1 di 39 (C.F. , rappresentato e Parte_9 C.F._9 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianluca Serravalle
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_10 C.F._10 procura in atti, dall'Avv. Antonio Gianzi
(C.F. ) rappresentati e difeso, giusta Controparte_2 C.F._11 procura in atti, dall'Avv. Antonio Gianzi
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 C.F._12 procura in atti, dall'Avv. Elio Ferraro
(C.F. rappresentato e difeso, giusta Controparte_4 C.F._13 procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Gentile
CONVENUTI
(C.F/P. IVA.: ), in persona Controparte_5 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Vincenzo Annibale Larocca
TERZA CHIAMATA
(C.F. ) Controparte_6 C.F._14
(C.F. ) Controparte_7 C.F._15
(C.F. ) CP_8 C.F._16
nella qualità di eredi del convenuto (C.F. Controparte_2
), deceduto in data 11.06.2022, rappresentati e difesi, giusta C.F._11 procura in atti, dall'Avv. Antonio Gianzi
C.F e P. IVA.: , già Controparte_9 P.IVA_2 [...]
in persona del Procuratore Speciale pro tempore dott. Controparte_5
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Persona_1
Rossi
INTERVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 di 39 , , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
e , rispettivamente figlia e fratelli di Parte_5 Parte_6 Parte_11 hanno convenuto in giudizio l , , Controparte_10 Parte_7 Pt_8
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Controparte_2 [...]
e , esponendo: CP_3 Controparte_4
- che, in data 03.10.2005 era stata ricoverata presso il reparto di Parte_11
Psichiatria dell' di Corigliano Calabro per grave sindrome depressiva, dopo CP_11
essere stata in cura presso il reparto di rianimazione del nosocomio di Rossano, a seguito di un tentativo di suicidio mediante massiccia ingestione di farmaci;
- che la paziente era già nota al reparto poiché più volte ivi ricoverata, in quanto affetta da disturbo bipolare “con fasi alterne di grave concitazione e di grave depressione con numerosi atti autolesionistici”;
- che in data 10.10.2005 si era tolta la vita, dopo essersi Parte_11 allontanata dal reparto in cui era ricoverata e aver raggiunto il terrazzo posto all'ultimo piano del nosocomio di Corigliano, dal quale si era gettata nel vuoto da un'altezza di circa 20 metri;
- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano aveva avviato un procedimento penale (iscritto al n. 1921/2005 R.G.N.R.) nei confronti di Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Controparte_3 Controparte_4
per il reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p. e che nel corso del predetto procedimento il
G.I.P. del Tribunale di Rossano aveva disposto l'imputazione coatta dei predetti ex art. 409, comma 5 c.p.p., “ritenendo sussistenti evidenti elementi di responsabilità nei confronti del personale sanitario del nosocomio di Corigliano Calabro, al quale sarebbe spettato di garantire la predisposizione ed attuazione di regole di sicurezza generiche
e specifiche, tipiche delle peculiarità proprie degli ambienti ospedalieri, con particolare riferimento alla mancata chiusura con lucchetto della porta metallica dalla quale si accedeva al terrazzo posto all'ultimo piano del fabbricato dell del quale è CP_11
parte integrante anche il reparto di Psichiatria posto al piano terra (per quanto riguarda
i Dr. e , nelle rispettive qualità di ex Direttore sanitario e Direttore CP_3 CP_4
Generale dell ), nonché la responsabilità degli addetti Parte_12
al reparto con riferimento alla posizione di garanzia da loro rivestita nei confronti della paziente ricoverata, con particolare riferimento alla certa prevedibilità dell'evento suicidario, alla mancata attivazione dell'allarme annesso all'apertura della porta di uscita di sicurezza del reparto di psichiatria (c.d. porta antipanico), nonché alla
3 di 39 mancata predisposizione ed attuazione di regole di comportamento da adottare nel caso di allontanamento dal reparto di pazienti con storia clinica caratterizzata da pregressi tentativi di suicidio e, segnatamente, per non aver immediatamente allarmato tutto il personale preposto alla sicurezza ed alla sorveglianza dell'intero ospedale in ordine all'allontanamento della paziente dal reparto di psichiatria (per quanto concerne
i sigg. , e nelle rispettive qualità di medico di guardia, Pt_7 Pt_8 Pt_9 Pt_10
infermieri professionali e assistente socio-sanitaria del reparto di psichiatria del
di Corigliano Calabro)”; Pt_13
- che dalla ricostruzione della dinamica dell'evento, operata in sede penale dal G.i.p., era emerso che il piano di emergenza ed evacuazione era stato lacunosamente attuato, così come la legge 626/94 sulla cd. sicurezza ragionata e dinamica e non vi era stata l' attivazione dell'allarme della porta dell'uscita di sicurezza del reparto, dotata di maniglione antipanico, allorquando la paziente si era allontanata dal reparto di psichiatria, aprendo la suindicata porta;
- che le versioni fornite dai convenuti in merito a quanto accaduto nei momenti immediatamente precedenti l'evento si caratterizzavano per numerose incongruenze;
- che anche qualora vi fosse stata l'attivazione dell'allarme della porta antipanico tutto il personale in servizio presso il reparto (il dott. gli infermieri e , Pt_7 Pt_9 Pt_8 nonché l'o.s.s. ) sarebbe stato responsabile dell'evento non avendo allertato Pt_10 tutto il personale degli altri reparti dell' al fine di attivare le dovute ricerche CP_11
della paziente;
- che il Primario, Dott. , doveva ritenersi responsabile per aver omesso di CP_2
fornire al personale le regole di comportamento da adottare nel caso di allontanamento dal reparto di pazienti psichiatrici con storia clinica caratterizzata da pregressi tentativi di suicidio, non prevedendo in particolare l'obbligo di allarmare tutto il personale preposto alla sicurezza e sorveglianza dell' . CP_11
Tanto premesso, gli attori hanno sostenuto di aver diritto - stante l'inosservanza da parte del personale sanitario dell'obbligo di predisporre e attuare efficaci metodi di prevenzione di atti autolesionistici dei pazienti con pregressi tentativi di suicidio - al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla morte della congiunta quantificati in € 419.104,50 per la figlia e in € 135.195,00 per ciascuno dei Parte_2 germani quale pregiudizio all'integrità psico-fisica trasmesso iure hereditatis Pt_11
dalla deceduta ai suoi stretti congiunti, nonché quale pretium doloris, risarcibile iure proprio, per le sofferenze, le angosce, i patemi d'animo subiti dai congiunti a causa
4 di 39 dell'evento ed in ragione della permanente alterazione del rapporto familiare conseguente alla perdita dello stretto congiunto ed alla privazione traumatica di tutti quegli interessi essenziali e quei legami affettivi, etici e psicologici che costituivano una componente fondamentale dell'equilibrio e dell'armonia del nucleo familiare.
Gli attori hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di “accogliere la giudiziale domanda e per l'effetto ritenuta e dichiarata la responsabilità per negligente, imperita ed imprudente condotta medica dei Sanitari dell'Ospedale di Corigliano che in data
10.10.05 determinava la morte della sig.ra , per tutte le suesposte Parte_11 ragioni, condannare la dell , in persona del Controparte_1
Legale rappresentante pro tempore, in solido con i Sigg.ri , Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_9 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e al risarcimento dei danni tutti nell'indicato Parte_10 Controparte_2 ammontare di € 1.095.079,50 o di quella diversa che sarà ritenuta di ragione e giustizia, oltre interessi, rivalutazione e spese tutte di giudizio”.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, quinto comma c.p.c. all'11.03.2014.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.07.2013, si
è costituito in giudizio , Direttore Generale dell' che ha evidenziato Controparte_4 CP_10
che il procedimento penale a suo carico innanzi al Tribunale di Rossano (n. 1921/05
R.G.N.R. – 914/07 R.G. GIP) nel quale, a suo dire, gli odierni attori si erano costituiti parte civile, aveva avuto un esito a sé favorevole, essendo stato assolto con formula
“perché il fatto non sussiste”; il predetto convenuto ha, pertanto, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, essendo l'azione civile già stata esercitata in sede penale.
Nel merito, il predetto convenuto ha dedotto l'infondatezza della domanda, evidenziando:
- che per quanto emerso in sede penale, alcuna responsabilità poteva essere addebitata agli operatori del reparto di psichiatria del presidio di Corigliano;
- che era evidente la sua estraneità alla vicenda, avendo egli ricoperto all'epoca dei fatti la carica di Direttore Generale dell' avente la responsabilità gestionale e CP_10
politica di un vastissimo comprensorio e non anche della sorveglianza di una paziente.
Il convenuto ha concluso, quindi, chiedendo al Tribunale di: Controparte_4
“preliminarmente, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda perché
l'azione civile è stata esercitata in sede penale;
in subordine, nel merito rigettarla
5 di 39 perché infondata, con ogni altra consequenziale pronuncia di legge e con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa depositata in data 08.08.2013 si è costituito in giudizio CP_2
, all'epoca dei fatti primario del reparto di psichiatria, chiedendo, in via
[...] preliminare, la propria estromissione dal giudizio, stante l'assenza di elementi fattuali e/o documentali da cui si potesse evincere la sua responsabilità in ordine alla produzione dell'evento in oggetto in quanto nell'orario di accadimento dell'evento suicidario egli non era in servizio;
il predetto convenuto ha, inoltre, evidenziato che alcuna azione penale era stata avviata a suo carico dalla Procura presso il Tribunale di Rossano e ha, altresì, dedotto l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, atteso che egli, in qualità di primario, aveva provveduto a far inserire un dispositivo di allarme alla porta antipanico del reparto e aveva predisposto tutte le misure necessarie per evitare episodi suicidari, precisando il ruolo ed il compito di ogni addetto nell'assistenza ai pazienti più esposti a rischio di gesti estremi.
Il predetto convenuto ha, inoltre, evidenziato la sussistenza di elementi che, considerati complessivamente, avrebbero potuto integrare delle concause dell'evento, tra cui in particolare l'omessa chiusura della porta posta al varco di accesso del lastrico solare.
Tutto ciò premesso, il convenuto ha concluso chiedendo al Controparte_2
Tribunale di: “- preliminarmente, estrometterlo dal giudizio non sussistendo alcun elemento di responsabilità a suo carico in ordine al suicidio di , con Parte_11
vittoria di spese ed onorari attribuiti al sottoscritto difensore;
- nel merito, ritenere e dichiarare che il fatto dannoso a seguito del quale è derivata la morte di Parte_11
non sia da ascrivere ad alcuna condotta dolosa e/o colposa del concludente e,
[...] per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento nei suoi confronti, con vittoria di spese
e compensi, con attribuzione;
- in via ancora più gradata, ritenere e dichiarare che la responsabilità del fatto dannoso sia ascrivibile unicamente alla mancata chiusura della porta di accesso del lastrico solare dell'ospedale di Corigliano Calabro e condannare chi di dovere al ristoro dei danni in favore degli attori, sempre con vittoria di spese ed onorari attribuiti al sottoscritto difensore antistatario”.
In data 09.09.2013 si è costituita in giudizio l' , Controparte_1 la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, poiché il procedimento penale a carico degli operatori sanitari operanti nella struttura al momento del fatto si era concluso in data 10.06.2013 con sentenza di
6 di 39 assoluzione con formula piena degli imputati, così che l'azione di risarcimento del danno doveva ritenersi preclusa in sede civile.
L' ha inoltre sostenuto l'infondatezza della pretesa risarcitoria e ha chiesto di CP_10
essere estromessa dal giudizio non avendo gli attori dato prova del nesso eziologico tra il danno e la condotta colposa e negligente dell'Ente e dei singoli medici ed infermieri;
in particolare l ha evidenziato che i periti nominati in sede penale CP_10
avevano accertato che la morte di non era legata a carenze dovute Parte_11
alla non completa attuazione delle misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, così che non le poteva essere imputata alcuna responsabilità per la mancata adozione di precauzioni atte ad evitare il suicidio della paziente.
La predetta convenuta ha, infine, contestato il quantum della pretesa e ha chiesto il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in garanzia del terzo,
[...]
con cui aveva stipulato apposita polizza di copertura Controparte_12 assicurativa e ha concluso chiedendo al Tribunale di: “1) In via preliminare dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda poiché l'azione civile è già stata esercitata in sede penale;
2) In via principale, disattesa e reietta ogni contraria istanza e difesa, rigettare la domanda attorea, non sussistendo alcuna responsabilità dell'Ente convenuto;
2) In subordine, qualora venisse riconosciuta una responsabilità dei sanitari coinvolti nella questione in oggetto, dichiarare obbligata al risarcimento del danno il terzo Compagnia Assicurativa Centro Controparte_12
Direzionale isola E3, 80143 Napoli, giusta polizza stipulata con l ”. CP_10
Con provvedimento del 09.9.2013, il G.i. ha autorizzato la chiamata in causa del differendo la prima udienza di comparizione Controparte_13
al 24.6.2014.
Con comparsa depositata il 09.6.2014 si è costituito in giudizio Controparte_3 direttore sanitario dell' , il quale, dopo aver impugnato e Controparte_14
contestato tutto quanto dedotto e richiesto da parte attrice, ha esposto:
- che il reparto di psichiatria era dotato di tutte le protezioni necessarie a “gestire” il paziente psichiatrico, garantendogli l'incolumità;
- che la ricoverata a seguito di ricovero volontario, eludendo la sorveglianza Pt_11
del personale del reparto, si era suicidata lanciandosi nel vuoto da un terrazzo posto sul solaio di copertura dotato di un parapetto, per come previsto dalle norme antinfortunistiche;
7 di 39 - che l'azione penale nei suoi confronti si era conclusa con sentenza di assoluzione
“perché il fatto non sussiste”.
Il ha, inoltre, sostenuto l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti CP_3
anche in ragione del fatto che alcuna responsabilità poteva essere ascrittagli, poiché lo stesso, quale direttore sanitario dell' , svolgeva principalmente funzioni CP_11
gestionali riguardanti la struttura e le sue mansioni esulavano, quindi, dal dovere di vigilare e controllare i singoli pazienti.
La carenza di responsabilità in capo allo stesso sarebbe, altresì, suffragata, a suo avviso, dal fatto che il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) afferisce al
Dipartimento di Salute Mentale ed è sottoposto ai poteri direzionali del rispettivo
Direttore.
Il convenuto ha contestato, infine, anche il quantum della richiesta risarcitoria CP_3
e ha concluso chiedendo al Tribunale di: “a) in via principale, respingere la domanda attorea per tutto quanto esposto nel presente atto ed in quanto infondata in fatto e in diritto;
b) con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge”.
Con comparsa depositata il 10.06.2014 si è costituita in giudizio
[...]
(già , la quale – impugnate e Controparte_15 Controparte_16
disconosciute tutte le istanze, eccezioni, deduzione e richieste, nonché la documentazione prodotta con l'atto introduttivo – ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la polizza era stata contratta dall'
[...]
con la compagnia di assicurazione . CP_10 Controparte_17
La terza chiamata ha eccepito inoltre l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza della domanda e in ordine al quantum della richiesta risarcitoria ha evidenziato la necessità di limitare l'eventuale risarcimento all'effettivo nocumento patito, chiedendo che per la quantificazione fosse applicata la previsione di cui all'art. 3, comma 3 L.
189/2012 o, in subordine, quella di cui alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano
e ha concluso chiedendo di: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società 2) Nel merito, Controparte_15 accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità in capo al personale dipendente dell e, per l'effetto, dell Controparte_14 CP_1 [...]
; 3) dichiarare inammissibile la domanda attorea in ordine dai Controparte_1
danni lamentati, ovvero dichiarare non risarcibili di danni eccepiti dagli attori perché non riconducibili alla responsabilità del personale anzidetto e, comunque, non
8 di 39 dimostrati; 4) condannare gli attori alla refusione delle spese di lite. […]. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.6.2014 si è costituito in giudizio il convenuto , infermiere in servizio presso l'Ospedale di Parte_9
Corigliano, il quale dopo aver impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e prodotto, ha chiesto il rigetto della domanda, deducendone l'inammissibilità essendo stata già esercitata azione civile in sede penale ed essendosi il processo penale concluso con sentenza di assoluzione.
Il predetto convenuto ha, inoltre, eccepito l'infondatezza della domanda, essendo le argomentazioni poste a sostegno della stessa non provate e anzi smentite dalle prove raccolte nel processo penale, in cui era stato dimostrato che non vi era stata alcuna disattenzione e/o violazione delle regole generali di prudenza, diligenza e perizia da parte del personale impegnato nel reparto.
Il convenuto ha evidenziato, altresì, che negli attimi precedenti l'evento egli era Pt_9 impegnato nell'accudire un'altra paziente e che si era attivato per effettuare le ricerche della non appena possibile. Pt_11
Tanto premesso il convenuto , dopo aver contestato la quantificazione del danno Pt_9 richiesto dagli attori, ha chiesto al Tribunale di: “in via pregiudiziale dichiarare
l'improcedibilità e comunque, nel merito ed in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di lite”.
La convenuta , infermiera in servizio presso l'Ospedale di Corigliano, Parte_8
si è costituita in data 18.06.2014, impugnando e contestando la pretesa attorea, in quanto inammissibile, essendo a suo dire già stata esercitata azione civile nel processo penale, conclusosi con sentenza di assoluzione, oltre che infondata in considerazione delle risultanze istruttorie del predetto processo;
la convenuta , Pt_8
dopo aver contestato il quantum della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendo al
Tribunale di: “in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità e comunque, nel merito ed in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di lite”.
Con comparsa depositata il 23.06.2014 si è costituito in giudizio, altresì, il convenuto
, medico di guardia presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Parte_7
Corigliano al momento del fatto, anch'egli eccependo preliminarmente l'inammissibilità
9 di 39 e/o improcedibilità della domanda, in considerazione della pronuncia di assoluzione emessa nei suoi confronti in sede penale, avente efficacia di giudicato nel giudizio civile;
nel merito, anche il convenuto ha sostenuto l'infondatezza della Pt_7 domanda, essendo stata accertata in sede penale l'insussistenza di profili di negligenza allo stesso ascrivibili e ha concluso chiedendo al Tribunale di: “- in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda perché
l'azione civile è stata già esercitata in sede penale e il suo giudicato di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danni;
- nel merito, ritenere e accertare che nessuna responsabilità per negligente, imperita imprudente condotta medica può essere ascritta al deducente e, per l'effetto, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Esperita l'istruttoria mediante produzione documentale, prova per interrogatorio formale e per testi, all'udienza del 06.7.2022 l'Avv. Gianzi per delega dell'Avv. Aiello ha dichiarato il decesso del convenuto chiedendo l'interruzione del Controparte_2
processo, che è stato conseguentemente interrotto;
con ricorso depositato in data
06.10.2022 gli attori hanno tempestivamente riassunto la causa e il G.i. con provvedimento del 24.10.2022 ha fissato per la prosecuzione del giudizio la successiva udienza del 22.03.2023.
Con comparsa depositata in data 16.02.2023, si è costituita per la prima volta in giudizio la convenuta , operatrice socio sanitaria in servizio presso il Parte_10 reparto di Psichiatria al momento del fatto, la quale ha eccepito l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, non essendo ravvisabile alcun profilo di responsabilità a suo carico, non essendo stata violata alcuna regola cautelare generica o specifica e non avendo la stessa, quale operatore socio-sanitario, alcun compito di analisi o gestione del rischio suicidario di pazienti psichiatrici;
tanto premesso la predetta convenuta ha formulato le seguenti conclusioni, chiedendo di : “ritenere e accertare che la deducente non riveste alcuna posizione di garanzia nei confronti della paziente e nessuna responsabilità può essere ad essa ascritta e, Parte_11 per l'effetto, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e competenze del giudizio”.
Si sono costituti in giudizio, altresì, , e Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, quali eredi del defunto , i quali hanno reiterato tutte le
[...] Controparte_2
deduzioni, difese, eccezioni, richieste e conclusioni rappresentate nella originaria comparsa costitutiva e nei successivi atti dal de cuius.
10 di 39 Completata l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva: in via preliminare deve chiarirsi che la sentenza penale n.
110/2013 del Tribunale di Rossano – Ufficio G.u.p., pronunciata all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , imputati del reato p. e p. dagli artt. 113 e 589
[...] Controparte_3 Controparte_4
c.p.c. e assolti “per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non costituisce reato”, depositata in data 6.12.2013 e divenuta irrevocabile in data 10.3.2014, non produce effetti vincolanti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 652 c.p.p.
La predetta disposizione attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, se pronunciata a seguito di dibattimento e sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile o se pronunciata nel giudizio abbreviato, a condizione che la parte civile abbia accettato il rito abbreviato;
nella specie, dal testo della sentenza prodotta in atti si evince che nel giudizio penale di cui si è detto gli odierni attori, a differenza da quanto sostenuto dai convenuti, non si erano costituiti parte civile, come dagli stessi attori evidenziato, così che deve escludersi che la predetta sentenza sia idonea ad esplicare i suoi effetti nel presente giudizio.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'azione.
Ciò premesso, prima di passare all'esame del merito, occorre chiarire in relazione alle richieste istruttorie rigettate dal G.i. e non riproposte dalle parti in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, che le stesse devono ritenersi abbandonate (da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ad ogni modo, deve ribadirsi l'inammissibilità delle richieste istruttorie già rigettate dal
G.i. in relazione alle quali il Tribunale si riporta al contenuto dell'ordinanza del
18.01.2016, depositata in data 19.01.2016, che si intende in questa sede integralmente richiamata;
deve, peraltro, essere confermato il rigetto delle istanze istruttorie riproposte in seguito dalle parti, desumibile dall'ordinanza del 12.10.2024, depositata in data 14.10.2024 con cui il Giudice, ritenendo la causa matura per la
11 di 39 decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
In proposito, deve rilevarsi che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità in plurime occasioni:
- il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, ben potendo, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l'obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l'ulteriore istruttoria (Cass. 17/03/2004, n. 5421; Cass. 16/07/1987, n.
6256; Cass. 05/06/1987, n. 4903; Cass. 10/05/1995, n. 5106; Cass. 16/01/2003, n.
559);
- il giudice del merito, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non è tenuto a disporre i mezzi istruttori richiesti dalle parti e neppure è tenuto a respingere espressamente e motivatamente la richiesta, se la superfluità dell'attività istruttoria invocata possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata (Cass. Sez. 3,
09/05/1987, n. 4294, Cass. civ. 4376/82, 1142/82, 1132/81, 27/80);
- il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento (Cass. Sez. L., 02/07/2009, n. 15502); al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass. Sez. 3, 12/07/2005, n. 14611, Cass.
Sez. L., 17/07/1975, n. 2837, Cass. 1379/73);
- in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. (Cass. Sez. L., 13/06/2014,
n. 13485);
12 di 39 - la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori - nella specie, escussione di alcuni testimoni - non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa "ratio decidendi", che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (Cass. Sez. L., 02/04/2004, n. 6570, Cass. Sez. 2,
16/01/1987, n. 294 , 6416/79, 195/77 1379/73);
- l'omessa specificazione, nella sentenza, dei motivi di rigetto delle richieste istruttorie di una parte non dà luogo a vizio di omessa motivazione della sentenza su un punto decisivo quando dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza risulti la irrilevanza e superfluità delle prove richieste (Cass. Sez. 2, 23/02/1995, n. 2085);
- il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare gli elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 1, 29/11/2024, n. 30721).
- pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c., la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all'ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti. (Cass. Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415).
Tanto premesso, passando all'esame del merito, il Tribunale ritiene che si debba in primo luogo escludere la risarcibilità del danno non patrimoniale, biologico e morale, subito da , asseritamente “trasmesso” agli attori dalla congiunta Parte_11
(c.d. danno "iure hereditatis".).
Sul punto deve, infatti, chiarirsi che il danneggiato può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico temporaneo solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e del danno morale consistito nella "formido mortis", cioè nella sofferenza morale provata tra l'infortunio e la morte solo se, in tale periodo di tempo, sia rimasto lucido e cosciente e abbia, quindi, avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (vedi tra le altre Cass.
Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019).
13 di 39 Ne deriva che se, come avvenuto nel caso di specie, la morte segua immediatamente il verificarsi del sinistro, ai congiunti non spetta il risarcimento del danno non patrimoniale "iure hereditatis" (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2564 del
22/02/2012, sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019, Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del 23/03/2024).
Nel caso di specie è, invero, incontroverso che la morte di sia Parte_11
avvenuta immediatamente, per effetto delle gravissime lesioni derivate dalla caduta da un'altezza di circa 20 metri, tanto che la stessa è stata rinvenuta cadavere dalle forze dell'ordine giunte sul posto.
Alla luce dei principi appena esposti, in considerazione del sopraggiungere immediato della morte, deve quindi essere escluso il diritto di al risarcimento Parte_11
del danno strettamente biologico e di quello psicologico-morale e quindi la conseguente trasmissibilità degli stessi danni "iure hereditatis" alle odierne parti attrici.
Deve, altresì, evidenziarsi in relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito dagli attori "iure proprio" per perdita del rapporto parentale, che l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa
– nella prospettazione di chi agisce - dell'omessa vigilanza da parte del personale sanitario della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando siano portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente (vedi da ultimo Cass. Sez. 3,
21/02/2025).
La Corte di Cassazione nell'arresto appena citato ha chiarito che “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” ( così già Cass.,
7/04/2022, n. 11320).
14 di 39 Il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha, infatti, efficacia "ultra partes" allorché costituisce fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione.
Viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza (Cass. n. 6735 del 2002; Cass. n. 14488 del 2004; Cass. n. 10741 del
2009; Cass. n. 2354 del 2010; Cass. n. 16754 del 2012; Cass. n. 10812 del 2019;
Cass. n. 14615 del 2020) oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. n. 11503 del 1993; Cass. n. 2354 del 2010; Cass. n.22837 del 2010;
Cass. n. 16754 del 2012).
L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre talché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di queste specifiche ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi
(quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali
"terzi protetti dal contratto".
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi: il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova: si tratta di principio già enunciato in più risalenti decisioni della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, sent. 8 maggio 2012, n. 6914, Cass. n. 6914 del 2012 e
15 di 39 Cass. n. 5590 del 2015), di recente reiteratamente ribadito (oltre alle già citate Cass.
Sez. 3, 21/02/2025, n. 4644 e Cass. 7/04/2022, n. 11320, si vedano anche Cass. n.
19188 del 2020, Cass. n. 14258 del 2020, Cass. n. 14615 del 2020).
Ne consegue l'onere per chi agisce in giudizio di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, vale a dire il fatto colposo (consistente nel contegno omissivo conseguente alla violazione di un dovere di sorveglianza), il pregiudizio che da questo fatto sarebbe conseguito, il nesso causale tra il fatto colposo e il danno ingiusto e il danno conseguenza.
Se è vero, come sostenuto dalla difesa del convenuto e degli eredi del Pt_7
convenuto , che la qualificazione in termini di responsabilità aquiliana incide CP_2 sulla disciplina della prescrizione dell'azione, ciò non di meno deve rilevarsi che la relativa eccezione, in quanto sollevata per la prima volta solo in comparsa conclusionale, non può essere esaminata, in quanto tardivamente proposta.
Ciò posto, deve rilevarsi che nella specie, il fatto illecito da cui, secondo la prospettazione attorea, sarebbe derivato l'evento mortale consiste in primo luogo nella violazione di obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sulla struttura ospedaliera, stante la mancata predisposizione e attuazione di misure di custodia, vigilanza, sorveglianza per la prevenzione di atti autolesionistici da parte dei pazienti con pregressi tentativi di suicidio.
Il Tribunale ritiene che dall'istruttoria svolta in corso di causa sia emersa la prova del mancato assolvimento da parte della struttura sanitaria degli ordinari doveri di vigilanza e controllo che devono essere attuati al momento di ogni ricovero di paziente psichiatrico e che nel caso di specie avrebbero dovuto essere parametrati allo specifico rischio suicidario, manifestamente evincibile dalla storia clinica della paziente e motivo precipuo del ricovero, avvenuto pochi giorni prima dell'evento infausto, proprio a seguito di un pregresso tentativo di suicidio.
È, infatti, incontestato che in data 03.10.2005, una settimana prima Parte_11 dell'evento per cui è causa, era stata ricoverata presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Corigliano Calabro per una grave sindrome depressiva, dopo essere stata in cura presso il reparto di rianimazione del nosocomio di Rossano, a seguito di un tentativo di suicidio mediante massiccia ingestione di farmaci e che la paziente era già nota al reparto di Psichiatria di Corigliano poiché più volte ivi ricoverata, in quanto affetta da disturbo bipolare, con fasi alterne di grave concitazione e di grave depressione e numerosi pregressi atti autolesionistici e tentativi di fuga dal nosocomio.
16 di 39 La predetta circostanza è stata, peraltro, confermata dalla Dott.ssa , Testimone_1 medico in servizio presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Corigliano che, sentita come testimone, ha dichiarato: “la era stata ricoverata varie volte presso Pt_11
il reparto di psichiatria;
(...) preciso che alcuni dei precedenti ricoveri erano avvenuti per atti autolesionistici” e dal teste , coniuge – separato - di Testimone_2
che ha dichiarato: “ mia moglie in passato ha tentato il suicidio Parte_11
più volte. (...) Posso riferire che circa due mesi prima mia moglie veniva ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Corigliano e scappava e fu poi ritrovata nella chiesa di Sant'Anna vicina all'ospedale. Ricordo che fui chiamato da un infermiere.”
È evidente, quindi, che nel caso di specie emergeva con chiarezza un'accentuata propensione della donna a compiere atti anti-conservativi, concretizzatasi in numerosi episodi con conseguenti plurimi ricoveri ospedalieri presso il medesimo nosocomio;
le condizioni in cui versava la paziente erano, quindi, già note agli operatori sanitari dell'ospedale, presso il quale ella era stata assistita più volte per le patologie sopra descritte, come d'altra parte evincibile dalla documentazione medica in atti, dalla quale risultano ricoveri della paziente presso il medesimo reparto nel 1996, 1997, 1999,
2000, 2003 e 2005 (cfr. produzione documentale allegata all'atto di citazione).
Il Tribunale ritiene che nella specie vi fosse, peraltro, uno specifico fattore di rischio non adeguatamente valutato e cioè il fatto che la paziente solo pochi giorni prima dell'evento infausto aveva posto in essere un ulteriore tentativo di togliersi la vita mediante l'assunzione di farmaci.
Non può, quindi, essere condivisa la tesi sostenuta dall' , sull'assenza Controparte_10
di responsabilità in capo alla stessa, fondata sulle risultanze delle perizie svolte nell'ambito del procedimento penale di cui si è detto, in base alle quali, secondo quanto riportato nella comparsa di costituzione dell' “ gli obblighi a cui l CP_10 [...]
deve attenersi sono quelli imposti dalla normativa vigente in materia di salute CP_1
e sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela non delle persone che in qualità di pazienti o di visitatori frequentano la Struttura ospedaliera ma dei lavoratori in servizio presso il presidio ospedaliero di Corigliano Calabro.." " ...è vero che la chiusura ermetica avrebbe impedito l'accesso sul terrazzo da parte della paziente, ma è anche vero che il terrazzo sui lati prospicienti il vuoto è dotato di un parapetto, nella fattispecie di un muretto alto m 1,10, così come prescrivono le norme antinfortunistiche contro la caduta dall'alto di persone o cose. " ". ...si sarebbero potute individuare responsabilità nel caso in cui il terrazzo fosse stato accessibile direttamente da reparto di psichiatria, mentre
17 di 39 nel caso di specie la paziente si è allontanata dal reparto stesso aprendo la porta di accesso, dotata di maniglione antipanico. E' in questa fase che bisognerebbe puntare
l'attenzione perché le porte d'ingresso o di uscita non possono essere segregate poiché se succedesse incendio o terremoto, diventerebbe difficile evacuare la struttura in tempo breve." « I testimoni, presenti hanno riferito, come si legge nella consulenza dell'ing. , che il sistema di allarme ha funzionato e, per questa ragione, il Sig. Per_2
, infermiere, ha cercato di raggiungere la paziente senza peraltro riuscirci... I periti Pt_9
hanno quindi concluso affermando che : "L'EVENTO RIFERITO ALLA MORTE DELLA
SIG.RA NON è LEGATO, NEL CASO DI SPECIE, ALLE Parte_11
EVENTUALI CARENZE DOVUTE ALLA NON COMPLETA ATTUAZIONE DELLE
MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO COMPRESE
QUELLE ANTINCENDIO COMB PREVISTO NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI. PER LE SUESPOSTE RAGIONI NON è POSSIBILE IMPUTARE
RESPONSABILITA' OGGETTIVE PER LA MANCATA ADOZIONE DI PRECAUZIONI
ATTE A EVITARE IL SUICIDIO DELLA PAZIENTE” (così si legge nella comparsa di costituzione della convenuta di CP_10 CP_10
Deve, infatti, rilevarsi che le predette conclusioni devono, in primo luogo, essere lette alla luce dell'incarico conferito ai periti, ai quali era stato chiesto di riferire sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (si vedano i quesiti posti all'Ing. Per_2
e all'Ing. quali riportati nelle rispettive relazioni peritali, prodotte in atti in Persona_3
allegato alla predetta comparsa di costituzione), del tutto irrilevante nel presente giudizio, in cui gli attori contestano ai convenuti – non l'inosservanza della disciplina per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro ma - l'omissione degli obblighi di controllo sui pazienti a rischio suicidario e l'omessa valutazione del rischio specifico di atto autolesivo ex ante riscontrabile nel caso di specie e non sufficientemente arginato;
ne consegue che quelle conclusioni, cui erano giunti i periti nel procedimento penale, sono del tutto prive di pertinenza rispetto al presente giudizio, poiché attengono a profili di responsabilità del tutto diversi.
Deve, invece, evidenziarsi che nel caso di specie, a fronte della contestazione dell'omissione di misure idonee ad arginare in generale il rischio suicidario e in particolare il rischio suicidario della già conosciuta dal servizio sanitario, la Pt_11
convenuta costituendosi in giudizio, non si è neanche difesa sul punto, non CP_10 avendo dedotto alcunché in ordine all'eventuale approntamento di misure idonee ad arginare il predetto rischio;
né può, a tal fine, ritenersi che il solo sistema d'allarme,
18 di 39 che avrebbe dovuto attivarsi ogni qualvolta si fosse tentato di aprire la porta d'ingresso al reparto dall'interno, anche laddove funzionante (circostanza per vero contestata da parte attrice e non adeguatamente provata), potesse costituire idoneo presidio, in assenza della predisposizione di ulteriori misure organizzative volte a fronteggiare l'evenienza della fuga del paziente dal reparto.
Ritenuta, pertanto, provata la colposa violazione del dovere di sorveglianza dei pazienti psichiatrici con rischio suicidario, deve altresì ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la predetta omissione e l'evento mortale verificatosi, in base ai principi della causalità materiale ricavabili dagli artt. 40 e 41 c.p., alla stregua dei quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, dovendosi, altresì, avere riguardo al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili (tra le molte, Cass., S.U., n. 576/2008).
In particolare, per il caso in cui un siffatto accertamento abbia ad oggetto una condotta omissiva, la verifica del nesso causale tra tale condotta e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (cfr. tra le altre: Cass. n. 23197/2018; Cass. n. 19372/2021).
Nel caso di specie il Tribunale ritiene che l'omissione della struttura sanitaria – consistente nel non aver predisposto misure di sorveglianza idonee a impedire l'allontanamento della paziente - sia una condotta avente efficienza causale rispetto al decesso di quest'ultima per suicidio, giacché se l'allontanamento fosse stato evitato mediante la predisposizione di idonee misure organizzative, la non si sarebbe Pt_11
trovata in una situazione tale da riuscire a compiere il gesto fatale.
19 di 39 Sulla base di tali emergenze, deve ritenersi secondo il criterio del 'più probabile che non' che una diversa organizzazione delle modalità di controllo dei pazienti a rischio suicidario, tale da garantirne un'effettiva sorveglianza e quindi un intervento tempestivo in loro soccorso qualora allontanatisi senza motivo dal reparto, avrebbe evitato l'evento suicidario;
secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (o “del più probabile che non”) deve, quindi, concludersi che la predisposizione di idonee misure organizzative avrebbe consentito di evitare l'evento in concreto verificatosi.
Ciò posto in ordine alla responsabilità dell' occorre valutare le posizioni degli CP_10
ulteriori convenuti in giudizio.
Con riguardo ai convenuti e , rispettivamente Direttore Controparte_3 Controparte_4
Sanitario e Direttore Generale dell' , gli attori hanno Parte_12 lamentato l'omessa predisposizione e attuazione “di regole di sicurezza generiche e specifiche tipiche delle peculiarità proprie degli ambienti ospedalieri con particolare riferimento alla mancata chiusura con lucchetto della porta metallica dalla quale si accede al terrazzo posto all'ultimo piano del fabbricato dell ”. CP_11
Il Tribunale ritiene che dall'istruttoria svolta sia emersa la prova che il Dott.
[...]
nella qualità di direttore sanitario del Presidio Ospedaliero, non aveva dotato CP_3
l di un sistema di organizzazione dell'assistenza e della cura efficiente, tale CP_11
da consentire al personale sanitario di fronteggiare l'emergenza verificatasi, ma, al contrario, il sistema organizzativo approntato era assolutamente carente, non essendo nemmeno definite le pratiche da adottare nel caso in cui si fosse verificato il rischio concreto di attuazione di propositi suicidari di pazienti dal reparto psichiatrico.
Il convenuto ha sostenuto di non aver alcun dovere di vigilare e controllare ogni CP_3 singolo paziente, ma l'eccezione evidentemente non coglie nel segno: ciò che viene addebitato al predetto convenuto non è l'omissione dell'obbligo di vigilanza della paziente ma del dovere di adottare misure organizzative volte alla prevenzione Pt_11
del rischio di suicidi dei pazienti, obbligo di adozione sullo stesso gravante in qualità di
Direttore sanitario dell'Ospedale, a prescindere dalla conoscenza delle specifiche condizioni di salute del singolo paziente.
Del tutto infondata è, inoltre, la deduzione secondo cui il Direttore sanitario dell'ospedale sarebbe privo di responsabilità, afferendo il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura al Dipartimento di Salute mentale, in assenza di prova di quanto dedotto e in considerazione delle attribuzioni generali della direzione sanitaria in ordine
20 di 39 all'organizzazione tecnico-sanitaria e al buon andamento igienico-sanitario dei servizi ospedalieri (art. 2 D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128).
Prive di ogni fondamento sono, infine, come già in precedenza illustrato, le allegazioni in ordine alla rilevanza nel presente giudizio delle risultanze delle perizie svolte nell'ambito del procedimento penale.
Tanto premesso, con specifico riguardo al profilo del nesso di causalità tra condotta ed evento il Tribunale ritiene l'omissione del dovere di adottare misure organizzative volte alla prevenzione del rischio di suicidi dei pazienti giuridicamente rilevante in termini civilistici di responsabilità, atteso che la predisposizione delle predette misure organizzative e quindi l'attuazione del comportamento doveroso, nella specie colposamente omesso, avrebbe consentito, in applicazione del criterio causale della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, di evitare l'evento mortale che si è determinato.
Con riguardo alla posizione del Dott. , Direttore Generale dell' Controparte_4 CP_18 di Rossano, cui gli attori contestano l'omessa predisposizione “di regole di sicurezza generiche e specifiche tipiche delle peculiarità proprie degli ambienti ospedalieri con particolare riferimento alla mancata chiusura con lucchetto della porta metallica dalla quale si accede al terrazzo posto all'ultimo piano del fabbricato dell ” deve CP_11
rilevarsi che lo stesso, costituendosi in giudizio ha sostenuto di essere privo di qualunque responsabilità in ordine alla vicenda oggetto di causa, essendo, invece, responsabile della gestione di un vastissimo comprensorio e non potendo, pertanto, rispondere della sorveglianza di una singola paziente, anche in considerazione delle competenze spettanti per legge o per effetto di delega al Direttore del Servizio
Prevenzione sui luoghi del lavoro, al Responsabile Tecnico del servizio di manutenzione, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico, al primario di Psichiatria, al
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al Direttore Sanitario dell' CP_19
e al Direttore amministrativo dell'
[...] CP_11 CP_10
Deve, tuttavia, osservarsi che la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in ordine
Parte ai poteri e alle responsabilità del Direttore Generale dell' (Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Rv. 205620) ha affermato che ai sensi della normativa contenuta nel
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) recante disposizioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, e in particolare con riferimento alle attribuzioni conferitegli dall'art. 3 del medesimo decreto, il direttore generale dell'azienda sanitaria locale è investito di tutti i poteri di gestione e di controllo
21 di 39 ed è pertanto costituito garante della complessiva correttezza dell'azione amministrativa riferibile all'ente che dirige;
la norma riserva, dunque, al Direttore
Generale, prima ancora della rappresentanza della unità sanitaria locale, tutti i poteri di gestione della stessa, sicché può dirsi che al Direttore Generale spettino tutti i poteri per il funzionamento dell'azienda sanitaria locale (cfr. in motivazione Cassazione penale sez. IV - 08/11/2013, n. 7597).
Il Direttore Generale è, pertanto, il vertice dell' rispetto al quale il direttore CP_10
amministrativo, il direttore sanitario e il consiglio dei sanitari sono coadiutori;
circostanza, questa, che non può non importare, sul piano logico/giuridico, che i poteri che spettano ai coadiutori spettino anche al vertice, come si desume dal successivo comma 6 dello stesso art. 3 che specifica che il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari, il che altro non può voler dire se non appunto che il Direttore Generale può prendere provvedimenti anche nelle materie loro affidate, riservate alla diretta responsabilità di questi coadiutori (cfr. in motivazione ancora
Cassazione penale sez. IV - 08/11/2013, n. 7597)
Ne consegue che, anche qualora nel caso di specie il convenuto avesse CP_4
conferito un'ampia delega ai soggetti dallo stesso indicati (circostanza peraltro dedotta in maniera del tutto generica e non provata), egli restava comunque obbligato ad adempiere ai propri doveri sia di controllo dell'operato dei delegati, sia di gestione diretta, dovendosi assicurare della corretta organizzazione e dotazione delle strutture gestite, dell'adempimento dei compiti di sorveglianza e della corretta organizzazione delle rispettive attività.
Deve, pertanto, concludersi ritenendo anche il , Direttore Generale dell' CP_4 [...]
, responsabile dell'evento accaduto alla signora sulla base della CP_10 Pt_11 sussistenza, in capo a costui, di una posizione di garanzia, la quale comporta l'obbligo di assicurarsi della corretta dotazione e organizzazione dell'attività delle strutture gestite, rimasto, come si è detto, nella specie inadempiuto.
Il Tribunale ritiene, infatti, che l'evento di danno verificatosi in danno di Parte_11
sia eziologicamente riconducibile all'omissione colposa dei predetti obblighi da
[...]
parte del convenuto , reso palese dalle circostanze concrete in cui si è verificato CP_4
il fatto, poiché il predetto evento, in applicazione del criterio causale della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, non si sarebbe avverato se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
22 di 39 In ordine alla posizione di , primario del reparto di psichiatria, deve Controparte_2 rilevarsi che lo stesso ha sostenuto l'assenza di elementi fattuali e/o documentali da cui si potesse evincere la sua responsabilità in ordine alla produzione dell'evento in oggetto, in quanto nell'orario di accadimento dell'evento suicidario egli non era in servizio;
il predetto convenuto ha, inoltre, evidenziato che alcuna azione penale era stata avviata a suo carico dalla Procura presso il Tribunale di Rossano e ha, altresì, dedotto l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, atteso che egli, in qualità di primario, aveva provveduto a far inserire un dispositivo di allarme alla porta antipanico del reparto e aveva predisposto tutte le misure necessarie per evitare episodi suicidari, precisando il ruolo ed il compito di ogni addetto nell'assistenza ai pazienti più esposti a rischio di gesti estremi.
Il predetto convenuto ha, inoltre, evidenziato la sussistenza di elementi che, considerati complessivamente, avrebbero potuto integrare delle concause dell'evento, tra cui l'omesso controllo della degente da parte del medico di guardia, dott. la Pt_7 scarsa tempestività delle ricerche, il mancato allarme a tutto il personale dell'ospedale,
l'omessa chiusura della porta posta al varco di accesso del lastrico solare.
Il Tribunale ritiene di non poter condividere le predette deduzioni: i compiti del primario sono stabiliti dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7, comma 3 che stabilisce che "Il primario vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti
e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici
e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale;
inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge;
pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi;
dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario;
cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico-professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica;
esercita le funzioni didattiche a lui affidate".
Nell'interpretare tale disposizione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il primario risponde dei deficit organizzativi del reparto a
23 di 39 lui affidato, quando questi siano consistiti in una carente assegnazione di compiti e mansioni al personale, in una carente diramazione delle istruzioni da seguire e dei compiti da assolvere (cfr. , ex multis Sez. 3, Sentenza n. 24144 del 29/11/2010, Rv.
615276; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 25/02/2005, Rv. 580125).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che debba ritenersi accertata la sussistenza di un "deficit organizzativo" del reparto, addebitabile a colpa del primario, atteso che, come si è già detto, la sola predisposizione di un sistema di allarme della porta d'ingresso al reparto appare del tutto inidonea alla prevenzione del rischio suicidario e che l'asserita predisposizione di “tutte le misure necessarie per evitare episodi suicidari, precisando il ruolo ed il compito di ogni addetto nell'assistenza ai pazienti più esposti a rischio di gesti estremi” (così nella comparsa di costituzione del dott.
) è del tutto indimostrata, così che deve ritenersi che il predetto convenuto CP_2
abbia trascurato di predisporre tutte le misure necessarie per evitare episodi suicidari e di impartire adeguate direttive al personale a lui sottoposto per gestire le emergenze del tipo di quelle verificatesi nel caso di specie.
Il Tribunale ritiene, inoltre, la predetta colposa inerzia rilevante sotto il profilo eziologico, avendo concorso a produrre l'evento mortale in danno di Parte_11
che, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, non si sarebbe
[...]
verificato se il primario avesse predisposto e attuato un adeguato sistema di prevenzione del rischio suicidario.
Né può ritenersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto , che l'omesso CP_2
controllo della degente da parte del medico di guardia, dott. la scarsa Pt_7 tempestività delle ricerche, il mancato allarme a tutto il personale dell'ospedale,
l'omessa chiusura della porta posta al varco di accesso del lastrico solare costituiscano cause interruttive del nesso di causalità tra l'omissione contestatagli e l'evento suicidario verificatosi.
I principi generali che regolano la causalità di fatto sono, infatti, anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. temperati dalla "regolarità causale”.
Deve, pertanto, escludersi che le predette omissioni (e cioè l'omesso controllo della degente da parte del medico di guardia, dott. la scarsa tempestività delle Pt_7 ricerche, il mancato allarme a tutto il personale dell'ospedale, l'omessa chiusura della porta posta al varco di accesso del lastrico solare) potessero costituire, qualora accertate, causa alternativa e assorbente dell'evento verificatosi, interruttive del nesso di causalità tra l'omissione contestata al convenuto e l'evento Controparte_2
24 di 39 verificatosi, trattandosi invece di cause concorrenti, in presenza delle quali l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità materiale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati da altri fattori (tra le altre: Cass. n. 15991/2011; Cass. n. 24204/2014; Cass. n. 27524/2017; Cass. n.
5632/2023; Cass. n. 6122/2023), alla luce della regola sulla concorrenza delle cause, della teoria della regolarità causale e della regola di funzione del "più probabile che non".
Giova in proposito evidenziare che "in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità (così Cass. 30521/2019), dovendosi, altresì, avere riguardo al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili” (tra le molte,
Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576).
È di tutta evidenza che nella fattispecie concreta, le circostante allegate dal convenuto quali cause esclusive dell'evento, di per sé considerate, non potessero dare CP_2
luogo, senza l'apporto della condotta omissiva colposa del predetto convenuto, all'evento di danno verificatosi, che secondo la regola della preponderanza dell'evidenza non si sarebbe verificato in assenza del fatto illecito in esame.
Occorre, ora, passare all'esame della posizione del convenuto , Parte_7
medico di guardia di turno nel reparto di Psichiatria in cui era ricoverata la al Pt_11 momento del verificarsi dell'evento per cui è causa;
sul punto, deve premettersi che in relazione in particolare ai pazienti con problemi psichiatrici, la Corte di Cassazione ha più volte affermato la configurabilità di un dovere di sorveglianza a carico del personale sanitario addetto al reparto (in questo senso Cass. n. 2483 del 1997, Cass. n. 12965 del 2005, Cass. n. 22818 del 2010).
25 di 39 Nel caso di specie, tra gli obblighi del medico di guardia nei confronti della paziente vi era un dovere di protezione della stessa, idoneo a fondarne la responsabilità per omessa sorveglianza, a seguito dell'evento mortale che la stessa paziente si procurò.
Il Tribunale ritiene nella specie sussistente una condotta inadempiente del predetto convenuto in correlazione causale con l'evento di danno, atteso che egli in primo luogo, allorché la paziente aveva dichiarato allo stesso la volontà di uscire, non si era adoperato per evitare che la stessa ponesse in atto il suo proposito e che, inoltre, a fronte di una situazione delicata a lui rappresentata dagli infermieri, quale la fuga della paziente dal reparto, egli non aveva posto in essere alcuna azione per affrontare quella situazione (come risulta dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dallo stesso da e da , sentiti dalla p.g. a Pt_7 Parte_8 Parte_9
sommarie informazioni) .
La circostanza che la paziente con una cartella clinica attestante precedenti Pt_11
ricoveri nel reparto, anche per pregressi tentativi suicidari e con precedenti tentativi di fuga dal reparto avesse manifestato la volontà di allontanarvisi, avrebbe reso opportuno approfondire immediatamente la situazione della paziente, da custodire con attenzione perché non arrecasse danni a sé e agli altri pazienti ricoverati, stante l'evidente situazione di fragilità psichica in cui si trovava: a fronte del tipo di patologia sofferto dalla assumevano, quindi, un ruolo rilevante tra le prestazioni a carico Pt_11 dei sanitari che l'ebbero in cura, gli obblighi per solito accessori di sicurezza e protezione dei pazienti.
Nel caso di ricovero di una paziente con problemi psichici reduce da un tentativo di suicidio, infatti, primo obbligo del personale sanitario che prende in carico la paziente, dopo averla visitata, è assicurare che la degenza sia svolta in condizioni di sicurezza, per evitarle di nuocere a sé o ad altri pazienti ricoverati.
Nel caso di specie deve, pertanto, ritenersi la responsabilità del convenuto Parte_7
, medico di guardia di turno presso il reparto di Psichiatria dell' di
[...] CP_11
Corigliano al momento del fatto, che anziché approfondire immediatamente la situazione della paziente, si era limitato a dirle di non uscire dal reparto e con eccessiva leggerezza, a confidare nella vigilanza di routine del personale infermieristico, senza piuttosto informarlo, istruirlo e coordinarlo a fronte di quella nuova situazione di alto rischio.
L'affermazione della responsabilità resiste anche alla prova del giudizio controfattuale, che attiene al rapporto di causalità e che consiste nell'accertare se, ove il soggetto
26 di 39 avesse tenuto la condotta doverosa che si doveva esigere da lui, l'evento si sarebbe ugualmente realizzato: nella specie il Tribunale ritiene che se il Dott. avesse Pt_7
approfondito immediatamente la situazione della paziente e impartito agli infermieri idonee istruzioni, questi avrebbero quantomeno controllato che la paziente non desse attuazione all'intenzione di allontanarsi dalla struttura sanitaria e l'evento non si sarebbe verificato.
La colpa deve essere ravvisata nell'esser nota al convenuto a condizione clinica Pt_7
della sia perché già sottoposta a trattamento terapeutico nella stessa struttura, Pt_11
sia perché era nota o doveva essere nota allo stesso, in base alla documentazione medica a sua disposizione, l'anamnesi recente, con i precedenti tentativi di suicidio, che dimostravano l'altissima probabilità di reiterazione di un insano gesto.
Deve, inoltre, essere affermata la responsabilità dei convenuti e , Pt_8 Pt_9
infermieri in servizio presso il reparto di Psichiatria al momento del fatto: gli stessi hanno sostenuto di non essere responsabili dell'occorso atteso che al momento dell'allontanamento dal reparto della la , con l'ausilio del , era Pt_11 Pt_8 Pt_9 intenta a rimettere a letto altra paziente, tale , che poco prima del suicidio Per_4 della aveva anch'essa tentato di togliersi la vita;
il ha, inoltre, sostenuto Pt_11 Pt_9 che non appena aveva avuto contezza dell'allontanamento della dal reparto, si Pt_11 era recato immediatamente nella strada antistante l'ospedale, seguendo il percorso usualmente e generalmente utilizzato dai pazienti e la convenuta ha, invece, Pt_8
rappresentato di aver contattato immediatamente il centralinista per chiedere notizie della paziente.
Deve tuttavia evidenziarsi che la circostanza che i predetti convenuti fossero intenti a gestire un'altra paziente del medesimo reparto reduce da un tentativo di suicidio non
è stata provata, trattandosi di evento di cui i testi escussi su richiesta dei predetti convenuti non erano a conoscenza, non essendo gli stessi testimoni presenti in reparto al momento del fatto (cfr. verbali di escussione dei testi dott.ssa , Testimone_1
; D.ssa ); priva di prova Testimone_3 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
è anche la circostanza che la paziente fosse bisognosa di particolare Per_4 assistenza perché reduce da un tentativo di suicidio e che l'infermiere si fosse Pt_9
recato a cercare la la circostanza secondo cui la avrebbe contattato il Pt_11 Pt_8 centralinista dell'Ospedale per avere informazioni della pur confermata dal Pt_11
predetto centralinista, sentito come testimone, è ad ogni modo inidonea a esonerare da responsabilità la predetta convenuta.
27 di 39 Va infatti affermato, in punto di diritto, che l'infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, gravando sullo stesso un obbligo di assistenza effettiva e continuativa del soggetto ricoverato: rientra nel proprium dell'infermiere quello di controllare la situazione del paziente ricoverato in reparto, in modo da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico;
difatti, proprio in forza delle competenze professionali dell'infermiere (delineate nel regolamento emesso con D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e, successivamente, dal D.M.
14 settembre 1994, n. 739) è evidente il compito cautelare essenziale che lo stesso svolge nella salvaguardia della salute del paziente, sussistendo in capo all'infermiere un obbligo di protezione che perdura per l'intero tempo del turno di lavoro, espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute deve essere tutelata contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità (in termini, in parte motiva, Cass. Pen. Sez. 4, n. 21449 del
25/05/2022).
Nel caso di specie, è invece emerso che il personale infermieristico aveva del tutto omesso di vigilare la degente, nonostante i segnali di sofferenza psichica palesati dalla paziente nel corso del tempo.
Il Tribunale ritiene, quindi, che nell'inerzia dei predetti convenuti, debbano ritenersi colposamente violati gli obblighi di protezione, vigilanza e controllo sugli stessi gravanti nel caso di specie, in cui, per le considerazioni già svolte in ordine alla conoscenza pregressa della paziente da parte degli operatori sanitari della struttura, il comportamento della stessa non poteva dirsi imprevedibile e come tale non rientrante nell'ambito del controllo esigibile del personale sanitario.
Sulla base delle predette emergenze deve, inoltre, ritenersi secondo il criterio del “più probabile che non” che una corretta sorveglianza della paziente e un tempestivo intervento in soccorso della stessa, allorquando, secondo la stessa ricostruzione dei convenuti e , era scattato l'allarme della porta d'ingresso al reparto, Pt_8 Pt_9 avrebbe consentito di evitare l'evento in concreto verificatosi.
Deve, infine, ritenersi la responsabilità dell'operatrice socio-sanitaria per il Pt_10 difetto di vigilanza delle degente e l'omesso intervento di assistenza in suo favore, rispetto alla quale non ha alcuna rilevanza la circostanza – dedotta dalla predetta convenuta - che la stessa non avesse, quale operatore socio-sanitario, alcun compito di analisi o gestione del rischio suicidario di pazienti psichiatrici.
28 di 39 Deve, infatti, rilevarsi che ciò che viene contestato alla predetta convenuta non è
l'omessa analisi o gestione del rischio suicidario ma la mancata prestazione di vigilanza e l'omessa realizzazione di tutte quelle prestazioni che si rendevano necessarie alla protezione della degente, volte a salvaguardare la sua incolumità anche da atti lesivi autoinflitti, certamente rientranti nell'ambito delle competenze dell'
o.s.s., come definite dall'all. B dell' Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio- sanitario.
Anche in relazione alla posizione della convenuta deve, infine, ritenersi Pt_10
raggiunta la prova del nesso causale materiale tra tale condotta omissiva e l'evento- morte, applicando il criterio pertinente della tecnica giuridica propria dell'accertamento della responsabilità del diritto civile di cui si è ampiamente detto, dovendosi ritenere che la condotta doverosa omessa, nella specie, avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare l'evento mortale.
La predetta omissione è infine addebitabile a colpa della convenuta , non Pt_10
essendo contestato che alla stessa fosse nota la situazione della e non Pt_11 potendosi ritenere l'allontanamento della paziente per la realizzazione di propositi suicidari un evento imprevedibile, tanto più che è incontestato che un analogo episodio fosse già accaduto.
Tanto statuito in ordine alle posizioni di ciascuno dei convenuti e alle rispettive responsabilità, il Tribunale ritiene che si sia in presenza di un'ipotesi di equivalenza delle concause a norma dell'art. 41 c.p., comma 1 c.p. che prevede il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento.
Si tratta della codificazione del principio dell'equivalenza delle cause, secondo il quale in presenza di una pluralità di cause, tutte idonee a produrre l'evento, queste vengono considerate di pari valenza.
La previsione riprende il concetto espresso dall'art. 40 c.p., per cui, affinché si abbia imputazione è sufficiente che il soggetto abbia realizzato una condotta necessaria e l'imputazione a lui del fatto non è esclusa dall'intervento dell'operatività di altri fattori causali (antecedenti, concomitanti, successivi), a meno che tali fattori causali non integrino una causa da sola sufficiente a determinare l'evento, ai sensi dello stesso art. 41, comma 2 c.p..
29 di 39 Nell'interpretazione della predetta norma, l'opinione largamente prevalente, fatta propria dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, ritiene che l'unico modo per conferire un senso alla formula sia quello di ritenere che si parli di cause che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento e costituiscano in realtà delle concause giacché, se ci si trovasse di fronte a cause dotate di piena autonomia, la disposizione sarebbe inutile, ovvia e ripetitiva degli artt. 40, comma 1 e 41, comma 1 c.p..
Secondo il predetto orientamento, la norma intende svolgere una funzione limitativa rispetto al principio di equivalenza causale espresso nel comma precedente, alludendo a concause qualificate, capaci di assumere su di sé, da un punto di vista normativo, la spiegazione dell'imputazione causale;
l'ipotesi dell'art. 41 c.p., comma 2, quindi, si configura solo quando il nesso tra omissione ed evento sia interrotto da cause estrinseche del tutto anomale ed eccezionali, che si collochino al di fuori della normale, ragionevole prevedibilità.
Nel caso di specie il Tribunale ritiene di dover escludere che le condotte dei convenuti, singolarmente considerate possano costituire, nel senso sopra precisato, fattori causali da solo sufficienti a determinare l'evento, non potendo ritenersi causa da sola sufficiente a determinare l'evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui, la quale abbia posto in essere le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente (così
Cass. pen. Sez. 4, n. 26020 del 29.4.2009).
Ciò posto in ordine alla responsabilità dei convenuti, nel delineare il perimetro dei danni risarcibili, limitato, come si è detto, al “danno parentale”, avuto riguardo al profilo probatorio in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale deve considerarsi che “il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.” ( Cass. Civ. Sez.
3 - , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
30 di 39 Deve inoltre evidenziarsi in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (Cass. Civ.
Sez. 3 -, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021, Rv. 661075 - 01)
Tenuto conto di tutto quanto indicato in premessa nonché dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale alla luce delle più recenti tabelle del Tribunale di Milano (Edizione 2024) si ritiene di poter quantificare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nei termini che seguono: in relazione alla morte di , nato a [...] in data [...] Parte_11
e ivi deceduta il 10.10.2005, all'età di 34 anni:
- quanto alla figlia, di anni 13 al momento della perdita della madre, Parte_2
considerata l'età della vittima primaria, tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto e della repentinità dell'accaduto, considerato lo stretto vincolo parentale che caratterizza il rapporto di filiazione come può desumersi dalle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, tenuto conto altresì che le esigenze della superstite sono rimaste definitivamente compromesse, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella somma omnicomprensiva di € 391.100,00 (“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 3.911,00; età della vittima primaria: 22 punti;
età della vittima secondaria: 26 punti;
sopravvivenza di altri 3 congiunti del danneggiato: 9 punti;
convivenza: 16 punti;
27 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, non essendo revocabile in dubbio l' importanza per l'attrice della relazione affettiva con la madre, Parte_2
perduta a soli 13 anni, sia in termini di sofferenza interiore patita sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria);
- quanto a , di anni 29 al momento del fatto, considerata l'età della Parte_1
vittima primaria, tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto e della repentinità
31 di 39 dell'accaduto, considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra fratelli, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella somma omnicomprensiva di € 73.014,00 (“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: €
1.698,00; età della vittima primaria: 16 punti;
età della vittima secondaria: 18 punti;
sopravvivenza di altri 3 congiunti del danneggiato: 9 punti;
non è allegata la convivenza;
non sono dedotti elementi da cui desumere qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto);
- quanto a , di 40 anni, , di anni 31, Parte_3 Parte_4 Pt_5
, di anni 38 e , di anni 36 al momento della perdita della sorella,
[...] Parte_6
considerata l'età della vittima, tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto e della repentinità dell'accaduto, considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra fratelli, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella somma omnicomprensiva di € 69.618,00 spettante a ciascuno di essi (“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 1.698,00; età della vittima primaria: 16 punti;
età della vittima secondaria: 16 punti;
sopravvivenza di altri 3 congiunti del danneggiato: 9 punti;
non è allegata la convivenza;
non sono dedotti elementi da cui desumere qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto).
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ.,
Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Deve, infine, essere accolta la domanda di garanzia proposta dall Controparte_10
nei confronti della Compagnia Assicurativa cui è Controparte_12
succeduta Controparte_9
Sul punto deve rilevarsi che , costituendosi in giudizio Controparte_9
con comparsa depositata in data 14.5.2023 ha dedotto che a seguito di cessione di azienda infragruppo, dal 1° gennaio 2016 ha trasferito Controparte_20
32 di 39 tutte le attività, la struttura e l'organico in e che detta ultima Controparte_21 società, a decorrere dal 31.7.2020, ha trasferito il proprio portafoglio assicurativo all'
con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici già facenti Controparte_9
capo ad , sono stati ceduti ad Controparte_21 Controparte_9
(cfr., sul punto, bollettino IVASS n. 7/2020 pubblico, allegato n. 5, p. 117 produzione di parte).
L'intervenuta, dopo aver richiamato tutte le difese, eccezioni, allegazioni, produzioni documentali e conclusioni già svolte da ha rinunciato Controparte_5 all'eccezione di carenza di legittimazione passiva da questa sollevata e ha eccepito l'inoperatività della polizza, ex art. 22 del Contratto che prevede che “la garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al
Contraente durante il periodo di assicurazione e cioè dalle ore 24.00 del 31/10/2012 alle ore 24.00 del 31.10.2025 purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante il periodo di assicurazione e anche anteriormente a tale data, ma non prima del
01.07.2002”.
A sostegno dell'eccezione di inoperatività della polizza l'intervenuta
[...]
, ha dedotto: Controparte_9
- che nelle definizioni di polizza, per richiesta di risarcimento si intende anche “l'avvio di inchiesta giudiziaria o d'indagine penale nei confronti dei soggetti assicurati”;
- che ai sensi delle definizioni di polizza, risulta “assicurato” anche il medico dipendente dell' , quale prestatore di lavoro;
CP_1
- che nei confronti del dott. n.q. di Direttore Sanitario dell' CP_3 Parte_12
3 di Rossano, del dott. n.q. di Direttore Generale dell' di
[...] CP_4 Parte_12
Rossano e dei convenuti , e nelle rispettive qualità di Pt_7 Pt_8 Pt_9 Pt_10
medico di guardia, infermieri professionali e assistente socio sanitaria del Reparto di
Psichiatria, era stato avviato un procedimento penale in data antecedente al periodo di assicurazione;
- che la garanzia assicurativa prestata dalla polizza in esame non poteva, pertanto, operare, costituendo il procedimento penale richiesta di risarcimento presentata prima della decorrenza della polizza, dalla stessa non garantita, anche in considerazione della preconoscenza del sinistro (ai sensi dell'art. 24.9 delle condizioni di assicurazione).
33 di 39 ha, inoltre, sostenuto che l'inoperatività della polizza, Controparte_9
integrando mera allegazione difensiva, potesse essere dedotta senza necessità di doversi costituire tempestivamente.
Il Tribunale reputa che diversamente da quanto dedotto dall'intervenuta, l'eccezione di inoperatività della polizza integri un'eccezione in senso stretto, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, con pronuncia che il Tribunale ritiene di condividere, secondo cui “la deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare”; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive - l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza (cfr. Cass. Sez. 3, 21/01/2025, n. 1469).
Con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione, investita della questione del se, in una controversia tra assicurato e assicuratore avente ad oggetto la condanna del secondo al pagamento dell'indennizzo, sia consentito all'assicuratore eccepire la non indennizzabilità del sinistro anche oltre i termini di cui all'art. 167 cod. proc. civ., ha espressamente ammesso di aver in più occasioni risolto la questione affermando il principio cui, invero, ha fatto riferimento l'intervenuta, secondo cui "l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, formulata in base a un'interpretazione di parte volta a contestare il fondamento della domanda con
l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, non può costituire oggetto di abbandono o di tacita rinuncia, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, con la conseguenza che, pure in tale ipotesi, permane il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla operatività della polizza già contestata" (Cass., sez. 3, 22/02/2000, n. 1967; Cass., sez. 3, 12/07/2019, n. 18742; Cass., sez. 3, 03/07/2014, n. 15228; Cass., sez. 3,
31/10/2018, n. 27998), sulla scorta del quale si è, quindi, precisato che la suddetta eccezione non è riservata all'iniziativa della parte, ma rilevabile d'ufficio e, quindi, ammissibile anche in appello, salvi ovviamente gli effetti del giudicato interno (cfr.
34 di 39 Cass., sez. U, n. 10531 del 2013; Cass., sez. 3, 03/07/2014, n. 15228; Cass., sez. 3,
22/02/2000, n. 1967).
La Corte di Cassazione nella citata pronuncia del gennaio 2025, cui si è appena fatto riferimento ha, tuttavia, ritenuto di dover rivedere il predetto orientamento, in quanto non coerente con i principi dalla stessa affermati al di fuori della materia assicurativa, quando si è trattato di individuare i criteri che distinguono tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, essendo la predetta distinzione ancorata - quando la legge nulla dice sul punto - alla disponibilità o meno del diritto o della situazione giuridica posti a fondamento dell'eccezione.
Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass., sez.
U, 27/07/2005, n. 15661), nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale).
Pertanto, se il fatto costitutivo dell'eccezione è una situazione indisponibile o di diritto pubblico (ad esempio, il giudicato o la nullità del contratto), l'eccezione che su quel fatto si fonda è rilevabile d'ufficio; se, invece, il fatto costitutivo dell'eccezione è una situazione disponibile, rimessa alla valutazione della parte che ne è titolare, che potrebbe dunque anche rinunciarvi, l'eccezione che su quel fatto si fondi non deve ritenersi rilevabile d'ufficio (Cass., sez. 1, 07/02/2000, n. 1320; Cass., sez. L,
15/05/2007, n. 11108; Cass., sez. U, 27/07/2005, n. 15661; Cass., sez. 1, 13/04/2023,
n. 9810).
Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “trasponendo le considerazioni sopra svolte in materia assicurativa, non può non rilevarsi che nell'ampia categoria delle eccezioni intese a far valere l'inoperatività della polizza occorre verificare, al fine di stabilire se esse siano o meno rilevabili d'ufficio, se quella in concreto sollevata dall'assicuratore, per il carattere ampio ed indifferenziato dell'espressione e la sua riferibilità a fattispecie tra loro diverse, sia un'eccezione suscettibile di essere fatta valere anche in via d'azione, se essa investa interessi privati od anche interessi pubblicistici e se costituisca espressione di un diritto potestativo.”
(Cass. Civ., Sez. 3, 21/01/2025, n. 1469).
35 di 39 È stato, inoltre, chiarito che "nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per
l'applicazione di dette clausole" (tra molte, Cass., sez. 3, 23/01/2018, n. 1558).
In particolare, mentre l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i "rischi inclusi", in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi "non compresi", in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea (Cass. Civ., sez. 3, 09/11/2023, n. 31251).
Ne consegue che quello di rifiutare il pagamento dell'indennizzo è un diritto che scaturisce dall'esistenza della clausola delimitativa del rischio e, potendo essere azionato in via autonoma (con una domanda di accertamento), il fatto costitutivo su cui poggia la relativa eccezione non può essere rilevato d'ufficio.
Ciò, da un lato, perché si è in presenza di un' eccezione con cui il convenuto avanza una pretesa fondata su una clausola contrattuale, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'esistenza o inesistenza di una clausola contrattuale, così come il suo contenuto, costituiscono dei "fatti" e, in quanto tali, debbono essere introdotti nel giudizio di primo grado nel rispetto delle preclusioni di rito (Cass., sez. 3,
26/06/2012, n. 10617); dall'altro, perché si avanza una pretesa suscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio di accertamento ed oggetto di un diritto potestativo.
Venendo al caso in esame, l'intervenuta, al fine di paralizzare la domanda avanzata dalla convenuta ha opposto l'esistenza di una clausola delimitativa del rischio, CP_10 prevista dall'art. 22 della polizza, adducendo che vi fosse stata “richiesta di risarcimento” anteriormente al periodo di assicurazione, così che ricorrevano i presupposti previsti dalla pattuizione contrattuale per l'inoperatività della polizza.
Tale eccezione, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, è sicuramente espressione di un diritto potestativo, il cui esercizio è esclusivamente rimesso alla volontà all'assicuratore che ne è titolare, ben potendo la società di assicurazione anche rinunciare a farla valere, e come tale, per le ragioni sopra
36 di 39 esposte, non è rilevabile d'ufficio e soggiace, di conseguenza, ai termini preclusivi previsti per la proponibilità di una eccezione in senso stretto e non può, pertanto, essere nel caso di specie esaminata, in quanto tardivamente proposta, al pari delle eccezioni relative ai massimali e alla franchigia di polizza (cfr. sul punto Cass., sez. 3,
13/06/2023, n. 16899, che ha enunciato il principio secondo cui, in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non
è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato, sicché il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio; si veda, altresì, sul punto Cass., sez. 3, 13/10/2021, n. 27913;
Cass., sez. 3, 23/01/2018, n. 1558).
Poiché nel caso di specie ha sollevato le predette Controparte_9 eccezioni – mai sollevate dalla – tardivamente, non può Controparte_5 che ritenersene precluso l'esame, con la conseguenza che la domanda di garanzia proposta dall' deve essere accolta e che va CP_10 Controparte_9
dichiarata obbligata a tenere indenne la convenuta degli effetti Controparte_22
della pronuncia di accoglimento della pretesa risarcitoria azionata dagli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dei convenuti in solido, quanto alle spese sostenute dagli attori.
Nel caso di specie, la parte vittoriosa è costituita da più soggetti, di cui solo una,
[...]
, risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato: in conformità all'art. Parte_1
133 del d.P.R. n. 115/2002, le spese legali sostenute dal soggetto ammesso al patrocinio devono essere liquidate in favore dello Stato, mentre quelle sostenute dagli altri soggetti vanno corrisposte direttamente agli stessi, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c..
Pertanto, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000, le spese di lite sono liquidate, già maggiorate in considerazione del numero delle parti ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, in € 30.000,00 (fase di studio: € 6.000,00; fase
37 di 39 introduttiva: € 3.000,00; fase istruttoria: € 13.000,00; fase decisionale: € 8.000,00) e ne deve essere disposto il pagamento nei limiti di 1/6 in favore dello Stato, stante l'ammissione della sola attrice al Patrocinio a spese dello Stato, Parte_1 nonché l' attribuzione ex art. 93 c.p.c. dei restanti 5/6 in favore dell'Avv. Pasquale Di
Iacovo.
L' ha, infine, diritto di essere tenuta indenne dal proprio assicuratore Controparte_10
delle spese processuali che è stata condannata a rifondere a parte attrice (c.d. spese di soccombenza) come già liquidate, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa attorea (le c.d. spese di resistenza) quantificate, tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000, in € 15.000,00 (fase di studio: € 2.500,00; fase introduttiva: € 1.600,00; fase istruttoria: € 6.800,00; fase decisionale: € 4.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 553/2013 R. Gen. Aff. Cont. ex
Tribunale di Rossano, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore di della Parte_2 somma di € 391.100,00, oltre interessi come in motivazione;
2. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore di Parte_1
di € 73.014,00, oltre interessi come in motivazione
[...]
3. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore di di € Parte_3
69.618,00, oltre interessi come in motivazione;
4. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore di Parte_4
di € 69.618,00, oltre interessi come in motivazione;
[...]
5. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore di di € Parte_5
69.618,00, oltre interessi come in motivazione;
6. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore di di Parte_6
€ 69.618,00, oltre interessi come in motivazione;
7. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano negli importi prenotati a debito a titolo di esborsi e in €
38 di 39 30.000,00 per compenso, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e DISPONE che il relativo pagamento, nei limiti di 1/6, avvenga a favore dello Stato, stante l'ammissione di al Patrocinio a spese dello Stato e per i Parte_1 restanti 5/6 avvenga in favore dell'Avv. Pasquale di Iacovo, dichiaratosene anticipatario;
8. DICHIARA la obbligata a tenere indenne la Controparte_9
convenuta degli effetti della presente pronuncia di Controparte_10
accoglimento della pretesa risarcitoria azionata dagli attori, delle spese processuali che è stata condannata a rifondere a parte attrice (c.d. spese di soccombenza), nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa attorea
(c.d. spese di resistenza) quantificate in € 15.000,00 per compenso, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 04/8/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
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