Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Macrì, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Nazionale Ordini del T.S.R.M. e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Piccioli e Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio.
per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità, ex artt. 31 e 117 C.P.A.,
del silenzio rifiuto serbato dalla Federazione Nazionale Ordini del T.S.R.M. e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione sull’istanza presentata dall’odierna ricorrente il 15 giugno 2022, finalizzata ad ottenere il rilascio, ex art. 20 comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990, di una attestazione circa il decorso dei termini del procedimento (silenzio assenso ex art. 45 D. Lgs. n. 59 del 2010) iniziato con la sua richiesta di iscrizione all’Albo (Elenco speciale ad esaurimento) dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico della Provincia di Lecce, presentata, ai sensi della Legge n. 3 del 2018, il 13 dicembre 2020;
-nonché per l’accertamento dell’obbligo della Federazione Nazionale Ordini del Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione a provvedere espressamente sulla predetta istanza di iscrizione all’Albo (Elenco speciale ad esaurimento) dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico della Provincia di Lecce, presentata dalla ricorrente il 13 dicembre 2020, nel termine designato ex art. 117, comma 2, c.p.a. con condanna in tal senso;
- per la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Ente intimato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Nazionale Ordini del Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata in giudizio dalla parte ricorrente il 10 febbraio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti i difensori Avv.ti L. Maruotti e F.G. Romano per la parte ricorrente, Avv. P. Gaballo, in sostituzione degli Avv.ti C. Piccioli e A. Genito, per la parte resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, Tecnico di Laboratorio biomedico esercente la professione sanitaria ora disciplinata dalla Legge n. 3 del 2018, con ricorso notificato alle controparti il 7 giugno 2023 e depositato in giudizio il 20 giugno 2023, ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Federazione Nazionale Ordini del T.S.R.M. e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione sull’istanza presentata dall’odierna ricorrente il 15 giugno 2022, finalizzata ad ottenere il rilascio, ex art. 20 comma 2 bis della Legge n.241 del 1990, di una attestazione circa il decorso dei termini del procedimento (silenzio assenso ex art. 45 D. Lgs. n. 59 del 2010) iniziato con la sua richiesta di iscrizione all’Albo (Elenco speciale ad esaurimento) dei Tecnici Sanitari di Laboratorio biomedico della Provincia di Lecce, ai sensi della Legge n.3 del 2018, il 13 dicembre 2020.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone parte ricorrente di espletare dal 4 gennaio 2005 l’attività di Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico (oggi disciplinata dalla Legge n. 3 del 2018 che, tra l’altro ha introdotto l’Ordine relativo alle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, e ha istituito l’Albo della professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico) e che, con istanza del 13 dicembre 2020, ha chiesto di essere iscritta all’Albo (Elenco speciale ad esaurimento) dei Tecnici Sanitari di Laboratorio biomedico della Provincia di Lecce.
2.2. Con nota del 13 dicembre 2020, la Federazione Nazionale Ordini del Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione ha comunicato che l’istanza sarebbe stata valutata ma a seguito di tale nota, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso, l’iter procedimentale non sarebbe stato concluso.
2.3. Pertanto, la ricorrente, il 15 giugno 2022, ha chiesto alla Federazione Nazionale Ordini del T.S.R.M. e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione di ottenere il rilascio, ex art. 20 comma 2 bis della Legge n.241 del 1990, di una attestazione circa il decorso dei termini del procedimento (silenzio assenso ex art. 45 D. Lgs. n. 59 del 2010) iniziato con la sua richiesta di iscrizione all’Albo, ma anche siffatta istanza non avrebbe ricevuto alcun riscontro.
3.A sostegno del ricorso è stata dedotta la seguente articolata censura:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2, 20 della Legge n. 241 del 1990 ss.mm. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione; violazione e falsa applicazione della Legge n. 145 del 2018.
5. Il 6 luglio 2023 si è costituita in giudizio la Federazione Nazionale Ordini del Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Alla Camera di Consiglio del 20 settembre 2023 il Presidente di questa Sezione, su richiesta del difensore di parte ricorrente, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 20 febbraio 2024 per la pendenza di trattative di bonaria composizione della lite.
7. Con memoria difensiva depositata in giudizio il 15 febbraio 2024, la Federazione Nazionale Ordini del Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore della Commissione Centrale Esercenti le Professioni sanitarie e per l’allegato difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa Federazione Nazionale Ordini del Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione o, in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso.
8. Alla Camera di Consiglio del 20 febbraio 2024 su richiesta del difensore di parte ricorrente, il Presidente di questa Sezione ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 5 giugno 2024.
9. Il 20 maggio 2024 la parte ricorrente ha depositato memoria difensiva insistendo per l’accoglimento del ricorso.
10. Alla Camera di Consiglio del 5 giugno 2024 i difensori della parte ricorrente hanno precisato a verbale che la domanda formulata nel ricorso è da intendersi anche come di accertamento del silenzio-assenso. Il Presidente di questa Sezione, preso atto della predetta precisazione a verbale, ai sensi dell'art. 32 c.p.a., in ragione della formulazione anche di domande non soggette al rito speciale del silenzio, ha disposto la conversione del rito, la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito al 26 febbraio 2025.
11. In data 10 febbraio 2025 la ricorrente ha depositato apposita istanza di dichiarazione della improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione integrale delle spese di lite.
12. Nella pubblica udienza del 26 febbraio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
13. In limine, osserva il Tribunale che sussiste, nella presente controversia, la giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera a-bis) del Codice del Processo Amministrativo, (in forza del quale “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie relative all’applicazione dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”), vertendosi, nella fattispecie in esame, - a ben vedere - in tema di formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 241 del 1990 ss.mm. e dell’art. 45 del D. Lgs. n. 59 del 2010, sull’istanza presentata dall’odierna ricorrente, di iscrizione all’Albo (Elenco speciale ad esaurimento) dei Tecnici Sanitari di Laboratorio biomedico della Provincia di Lecce. Osserva, infatti, il Collegio che sussiste la giurisdizione della Commissione Centrale Esercenti le Professioni sanitarie quando la controversia verte sul provvedimento di iscrizione o di mancata iscrizione all’Albo ma non nelle procedure di silenzio, come quella in oggetto.
14. A parte la questione della legittimazione passiva della intimata Federazione Nazionale Ordini del Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, il ricorso, proposto (esplicitamente) ex artt. 31 e 117 c.p.a., è inammissibile tenuto conto che nel caso de quo si controverte di un’ipotesi di silenzio significativo (nella fattispecie, silenzio assenso) nè vi è, nel ricorso, una domanda di accertamento del silenzio assenso, come invece dichiarato a verbale dalla difesa della ricorrente nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2024. Inoltre l’art. 20 comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990 ss.mm., invocato dalla parte ricorrente, prevede che decorsi inutilmente 10 giorni dall’istanza dell’attestazione di che trattasi, la stessa è sostituita da una autodichiarazione del privato resa ex art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Infine, rileva il Tribunale che l’art. 20 comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990 non prevede un potere della P.A., bensì un obbligo di rilascio dell’attestazione de qua da parte della Pubblica Amministrazione, sicchè non può ritenersi sussistente un’ipotesi di silenzio rifiuto (che riguarda, invece, l’attività autoritativa della P.A.).
15. In ogni caso, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla stregua della predetta esplicita dichiarazione in tal senso depositata in giudizio dalla parte ricorrente il 10 febbraio 2025.
16. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (in considerazione dell’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito G.A., sollevata dalla Federazione Nazionale Ordini del T.S.R.M. e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) per disporre la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.