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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/09/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 321/2025 R.G. V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 321/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], Codice Fiscale Parte_1 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine al ricorso, dall'avv. Pasquale C.F._1
Serafino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Striano (NA) alla via
Serafino n. 20 e , nato il [...] a [...], Codice Parte_2
Fiscale , rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine al ricorso, CodiceFiscale_2 dall'avv. Cira M. Rosaria D'Ambrosio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Poggiomarino ( NA ) alla Via XXIV Maggio n. 127.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza del 16.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate al proprio ricorso introduttivo, come integrate in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 17.02.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in data 09/10/1993 in
Pompei (Na) (atto n.293, parte 2, serie A, anno 1993) optando per il regime della comunione dei beni.
La famiglia è composta, oltre che dai coniugi, anche da due figli: Persona_1
, nata a [...] il [...] e
[...] Persona_2
nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni.
[...]
Le parti aveva già fatto istanza di separazione consensuale omologata in data 3 febbraio 2016 dal
Tribunale di Torre Annunziata per poi proseguire la convivenza in data 08 giugno 2019, come si evince dall'estratto di matrimonio atto n. 293, Parte II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di Pompei (NA) anno 1993.
Tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo nuovamente deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore e comunicato il decreto al Pubblico Ministero, all'udienza del 16.09.2025, il giudice delegato, sentite le parti, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e non contrastano con norme inderogabili.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti in udienza hanno rispettivamente dichiarato, la di essere casalinga, e proprietaria di un appartamento a Milano dal quale trae Pt_1 un reddito a titolo di canone di circa euro 600,00 mensili;
di abitare ancora con il marito, a Boscoreale pressa la casa coniugale di proprietà del , divisa in due appartamenti autonomi;
il Parte_2 Parte_2 ha dichiarato di lavorare come muratore alle dipendenze di una ditta e di conseguire uno stipendio mensile di circa euro 1.600,00.
Le parti in udienza hanno concordato in euro 250,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del ed in favore della . Parte_2 Pt_1
I ricorrenti in ricorso hanno manifestato ogni disponibilità nei confronti dei figli pur maggiorenni / autonomi per aiutarli nelle vicissitudini della loro vita futura. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
, in data 17.02.2025 così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
Boscoreale (NA), e , nato il [...] a [...], (atto Parte_2
n. 293, Parte II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di Pompei (NA) anno 1993), ai seguenti patti e condizioni:
A) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto nei rispettivi domicili;
B) il verserà a titolo di mantenimento della moglie, la somma di euro 250 mensili. La detta Parte_2 somma sarà corrisposta entro il 5 (cinque) di ogni mese a decorrere dalla data di Udienza di prima comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata sin d'ora le parti concordano che sulla somma saranno applicati gli aumenti ISTAT a far data dal 05 Settembre di ogni anno;
C) I coniugi manifestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 293, parte 2, S A dei registri di matrimonio dell'anno 1993);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 17.09.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato