Sentenza 25 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/11/2022, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 01869/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00925/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2022, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Comune di Villa Castelli, Provincia di Brindisi, A.R.P.A. Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria,
previa idonea tutela cautelare,
dell’illegittimità, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Villa Castelli sull'istanza di rilascio dell'attestazione di deposito sismico ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 per l'installazione di un impianto di telefonia mobile, su un terreno nel Comune di Villa Castelli, Contrada Parpullo s.n.c., catastalmente individuato al Foglio 8, particella 96, presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 21 aprile 2022,
e per l’accertamento
dell'obbligo del Comune di Villa Castelli di provvedere in relazione alla medesima istanza presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 21 aprile 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to L. Ancora, in sostituzione degli avv.ti F. Pacciani, V. Mosca e F. Ciavarella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente espone quanto segue.
Il 3 dicembre 2021 ha presentato al Comune di Villa Castelli e all’A.R.P.A. Puglia l’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile (“Impianto”), da realizzarsi nel medesimo Comune su un terreno sito in Contrada “Parpullo” snc (N.C.T. del Comune di Villa Castelli, Foglio 8, particella 96).
Il 3 gennaio 2022, l’A.R.P.A. Puglia ha rilasciato il parere tecnico favorevole in relazione al rispetto dei limiti previsti per le emissioni elettromagnetiche di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Il 21 aprile 2022, prima di avviare i lavori di installazione dell’Impianto, Iliad Italia S.p.A. ha inviato al Comune di Villa Castelli l’istanza di rilascio dell’attestazione di deposito sismico ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, essendo il territorio del Comune ricompreso in Zona sismica 4 (ossia a bassa sismicità), in relazione alla quale è prevista l’acquisizione dell’attestazione di deposito sismico ai fini della realizzazione delle costruzioni.
Deduce, pertanto, la ricorrente che dal deposito della suddetta istanza di rilascio dell’attestazione di deposito sismico, conseguiva l’obbligo per il Comune di Villa Castelli, ai sensi dell’art. 93 D.P.R. n. 380/2001, di inoltrare alla Provincia di Brindisi, quale Ente preposto al rilascio dell’attestazione di deposito del progetto in zona sismica, l’istanza da essa proposta per il rilascio della suddetta attestazione di deposito sismico.
1.1. Pertanto, quest’ultima, lamentando che il Comune di Villa Castelli e la Provincia di Brindisi non si sono ancora espressi sull’istanza di attestazione di deposito sismico, dalla stessa presentata il 21 aprile 2022, nonostante il decorso dei termini di cui al D.P.R. n. 380/2001, è insorta con il ricorso all’esame, proposto ai sensi degli artt.31 e 117 c.p.a , rassegnando le censure di seguito rubricate.
ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO DAL COMUNE DI VILLA CASTELLI SULLA DOMANDA DI ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO SISMICO:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DELL’ART. 93 DEL D.P.R. N. 380/2001, DELL’ART. 25, COMMA 1, LETT. G) DELLA LEGGE REGIONALE N. 17/2000, DELL’ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 177/2010. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA.
1.2. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
1.3. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 novembre 2022 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare incidentalmente proposta; indi la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso (ritualmente proposto in quanto notificato l’1.8.2022 e depositato in pari data) è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
2.1.Osserva il Tribunale che l’art. 2 della Legge n. 241/1990 (che, in particolare, al comma 1, recita: “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ”) sancisce il principio fondamentale di certezza del tempo amministrativo, da un lato, imponendo alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e, dall’altro lato, prescrivendo alla stessa Amministrazione di fissare il termine entro il quale il procedimento si deve concludere, stabilendo, a tal fine, il termine legale suppletivo di 30 giorni decorrente dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se trattasi di procedimento ad istanza di parte.
Secondo la giurisprudenza prevalente, “ perché possa esservi un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma occorre che l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere; tale obbligo e, quindi, l'obbligo di procedere sull'istanza del privato, sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, per il quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni ” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 16/03/2015, n. 4207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 11/02/2020, n. 185).
2.2. - Va premesso poi che, ai sensi dell’art. 87, comma 9, del Decreto Lgs. 1° Agosto 2003 n. 259 (nel testo vigente ratione temporis), sull’istanza di autorizzazione all’installazione di una S.R.B. di telefonia cellulare (presentata da Iliad Italia S.p.A. il 3 Dicembre 2021) viene a formarsi il silenzio-accoglimento, qualora - come nel caso di specie - entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza unita al progetto non venga comunicato il provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’art. 14 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36.
Pertanto, essendo trascorso lo spatium deliberandi previsto dalla legge, si è venuto a formare il titolo autorizzativo, sul quale l’Amministrazione Comunale può indi intervenire solo esercitando per tempo e motivatamente il proprio potere di autotutela.
Una volta formatosi il titolo alla realizzazione dell’impianto di telefonia mobile, laddove previsto dalla normativa di settore, va acquisito (ove prescritto) il c.d. nulla-osta sismico, come la Società ricorrente ha inteso fare producendo in data 21 aprile 2022 l’ulteriore istanza di attestazione di deposito del progetto in zona sismica, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 (prescritta per la Zona 4 de qua a bassa sismicità) al preposto Sportello Unico comunale, rimasta però “ferma” in Comune (ben oltre il termine di 30 giorni ex art. 2 comma 2 Legge n. 241/1990).
In tal modo, il Comune di Villa Castelli ha “bloccato” l’ulteriore corso del procedimento, de facto invadendo valutazioni che rientrano nella competenza assegnata ad un’altra Amministrazione.
2.2. – Infatti, osserva il Tribunale che, il comma 1 dell’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che “ Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore .”.
L’art. 25, comma 1, lett. g) della Legge Regionale n. 17/2000 attribuisce alle Province “ le funzioni e i compiti concernenti: […] g) il controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche ”), e l’art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177/2010, come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 769/2010 stabilisce che “ Le Province svolgono i compiti e le funzioni individuati dall’art. 25, comma 1, lett. g) della L.R. n. 17/2000 in materia di controllo sulle costruzioni sismiche come disciplinate dal D.P.R. 380/2001 ” affidando alle stesse il compito di rilasciare sia l’attestazione di deposito del progetto in zona sismica, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sia l’autorizzazione sismica (o c.d. nulla-osta sismico), ai sensi dell’art. 94 del citato D.P.R. n.380/2001.
A tanto, vi è solo da aggiungere che mentre l’art. 94 del D.P.R. n.380/2001 stabilisce che, nelle zone sismiche, previo titolo abilitativo all'intervento edilizio, “ non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione ”, l’art. 93 del D.P.R. 380/2001, per le aree a bassa sismicità indicate nei decreti di cui all'articolo 83 (quale quella in esame), prevede che “ chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore ”.
Appare pertanto evidente che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, sussumibile nella previsione di cui all’art. 93 del D.P.R. n.380 /2001 (applicabile nelle aree a bassa sismicità), a seguito dell’istanza prodotta dalla Società ricorrente, il Comune di Villa Castelli, indipendentemente dalla formazione tacita o espressa del provvedimento abilitativo, è tenuto a inoltrare la citata istanza di attestazione di deposito sismico alla Provincia di Lecce, la quale, a sua volta, dovrà, ove ne ravvisi i presupposti, rilasciare la relativa attestazione.
Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere, quindi, accolto, ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Villa Castelli di inoltrare la citata istanza di attestazione di deposito sismico, presentata dalla ricorrente il 21 aprile 2022 (prescritta per la Zona 4 de qua a bassa sismicità), entro il termine di giorni 30 (trenta), dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, alla Provincia di Lecce, la quale dovrà provvederà, ove ne ravvisi i presupposti, rilasciare l’attestazione predetta.
2.3. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Villa Castelli e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina al Comune di Villa Castelli di inoltrare la citata istanza di attestazione di deposito sismico entro il termine di giorni 30 (trenta), dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, alla Provincia di Lecce, la quale provvederà a rilasciare la relativa attestazione, ove ne ravvisi i presupposti.
Condanna il Comune di Villa Castelli, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO