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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1157/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Giorgio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Claudia Degno, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
29.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Comiso (RG) il 25.06.2011, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 33 , parte II, serie
A, uff. 1, dell'anno 2011, in regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Ragusa, 04.04.2014) e (Ragusa, Per_1 Per_2
29.03.2021); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 27.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le due figlie, anche in considerazione della tenera età di una di esse, saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori ma collocati prevalentemente presso la madre in quella che è stata la casa familiare.
3. Lo durante la settimana, potrà vedere e stare con le figli e portandole con sé due pomeriggi Pt_1
(tendenzialmente il martedì e il giovedì) andandole a prendere a scuola e riportarle alla madre la sera;
e nel fine settimana, alternando un sabato e una domenica dalle 14:00 alle 2 2 : 30 e quando le bambine lo desiderassero anche la notte conseguente;
Nel periodo estivo sarà mantenuto questo schema con l'aggiunta del diritto del padre ad averle anche due mattine da concordarsi di volta in volta;
Nelle festività natalizie e pasquali, alternando annualmente, il 24/25 dicembre, 31 dicembre/1° gennaio, domenica/lunedì di Pasqua;
Resta inteso che è piena facoltà dei genitori variare concordemente di volta in volta tutte le superiori indicazioni.
4. Ciascun coniuge, quando ha con sé il minore, ha l'obbligo di comunicare all'altro eventuali spostamenti -seppur brevi - in altre località, delle quali deve altresì fornire ogni recapito (anche telefonico);
5. Lo , si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di € 350,00 Pt_1
(per tutte le esigenze ordinarie per cibo, vestiti etc.) da corrispondere all'altro coniuge entro il giorno
5 del mese. Nulla dovrà per l'altro coniuge. Sarà inoltre tenuto al pagamento delle spese per le figlie
a carattere straordinari o in misura del 50%; precisando al riguardo: che quelle non necessarie dovranno essere previamente concordate dalle parti;
che le spese per la scuola o che comunque beneficiano di bonus e rimborsi pubblici graveranno in parti uguali al netto dei rimborsi;
che sono escluse da tale categoria e pertanto non rimborsabili i costi eventualmente sostenuti da ciascuno dei coniugi per baby-sitter e ludoteca. Lo riconosce ed acconsente espressamente sin d'ora il Pt_1 diritto immediato della madre a percepire direttamente e per intero l'“assegno unico” ammontante allo stato ad € 402,00 mensili.
6. Lo acconsente che la coniuge tenga per sé l'autovettura Fiat 500L che ha in uso a Pt_1 condizione che ne curi e perfezioni il trasferimento a suo nome (o di altri a sua scelta) entro 2 luglio
p.v. (trasferendo in corrispondenza l'assicurazione);
7. La si impegna a cambiare il proprio indirizzo di residenza formale (attualmente in una casa Pt_2 nella disponibilità dello ) entro giorni quindici dalla sottoscrizione del presente atto. I Pt_1 coniugi si danno, altresì, atto di avere regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere. che l'udienza di comparizione del dì 29.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente agli ulteriori accordi vertenti su diritti disponibili, gli stessi non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Comiso (RG) in data 25.06.2011 matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 33, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2011;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti