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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/09/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 723/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cipolloni Walter, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Malcontenti Alessandro, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3
contumace;
PARTI APPELLATE
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2043, 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale all'udienza del 5 giugno 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 3.10.2019, aveva convenuto in giudizio, Parte_1
pagina 1 di 8 dinanzi al Giudice di pace di Avezzano, la onde Controparte_3
sentirla condannare al risarcimento dei danni a lei derivati dalle lesioni fisiche subite in occasione del sinistro avvenuto in data 31.5.2016, presso la stazione ferroviaria di Morino.
A sostegno della domanda, parte attrice aveva dedotto che, in data 31.5.2016, alle ore 7.30 circa del mattino, si trovava nella stazione ferroviaria di Morino, in attesa del treno diretto a Sora, quando, nel percorrere la banchina ferroviaria del binario 1 per giungere al vagone, era caduta rovinosamente a terra, a causa di un dislivello presente tra l'asfalto e un tombino in lamiera, adiacente alla linea gialla posta a terra e volta a segnalare il limite di attesa del treno prima della salita.
L'odierna appellante aveva dunque chiesto il risarcimento dei danni, consistiti in «frattura caviglia dx- escoriazione ginocchio sin- lesione dell'incisivo anteriore- escoriazioni del volto», come da certificato del pronto soccorso, invocando la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 2051, 2043 c.c., in quanto il dislivello, non visibile per gli utenti, era da ritenersi insidioso e non prevedibile, a causa della assimilazione cromatica con il resto del tombino.
2. Si era costituita in giudizio la contestando in via preliminare Controparte_1 la legittimazione passiva della per essere ella l'unica Controparte_3
legittimata passiva, con domanda di estromissione della convenuta. Nel merito, aveva contestato sia l'an che il quantum della domanda, chiedendo accertarsi, in ulteriore subordine, il concorso colposo della danneggiata.
3. All'esito delle fasi di trattazione e istruttoria il Giudice di pace di Avezzano, con sentenza n.
356/2021, depositata il 26.11.2021, aveva rigettato la domanda dell'attrice, con compensazione delle spese di lite, ritenuto il difetto di pericolosità intrinseca del bene, con conseguente insussistenza di una situazione di insidia, per essere il tombino visibile e lo stato dei luoghi ben noto all'attrice, che li frequentava quotidianamente.
4. ha impugnato la predetta sentenza, eccependo l'insufficiente, contraddittoria e Parte_1
illogica motivazione, per erronea interpretazione delle emergenze processuali da parte del giudice di prime cure, chiedendone l'integrale riforma.
5. Si è costituita anche nel presente grado di giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'atto di gravame, con conferma della sentenza impugnata.
6. La causa è stata quindi trattenuta in decisone all'udienza del 5.6.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
7. L'appello è infondato e va respinto, per le ragioni che dappresso si andrà a enucleare. pagina 2 di 8 *******
A. L'inquadramento giuridico della fattispecie
In relazione alla fattispecie di responsabilità invocata, giova innanzitutto premettere che, a mente dell'art. 2051 c.c. (“danno cagionato da cose in custodia”), “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Custode è chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, egli può essere pertanto individuato non solo nel proprietario della cosa, ma anche nel semplice possessore o anche nel detentore del bene.
Ancora, detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza.
Il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse (Corte Cost. sent. N.156 del 1999 in motivazione;
Cass, Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).
Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia (ossia della responsabilità quivi invocata dall'attrice nei confronti dell'ASL convenuta) è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire sulla stessa.
La giurisprudenza della Cassazione ritiene che la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 3651 del 20/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 10/02/2003).
Il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 c.c. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo anche esse essere idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danni.
Vertendosi in ambito di responsabilità oggettiva, il danneggiato è tenuto a provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (v. tra le ultime Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18518 del
08/07/2024 Rv. 671797 - 01). Peraltro, tale prova va ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla res (v. Cass, Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2075) pagina 3 di 8 in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento" (v. Cass, Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006), non richiedendosi viceversa anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità (qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c.) della cosa medesima.
Una volta fornita da parte del danneggiato la prova della derivazione causale del danno dalla cosa, il custode - per liberarsi dell'obbligo risarcitorio - dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo (cfr. per tutte da ultimo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20359 del 21/10/2005).
La prova liberatoria consiste, come espressamente indicato nella norma di cui all'art. 2051 c.c., nella prova del fortuito, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono al medesimo di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto (Cass, Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).
In tale contesto, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, o escludendolo o dando un apporto concorrente, posto che, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità colpevole ex art. 2043 c.c., l'eventuale comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso della res (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità del custode ovvero del soggetto asseritamente responsabile ex art. 2043 c.c., se tale comportamento è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. Sez. 6, Ordinanza n.
34886 del 17/11/2021 Rv. 663127 - 01).
Il comportamento colposo del danneggiato-utente non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento pagina 4 di 8 dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 06/07/2006; Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 9.10.2000, n. 13403; Cass.
3.12.1999, n. 13460). Ciò vale sia nel caso di azione proposta ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c.
*****
B. La evidente visibilità dimensionale e morfologica del tombino.
Alla luce delle summenzionate coordinate giuridiche, deve ritenersi, con riferimento al caso di specie, che la caduta dell'appellante sia dipesa da un suo difetto di attenzione e di prudenza, per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, non risulta allegato dall'appellante che, al momento della verificazione del sinistro, lo stato dei luoghi, vuoi per il meteo vuoi per eventuali e ulteriori fattori contingenti, offrisse una limitata visibilità generale, trattandosi peraltro di evento occorso in orario diurno e pertanto, verosimilmente, in presenza di adeguata illuminazione.
In secondo luogo, l'esame della documentazione fotografica versata in atti rivela come la presenza del tombino - e del relativo minimo dislivello ove inciampò la - fosse del tutto manifesta Parte_1
agli utenti, non andando ad interferire, quale elemento insidioso o non agevolmente avvistabile, con il normale percorso degli avventori della stazione.
Sul punto, appare peraltro condivisibile l'argomentazione fornita dal primo giudice, il quale correttamente ha rilevato come la perfetta visibilità del tombino – e del relativo dislivello - fosse altresì garantita dalla differenza cromatica dello stesso rispetto all'asfalto circostante, nonché dalle sue notevoli dimensioni.
Concorre poi ad escludere la natura insidiosa della res la circostanza, allegata dalla società intervenuta e non contestata dall'appellante, alla cui stregua non furono registrati incidenti analoghi, né prima né dopo il sinistro per cui è causa.
Si trattava, insomma, di una presenza ampiamente percepibile - sia per le non esigue dimensioni, sia per colore e allocazione nello spazio – da parte di un soggetto di normale accortezza, il quale avrebbe dovuto in ogni caso serbare la massima attenzione esigibile, in un contesto affollato qual è ordinariamente quello del transito all'interno di una stazione ferroviaria, per giunta in prossimità dell'accesso ai vagoni.
pagina 5 di 8 A chiudere il cerchio si pone da ultimo la circostanza, tutt'altro che inconferente ed emersa in modo pacifico dall'istruttoria espletata in prime cure, relativa alla consuetudine che l'appellante aveva con la frequentazione del luogo del sinistro.
Invero, come dichiarato da , coniuge della , l'attrice frequentava la Testimone_1 Parte_1
stazione, ove prendeva sempre lo stesso treno per recarsi a Isola Liri, da circa 7-8 anni, ben conoscendo dunque il luogo dell'occorso incidente.
In altre parole, deve ritenersi che la condotta imprudente tenuta dalla parte danneggiata abbia assunto, nella specie, il rango di fattore causale autonomo nel determinare la caduta, tale da recidere il nesso eziologico tra la condizione oggettiva della res e la causazione del danno.
Ne discende che il Giudice di prime cure – ritenendo di sussumere la vicenda in giudizio nell'alveo disciplinato dall'art. 1227 comma 2 c.c. - ha fatto buon governo dei principi regolatori in materia di danno da cose in custodia, correttamente addivenendo all'esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico della convenuta, in quanto la causazione dei danni avrebbe potuto e dovuto essere evitata da una condotta maggiormente accorta da parte della stessa attrice.
*****
C. Sulla domanda di condanna per responsabilità ex art. 2043 c.c.
DI ha domandato, in via subordinata, la condanna della convenuta ai sensi Parte_1 dell'art. 2043 c.c.
A riguardo, valga premettere che per la sussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c., è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Una siffatta responsabilità è, dunque, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Nel caso che occupa, non può dirsi raggiunta la prova della ricorrenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
Ed infatti, la conoscenza che parte appellante aveva del luogo del sinistro, la verificazione dell'evento in buone condizioni di visibilità, la minima entità del dislivello, nonché le caratteristiche cromatiche e morfologiche del tombino, per come poc'anzi esposto, costituivano oggettivi elementi idonei a consentire all'utente della stazione ferroviaria – il quale procedesse pagina 6 di 8 con l'ordinaria diligenza, prestando adeguata attenzione - di evitare le possibili disconnessioni presenti sul posto.
Alla luce di tali argomenti, va escluso che, nella fattispecie in disamina, sussistano i presupposti per la configurabilità di una situazione di insidia o trabocchetto, non essendo stato riscontrato, sul piano assertivo e asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
La domanda risarcitoria dell'appellante deve essere dunque rigettata, perché infondata.
Stante la conferma del rigetto della domanda attorea nel merito, ogni altra questione dedotta (v. legittimazione passiva della convenuta) deve ritenersi assorbita.
*****
D. La disciplina delle spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
L'appellante deve essere altresì condannata al versamento, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dalla stessa proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n.
723/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello perché infondato, per le causali di cui in motivazione, con conferma della sentenza impugnata.
NA
l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 1.701,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa (4%) come per legge.
NA
l'appellante a versare, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Avezzano, 29.9.2025. pagina 7 di 8 Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 723/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cipolloni Walter, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Malcontenti Alessandro, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3
contumace;
PARTI APPELLATE
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2043, 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale all'udienza del 5 giugno 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 3.10.2019, aveva convenuto in giudizio, Parte_1
pagina 1 di 8 dinanzi al Giudice di pace di Avezzano, la onde Controparte_3
sentirla condannare al risarcimento dei danni a lei derivati dalle lesioni fisiche subite in occasione del sinistro avvenuto in data 31.5.2016, presso la stazione ferroviaria di Morino.
A sostegno della domanda, parte attrice aveva dedotto che, in data 31.5.2016, alle ore 7.30 circa del mattino, si trovava nella stazione ferroviaria di Morino, in attesa del treno diretto a Sora, quando, nel percorrere la banchina ferroviaria del binario 1 per giungere al vagone, era caduta rovinosamente a terra, a causa di un dislivello presente tra l'asfalto e un tombino in lamiera, adiacente alla linea gialla posta a terra e volta a segnalare il limite di attesa del treno prima della salita.
L'odierna appellante aveva dunque chiesto il risarcimento dei danni, consistiti in «frattura caviglia dx- escoriazione ginocchio sin- lesione dell'incisivo anteriore- escoriazioni del volto», come da certificato del pronto soccorso, invocando la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 2051, 2043 c.c., in quanto il dislivello, non visibile per gli utenti, era da ritenersi insidioso e non prevedibile, a causa della assimilazione cromatica con il resto del tombino.
2. Si era costituita in giudizio la contestando in via preliminare Controparte_1 la legittimazione passiva della per essere ella l'unica Controparte_3
legittimata passiva, con domanda di estromissione della convenuta. Nel merito, aveva contestato sia l'an che il quantum della domanda, chiedendo accertarsi, in ulteriore subordine, il concorso colposo della danneggiata.
3. All'esito delle fasi di trattazione e istruttoria il Giudice di pace di Avezzano, con sentenza n.
356/2021, depositata il 26.11.2021, aveva rigettato la domanda dell'attrice, con compensazione delle spese di lite, ritenuto il difetto di pericolosità intrinseca del bene, con conseguente insussistenza di una situazione di insidia, per essere il tombino visibile e lo stato dei luoghi ben noto all'attrice, che li frequentava quotidianamente.
4. ha impugnato la predetta sentenza, eccependo l'insufficiente, contraddittoria e Parte_1
illogica motivazione, per erronea interpretazione delle emergenze processuali da parte del giudice di prime cure, chiedendone l'integrale riforma.
5. Si è costituita anche nel presente grado di giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'atto di gravame, con conferma della sentenza impugnata.
6. La causa è stata quindi trattenuta in decisone all'udienza del 5.6.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
7. L'appello è infondato e va respinto, per le ragioni che dappresso si andrà a enucleare. pagina 2 di 8 *******
A. L'inquadramento giuridico della fattispecie
In relazione alla fattispecie di responsabilità invocata, giova innanzitutto premettere che, a mente dell'art. 2051 c.c. (“danno cagionato da cose in custodia”), “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Custode è chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, egli può essere pertanto individuato non solo nel proprietario della cosa, ma anche nel semplice possessore o anche nel detentore del bene.
Ancora, detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza.
Il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse (Corte Cost. sent. N.156 del 1999 in motivazione;
Cass, Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).
Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia (ossia della responsabilità quivi invocata dall'attrice nei confronti dell'ASL convenuta) è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire sulla stessa.
La giurisprudenza della Cassazione ritiene che la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 3651 del 20/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 10/02/2003).
Il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 c.c. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo anche esse essere idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danni.
Vertendosi in ambito di responsabilità oggettiva, il danneggiato è tenuto a provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (v. tra le ultime Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18518 del
08/07/2024 Rv. 671797 - 01). Peraltro, tale prova va ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla res (v. Cass, Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2075) pagina 3 di 8 in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento" (v. Cass, Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006), non richiedendosi viceversa anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità (qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c.) della cosa medesima.
Una volta fornita da parte del danneggiato la prova della derivazione causale del danno dalla cosa, il custode - per liberarsi dell'obbligo risarcitorio - dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo (cfr. per tutte da ultimo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20359 del 21/10/2005).
La prova liberatoria consiste, come espressamente indicato nella norma di cui all'art. 2051 c.c., nella prova del fortuito, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono al medesimo di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto (Cass, Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).
In tale contesto, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, o escludendolo o dando un apporto concorrente, posto che, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità colpevole ex art. 2043 c.c., l'eventuale comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso della res (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità del custode ovvero del soggetto asseritamente responsabile ex art. 2043 c.c., se tale comportamento è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. Sez. 6, Ordinanza n.
34886 del 17/11/2021 Rv. 663127 - 01).
Il comportamento colposo del danneggiato-utente non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento pagina 4 di 8 dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 06/07/2006; Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 9.10.2000, n. 13403; Cass.
3.12.1999, n. 13460). Ciò vale sia nel caso di azione proposta ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c.
*****
B. La evidente visibilità dimensionale e morfologica del tombino.
Alla luce delle summenzionate coordinate giuridiche, deve ritenersi, con riferimento al caso di specie, che la caduta dell'appellante sia dipesa da un suo difetto di attenzione e di prudenza, per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, non risulta allegato dall'appellante che, al momento della verificazione del sinistro, lo stato dei luoghi, vuoi per il meteo vuoi per eventuali e ulteriori fattori contingenti, offrisse una limitata visibilità generale, trattandosi peraltro di evento occorso in orario diurno e pertanto, verosimilmente, in presenza di adeguata illuminazione.
In secondo luogo, l'esame della documentazione fotografica versata in atti rivela come la presenza del tombino - e del relativo minimo dislivello ove inciampò la - fosse del tutto manifesta Parte_1
agli utenti, non andando ad interferire, quale elemento insidioso o non agevolmente avvistabile, con il normale percorso degli avventori della stazione.
Sul punto, appare peraltro condivisibile l'argomentazione fornita dal primo giudice, il quale correttamente ha rilevato come la perfetta visibilità del tombino – e del relativo dislivello - fosse altresì garantita dalla differenza cromatica dello stesso rispetto all'asfalto circostante, nonché dalle sue notevoli dimensioni.
Concorre poi ad escludere la natura insidiosa della res la circostanza, allegata dalla società intervenuta e non contestata dall'appellante, alla cui stregua non furono registrati incidenti analoghi, né prima né dopo il sinistro per cui è causa.
Si trattava, insomma, di una presenza ampiamente percepibile - sia per le non esigue dimensioni, sia per colore e allocazione nello spazio – da parte di un soggetto di normale accortezza, il quale avrebbe dovuto in ogni caso serbare la massima attenzione esigibile, in un contesto affollato qual è ordinariamente quello del transito all'interno di una stazione ferroviaria, per giunta in prossimità dell'accesso ai vagoni.
pagina 5 di 8 A chiudere il cerchio si pone da ultimo la circostanza, tutt'altro che inconferente ed emersa in modo pacifico dall'istruttoria espletata in prime cure, relativa alla consuetudine che l'appellante aveva con la frequentazione del luogo del sinistro.
Invero, come dichiarato da , coniuge della , l'attrice frequentava la Testimone_1 Parte_1
stazione, ove prendeva sempre lo stesso treno per recarsi a Isola Liri, da circa 7-8 anni, ben conoscendo dunque il luogo dell'occorso incidente.
In altre parole, deve ritenersi che la condotta imprudente tenuta dalla parte danneggiata abbia assunto, nella specie, il rango di fattore causale autonomo nel determinare la caduta, tale da recidere il nesso eziologico tra la condizione oggettiva della res e la causazione del danno.
Ne discende che il Giudice di prime cure – ritenendo di sussumere la vicenda in giudizio nell'alveo disciplinato dall'art. 1227 comma 2 c.c. - ha fatto buon governo dei principi regolatori in materia di danno da cose in custodia, correttamente addivenendo all'esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico della convenuta, in quanto la causazione dei danni avrebbe potuto e dovuto essere evitata da una condotta maggiormente accorta da parte della stessa attrice.
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C. Sulla domanda di condanna per responsabilità ex art. 2043 c.c.
DI ha domandato, in via subordinata, la condanna della convenuta ai sensi Parte_1 dell'art. 2043 c.c.
A riguardo, valga premettere che per la sussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c., è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Una siffatta responsabilità è, dunque, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Nel caso che occupa, non può dirsi raggiunta la prova della ricorrenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
Ed infatti, la conoscenza che parte appellante aveva del luogo del sinistro, la verificazione dell'evento in buone condizioni di visibilità, la minima entità del dislivello, nonché le caratteristiche cromatiche e morfologiche del tombino, per come poc'anzi esposto, costituivano oggettivi elementi idonei a consentire all'utente della stazione ferroviaria – il quale procedesse pagina 6 di 8 con l'ordinaria diligenza, prestando adeguata attenzione - di evitare le possibili disconnessioni presenti sul posto.
Alla luce di tali argomenti, va escluso che, nella fattispecie in disamina, sussistano i presupposti per la configurabilità di una situazione di insidia o trabocchetto, non essendo stato riscontrato, sul piano assertivo e asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
La domanda risarcitoria dell'appellante deve essere dunque rigettata, perché infondata.
Stante la conferma del rigetto della domanda attorea nel merito, ogni altra questione dedotta (v. legittimazione passiva della convenuta) deve ritenersi assorbita.
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D. La disciplina delle spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
L'appellante deve essere altresì condannata al versamento, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dalla stessa proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n.
723/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello perché infondato, per le causali di cui in motivazione, con conferma della sentenza impugnata.
NA
l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 1.701,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa (4%) come per legge.
NA
l'appellante a versare, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Avezzano, 29.9.2025. pagina 7 di 8 Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
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