Articolo 847 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 841Articolo 848
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
19 dicembre 2018
Art. 847. Ufficiali del ruolo tecnico ((...)) 1. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico ((...)) hanno le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2018
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