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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 301/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott. SC S. MO Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. ED IA Consigliere relatore ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. prevista per l'udienza del 10.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al nr. 301/2025 R.G., vertente TRA C.F: , in persona del Sindaco pro-tempore, Rag. Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Cepagatti (PE) alla Via R. D'Ortensio nr. 4, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Walter Rapattoni del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescara, Via Teramo n. 10, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello resa in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 20.03.2025; APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), residente in [...] alla C.da Controparte_2 C.F._1 Astignano, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Ciavattella del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Viale Gabriele D'Annunzio, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Pescara n. 7/2024 pubblicata in data 03.01.2024, nonché avverso la sentenza definitiva del medesimo Tribunale n. 230/2025 del 25.02.2015 e depositata il 26.02.2025, a conclusione del giudizio n. 1529/2021 R.G., notificata il 27.02.2015, in materia di risarcimento danni. conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 10.12.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con le sentenze qui impugnate il Tribunale di Pescara ha accolto – previo accertamento della carenza di legittimazione passiva della terza chiamata in causa
[...] e rigetto della domanda di manleva formulata dal Controparte_3 Parte_1 nei suoi confronti – la domanda proposta da , volta ad ottenere la Controparte_2 condanna, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., del citato Ente al risarcimento dei danni fisici pagina 1 di 10 2
patiti in conseguenza del sinistro occorsogli il 23/07/2017, alle ore 04:10 circa, allorché, mentre percorreva alla guida del motociclo Aprilia tg. X7CC2W la S.S. 652 in località Villanova, con direzione Pescara, all'altezza dell'intersezione con Via Sicilia, nell'effettuare la manovra di svolta a destra, finiva con la ruota anteriore del proprio motociclo in una buca presente sull'asfalto – non visibile né segnalata – cadendo rovinosamente a terra e riportando così lesioni personali (“frattura chiusa delle ossa malare e mascellare superiore, distorsione e distrazione di sito non specificato del ginocchio e della gamba, contusione della corteccia cerebrale senza menzione di ferita intracranica, traumatismo non specificato del polmone, senza menzione di ferita aperta”).
1.1 Costituendosi nel primo grado di giudizio, il contestava Parte_1 integralmente nell'an e nel quantum gli assunti attorei, deducendo che l'occorso era ascrivibile alla condotta del medesimo danneggiato, che aveva prestato scarsa attenzione ai luoghi di causa;
insisteva dunque per il rigetto della domanda, previa autorizzazione della chiamata in causa della propria assicurazione per la r.c.t., denominata “Società Amtrust Financial Assicurazioni S.p.A.”.
1.2 Si costituiva, con propria comparsa di risposta, la Controparte_3 eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo il chiamato in causa la propria assicurazione ( Pt_1 Controparte_4
, bensì altra differente e inesistente società (AmTrust Financial Assicurazioni S.p.A.). La
[...] Compagnia eccepiva poi la nullità della chiamata in causa per inosservanza dei termini a comparire, l'intervenuta prescrizione del diritto azionabile e l'inoperatività della polizza per tardiva denuncia del sinistro, contestando nel merito ed in via subordinata la sussistenza di una responsabilità addebitabile all'Ente comunale.
1.3 All'esito dell'istruttoria, articolatasi in prove orali e documentali e nell'espletamento di una CTU medico-legale, il giudicante, inquadrata la fattispecie in oggetto nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e ricordati i principi giurisprudenziali applicabili in materia:
- con sentenza non definitiva n. 7/2024, ha ravvisato la fondatezza della preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata in causa, sull'assorbente rilievo che il aveva convenuto in giudizio una società diversa dalla Pt_1 Compagnia di Assicurazione che aveva sottoscritto la polizza, i cui dati identificativi (denominazione C.F. e P.I. ) erano riportati nel contratto di assicurazione P.IVA_2 prodotto in atti;
sul punto, ha chiarito che alcun rilievo poteva assumere la circostanza che la (avente Partita Iva e Codice fiscale , costituitasi in Controparte_3 P.IVA_3 giudizio, e la avessero la medesima sede legale in Controparte_4 Italia, in Milano alla Via Clerici n.14 e gli stessi recapiti telefonici, e, per l'effetto, ha rigettato la domanda di manleva formulata dal condannando quest'ultimo alla refusione delle Pt_1 spese di lite in favore della Compagnia;
- in punto an debeatur, ha ravvisato l'esclusiva responsabilità del per Pt_1 mancata manutenzione del tratto di strada, attesa la comprovata presenza (confermata dal teste escusso ed evincibile dalla documentazione fotografica in atti) di alcune Tes_1 buche e avvallamenti sul manto stradale, nonché la presunta ridotta visibilità dei luoghi in ragione dell'orario notturno;
tali circostanze non avevano trovato alcuna smentita da parte dell'Ente comunale che, oltre a non aver mai fornito alcuna diversa documentazione inerente i luoghi di causa, non aveva neppure comprovato la colpa concorrente dell'infortunato nella causazione dell'evento lesivo;
- con successiva sentenza n. 230/2025, dopo aver dato atto che la proposta conciliativa ex art. 185-bic c.p.c. veniva accettata solo dall'attore, ha quantificato il danno – in considerazione dell'espletata CTU medico-legale che aveva accertato un danno biologico pari pagina 2 di 10 3
al 12% di IP, ed in applicazione delle tabelle milanesi – nella complessiva somma di € 44.903,71 (comprensiva di danno biologico, incremento per sofferenza soggettiva dovuta alla particolare tipologia delle lesioni al capo e al volto, danno non patrimoniale temporaneo e spese mediche), riconoscendo altresì, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 3/10/2017 sino alla data della pronuncia, oltre interessi legali sulla somma complessiva così determinata, ponendo infine le spese di lite e di CTU in capo al soccombente. Pt_1
2. Le sentenze sono state appellate dall'originario convenuto, il quale ne ha chiesto la riforma sulla scorta di motivi titolati e sintetizzabili come segue:
a) “Sentenza errata per insussistenza dell'an. L'attore non ha dimostrato il fatto a fondamento della richiesta risarcitoria né il nesso causale. Violazione della disciplina dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.p.c. laddove il Giudice richiede al convenuto di dimostrare l'insussistenza delle circostanze del sinistro mai comprovate prima dall'attore”. Il primo giudice avrebbe, in sostanza, compiuto un'inversione dell'onere probatorio, non tenendo conto del fatto che l'attore non aveva comprovato i fatti di causa e giungendo a sostenere, erroneamente, che l'Ente convenuto avrebbe dovuto dimostrare la presenza dei lampioni sulla strada oggetto del sinistro. A sostegno di tale doglianza, deduce che l'appellato non avrebbe dimostrato la dinamica così come riferita, atteso che le fotografie prodotte mostrano unicamente il manto stradale e le buche ivi presenti ma non anche il contesto circostante, dal quale poter desumere la dichiarata assenza di illuminazione, che sarebbe rimasta pertanto priva di prova. Aggiunge, poi, che il primo giudice, affermando che il svoltava a destra, non avrebbe compreso la CP_2 dinamica del sinistro, poiché se si percorre la SS 602 con direzione Pescara occorre sterzare necessariamente a sinistra, non essendovi alcuna via sul lato opposto. Rileva, quindi, che l'attore avrebbe dovuto produrre immagini più panoramiche della strada, dalle quali si sarebbe potuto notare la conformazione della stessa (strada in discesa, con ampio slargo dal quale imbocca Via Sicilia sulla sinistra), la presenza di idonea illuminazione e la piena visibilità delle buche. Quanto all'unico testimone escusso, evidenzia che egli aveva riferito unicamente di aver visto il motociclista cadere mentre era intento a sterzare verso Via Sicilia, ma non anche di aver notato se questi fosse incappato o meno in una delle buche presenti o fosse caduto per fatto proprio, per cui non vi sarebbe alcuna prova che il sinistro fosse addebitale alla buca stradale. In sostanza, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio su di sé incombente, il non avrebbe dovuto dimostrare alcunchè, fermo restando che, sin Pt_1 dal principio, aveva dedotto la presenza di lampioni sui luoghi di causa ed evidenziato la singolarità della dinamica riferita.
b) “Assenza di motivazione in relazione alle lacune ed alle contraddizioni del racconto dell'attore, più volte eccepite dal convenuto, relative a: mancata richiesta risarcitoria per i danni subiti dal motociclo, mancata allegazione circa le condizioni del motociclo dopo il sinistro, mancato utilizzo del casco regolamentare”. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze, evidenziate dall'odierno appellante e da questi ritenute idonee a smentire la ricostruzione ex adverso operata. In particolare: avrebbe tralasciato che il non aveva mai avanzato richiesta di CP_2 risarcimento per il motociclo, i cui danni avrebbero potuto dimostrare l'effettivo contatto con la buca ed il nesso causale;
avrebbe omesso di considerare che non era mai stata prodotta alcuna fotografia del veicolo, il che ha impedito di comprendere la dinamica del sinistro, ma anche la reale dimensione delle ruote, giudicate piccole dal Tribunale a fronte di una buca che, per le sue dimensioni, è stata ritenuta insidia pericolosa;
non avrebbe tenuto conto che l'attore pagina 3 di 10 4
aveva riportato danni alla testa ed al volto incompatibili con l'aver indossato il casco e rispetto alle quali doveva ravvisarsi una sua corresponsabilità.
c) “Violazione dell'art. 2051 c.c. laddove il Giudice individua nella buca stradale de qua una insidia rilevante ai fini dell'insorgenza della responsabilità da cose in custodia: assenza dell'elemento dell'imprevedibilità, e contraddizione intrinseca tra la sentenza impugnata e gli atti giudiziali ad essa successivi in merito alla valutazione della sussistenza dell'insidia stradale. La condotta imprudente del danneggiato integra il “caso fortuito” che esenta il custode della strada dalla responsabilità per il sinistro ex art. 1227 c.c.”. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la buca per cui è causa rappresenti un'insidia stradale caratterizzata da non visibilità e imprevedibilità. Tali elementi andavano di contro esclusi, attesa la presenza di lampioni ai lati della strada e la conoscenza della stessa da parte del che, risiedendo in Pianella, conosceva certamente i luoghi di causa e la CP_2 conformazione del manto stradale, ed avrebbe pertanto dovuto prestare maggiore attenzione e prudenza. A parere dell'appellante, dunque, il comportamento negligente dell'attore si sarebbe posto come efficacia esclusiva dell'occorso, rescindendo così il nesso eziologico tra cosa ed evento ed escludendo la responsabilità del custode, viepiù in presenza di una buca ritenuta ampia e, per tale motivo, perfettamente visibile.
d) “Intrinseca contraddizione esistente tra la parte motiva della sentenza non definitiva n. 7/2024 del 3.01.2024 e i quesiti posti al CTU ai fini della liquidazione del danno, laddove il Giudice chiede al consulente d'Ufficio di accertare la sussistenza del nesso causale tra lesioni e caduta sulla buca stradale”. Il primo giudice, pur avendo ravvisato la responsabilità dell'occorso in capo al con la Pt_1 sentenza non definitiva, avrebbe del tutto contraddittoriamente incaricato il CTU di accertare il nesso causale tra lesioni ed evento di danno, il che starebbe ad indicare che la decisione sarebbe stata presa senza avere al momento alcuna certezza o elemento di valutazione a supporto.
e) “Assenza di motivazione in ordine alle eccezioni sollevate dal consulente medico di parte alla CTU, con particolare riferimento alle lesioni riportate al capo ed al volto dall'attore indicative della mancata utilizzazione del casco. Liquidazione del danno eccessiva in considerazione delle lesioni riportate dall'appellato”. L'appellante si duole del fatto che il CTU non ha dato alcuna risposta alle osservazioni sollevate dal proprio consulente di parte all'elaborato peritale, con le quali si evidenziava che alcune lesioni (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sx e del legamento collaterale mediale) non erano causalmente riferibili al sinistro – in quanto non segnalate nel referto del primo ricovero ma solo a distanza di tempo, e comunque dovute ad un trauma distorsivo non ravvisabile nel caso in esame – mentre quelle riportate al viso ed al capo dall'attore (frattura mascellare sx, arcata zigomatica sx ed orbita zigomatica sx) erano dovute al mancato uso del casco, peraltro mai contestato dal . Ritenuta, quindi, la CP_2 quantificazione del danno operata dall'Ausiliare eccessiva ed ingiustificata, il Comune insta per il rinnovo della CTU medico-legale, al fine di accertare l'effettiva consistenza delle lesioni, anche in termini di causalità rispetto all'evento per cui è causa.
f) “Condanna alle spese di soccombenza nei confronti dell'Amtrust Financial Assicurazioni Spa eccessiva ed ingiustificata”. Il tribunale, infine, avrebbe liquidato le spese di lite in favore della terza chiamata in misura eccessiva, tenuto conto dell'attività difensiva fino a quel momento svolta e del fatto che l'esborso andrà a gravare sulle casse comunali, motivo per il quale il ne invoca la Pt_1 rideterminazione al ribasso.
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2.1 Ha resistito l'appellato, insistendo per il rigetto del gravame e la conferma delle sentenze impugnate. Più in particolare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva n. 7/2024, non avendo il impugnato tempestivamente il Pt_1 provvedimento, né avanzato rituale riserva di appello nei termini di legge, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia in ordine all'an debeatur. Quanto alla richiesta di rinnovo della CTU, ne ha rilevato l'infondatezza e l'ultroneità, evidenziando che la quantificazione operata in quella sede rispecchiava in sostanza la precedente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. avanzata nel corso del giudizio, ma rifiutata dal Pt_1
2.2 È stata fissata, per la decisione della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., l'udienza del 10/12/2025, la quale è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali.
3.Inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n. 7/2024 nei confronti dell'appellato
[...]
CP_2 Ai sensi dell'articolo 340 Codice di procedura civile, contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 , l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio . La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello. E' in particolare sentenza non definitiva ai sensi della disposizione in commento quella prevista dal primo comma dell'art. 278 del c.p.c., ossia la sentenza di condanna generica alla prestazione, con le quali viene accertata soltanto l'esistenza del diritto mentre con contestuale e separata ordinanza si dispone che il processo prosegua per la determinazione del quantum.
3.1 Con sentenza pubblicata in data 3.1.2024, il Giudice di prime cure “non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1529/2021, ACCERTATA la carenza di legittimazione passiva della terza chiamata in causa, RIGETTA(VA) la domanda di manleva formulata dal la sussistenza di una responsabilità Parte_2 esclusiva del nella causazione del sinistro avvenuto in data Parte_1 23.7.2017. RIMETTE(VA) la causa in istruttoria per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.” Con ordinanza depositata in pari data poi RIMETTE la causa sul ruolo e rinvia(va) il Pt_2 processo, alla udienza del 5.4.2024 per consentire alle parti di valutare la proposta, riservando nell'ipotesi di mancato accoglimento della medesima la nomina di un CTU Letto l'art. 127 ter cpc, sostituiva l'udienza sopra indicata con il deposito di note scritte. ASSEGNA(VA) alle parti termine perentorio fino alle ore 09:00 del 5.4.2024 per il deposito delle note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni. AVVISA(VA) le parti che, nel caso di mancato deposito delle note nel termine perentorio assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte e che, in caso di mancato deposito delle note nel nuovo termine, disporrà la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo. La sentenza nr. 7/24 veniva pure comunicata alla parte qui appellante in data 8.1.2024. Alla successiva udienza del 5.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, l'odierno appellante così verbalizzava “Per il in persona del Sindaco p.t., Parte_1
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è presente l'Avv. Walter Rapattoni, il quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, a quanto dedotto e argomentato nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa.
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Contesta ed impugna tutto quanto ex adverso richiesto, prodotto, dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Letta la sentenza non definitiva e la mancata conciliazione tra le parti, l'Avv. Rapattoni nomina quale CTP il Dr. . Con osservanza. Pescara, lì 28 marzo 2024 Avv. Walter Persona_1 Rapattoni”. Ai sensi dell'art. 129 att cpc la riserva d'appello contro le sentenze previste nell'articolo 278 e nel numero 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso. La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita. Nessuna riserva d'appello veniva pertanto formulata entro quel termine costituito dalla prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Solo allora qualora la parte processuale abbia formulato riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva, il termine per la proposizione del gravame dipende da quello utile per l'impugnazione della sentenza definitiva, ed il termine c.d. breve, decorre dalla notificazione della sentenza definitiva, ancorché la sentenza non definitiva non fosse stata notificata (Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, n.11857). L'art. 340 c.p.c., prevede, allora che la riserva d'appello può essere compiuta dalla parte soccombente a pena di decadenza "entro il termine per appellare ed, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa". La regola generale in tema di gravame avverso sentenze non definitive e', dunque, quella della loro impugnabilità immediata al fine di evitare la preclusione da giudicato interno sulla questione da essa risolta. In questa prospettiva, la reazione della parte soccombente può avvenire con riferimento a due momenti diversi: a) entro il normale termine per appellare ex artt. 325 e 326 c.p.c.; b) entro la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza, e ciò può verificarsi tanto nel caso in cui manca una precedente notifica della sentenza, quanto nel caso in cui tale evenienza segua la comunicazione. Il sistema dell'impugnazione della sentenza non definitiva, però, dev'essere raccordato con la disciplina generale in tema d'impugnazione ed, in particolare, con la previsione di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, secondo cui il gravame, indipendentemente dalla notificazione, non può proporsi "decorso un anno (sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza". Il legislatore, in effetti, indipendentemente da atti di impulso processuale, si è fatto carico delle ragioni di certezza delle situazioni giuridiche, siano esse processuali o sostanziali, ed, operando un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di speditezza del processo e quelle di consolidamento delle situazioni giuridiche, ha disposto che, in mancanza di atti di impulso acceleratori dell'esercizio del diritto ad impugnare, quest'ultimo si consuma con il decorso di un anno della data di deposito della sentenza a norma dell'art. 327 c.p.c., comma 1.
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La sentenza non definitiva può essere, pertanto, impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., e perciò, in caso di mancata comunicazione o notificazione di essa, entro un anno (oggi sei mesi) dalla sua pubblicazione, a nulla rilevando che l'art. 340 c.p.c., preveda la possibilità di esercitare la facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione, giacché tale norma prevede che detta facoltà vada esercitata a pena di decadenza entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, con il chiaro intento non già di dilatare i termini di impugnazione previsti dai citati artt. 325 e 327 c.p.c., bensì di restringerli nel caso in cui la prima udienza successiva alla comunicazione intervenga prima dello scadere di essi (Cass. n. 4285 del 2000, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva impugnata dopo il decorso di un anno dal deposito ancorché detta sentenza non risultasse comunicata;
Cass. n. 617 del 1980). In termini si veda Cassazione civile sez. II, 12/10/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27720. Ancor più chiaramente Cassazione civile sez. I, 04/02/2016, (ud. 09/12/2015, dep. 04/02/2016), n.2188 ha statuito che la mancata o tardiva esplicitazione della riserva comporta solo la decadenza dall'impugnazione differita, ma non preclude l'impugnazione immediata della sentenza non definitiva, che deve avvenire però allora nel rispetto dei termini (breve o lungo, a seconda che la sentenza sia stata o meno notificata dalla parte vittoriosa) di cui agli articoli 325 e 327 cpc (cfr. Cass. nn. 212/07, 3807/98, 5737/90). Il termine breve per impugnare una sentenza non definitiva decorre infatti unicamente dal momento della notificazione della stessa, e non da quello della sua comunicazione da parte della cancelleria. Quest'ultimo atto, infatti, rileva soltanto al fine di individuare quale sia la prima udienza ad esso successiva, entro la quale la parte interessata ha comunque l'onere di formulare la riserva d'appello ai sensi dell'art. 340 c.p.c (Cassazione civile sez. III, 26/03/2009, n.7340) 3.2 Nella fattispecie al vaglio allora di questa Corte, la sentenza nr. 7/24, comunicata già in data 8.1.2024, non ha costituito oggetto di formale e tempestiva riserva di appello ex art. 129 att cpc, e pur non notificata, non risulta tuttavia appellata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione ex art. 327 cpc, essendo il presente gravame stato introdotto con atto iscritto a ruolo in data 1.4.2025, con notifica alle parti appellate avvenute in data 27.3.2025. L'accertamento allora della responsabilità del appellante non può più essere messo in Pt_1 discussione, in quanto precluso dal giudicato interno formatosi sul punto.
3.2.1 Quel giudicato d'altra parte, nell'affermare “la sussistenza di una responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro avvenuto in data 23.7.2017”, esclude Parte_1 pure la sussistenza di asserite compartecipazioni colpose in capo al danneggiato. Da tale assunto consegue che quella preclusione costituita dal giudicato interno osta alla proponibilità di tutti i motivi di gravame, non solo cioè di quello di cui al numero 1 ed avente ad oggetto: “Sentenza errata per insussistenza dell'an - L'attore non ha dimostrato il fatto a fondamento della richiesta risarcitoria né il nesso causale. Violazione della disciplina dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.p.c. laddove il Giudice richiede al convenuto di dimostrare l'insussistenza delle circostanze del sinistro, mai comprovate prima dall'attore; ma anche degli altri che presuppongono comunque o addirittura una elisione della responsabilità dell'ente imputabile al fortuito costituito dalla condotta del danneggiato ovvero una diminuzione della stessa per l'effetto appunto dell'apporto concausale della condotta del motociclista, sia pure attraverso una richiesta di revisione del quesito rivolto al CTU dal Giudice di prime cure”. Con gli ulteriori motivi di gravame in particolare l'appellante critica le decisioni qui impugnate in relazione ai seguenti ulteriori profili:
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2) Assenza di motivazione in relazione alle lacune ed alle contraddizioni del racconto dell'attore, più volte eccepite dal convenuto, relative a: mancata richiesta risarcitoria per i danni subiti dal motociclo, mancata allegazione circa le condizioni del motociclo dopo il sinistro, mancato utilizzo del casco regolamentare.
3) Violazione dell'art. 2051 c.c. laddove il Giudice individua nella buca stradale de qua una insidia rilevante ai fini dell'insorgenza della responsabilità da cose in custodia: assenza dell'elemento dell'imprevedibilità, e contraddizione intrinseca tra la sentenza gravata e gli atti giudiziali ad essa successivi in merito alla valutazione della sussistenza dell'insidia stradale. La condotta imprudente del danneggiato integra il “caso fortuito” che esenta il custode della strada dalla responsabilità per il sinistro ex art. 1227 c.c.
4) Intrinseca contraddizione esistente tra la parte motiva della sentenza non definitiva n. 7/2024 del 3.01.2024 ed i quesiti posti al CTU ai fini della liquidazione del danno, laddove il Giudice chiede al consulente d'Ufficio di accertare la sussistenza del nesso causale tra lesioni e caduta sulla buca stradale.
5) Assenza di motivazione in ordine alle eccezioni sollevate dal consulente medico di parte alla CTU, con particolare riferimento alle lesioni riportate al capo ed al volto dall'attore indicative della mancata utilizzazione del casco.
3.2.2. Solo la finale richiesta di revisione della liquidazione del danno, in quanto eccessiva in considerazione delle lesioni riportate dall'appellato, non sembrerebbe, ad una prima e superficiale lettura, coperta anch'essa dal giudicato sostituito dalla sentenza nr. 7/24. E tuttavia scorrendo il relativo motivo di appello, al di là di un'assolutamente generica ed a tratti incomprensibile critica alle statuizione contenuta in sentenza e recettiva delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni rivoltegli dal CTP (“La commisurazione del danno, così come ribadita, scevra peraltro delle necessarie puntualizzazioni afferenti le numerose incongruenze nella cartella clinica riferita ai danni causati dal sinistro, è eccessiva ed ingiustificata” ), ci si accorge che attraverso quel motivo si tenta ancora una volta di rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza nr. 7/24 e definitivamente passata in giudicato secondo cui l'evento è conseguente ad una esclusiva responsabilità dell'Ente appellante. Laddove pertanto la difesa della parte appellante lamenta che la liquidazione “continua a comprendere, in misura peraltro ragguardevole, le lesioni al volto, ossia la frattura della mascella e dello zigomo sinistro, che, a modesto parere del deducente, non avrebbero dovuto essere imputati alla responsabilità del per la presumibile derivazione del danno stesso dal Parte_1 mancato utilizzo del casco da parte del ” si ostina evidentemente a non cogliere il CP_2 portato del giudicato interno, attributivo della “esclusiva” responsabilità del sinistro de quo in capo al suo assistito.
4. Nei confronti della Compagnia AMTRUST FINANCIAL ASSICURAZIONI SPA, la sentenza nr. 7/24 è invece proprio ex se definitiva. Anche l'esame del capo 6) e relativo a “Condanna alle spese di soccombenza nei confronti dell'Amtrust Financial Assicurazioni Spa eccessiva ed ingiustificata” resta pertanto precluso in questa sede Con la sentenza non definitiva del 3.01.2024 il Giudice, nel rigettare l'istanza di manleva dell'Ente pubblico nei confronti della compagnia assicurativa Amtrust Financial, condannava il a pagare alla stessa la somma di 3.809,00 oltre spese al 15% Iva e CAP Parte_1 come per legge di spese legali”.
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In relazione a tale rapporto pertanto la sentenza era in realtà proprio definitiva e pertanto lo scrutinio del relativo motivo di appello resta precluso dal giudicato esterno costituito sempre dalla decisione nr. 7/24, non impugnata nei termini dalla difesa del appellante. Pt_1 Non occorre allora procedere ad integrare il contraddittorio nei confronti della Compagnia, neanche indicata come parte nell'atto di citazione introduttivo del presente gravame e ciò proprio al fine di evitare un ulteriore ed inutile aggravio di spese in capo alla parte appellante.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore del decisum, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato costituito che per compensi professionali liquida in euro 8.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
ED IA SC S. MO
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N. R.G. 301/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott. SC S. MO Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. ED IA Consigliere relatore ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. prevista per l'udienza del 10.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al nr. 301/2025 R.G., vertente TRA C.F: , in persona del Sindaco pro-tempore, Rag. Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Cepagatti (PE) alla Via R. D'Ortensio nr. 4, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Walter Rapattoni del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescara, Via Teramo n. 10, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello resa in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 20.03.2025; APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), residente in [...] alla C.da Controparte_2 C.F._1 Astignano, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Ciavattella del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Viale Gabriele D'Annunzio, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Pescara n. 7/2024 pubblicata in data 03.01.2024, nonché avverso la sentenza definitiva del medesimo Tribunale n. 230/2025 del 25.02.2015 e depositata il 26.02.2025, a conclusione del giudizio n. 1529/2021 R.G., notificata il 27.02.2015, in materia di risarcimento danni. conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 10.12.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con le sentenze qui impugnate il Tribunale di Pescara ha accolto – previo accertamento della carenza di legittimazione passiva della terza chiamata in causa
[...] e rigetto della domanda di manleva formulata dal Controparte_3 Parte_1 nei suoi confronti – la domanda proposta da , volta ad ottenere la Controparte_2 condanna, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., del citato Ente al risarcimento dei danni fisici pagina 1 di 10 2
patiti in conseguenza del sinistro occorsogli il 23/07/2017, alle ore 04:10 circa, allorché, mentre percorreva alla guida del motociclo Aprilia tg. X7CC2W la S.S. 652 in località Villanova, con direzione Pescara, all'altezza dell'intersezione con Via Sicilia, nell'effettuare la manovra di svolta a destra, finiva con la ruota anteriore del proprio motociclo in una buca presente sull'asfalto – non visibile né segnalata – cadendo rovinosamente a terra e riportando così lesioni personali (“frattura chiusa delle ossa malare e mascellare superiore, distorsione e distrazione di sito non specificato del ginocchio e della gamba, contusione della corteccia cerebrale senza menzione di ferita intracranica, traumatismo non specificato del polmone, senza menzione di ferita aperta”).
1.1 Costituendosi nel primo grado di giudizio, il contestava Parte_1 integralmente nell'an e nel quantum gli assunti attorei, deducendo che l'occorso era ascrivibile alla condotta del medesimo danneggiato, che aveva prestato scarsa attenzione ai luoghi di causa;
insisteva dunque per il rigetto della domanda, previa autorizzazione della chiamata in causa della propria assicurazione per la r.c.t., denominata “Società Amtrust Financial Assicurazioni S.p.A.”.
1.2 Si costituiva, con propria comparsa di risposta, la Controparte_3 eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo il chiamato in causa la propria assicurazione ( Pt_1 Controparte_4
, bensì altra differente e inesistente società (AmTrust Financial Assicurazioni S.p.A.). La
[...] Compagnia eccepiva poi la nullità della chiamata in causa per inosservanza dei termini a comparire, l'intervenuta prescrizione del diritto azionabile e l'inoperatività della polizza per tardiva denuncia del sinistro, contestando nel merito ed in via subordinata la sussistenza di una responsabilità addebitabile all'Ente comunale.
1.3 All'esito dell'istruttoria, articolatasi in prove orali e documentali e nell'espletamento di una CTU medico-legale, il giudicante, inquadrata la fattispecie in oggetto nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e ricordati i principi giurisprudenziali applicabili in materia:
- con sentenza non definitiva n. 7/2024, ha ravvisato la fondatezza della preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata in causa, sull'assorbente rilievo che il aveva convenuto in giudizio una società diversa dalla Pt_1 Compagnia di Assicurazione che aveva sottoscritto la polizza, i cui dati identificativi (denominazione C.F. e P.I. ) erano riportati nel contratto di assicurazione P.IVA_2 prodotto in atti;
sul punto, ha chiarito che alcun rilievo poteva assumere la circostanza che la (avente Partita Iva e Codice fiscale , costituitasi in Controparte_3 P.IVA_3 giudizio, e la avessero la medesima sede legale in Controparte_4 Italia, in Milano alla Via Clerici n.14 e gli stessi recapiti telefonici, e, per l'effetto, ha rigettato la domanda di manleva formulata dal condannando quest'ultimo alla refusione delle Pt_1 spese di lite in favore della Compagnia;
- in punto an debeatur, ha ravvisato l'esclusiva responsabilità del per Pt_1 mancata manutenzione del tratto di strada, attesa la comprovata presenza (confermata dal teste escusso ed evincibile dalla documentazione fotografica in atti) di alcune Tes_1 buche e avvallamenti sul manto stradale, nonché la presunta ridotta visibilità dei luoghi in ragione dell'orario notturno;
tali circostanze non avevano trovato alcuna smentita da parte dell'Ente comunale che, oltre a non aver mai fornito alcuna diversa documentazione inerente i luoghi di causa, non aveva neppure comprovato la colpa concorrente dell'infortunato nella causazione dell'evento lesivo;
- con successiva sentenza n. 230/2025, dopo aver dato atto che la proposta conciliativa ex art. 185-bic c.p.c. veniva accettata solo dall'attore, ha quantificato il danno – in considerazione dell'espletata CTU medico-legale che aveva accertato un danno biologico pari pagina 2 di 10 3
al 12% di IP, ed in applicazione delle tabelle milanesi – nella complessiva somma di € 44.903,71 (comprensiva di danno biologico, incremento per sofferenza soggettiva dovuta alla particolare tipologia delle lesioni al capo e al volto, danno non patrimoniale temporaneo e spese mediche), riconoscendo altresì, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 3/10/2017 sino alla data della pronuncia, oltre interessi legali sulla somma complessiva così determinata, ponendo infine le spese di lite e di CTU in capo al soccombente. Pt_1
2. Le sentenze sono state appellate dall'originario convenuto, il quale ne ha chiesto la riforma sulla scorta di motivi titolati e sintetizzabili come segue:
a) “Sentenza errata per insussistenza dell'an. L'attore non ha dimostrato il fatto a fondamento della richiesta risarcitoria né il nesso causale. Violazione della disciplina dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.p.c. laddove il Giudice richiede al convenuto di dimostrare l'insussistenza delle circostanze del sinistro mai comprovate prima dall'attore”. Il primo giudice avrebbe, in sostanza, compiuto un'inversione dell'onere probatorio, non tenendo conto del fatto che l'attore non aveva comprovato i fatti di causa e giungendo a sostenere, erroneamente, che l'Ente convenuto avrebbe dovuto dimostrare la presenza dei lampioni sulla strada oggetto del sinistro. A sostegno di tale doglianza, deduce che l'appellato non avrebbe dimostrato la dinamica così come riferita, atteso che le fotografie prodotte mostrano unicamente il manto stradale e le buche ivi presenti ma non anche il contesto circostante, dal quale poter desumere la dichiarata assenza di illuminazione, che sarebbe rimasta pertanto priva di prova. Aggiunge, poi, che il primo giudice, affermando che il svoltava a destra, non avrebbe compreso la CP_2 dinamica del sinistro, poiché se si percorre la SS 602 con direzione Pescara occorre sterzare necessariamente a sinistra, non essendovi alcuna via sul lato opposto. Rileva, quindi, che l'attore avrebbe dovuto produrre immagini più panoramiche della strada, dalle quali si sarebbe potuto notare la conformazione della stessa (strada in discesa, con ampio slargo dal quale imbocca Via Sicilia sulla sinistra), la presenza di idonea illuminazione e la piena visibilità delle buche. Quanto all'unico testimone escusso, evidenzia che egli aveva riferito unicamente di aver visto il motociclista cadere mentre era intento a sterzare verso Via Sicilia, ma non anche di aver notato se questi fosse incappato o meno in una delle buche presenti o fosse caduto per fatto proprio, per cui non vi sarebbe alcuna prova che il sinistro fosse addebitale alla buca stradale. In sostanza, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio su di sé incombente, il non avrebbe dovuto dimostrare alcunchè, fermo restando che, sin Pt_1 dal principio, aveva dedotto la presenza di lampioni sui luoghi di causa ed evidenziato la singolarità della dinamica riferita.
b) “Assenza di motivazione in relazione alle lacune ed alle contraddizioni del racconto dell'attore, più volte eccepite dal convenuto, relative a: mancata richiesta risarcitoria per i danni subiti dal motociclo, mancata allegazione circa le condizioni del motociclo dopo il sinistro, mancato utilizzo del casco regolamentare”. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze, evidenziate dall'odierno appellante e da questi ritenute idonee a smentire la ricostruzione ex adverso operata. In particolare: avrebbe tralasciato che il non aveva mai avanzato richiesta di CP_2 risarcimento per il motociclo, i cui danni avrebbero potuto dimostrare l'effettivo contatto con la buca ed il nesso causale;
avrebbe omesso di considerare che non era mai stata prodotta alcuna fotografia del veicolo, il che ha impedito di comprendere la dinamica del sinistro, ma anche la reale dimensione delle ruote, giudicate piccole dal Tribunale a fronte di una buca che, per le sue dimensioni, è stata ritenuta insidia pericolosa;
non avrebbe tenuto conto che l'attore pagina 3 di 10 4
aveva riportato danni alla testa ed al volto incompatibili con l'aver indossato il casco e rispetto alle quali doveva ravvisarsi una sua corresponsabilità.
c) “Violazione dell'art. 2051 c.c. laddove il Giudice individua nella buca stradale de qua una insidia rilevante ai fini dell'insorgenza della responsabilità da cose in custodia: assenza dell'elemento dell'imprevedibilità, e contraddizione intrinseca tra la sentenza impugnata e gli atti giudiziali ad essa successivi in merito alla valutazione della sussistenza dell'insidia stradale. La condotta imprudente del danneggiato integra il “caso fortuito” che esenta il custode della strada dalla responsabilità per il sinistro ex art. 1227 c.c.”. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la buca per cui è causa rappresenti un'insidia stradale caratterizzata da non visibilità e imprevedibilità. Tali elementi andavano di contro esclusi, attesa la presenza di lampioni ai lati della strada e la conoscenza della stessa da parte del che, risiedendo in Pianella, conosceva certamente i luoghi di causa e la CP_2 conformazione del manto stradale, ed avrebbe pertanto dovuto prestare maggiore attenzione e prudenza. A parere dell'appellante, dunque, il comportamento negligente dell'attore si sarebbe posto come efficacia esclusiva dell'occorso, rescindendo così il nesso eziologico tra cosa ed evento ed escludendo la responsabilità del custode, viepiù in presenza di una buca ritenuta ampia e, per tale motivo, perfettamente visibile.
d) “Intrinseca contraddizione esistente tra la parte motiva della sentenza non definitiva n. 7/2024 del 3.01.2024 e i quesiti posti al CTU ai fini della liquidazione del danno, laddove il Giudice chiede al consulente d'Ufficio di accertare la sussistenza del nesso causale tra lesioni e caduta sulla buca stradale”. Il primo giudice, pur avendo ravvisato la responsabilità dell'occorso in capo al con la Pt_1 sentenza non definitiva, avrebbe del tutto contraddittoriamente incaricato il CTU di accertare il nesso causale tra lesioni ed evento di danno, il che starebbe ad indicare che la decisione sarebbe stata presa senza avere al momento alcuna certezza o elemento di valutazione a supporto.
e) “Assenza di motivazione in ordine alle eccezioni sollevate dal consulente medico di parte alla CTU, con particolare riferimento alle lesioni riportate al capo ed al volto dall'attore indicative della mancata utilizzazione del casco. Liquidazione del danno eccessiva in considerazione delle lesioni riportate dall'appellato”. L'appellante si duole del fatto che il CTU non ha dato alcuna risposta alle osservazioni sollevate dal proprio consulente di parte all'elaborato peritale, con le quali si evidenziava che alcune lesioni (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sx e del legamento collaterale mediale) non erano causalmente riferibili al sinistro – in quanto non segnalate nel referto del primo ricovero ma solo a distanza di tempo, e comunque dovute ad un trauma distorsivo non ravvisabile nel caso in esame – mentre quelle riportate al viso ed al capo dall'attore (frattura mascellare sx, arcata zigomatica sx ed orbita zigomatica sx) erano dovute al mancato uso del casco, peraltro mai contestato dal . Ritenuta, quindi, la CP_2 quantificazione del danno operata dall'Ausiliare eccessiva ed ingiustificata, il Comune insta per il rinnovo della CTU medico-legale, al fine di accertare l'effettiva consistenza delle lesioni, anche in termini di causalità rispetto all'evento per cui è causa.
f) “Condanna alle spese di soccombenza nei confronti dell'Amtrust Financial Assicurazioni Spa eccessiva ed ingiustificata”. Il tribunale, infine, avrebbe liquidato le spese di lite in favore della terza chiamata in misura eccessiva, tenuto conto dell'attività difensiva fino a quel momento svolta e del fatto che l'esborso andrà a gravare sulle casse comunali, motivo per il quale il ne invoca la Pt_1 rideterminazione al ribasso.
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2.1 Ha resistito l'appellato, insistendo per il rigetto del gravame e la conferma delle sentenze impugnate. Più in particolare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva n. 7/2024, non avendo il impugnato tempestivamente il Pt_1 provvedimento, né avanzato rituale riserva di appello nei termini di legge, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia in ordine all'an debeatur. Quanto alla richiesta di rinnovo della CTU, ne ha rilevato l'infondatezza e l'ultroneità, evidenziando che la quantificazione operata in quella sede rispecchiava in sostanza la precedente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. avanzata nel corso del giudizio, ma rifiutata dal Pt_1
2.2 È stata fissata, per la decisione della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., l'udienza del 10/12/2025, la quale è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali.
3.Inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n. 7/2024 nei confronti dell'appellato
[...]
CP_2 Ai sensi dell'articolo 340 Codice di procedura civile, contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 , l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio . La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello. E' in particolare sentenza non definitiva ai sensi della disposizione in commento quella prevista dal primo comma dell'art. 278 del c.p.c., ossia la sentenza di condanna generica alla prestazione, con le quali viene accertata soltanto l'esistenza del diritto mentre con contestuale e separata ordinanza si dispone che il processo prosegua per la determinazione del quantum.
3.1 Con sentenza pubblicata in data 3.1.2024, il Giudice di prime cure “non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1529/2021, ACCERTATA la carenza di legittimazione passiva della terza chiamata in causa, RIGETTA(VA) la domanda di manleva formulata dal la sussistenza di una responsabilità Parte_2 esclusiva del nella causazione del sinistro avvenuto in data Parte_1 23.7.2017. RIMETTE(VA) la causa in istruttoria per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.” Con ordinanza depositata in pari data poi RIMETTE la causa sul ruolo e rinvia(va) il Pt_2 processo, alla udienza del 5.4.2024 per consentire alle parti di valutare la proposta, riservando nell'ipotesi di mancato accoglimento della medesima la nomina di un CTU Letto l'art. 127 ter cpc, sostituiva l'udienza sopra indicata con il deposito di note scritte. ASSEGNA(VA) alle parti termine perentorio fino alle ore 09:00 del 5.4.2024 per il deposito delle note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni. AVVISA(VA) le parti che, nel caso di mancato deposito delle note nel termine perentorio assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte e che, in caso di mancato deposito delle note nel nuovo termine, disporrà la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo. La sentenza nr. 7/24 veniva pure comunicata alla parte qui appellante in data 8.1.2024. Alla successiva udienza del 5.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, l'odierno appellante così verbalizzava “Per il in persona del Sindaco p.t., Parte_1
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è presente l'Avv. Walter Rapattoni, il quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, a quanto dedotto e argomentato nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa.
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Contesta ed impugna tutto quanto ex adverso richiesto, prodotto, dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Letta la sentenza non definitiva e la mancata conciliazione tra le parti, l'Avv. Rapattoni nomina quale CTP il Dr. . Con osservanza. Pescara, lì 28 marzo 2024 Avv. Walter Persona_1 Rapattoni”. Ai sensi dell'art. 129 att cpc la riserva d'appello contro le sentenze previste nell'articolo 278 e nel numero 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso. La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita. Nessuna riserva d'appello veniva pertanto formulata entro quel termine costituito dalla prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Solo allora qualora la parte processuale abbia formulato riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva, il termine per la proposizione del gravame dipende da quello utile per l'impugnazione della sentenza definitiva, ed il termine c.d. breve, decorre dalla notificazione della sentenza definitiva, ancorché la sentenza non definitiva non fosse stata notificata (Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, n.11857). L'art. 340 c.p.c., prevede, allora che la riserva d'appello può essere compiuta dalla parte soccombente a pena di decadenza "entro il termine per appellare ed, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa". La regola generale in tema di gravame avverso sentenze non definitive e', dunque, quella della loro impugnabilità immediata al fine di evitare la preclusione da giudicato interno sulla questione da essa risolta. In questa prospettiva, la reazione della parte soccombente può avvenire con riferimento a due momenti diversi: a) entro il normale termine per appellare ex artt. 325 e 326 c.p.c.; b) entro la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza, e ciò può verificarsi tanto nel caso in cui manca una precedente notifica della sentenza, quanto nel caso in cui tale evenienza segua la comunicazione. Il sistema dell'impugnazione della sentenza non definitiva, però, dev'essere raccordato con la disciplina generale in tema d'impugnazione ed, in particolare, con la previsione di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, secondo cui il gravame, indipendentemente dalla notificazione, non può proporsi "decorso un anno (sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza". Il legislatore, in effetti, indipendentemente da atti di impulso processuale, si è fatto carico delle ragioni di certezza delle situazioni giuridiche, siano esse processuali o sostanziali, ed, operando un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di speditezza del processo e quelle di consolidamento delle situazioni giuridiche, ha disposto che, in mancanza di atti di impulso acceleratori dell'esercizio del diritto ad impugnare, quest'ultimo si consuma con il decorso di un anno della data di deposito della sentenza a norma dell'art. 327 c.p.c., comma 1.
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La sentenza non definitiva può essere, pertanto, impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., e perciò, in caso di mancata comunicazione o notificazione di essa, entro un anno (oggi sei mesi) dalla sua pubblicazione, a nulla rilevando che l'art. 340 c.p.c., preveda la possibilità di esercitare la facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione, giacché tale norma prevede che detta facoltà vada esercitata a pena di decadenza entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, con il chiaro intento non già di dilatare i termini di impugnazione previsti dai citati artt. 325 e 327 c.p.c., bensì di restringerli nel caso in cui la prima udienza successiva alla comunicazione intervenga prima dello scadere di essi (Cass. n. 4285 del 2000, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva impugnata dopo il decorso di un anno dal deposito ancorché detta sentenza non risultasse comunicata;
Cass. n. 617 del 1980). In termini si veda Cassazione civile sez. II, 12/10/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27720. Ancor più chiaramente Cassazione civile sez. I, 04/02/2016, (ud. 09/12/2015, dep. 04/02/2016), n.2188 ha statuito che la mancata o tardiva esplicitazione della riserva comporta solo la decadenza dall'impugnazione differita, ma non preclude l'impugnazione immediata della sentenza non definitiva, che deve avvenire però allora nel rispetto dei termini (breve o lungo, a seconda che la sentenza sia stata o meno notificata dalla parte vittoriosa) di cui agli articoli 325 e 327 cpc (cfr. Cass. nn. 212/07, 3807/98, 5737/90). Il termine breve per impugnare una sentenza non definitiva decorre infatti unicamente dal momento della notificazione della stessa, e non da quello della sua comunicazione da parte della cancelleria. Quest'ultimo atto, infatti, rileva soltanto al fine di individuare quale sia la prima udienza ad esso successiva, entro la quale la parte interessata ha comunque l'onere di formulare la riserva d'appello ai sensi dell'art. 340 c.p.c (Cassazione civile sez. III, 26/03/2009, n.7340) 3.2 Nella fattispecie al vaglio allora di questa Corte, la sentenza nr. 7/24, comunicata già in data 8.1.2024, non ha costituito oggetto di formale e tempestiva riserva di appello ex art. 129 att cpc, e pur non notificata, non risulta tuttavia appellata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione ex art. 327 cpc, essendo il presente gravame stato introdotto con atto iscritto a ruolo in data 1.4.2025, con notifica alle parti appellate avvenute in data 27.3.2025. L'accertamento allora della responsabilità del appellante non può più essere messo in Pt_1 discussione, in quanto precluso dal giudicato interno formatosi sul punto.
3.2.1 Quel giudicato d'altra parte, nell'affermare “la sussistenza di una responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro avvenuto in data 23.7.2017”, esclude Parte_1 pure la sussistenza di asserite compartecipazioni colpose in capo al danneggiato. Da tale assunto consegue che quella preclusione costituita dal giudicato interno osta alla proponibilità di tutti i motivi di gravame, non solo cioè di quello di cui al numero 1 ed avente ad oggetto: “Sentenza errata per insussistenza dell'an - L'attore non ha dimostrato il fatto a fondamento della richiesta risarcitoria né il nesso causale. Violazione della disciplina dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.p.c. laddove il Giudice richiede al convenuto di dimostrare l'insussistenza delle circostanze del sinistro, mai comprovate prima dall'attore; ma anche degli altri che presuppongono comunque o addirittura una elisione della responsabilità dell'ente imputabile al fortuito costituito dalla condotta del danneggiato ovvero una diminuzione della stessa per l'effetto appunto dell'apporto concausale della condotta del motociclista, sia pure attraverso una richiesta di revisione del quesito rivolto al CTU dal Giudice di prime cure”. Con gli ulteriori motivi di gravame in particolare l'appellante critica le decisioni qui impugnate in relazione ai seguenti ulteriori profili:
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2) Assenza di motivazione in relazione alle lacune ed alle contraddizioni del racconto dell'attore, più volte eccepite dal convenuto, relative a: mancata richiesta risarcitoria per i danni subiti dal motociclo, mancata allegazione circa le condizioni del motociclo dopo il sinistro, mancato utilizzo del casco regolamentare.
3) Violazione dell'art. 2051 c.c. laddove il Giudice individua nella buca stradale de qua una insidia rilevante ai fini dell'insorgenza della responsabilità da cose in custodia: assenza dell'elemento dell'imprevedibilità, e contraddizione intrinseca tra la sentenza gravata e gli atti giudiziali ad essa successivi in merito alla valutazione della sussistenza dell'insidia stradale. La condotta imprudente del danneggiato integra il “caso fortuito” che esenta il custode della strada dalla responsabilità per il sinistro ex art. 1227 c.c.
4) Intrinseca contraddizione esistente tra la parte motiva della sentenza non definitiva n. 7/2024 del 3.01.2024 ed i quesiti posti al CTU ai fini della liquidazione del danno, laddove il Giudice chiede al consulente d'Ufficio di accertare la sussistenza del nesso causale tra lesioni e caduta sulla buca stradale.
5) Assenza di motivazione in ordine alle eccezioni sollevate dal consulente medico di parte alla CTU, con particolare riferimento alle lesioni riportate al capo ed al volto dall'attore indicative della mancata utilizzazione del casco.
3.2.2. Solo la finale richiesta di revisione della liquidazione del danno, in quanto eccessiva in considerazione delle lesioni riportate dall'appellato, non sembrerebbe, ad una prima e superficiale lettura, coperta anch'essa dal giudicato sostituito dalla sentenza nr. 7/24. E tuttavia scorrendo il relativo motivo di appello, al di là di un'assolutamente generica ed a tratti incomprensibile critica alle statuizione contenuta in sentenza e recettiva delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni rivoltegli dal CTP (“La commisurazione del danno, così come ribadita, scevra peraltro delle necessarie puntualizzazioni afferenti le numerose incongruenze nella cartella clinica riferita ai danni causati dal sinistro, è eccessiva ed ingiustificata” ), ci si accorge che attraverso quel motivo si tenta ancora una volta di rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza nr. 7/24 e definitivamente passata in giudicato secondo cui l'evento è conseguente ad una esclusiva responsabilità dell'Ente appellante. Laddove pertanto la difesa della parte appellante lamenta che la liquidazione “continua a comprendere, in misura peraltro ragguardevole, le lesioni al volto, ossia la frattura della mascella e dello zigomo sinistro, che, a modesto parere del deducente, non avrebbero dovuto essere imputati alla responsabilità del per la presumibile derivazione del danno stesso dal Parte_1 mancato utilizzo del casco da parte del ” si ostina evidentemente a non cogliere il CP_2 portato del giudicato interno, attributivo della “esclusiva” responsabilità del sinistro de quo in capo al suo assistito.
4. Nei confronti della Compagnia AMTRUST FINANCIAL ASSICURAZIONI SPA, la sentenza nr. 7/24 è invece proprio ex se definitiva. Anche l'esame del capo 6) e relativo a “Condanna alle spese di soccombenza nei confronti dell'Amtrust Financial Assicurazioni Spa eccessiva ed ingiustificata” resta pertanto precluso in questa sede Con la sentenza non definitiva del 3.01.2024 il Giudice, nel rigettare l'istanza di manleva dell'Ente pubblico nei confronti della compagnia assicurativa Amtrust Financial, condannava il a pagare alla stessa la somma di 3.809,00 oltre spese al 15% Iva e CAP Parte_1 come per legge di spese legali”.
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In relazione a tale rapporto pertanto la sentenza era in realtà proprio definitiva e pertanto lo scrutinio del relativo motivo di appello resta precluso dal giudicato esterno costituito sempre dalla decisione nr. 7/24, non impugnata nei termini dalla difesa del appellante. Pt_1 Non occorre allora procedere ad integrare il contraddittorio nei confronti della Compagnia, neanche indicata come parte nell'atto di citazione introduttivo del presente gravame e ciò proprio al fine di evitare un ulteriore ed inutile aggravio di spese in capo alla parte appellante.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore del decisum, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato costituito che per compensi professionali liquida in euro 8.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
ED IA SC S. MO
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