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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/10/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 5362/2021 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Azione ex art 2051 c.c. oppure ex art 2043 cc,
promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
con gli avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni
ATTRICE
contro
di Vicenza, via Zanardelli, 55 (C.F. Controparte_1
), P.IVA_1
con l'avv. Marco Antonio Dal Ben
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE
Nel merito
- Accertata e dichiarata la responsabilità del nella causazione CP_1 Controparte_1
dell'evento lesivo de quo ed accertato e dichiarato, altresì, il diritto della Sig.ra al Parte_1
1 risarcimento del danno subito condannarsi l'odierno convenuto a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice come individuati in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia,
detratto l'acconto di € 5.500,00 versato da compagnia assicuratrice del , CP_2 CP_1
in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le spese.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva.
IL CONDOMINIO CONVENUTO
Nel merito: rigettare ogni domanda formulata da controparte per tutti i motivi di fatto e di diritto dedotti negli atti depositati nell'interesse del convenuto.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la domanda attorea fosse ritenuta anche solo il parte fondata, liquidare le sole voci di danno giuridicamente rilevanti e compiutamente dimostrate, detratta in ogni caso la somma di euro 5.500,00 incassata dalla signora in Parte_1
data 09.09.21 a titolo di ristoro dei danni derivanti dal sinistro per cui è causa.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
Con atto di citazione del 20.9.2021 conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale il Parte_1
di Vicenza, via Zanardelli, 55 per sentirne accertata la Controparte_1
responsabilità ex artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. nella causazione dell'evento lesivo occorsole in data
23.7.2020 all'interno dello stesso Condominio ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Deduceva in fatto l'attrice che “in tali circostanze di tempo e di luogo stava scendendo le scale
condominiali quando scivolava e cadeva a terra a causa di una macchia d'olio presente sugli
2 scalini” e che testimone dell'evento era una condomina, tale di cui aveva raccolto CP_3
una dichiarazione scritta.
Affermava inoltre che a seguito del sinistro aveva riportato lesioni che il medico legale dalla stessa incaricato aveva così accertato: “trauma concussivo-contusivo del rachide lombo-sacrale e del
coccige; danno biologico I.T.P. al 75% per 20 gg;
I.T.P. al 50% per 30 gg;
I.T.P. al 25% per 40
gg; invalidità permanente pari al 4% quale danno all'integrità biologica del soggetto”.
Chiedeva pertanto il risarcimento del danno patrimoniale così patito con personalizzazione del punto in ragione del fatto che “I postumi riportati … vengono ad incidere negativamente sulla vita
dinamico relazionale della stessa in quanto residua ancora una insufficienza del rachide che
comporta riduzione dei movimenti del tronco. Inoltre persiste una coccigodinia, particolarmente
manifesta da seduta”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata ritualmente in giudizio il 23.12.2021 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande attoree, che contestava CP_1
integralmente sia sotto il profilo dell'an che sotto quello del quantum, e dando atto che in data
9.9.2021 la Compagnia assicuratrice per la RC del “sulla base degli accertamenti CP_1
medico-legali eseguiti … pro bono pacis, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese” aveva corrisposto all'attrice la somma di € 5.500,00 che chiedeva pertanto venisse decurtata da quanto dovuto nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali chieste dalle parti alle udienze
6.10.2022 (teste attoreo e teste di parte convenuta ) e 12.12.2022 Tes_1 Testimone_2
(teste attorea , nonché mediante CTU medico legale affidata al dott. Testimone_3 Per_1
che provvedeva in data 28.2.2024 al deposito del proprio elaborato.
[...]
Veniva quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni il 17.4.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. LA DECISIONE
3 La domanda proposta da parte attrice risulta fondata per le seguenti ragioni.
Anzitutto, è indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che ove per un medesimo fatto possa concorrere una duplice ipotesi di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2051 c.c., competa al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali che - come si sta per dire -
conducono il presente caso nell'alveo della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c.
Al riguardo, è insegnamento oramai consolidato nella giurisprudenza che si è occupata dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. - ed a cui si intende aderire - quello per cui “La responsabilità
di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia
ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed
inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode” (Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022).
Nell'analisi del presente caso devono dunque valutarsi due aspetti, e cioè, per un verso, se l'attrice sia riuscita a dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia (le scale del
) ed il danno (le lesioni dalla stessa subite in conseguenza della caduta) e, per altro CP_1
verso, se il convenuto, nella sua qualità di custode, abbia assolto all'onere della prova CP_1
liberatoria del caso fortuito.
Ebbene, l'attrice ha affidato alla prova testimoniale la ricostruzione del sinistro e l'esistenza del nesso di causalità e così facendo ha assolto, secondo il Tribunale all'onere probatorio che le incombeva, giungendo a dimostrare l'an della sua pretesa risarcitoria.
A conferma delle circostanze di tempo e di luogo da questa dedotte è innanzitutto intervenuta la testimonianza di fratello dell'attrice escusso all'udienza del 6.10.2022, il quale ha Tes_4
risposto affermativamente a tutti i capitoli attorei ammessi e così:
4 − al capitolo “1) “Vero che in data 23.07.2020, verso le ore 20.30, la Sig.ra si Parte_1
trovava all'interno del condominio sito in Vicenza, via Zanardelli n. Controparte_1
55” ha risposto: “E' vero. Lo so perché ero presente”;
− al capitolo “2) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente la Sig.ra usciva dall'abitazione del fratello, sita al primo piano, e scendeva la Parte_1
rampa di scale che conduce al piano terra” ha risposto: “E' vero. Per arrivare a casa mia ci
sono due rampe di scale”;
− al capitolo “3) Vero che nello scendere le scale condominiali la Sig.ra scivolava Parte_1
su una macchia oleosa presente sui gradini e cadeva lungo la rampa di scale” ha risposto:
“E' vero. Io però non l'ho vista cadere. Ho sentito un urlo fortissimo. Io stavo entrando in
casa, stavo aprendo la porta. Ero a una distanza di 4-5 metri da . è caduta Pt_1 Pt_1
nella seconda rampa scendendo. L'ho vista per terra e mi sono spaventato, e lamentava
dolori alla schiena. Ricordo che ho provato a tirala su e le faceva male tanto alla schiena”;
− al capitolo “4) Vero che la macchia oleosa presente sui gradini e sulla quale scivolava la
Sig.ra è rappresentata nella documentazione fotografica che si rammostra al Parte_1
teste (doc. 01)” ha risposto: “Sì è vero. Ho avuto modo di vedere queste macchie oleose.
Guardando la foto di cui al doc. 1 preciso che nel primo gradino c'era tanto olio, dove nella
foto vi è il triangolo, poi l'olio scendeva lungo i gradini”;
− al capitolo “5) Vero che la sostanza presente sui gradini, rappresentata dalla documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc. 01), era trasparente” ha risposto: “E' vero”;
− al capitolo “6) Vero che dopo la caduta la Sig.ra lamentava dolori e veniva Parte_1
accompagnata dal fratello al pronto soccorso” ha risposto: “E' vero”;
− al capitolo “7) Vero che successivamente al verificarsi della caduta della Sig.ra Parte_1
veniva posizionato, da uno dei condomini, il cavalletto mobile di segnalazione di
5 “pavimento bagnato” rappresentato nella documentazione fotografica che si rammostra
(doc. 01)” ha risposto: “E' vero”.
Quanto alla prova del nesso eziologico, si ritiene decisiva la testimonianza resa da Testimone_3
all'udienza del 12.12.2022, essendo ella presente al momento dello scivolamento e della caduta sulla macchia d'olio da parte dell'attrice e rappresentando pertanto la sua una testimonianza diretta dell'accaduto.
Escussa sui capitoli ammessi per parte attrice la teste ha così confermato le seguenti circostanze:
− “1) “Vero che in data 23.07.2020, verso le ore 20.30, la Sig.ra si trovava Parte_1
all'interno del condominio sito in Vicenza, via Zanardelli n. 55”: “E' Controparte_1
vero. ADR: Conosco le circostanze perché all'epoca dei fatti abitavo nel condominio in
questione ed ero dirimpettaia del sig. che è il fratello di ”; Tes_4 Pt_1
− “2) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente la Sig.ra usciva dall'abitazione del fratello, sita al primo piano, e scendeva la rampa di Parte_1
scale che conduce al piano terra”: “E' vero. Me la sono trovata davanti e l'ho vista cadere e
venire giù dalle scale e le scale dove è venuta giù la sig.ra sono quelle poste all'entrata e
sono la prima rampa delle scale che portano all'entrata dell'appartamento del sig. ; Pt_1
− “3) Vero che nello scendere le scale condominiali la Sig.ra scivolava su una Parte_1
macchia oleosa presente sui gradini e cadeva lungo la rampa di scale”: “E' vero. Ho messo
le dita anche sulla macchia oleosa. Preciso che io l'ho vista scivolare e ricordo che aveva
la suola delle scarpe sporca di olio”;
− “4) Vero che la macchia oleosa presente sui gradini e sulla quale scivolava la Sig.ra Pt_1
è rappresentata nella documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc. 01)”:
[...]
“E' vero ADR Non sono in grado di riferire se la sig.ra è scivolata proprio su quella
macchia ma confermo quanto già dichiarato e cioè quello di aver visto la scarpa della
sig.ra sporca di olio”;
6 − “5) Vero che la sostanza presente sui gradini, rappresentata dalla documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc. 01), era trasparente”: “E' vero”;
− “6) Vero che dopo la caduta la Sig.ra lamentava dolori e veniva accompagnata Parte_1
dal fratello al pronto soccorso”: “E' vero”;
− “7) Vero che successivamente al verificarsi della caduta della Sig.ra veniva Parte_1
posizionato, da uno dei condomini, il cavalletto mobile di segnalazione di “pavimento
bagnato” rappresentato nella documentazione fotografica che si rammostra (doc. 01)”: “E'
vero, abbiamo messo lo scottex per evitare che potesse scivolare qualcun altro”.
Si noti inoltre come mediante le testimonianze rese da e l'attrice sia Tes_4 Testimone_3
riuscita a fornire dimostrazione anche di come la macchia d'olio fosse obiettivamente non visibile
(“5) Vero che la sostanza presente sui gradini, rappresentata dalla documentazione fotografica che
si rammostra al teste (doc. 01), era trasparente”: “E' vero”) ed il suo scivolamento e la conseguente caduta fosse un evento inevitabile (“7) Vero che successivamente al verificarsi della
caduta della Sig.ra veniva posizionato, da uno dei condomini, il cavalletto mobile di Parte_1
segnalazione di “pavimento bagnato” rappresentato nella documentazione fotografica che si
rammostra (doc. 01)”: “E' vero, abbiamo messo lo scottex per evitare che potesse scivolare
qualcun altro”); il che porta ad escludere nel caso di specie l'ipotesi del caso fortuito rappresentato dal fatto del danneggiato.
Né muta alcunché in favore del (anche a voler dedurre un caso fortuito dipendente da CP_1
un fatto naturale o di un terzo) il contenuto della testimonianza resa all'udienza del 6.10.2022 da
, a suo tempo dipendente dell'azienda incaricata delle pulizie nel condominio, il Testimone_2
quale peraltro, in risposta al capitolo 5 della memoria di parte convenuta (“Dica il teste se il giorno
23 luglio 2020 perveniva richiesta di intervento per una pulizia straordinaria delle scale da parte
del , Vicenza, Via Zanardelli 55”) ha escluso qualsiasi intervento Controparte_1
nell'immediatezza dell'accaduto: “Non ricordo. Però per prassi se passano molti giorni dalla
7 richiesta di intervento rispetto al giorno prefissato, il venerdì, si interviene subito su richiesta.
Mentre il 23.07.20 essendo stato giovedì sera escludo il nostro intervento sino alla mattina
successiva alle ore 8.00”.
Quanto alle deduzioni di parte convenuta relative all'illuminazione e grandezza delle scale che,
assieme alla presenza del corrimano, porterebbero a far ascrivere la responsabilità (almeno concorrente) di quanto accaduto sull'attrice, si deve piuttosto notare, in contrario, che l'insidia era non visibile e non prevedibile, e dunque, in sostanza, non evitabile (data la “trasparenza” della macchia d'olio).
***
Accertata la piena responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo, CP_1
con riferimento al quantum non vi è ragione di discostarsi dalle risultanze della perizia medico legale del C.T.U. dott. i cui esiti (“1) La Sig.ra , in data 23-07-20, Persona_1 Parte_1
in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, riportò trauma contusivo lombo-sacro-coccigeo.
2) Derivò un danno biologico temporaneo parziale al 75% di gg. 10 (dieci), al 50% di gg. 20
(venti) e al 25% di ulteriori gg. 30 (trenta). 3) Residuano postumi permanenti configuranti un
danno permanente a persona valutabile nella misura del 2 (due)% di riduzione della integrità
psico-fisica (danno biologico). 4) Grado di sofferenza medio-lieve per gg. 10 (dieci) e lieve fino
alla stabilizzazione. Attualmente il grado di sofferenza è lieve. 5) Per quanto riguarda la congruità
delle spese sanitarie si rimanda alla parte valutativa dell'elaborato”) possono essere inseriti nella seguente tabella, che corrisponde alla tabella di Milano più recente (2024):
8 Al riguardo, si precisa che:
- non viene applicato un incremento per sofferenza, sulla base del principio giurisprudenziale per cui detto incremento, pur calcolato in astratto nelle tabelle con voce separata, non è rimesso alla valutazione del C.T.U. ma piuttosto alla deduzione e conseguente prova di fatti specifici, cui parte attrice non può dirsi aver provveduto nel presente caso;
- analogamente, non viene applicato un aumento per “personalizzazione”, in difetto di deduzione e prova di specifiche circostanze tali da far apparire il caso concreto come diverso dal caso “standard”
avuto di mira dal compilatore delle tabelle, a parità di età, sesso, condizioni, e entità della lesione.
Quanto poi alle voci di rimborso delle spese sanitarie:
9 - quelle riferite alle visite fisiatriche e alle sedute di laser-terapia (doc. n. 5 attoreo) sono state ritenute congrue e compatibili dal C.T.U. per € 787,00;
- parimenti da rimborsare sono quelle relative al compenso per il consulente di parte medico legale sia nella fase di indagine iniziale (doc. n. 9 attoreo) che in quella di assistenza in corso di C.T.U.
(doc. n. 11) per complessivi € 1.708,00;
- appare equo il rimborso dell'importo di € 100,00 à forfait per viaggi ed altre spese di cura non documentabili ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Naturalmente, va rammentato che in data 9/9/2021 la Compagnia assicurativa del Condominio ha versato all'attrice, a titolo di acconto, la somma di € 5.500,00.
Dunque, dovrà essere svolto il seguente calcolo: 1) devalutare alla data del sinistro la somma relativa ai danni non patrimoniali (euro 5.614), 2) applicare sul risultato la rivalutazione annuale
ISTAT, nonché gli interessi sulla somma come così annualmente rivalutata fino ad arrivare alla data del versamento dell'acconto; 3) detrarre poi l'acconto, 4) seguitare con l'applicazione di rivalutazione e interessi sul risultato dell'operazione, sino ad oggi;
5) separatamente, calcolare il risarcimento del danno emergente (euro 1.808 + euro 787) applicandovi la rivalutazione dai singoli esborsi al saldo.
Infine, quanto alle spese processuali, è da notare che l'acconto versato dalla Compagnia si
“avvicinava” molto alla somma che oggi è stata calcolata (sia pure solo per la voce di danno non patrimoniale).
E' pertanto equo che le spese siano compensate per i due terzi.
PER QUESTI MOTIVI
1. accerta e dichiara che spettano all'attrice euro 5.614 per il risarcimento del danno non patrimoniale, e euro 2.595 per il risarcimento del danno patrimoniale,
2. in forza del seguente calcolo: devalutare alla data del sinistro la somma relativa ai danni non patrimoniali (euro 5.614), applicare sul risultato la rivalutazione annuale ISTAT, nonché gli
10 interessi sulla somma come così annualmente rivalutata fino ad arrivare alla data del versamento dell'acconto di euro 5.500; detrarre poi l'acconto, seguitare con l'applicazione di rivalutazione e interessi sul risultato dell'operazione, sino ad oggi;
separatamente,
calcolare il risarcimento del danno emergente (euro 1.808 + euro 787) applicandovi la rivalutazione dai singoli esborsi al saldo, condanna il a versare all'attrice la CP_1
differenza residua, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
3. liquidate le spese processuali di parte attrice in euro 5.077 per compensi ed euro 311,50 per anticipazioni, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, condanna parte convenuta a rimborsarle a parte attrice per un terzo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
compensate per gli altri due terzi;
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta.
Vicenza, il 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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