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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 995/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4951/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 20240002162990122914020 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l., concessionario delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Napoli nonchè Municipia S.p.A. e
Comune di Napoli avverso comunicazione n. 20240002162990122914020, relativa a TARI anno 2020, per l'importo complessivo di euro 894,50, successiva all'accertamento esecutivo n. 38968/12835.
Il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società Napoli Obiettivo Valore S.r.l. oltre l'erroneo calcolo della superficie imponibile ai fini TARI.
Si costituivano in giudizio la società Municipia S.p.A. e Napoli Obiettivo Valore S.r.l., resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Comune di Napoli si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il Giudice, preliminarmente, ritiene che l'eccezione sollevata dal Comune di Napoli in merito al proprio difetto di legittimazione passiva sia da accogliere in quanto ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, qualora il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali sia affidato in concessione, il potere impositivo e la correlata legittimazione processuale spettano esclusivamente al concessionario. Pertanto,
l'ente va estromesso dal giudizio.
In relazione alla doglianza di parte ricorrente sulla carenza di legittimazione attiva della Napoli Obiettivo
Valore la stessa non è meritevole di accoglimento considerato che tale questione è stata definitivamente chiarita dallo ius superveniens.
In particolare, la legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione del d.l. n. 202/2024, ha introdotto l'art. 3, comma 14-septies, con norma di interpretazione autentica, stabilendo che le società di progetto costituite per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione non sono tenute all'iscrizione all'Albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997, qualora la società aggiudicataria del servizio, socia della società di progetto, risulti già iscritta.
La norma ha efficacia retroattiva e rende legittimi gli atti emessi dalle società di progetto in luogo dell'aggiudicatario.
Sul punto si è altresì pronunciata la Corte di cassazione, con sentenza n. 14335 del 20 marzo 2025, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla questione per sopravvenuta chiarezza normativa.
Pertanto, deve ritenersi pienamente sussistente la legittimazione attiva della società Napoli Obiettivo
Valore S.r.l.
In merito alla doglianza sull'erroneità del calcolo della superficie imponibile si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile a TARI può essere determinata in misura pari all'80% della superficie catastale.
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'asserito errore di calcolo, non producendo documentazione catastale, planimetrie, né un calcolo alternativo idoneo a dimostrare l'erroneità della superficie considerata dall'ente impositore.
Secondo costante giurisprudenza, l'onere di provare l'inesattezza dei dati posti a fondamento della pretesa tributaria grava sul contribuente, non potendo il giudice procedere a una rideterminazione d'ufficio della superficie imponibile.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, estromettendo dal giudizio il Comune di Napoli, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida complessivamente in euro 400,00 oltre oneri e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4951/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 20240002162990122914020 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l., concessionario delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Napoli nonchè Municipia S.p.A. e
Comune di Napoli avverso comunicazione n. 20240002162990122914020, relativa a TARI anno 2020, per l'importo complessivo di euro 894,50, successiva all'accertamento esecutivo n. 38968/12835.
Il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società Napoli Obiettivo Valore S.r.l. oltre l'erroneo calcolo della superficie imponibile ai fini TARI.
Si costituivano in giudizio la società Municipia S.p.A. e Napoli Obiettivo Valore S.r.l., resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Comune di Napoli si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il Giudice, preliminarmente, ritiene che l'eccezione sollevata dal Comune di Napoli in merito al proprio difetto di legittimazione passiva sia da accogliere in quanto ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, qualora il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali sia affidato in concessione, il potere impositivo e la correlata legittimazione processuale spettano esclusivamente al concessionario. Pertanto,
l'ente va estromesso dal giudizio.
In relazione alla doglianza di parte ricorrente sulla carenza di legittimazione attiva della Napoli Obiettivo
Valore la stessa non è meritevole di accoglimento considerato che tale questione è stata definitivamente chiarita dallo ius superveniens.
In particolare, la legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione del d.l. n. 202/2024, ha introdotto l'art. 3, comma 14-septies, con norma di interpretazione autentica, stabilendo che le società di progetto costituite per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione non sono tenute all'iscrizione all'Albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997, qualora la società aggiudicataria del servizio, socia della società di progetto, risulti già iscritta.
La norma ha efficacia retroattiva e rende legittimi gli atti emessi dalle società di progetto in luogo dell'aggiudicatario.
Sul punto si è altresì pronunciata la Corte di cassazione, con sentenza n. 14335 del 20 marzo 2025, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla questione per sopravvenuta chiarezza normativa.
Pertanto, deve ritenersi pienamente sussistente la legittimazione attiva della società Napoli Obiettivo
Valore S.r.l.
In merito alla doglianza sull'erroneità del calcolo della superficie imponibile si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile a TARI può essere determinata in misura pari all'80% della superficie catastale.
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'asserito errore di calcolo, non producendo documentazione catastale, planimetrie, né un calcolo alternativo idoneo a dimostrare l'erroneità della superficie considerata dall'ente impositore.
Secondo costante giurisprudenza, l'onere di provare l'inesattezza dei dati posti a fondamento della pretesa tributaria grava sul contribuente, non potendo il giudice procedere a una rideterminazione d'ufficio della superficie imponibile.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, estromettendo dal giudizio il Comune di Napoli, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida complessivamente in euro 400,00 oltre oneri e accessori di legge se dovuti.